SENTENZA CORTE DI APPELLO DI LECCE N. 843 2025 – N. R.G. 00000742 2022 DEPOSITO MINUTA 03 01 2026 PUBBLICAZIONE 03 01 2026
Appello sentenza Tribunale di Lecce n°3327 del 23 novembre 2022 Oggetto: benefici ex lege n°266/2005
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Collegio composto dai Magistrati:
Dott.ssa NOME COGNOME Presidente relatore
Dott.ssa NOME COGNOME COGNOME
Dott.ssa NOME COGNOME
ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A
nella causa civile in materia assistenziale, in grado di appello, iscritta al NUMERO_DOCUMENTO
tra
e
, rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Lecce.
APPELLANTI
contro
, rappresentato e difeso, dagli avv.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME.
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20-12-2018 ha adito il giudice del lavoro del Tribunale di Lecce esponendo che, in qualità di militare in servizio presso l’Esercito Italiano, in data 17 marzo 2005 ( alle ore 10,15), durante un addestramento al lancio con paracadute ( denominato lancio sperimentale) che prevedeva lo sgravo del peso RAGIONE_SOCIALE zaino di 44 k g prima dell’atterraggio, arrivato al momento RAGIONE_SOCIALE sgancio RAGIONE_SOCIALE zaino predetto, quest’ultimo non si slacciava ( successivamente era stato riscontrato che il fissaggio del gancio era difettoso) e, non riuscendo a governare la caduta in quanto gravato dal peso in questione, egli era caduto rovinosamente al suolo colpendo un muretto in cemento; che, all’esito del predetto infortunio , esso ricorrente aveva riportato varie infermità
permanenti ( discopatie lombo sacrali con radicolopatia omodistrettuale in pregresso trauma cranico e della colonna in toto; sindrome ansioso depressiva di natura post traumatica), che avevano determinato il congedo per inidoneità nel gennaio 2009 nonché l a liquidazione in suo favore dell’equo indennizzo ( decreto del 27 luglio 2007), con ascrizione RAGIONE_SOCIALE predette patologie alla 7^ categoria della tabella A ex lege 915/1978 e succ. mod.
Tanto premesso, ha rilevato di aver chiesto ( domanda datata 19 marzo 2018), in ragione RAGIONE_SOCIALE lesioni riportate, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di Vittima del Dovere o soggetto equiparato, come previsto dal d.P.R. n. 243/2006, con conseguente riconoscimento dei benefici all’uopo prev isti dalla legge, domanda che era stata respinta per intervenuta prescrizione decennale del diritto agli emolumenti richiesti nonché per aver ritenuto l’amministrazione che non fossero ravvisabili, nella fattispecie, i presupposti previsti dalla normativa in materia; che, secondo la amministrazione, il fatto traumatico non poteva essere ascritto ad alcuna RAGIONE_SOCIALE fattispecie enumerate dalla lett. a alla lett. f dell’art. 1, comma 563, della legge n°266/2005 né si era trattato dell’esecuzione di compiti, rientranti nelle normali attività d’istituto, che si fossero complicati per l’esistenza o il sopravvenire di circostanza o eventi straordinari, ulteriori rispetto al rischio tipico insito nello svolgimento dei compiti medesimi, come richiesto per la sussumibilità della fattispecie nell’ipotesi prevista dal comma 564 dell’art. 1 della legge n°266/2005).
ha dedotto l’illegittimità del provvedimento, adottato in sede amministrativa, di rigetto della domanda di riconoscimento del suo status di vittima del dovere e ritenendo la imprescrittibilità del diritto azionato e di rientrare, a causa RAGIONE_SOCIALE predette lesioni riportate, nella categoria dei soggetti aventi diritto ai benefici previsti in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento del del 25 luglio 2018, la condanna del l’
al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge (L.466/80; L. 388/90 ; L.266/2005;DPR243/2006: speciale Elargizione per intero o, in via subordinata, commisurata alla percentuale di invalidità pari al 31%; assegno vitalizio ex art. 2 della legge n°407/1998; speciale assegno vitalizio mensile ex art. 5, commi 3 e 4, della legge n°206/2004 nonché gli altri benefici riconosciuti in favore RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere).
