Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17291 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 17291 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 9864-2024 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME
– ricorrente principale –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 134/2023 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 04/11/2023 R.G.N. 62/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
Con ricorso iscritto in data 24/09/2021 presso il Tribunale di Spoleto in funzione di giudice del lavoro NOME COGNOME
Oggetto
VITTIME DEL DOVERE
R.G.N. 9864/2024
Ud. 27/03/2025 CC
NOME impugnava il provvedimento con cui il Ministero dell’Interno aveva dichiarato improcedibile per prescrizione l’istanza di riconoscimento dello status di vittima del dovere e di erogazione dei benefici di legge, in relazione alle lesioni riportate in data 28 agosto 1996 nello svolgimento di un servizio di contrasto al crimine. Il Tribunale di Spoleto, sezione lavoro, con la sentenza n. 50/2023 del 01/03/2023, accoglieva parzialmente la domanda, accertando lo status di vittima del dovere del ricorrente ed il diritto alla erogazione dei benefici di legge e dichiarando prescritti i ratei degli assegni anteriori al decennio dalla domanda amministrativa.
Il Ministero dell’Interno proponeva appello. Con la sentenza n. 134/2023, depositata in data 04/11/2023, la Corte di Appello di Perugia, sezione lavoro, accoglieva parzialmente l’appello , dichiarando prescritto il diritto alla speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge 206 del 2004.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolato su un unico motivo. Il Ministero dell’interno si è costituito contestando il ricorso principale e spiegando ricorso incidentale avverso la statuizione di rigetto del l’eccezione di prescrizione del diritto maturato da controparte quale vittima del dovere.
La parte ricorrente in via principale ha depositato memoria ex art. 380-bis. 1 cod. proc. civ.
Il ricorso è stato trattato nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Considerato che :
Con il ricorso principale la difesa di NOME COGNOME deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ., nonché dell’art. 14, comma 2, d.P.R. 510/99 con riferimento al beneficio della Speciale Elargizione, previsto
originariamente per le vittime del terrorismo e i loro familiari superstiti dagli artt. 1, 3, 4 e 5, L 302/90 e s.m.i., successivamente esteso alle vittime del dovere, ai soggetti ad esse equiparati e ai loro familiari superstiti con gli art. 1, commi 562 e 565, L 266/2005, 4, d.P.R. 243/06 e 34, d.l. 159/2007, convertito in L 222/2007, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
Si lamenta l’erroneità della decisione dei Giudici d’appello di Perugia nella parte in cui si è dichiarato prescritto il diritto alla speciale elargizione considerando quale dies a quo del relativo termine la entrata in vigore del dPR n. 243/2006. Si sostiene che il ricorrente, invalido in misura superiore al 66%, avrebbe avuto diritto, in alternativa alla elargizione una tantum , al pagamento di un assegno vitalizio e che tale facoltà inciderebbe sulla decorrenza della prescrizione. Argomenta ancora il ricorrente che nel caso di opzione per il vitalizio il diritto- e dunque la prescrizionedecorrerebbe dalla data di presentazione della domanda amministrativaai sensi dell’art.14, comma 2, dPR n.510/1999- mentre nel caso di elargizione una tantum la prescrizione decorrerebbe dalla data di riconoscimento dello status di vittima del dovere.
2.1. Il motivo è infondato.
2.2. In proposito va considerato che la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status , cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento ma i benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto non sono imprescrittibili e si prescrivono nel termine decennale ordinario (Cass. 30/05/2022, n. 17440).
2.3 . E’ costante affermazione di questa Corte quella secondo la quale le provvidenze economiche e i ratei delle prestazioni
dovute si prescrivono in un termine decennale che decorre anche in mancanza del formale riconoscimento dello status di vittima del dovere. Diversamente ragionando, ed ancorando la decorrenza della prescrizione dei benefici economici all’accertamento dello status di vittima del dovere, si finirebbe per estendere a questi l’imprescrittibilità attinente soltanto allo status .
2.4. Quanto alla speciale elargizione, giova considerare che il diritto delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati a percepire la speciale elargizione una tantum -(già prevista dall’ art. 1 della L. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) -è stato sancito dal dPR n. 243/2006. Si tratta del regolamento emanato in base alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 565, che ha delegato alla sede regolamentare la definizione dei tempi e delle modalità della progressiva estensione dei benefici previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati (ed ai loro familiari superstiti), entro il limite di spesa annuo individuato dal precedente comma 562.
L’articolo 3, comma 3, del citato dPR n. 243 ha previsto la formazione e l’aggiornamento a cura del Ministero dell’interno -Dipartimento della pubblica sicurezza di una graduatoria unica nazionale delle posizioni, secondo l’ordine cronologico di accadimento degli eventi, a domanda degli interessati (o d’ufficio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2006).
Il successivo articolo 4, al comma 1 lett. a), ha previsto la liquidazione in favore delle vittime del dovere e delle categorie a queste equiparate, a decorrere dall’anno 2006, della speciale elargizione una tantum , di cui all’ art. 1 della L. n. 302 del 1990, nel numero di 32 casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi
dal 1° gennaio 1961 al 31 dicembre 2005 e nel numero di 5 nuovi casi per ciascun anno, riferiti ad eventi occorsi dal 1° gennaio 2006, con la precisazione che, in mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1° gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti.