Si sono costituiti in giudizio sia il che il eccependo in via preliminare la prescrizione del diritto ai benefici richiesti. Nel merito hanno ribadito che, nella fattispecie, non ricorreva alcuna RAGIONE_SOCIALE ipotesi contemplate dall’art.. 1, commi 563 e 564, della legge n°266/2005, in quanto le lesioni riportate dal ricorrente non era state contratte in alcuna RAGIONE_SOCIALE situazioni tipizzate dal predetto comma 563, né in presenza di condizioni di impiego straordinarie ed eccezionali rispetto al generico servizio come richiesto dal successivo comma 564. Hanno concluso quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese ed onorari di causa.
Il Tribunale di Lecce, quale Giudice del Lavoro, con sentenza del 23 novembre 2022 n°3327 ha accolto la domanda, dichiarando ‘ il diritto di al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del Dovere e all’ inserito nell’ elenco di cui all’ art 3 co 3 dpr 243/2006; il diritto del ricorrente all’ assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 di cui all’ art 2 1 407/98 con decorrenza dal 1.5.2008 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo; c)il diritto del ricorrente allo speciale assegno vitalizio ex art 5 co 3 e 4 1 206/2004 di euro 1033,00 con decorrenza dal 1.5.2008 oltre il maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla medesima data al saldo. d) il diritto del ricorrente all’ assistenza psicologica a carico RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ex art 6 co 2 legge 206/2004 esteso alle vittime del dovere dal dpr 243/2006 art 4, all’ esenzione ticket ex art 9 legge 206/2004 esteso alle vittime del dovere ex art 4 dpr 243/2006 e all’ erogazione a totale carico del RAGIONE_SOCIALE dei medicinali attualmente classificabili in classe O ex art 9 1 206/2004 e ex art 1 1 203/2000′, con conseguente condanna del
‘ al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni sopra indicate oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria come per legge’.
I soccombenti hanno proposto appello avverso la predetta sentenza con ricorso depositato il 14 dicembre 2022, deducendo l’erroneità della decisione impugnata. Hanno riproposto in via preliminare la eccezione di prescrizione del diritto ai benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere e, nel merito, hanno ribadito la insussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni previste dalla legge n°266/2005 per il riconoscimento dei benefici richiesti. Infine hanno chiesto, in via subordinata ovvero nell’ipotesi di rigetto dei predetti motivi di gravame, ‘ disporre che dai benefici riconosciuti all’appellato siano scomputate le somme corrisposte allo stesso a titolo di equo indennizzo ‘.
L’appellato si è costituito con memoria depositata il 29 novembre 2023 e, contestando la fondatezza dell’appello, ne hanno chiesto il rigetto.
Alla odierna udienza di discussione, la causa veniva decisa, sulla base RAGIONE_SOCIALE conclusioni di cui in atti, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va rigettato il primo motivo di appello proposto dai appellanti ovvero quello relativo alla eccezione di prescrizione proposta in primo grado e non accolta dal giudice di prime cure.
Sul punto è intervenuta la pronuncia della Cassazione che ha statuito che ‘la condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art.1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, ha natura di status, cui consegue l’imprescrittibilità dell’azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale status trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALE prestazioni assistenziali previste dalla legge ‘ (Cass. n. 17440/2022).
Correttamente quindi il giudice di primo grado ha accertato la estinzione, per prescrizione, del diritto alla speciale elargizione di cui all’art. 5, comma 1, della legge n°206/2004 (considerato come termine di decorrenza della prescrizione il 1 dicembre 2007 ovvero la data di entrata in vigore della legge n°159/2007 che ha esteso tale beneficio alle vittime del dovere; la domanda amministrativa è stata presentata il 24 maggio 2018) nonché del diritto ai ratei di assegno mensile vitalizio non reversibile di euro 500,00 maturati dal 1 gennaio 2006 al 30 aprile 2008 e ai ratei di assegno mensile vitalizio di euro 1.033,00 maturati dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2008 mentre ha rigettato la eccezione di prescrizione con riferimento alle altre prestazioni oggetto di domanda.
Passando all’esame del secondo motivo di appello relativo alla dedotta inapplicabilità nella fattispecie della normativa in materia di vittime del dovere, il Collegio ritiene opportuna una ricostruzione normativa e, all’esito, una ricostruzione storico -giurisprudenziale dell’istituto assistenziale oggetto di esame, riportando il contenuto, negli anni, di alcune pronunce sia del Giudice Amministrativo che del Giudice Ordinario (in particolare della Corte di Cassazione) con riferimento alla normativa in materia di vittime del dovere e soggetti equiparati.
La disciplina normativa in materia di vittime del dovere è frutto di una stratificazione secolare. Il primo testo di legge che ha utilizzato la locuzione ‘vittime del dovere’ è stato il RDL n. 261/1921, con cui venne istituito un fondo nel bilancio del per elargizioni alle famiglie dei funzionari di P.S., Ufficiali della Regia Guardia e Reali RAGIONE_SOCIALE. Sino al 1980 la legge non stabiliva espressamente che cosa si intendesse per ‘vittime del dovere’, rimettendosi ad una definizione implicita: la ‘vittima’ era l’appartenente ad uno dei corpi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE allora esistenti che fosse deceduto nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE proprie funzioni istituzionali.
Con legge n. 1261/1967 e, successivamente, con leggi n. 101/1968 e l. 629/1973, la platea dei beneficiari RAGIONE_SOCIALE provvidenze fu estesa in favore RAGIONE_SOCIALE famiglie dei funzionari di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di trupp a RAGIONE_SOCIALE forze armate di polizia, dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica, RAGIONE_SOCIALE ispettrici e assistenti di polizia, dei militari dell’RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE, del RAGIONE_SOCIALE degli agenti di custodia e del RAGIONE_SOCIALE, sempre sul presupposto che si trattasse di ‘caduti’ nell’espletamento dei propri doveri.
Solo con la legge n°466/1980 , all’art. 1, fu adottata una prima definizione espressa di ‘ vittime del dovere ‘, stabilendo che ‘ per vittime del dovere ‘ dovessero intendersi i soggetti ‘deceduti nelle circostanze ivi indicate nonché quelli deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’is tituto e dipendenti da rischi specificamente attinenti a operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso’. Con la stessa legge, i benefici previsti per le vittime del dovere furono estesi anche alle famiglie dei vigili del fuoco (art. 2), dei magistrati ordinari (art. 3), dei vigili urbani e di qualsiasi persona che, legalmente richiesta, avesse prestato ‘assistenza ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o ad a utorità, ufficiali e agenti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘.
Con il successivo D.P.R. 510/1999, tuttora in vigore, ci fu un tentativo di sistematizzare le disposizioni di rango regolamentare relativamente alle vittime del dovere, pur riportando una rubrica riferita esclusivamente alla diversa categoria RAGIONE_SOCIALE ‘vittime del terrorismo’. L’art. 2 del suddetto Regolamento individua le amministrazioni competenti all’attribuzione RAGIONE_SOCIALE provvidenze economiche dovute alle vittime del dovere, ripartendole tra il , il il , riservando una competenza preponderante al primo.
La principale modifica dell’assetto normativo vigente interviene con la legge finanziaria per il 2006 (legge 266/2005). La legge, oltre ad introdurre, all’art.1, comma 562, una clausola di ‘progressiva estensione’ alle vittime del dovere dei benefici g ià previsti in favore della diversa categoria RAGIONE_SOCIALE vittime della criminalità e del terrorismo, si occupa nuovamente di fornire una definizione di ‘ vittime del dovere ‘ e di soggetti ad esse equiparati. Secondo la definizione dell’art. 1, comma 563 , ‘ per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466 , e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento de lle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della RAGIONE_SOCIALE incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità ‘.
L’inciso di apertura del comma 563 appare pleonastico, nella parte in cui richiama dapprima una specifica elencazione di dipendenti pubblici (segnatamente, quelli indicati all’art. 3 l. 466/1980) salvo poi estendere la portata della disposizione alla generalità dei dipendenti. Inoltre la formulazione del comma 563, non abrogando espressamente le antecedenti disposizioni normative di rango primario, ha dato adito a non pochi problemi interpretativi nella specificazione del tenore normativo della disposizione: sia per quanto concerne il necessario raccordo con una serie di disposizioni normative tuttora vigenti (in primis il già citato art. 1 l. 466/1980), sia per ciò che attiene alla delimitazione dei presupposti applicativi modali della disposizione stessa. Il successivo comma 564 ha poi introdotto, accanto alle ‘ vittime del dovere ‘, una categoria di soggetti ad esse equiparati, stabilendo che ‘ sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative ‘ .Infine, al comma 564, il legislatore aveva demandato il Governo all’approvazione di un nuovo regolamento con cui disciplinare i termini e le modalità di corresponsione RAGIONE_SOCIALE provvidenze. Il regolamento è stato approvato con d.p.r. n. 243/2006.