In seguito, il d.l. n. 159 del 2007, conv. con modif. in l. n. 222 del 2007, all’art. 34, comma 1, ha stabilito che il nuovo parametro di liquidazione della speciale elargizione previsto dalla L. n. 206 del 2004, art. 5, per le vittime del terrorismo -(misura massima di 200.000 euro, in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale) -dovesse applicarsi anche alle vittime del dovere individuate nella L. n. 266 del 2005, art. 1, commi 563 e 564, con compensazione delle somme già percepite.
2.5. Tanto premesso, per quanto rileva in causa, si osserva che il dies a quo della prescrizione deve essere individuato al momento di entrata in vigore dell’art. 4 DPR n. 243/2006, a decorrere dal quale la parte, rimasta vittima di lesioni in data anteriore, avrebbe dovuto proporre domanda di inserimento nella graduatoria nazionale.
2.6. Si consideri, sul punto, che: «in tema di controversie concernenti prestazioni assicurative o previdenziali, ove tra i presupposti della prestazione richiesta vi sia il previo riconoscimento di uno status all’interno di elenchi specifici, la mancata iscrizione in detti elenchi non incide sul decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, atteso che la sussistenza di tale elemento costitutivo può essere chiesta e dimostrata nel giudizio avente ad oggetto la stessa prestazione» (Cass. 26/07/2018, n. 19859; Cass. 20/12/2011, n. 27691).
2.7. Tale regola di decorrenza della prescrizione risponde ai canoni generali dell’istituto della estinzione dei diritti per il decorso del tempo dettati dal codice civile all’art. 2935 , secondo il quale la prescrizione inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
2.8. La tesi della decorrenza differita della prescrizione del diritto alla speciale elargizione non è efficacemente supportata dalla osservazione secondo la quale la speciale elargizione può essere richiesta sotto forma di una tantum ovvero sotto forma di vitalizio e, pertanto, dovrebbe soggiacere alla prescrizione decennale decorrente di tempo in tempo e per i singoli ratei, come avviene per le prestazioni previdenziali di durata. In proposito va richiamata la distinzione tra obbligazioni alternative e obbligazioni facoltative: l’obbligazione alternativa presuppone l’originario concorso di due o più prestazioni, in posizione di parità e dedotte in modo disgiuntivo, nessuna delle quali può essere adempiuta prima dell’indispensabile scelta di una di esse, rimessa alla volontà di una delle parti e che diventa irrevocabile con la dichiarazione comunicata alla controparte; l’obbligazione facoltativa, invece, ha ad oggetto una prestazione principale, unica e determinata fin dall’origine, nonché, accanto a questa, una prestazione facoltativa, dovuta in via subordinata e secondaria, ove venga preferita dal creditore stesso e costituisca quindi l’oggetto di una sua specifica ed univoca opzione, esercitabile fino al momento in cui non vi sia stato l’adempimento della prestazione principale (Cass. 16/09/2024, n. 24819; Cass. 23/08/2011, n. 17512). Orbene, benché si tratti, nel caso della speciale elargizione, di una provvidenza nascente dalla legge, l’obbligo che ne nasce va rapportato, a livello descrittivo, certamente alla obbligazione facoltativa piuttosto che a quella
alternativa, con la conseguenza che la prestazione, unica e principale, è quella appunto costituita dalla elargizione una tantum e che solo a seguito di istanza dell’avente diritto e di scelta manifestata alla amministrazione obbligata alla corresponsione può assumere rilievo l’obbligazione facoltativa costituita da un vitalizio.
2.9.Da quanto sin qui esposto consegue che correttamente la sentenza impugnata ha affermato essere decorso il termine di prescrizione alla data della domanda amministrativa, del l’ 11 ottobre 2018 (come individuata nella stessa sentenza).
Con l’unico motivo di ricorso incidentale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2934 c.c. in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. denunciando l’errore in cui sarebbe incorsa l’impugnata sentenza nel ritenere imprescrittibile, perché relativo a uno status , il diritto alla qualità di vittima del dovere. Si sostiene che si tratterebbe, piuttosto, di un diritto soggettivo, prescrivibile nei termini ordinari.
3.1. Il motivo è infondato. È consolidato l’orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, secondo il quale la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status , cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge (Cass. 30/05/2022, n. 17440). La pronuncia appena citata reca, nella sua motivazione, le argomentazioni idonee e rispondere a tutte le osservazioni dell’odierno ricorso, specie con riguardo all’inquadramento della posizione giuridica soggettiva di vittima del dovere quale status .
Trattasi di orientamento cui ha dato continuità la giurisprudenza successiva (tra le molte, Cass. nn. 37522 del 2022, 3868 e 8960 del 2023, 9449 e 15461 del 2024, 617 del 2025; Cass. n. 5426 del 2025, che si sofferma anche sulla insussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle sezioni unite).
3.2. Va, così, respinto anche il ricorso incidentale.
Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate per la reciproca soccombenza.
4.1. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quanto al ricorrente in via principale, non quanto alla Amministrazione ricorrente in via incidentale perché l’obbligo di versare, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass. 29/01/2016, n. 1778).
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente in via principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile, del 27 marzo 2025.
Il Presidente (NOME COGNOME