All’art. 1, comma 1, il Regolamento ha fornito alcune definizioni integrative rispetto alle richiamate disposizioni primarie contenute nella l. 266/2005. In particolare, è stato specificato che per ‘missioni di particolare natura’ (di cui all’art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi ‘le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente ‘. Sempre ai fini dell’art. 1, comma 564, l. 266/2005, il Regolamento ha definito le ‘particolari condizioni ambientali od operative’, qualificandole come le ‘ condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ‘; ancora ai medesimi fini, si è stabilito che le infermità si considerino ‘dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative di missione’ solo quando le ‘ straordinarie circostanze ‘ (intese, a propria volta, come «particolari condizioni ambientali od operative») siano state la ‘causa ovvero l a concausa efficiente e determinante» RAGIONE_SOCIALE infermità riportate (art. 6, comma 3).
Quanto alla interpretazione giurisprudenziale della normativa in esame, si rileva che, a fronte di un primo indirizzo, consolidatosi in seno alla giurisprudenza amministrativa, che inquadrava la posizione soggettiva di chi aspirasse al riconoscimento come « vittima del dovere » quale interesse legittimo pretensivo da far valere di fronte ad un’amministrazione che godeva di ampia discrezionalità nell’esercizio dei propri poteri pubblicistici, se ne è contrapposto (ed infine ha prevalso e si è affe rmato) un altro, sviluppato dall’ che qualifica, come sopra già rilevato, tale posizione come diritto soggettivo di natura assistenziale, correlato ad uno status activae civitatis imprescrittibile, non accostato ad alcun margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione e il cui sorgere risulta condizionato alla previa proposizione di una domanda amministrativa da parte dell’interessato. Parte
Quanto ai presupposti per il riconoscimento della posizione di vittima del dovere, la giurisprudenza amministrativa aveva interpretato le norme sulla base di criteri particolarmente stringenti. In particolare, era stato previsto quale criterio generale quello secondo cui la legge non ritenesse sufficiente che l’infortunio (o il decesso) potesse conseguire all’espletamento, da parte del dipendente pubblico, di funzioni d’istituto tout court . Al contrario, si richiedeva, anche per le ipotesi disciplinate dall’art. 1, comma 563, che l’interessato dovesse aver subito l’infortunio per avere affrontato un rischio che andasse oltre quello ordinario connesso all’attività d’istituto. Diversamente opinando, si sosteneva che la nozione di vittime del dovere avrebbe subito un’indebita sovrapposizione con quella della causa di servizio, dell’equo indennizzo o della pensione privilegiata, rispetto a cui, invece, la prima presenterebbe caratteristiche speciali.
In definitiva, secondo l’orientamento più restrittivo della giurisprudenza amministrativa, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità RAGIONE_SOCIALE funzioni istituzionali , sarebbe l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della ‘ vittima del dovere ‘, anche con riferimento alla L. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.p.r. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia sarebbe quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostanze eccezionali con un gesto che rasenti l’eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano portato invalidità di carattere permanente.
A confutazione di quanto sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa, veniva evidenziato come la legge preveda che la posizione di ‘ vittima del dovere ‘ possa ricorrere solo a fronte di eventi caratterizzati da specifici connotati modali (ad esempio durante lo svolgimento di operazioni di soccorso, ecc.) e ciò renderebbe di per sé evidente che vi è effettivamente una chiara distinzione tra i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e di vittima del dovere; in sintesi, apparirebbe già chiaro che il genus della causa di servizio sia ben più ampio di quello RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, richiedendo unicamente che l’infortunio derivi, in generale, da fatti accaduti in servizio o per cause inerenti al servizio; al contrario, per ottenere il riconoscimento della p osizione giuridica di ‘ vittima del dovere ‘, l’infortunio deve essersi verificato non solo durante il servizio, ma anche secondo le specifiche modalità indicate nella legge. Questo, però, non equivarrebbe a concludere che l’infortunio che dia luogo al riconoscimento della vittima del dovere, oltre a svolgersi secondo le modalità indicate dalla legge, debba necessariamente presentare un quid pluris rispetto alle modalità ordinarie di svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni ivi indicate.
Sin dall’inizio degli anni 2000 la giurisprudenza del Giudice Ordinario ha messo in dubbio la consistenza della posizione giuridica della ‘vittima del dovere’ secondo gli schemi delineati e sviluppati dal giudice amministrativo.
Inoltre, per diversi anni, sia il giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, che il giudice amministrativo, quando aditi, avevano ritenuto la propria giurisdizione sulle controversie relative al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere. Si era delineata, quindi, una situazione chiaramente confliggente con il principio della precostituzione per legge del giudice naturale, declinato alla stregua del riparto di giurisdizione tra e GA, quale immediato riflesso dell’art. 25 Cost.; ne era derivata la necessità di un intervento chiarificatore in sede nomofilattica, giunto con la sentenza RAGIONE_SOCIALE Sezioni Unite della Corte di Cassazione, n. 23300/2016, secondo cui: ‘si è in presenza di un Parte diritto di natura prevalentemente assistenziale volto a prestare un ausilio a chi abbia subito un’infermità o la perdita di una persona cara a causa della prestazione di un servizio in favore di amministrazioni pubbliche da cui siano derivati particolari rischi. Quindi la competenza è regolata dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione è del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assistenza sociale’.
La posizione di vittima del dovere è quindi correlata ad una situazione giuridica che non rientra né tra gli istituti previdenziali o assistenziali finalizzati a garantire condizioni di vita dignitose ai lavoratori o agli indigenti; né tra quelli orientati al risarcimento di coloro i quali, in nome di un superiore interesse collettivo, abbiano subito un danno alla salute.
Molto problematica è sempre stata, in sede interpretativa, la delimitazione del perimetro del requisito RAGIONE_SOCIALE ‘ particolari condizioni operative ‘, che il Regolamento definisce come le ‘ condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ‘.
Secondo l’impostazione originariamente adottata dalla giurisprudenza amministrativa, la ‘particolarità’ RAGIONE_SOCIALE condizioni, richiesta dalla legge, equivarrebbe all’esposizione del soggetto ad un rischio eccezionale derivante da circostanze esogene rispetto a ll’ordinario atteggiarsi dei propri compiti istituzionali (Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. IV, 31.1.2012, n. 480. Cfr. Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. III, 7.9.2015, n. 4219; Cons. RAGIONE_SOCIALE, sez. VI, 24 giugno 2006, n. 4042)
Nella sentenza del Consiglio di RAGIONE_SOCIALE della IV sezione del 18 gennaio 2018 n°306, si legge ‘ Questo Consiglio ha più volte precisato, in termini generali, che il concetto di vittima del dovere presenta caratteristiche speciali rispetto al genus della causa di servizio e deve, quindi, essere tenuto distinto dal decesso in o per causa di servizio; q uanto alla specifica latitudine dell’art. 3 della l. n. 629, si è altresì puntualizzato che ‘l’art. 3, comma 2, della l. 629/1973 prevede, per il riconoscimento del la speciale elargizione in favore dei familiari RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, che l’evento lesivo sia specificamente attinente a tali operazioni (o all’espletamento dell’attività di soccorso) e, cioè, che vi sia una connessione causale strettissima e inscindibile tra il rischio specifico -si pensi, ad esempio, ad una vasta operazio ne antimafia o all’intervento di soccorso in occasione di una straordinaria calamità naturale -e l’evento traumatico’ ‘L’evento traumatico, pertanto, non deve essere semplicemente ‘connesso all’espletamento di funzioni d’istituto’, ma deve conseguire alla verificazione del rischio specifico di quelle ‘operazioni di polizia preventiva o repressiva’ in cui era impegnato l’agente, ossia del rischio che rappresenta il tratto caratterizza nte e qualificante di quelle operazioni e di cui costituisce il risvolto pericoloso per così dire ‘ordinario’, prevedibile, preventivabile…. Del resto, come rilevato in pregresse pronunce, per costante orientamento di questo
Consiglio, lo specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità RAGIONE_SOCIALE funzioni istituzionali, è l’elemento caratterizzante della fattispecie giuridica della ‘vittima del dovere’, anche con riferimento alla l. 266/2005 e a tutte le ipotesi previste dal relativo regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 243/2006, atteso che la ratio sottesa alla disciplina in materia è quella di riconoscere benefici ulteriori, rispetto a quelli attribuiti alle vittime del servizio, soltanto a soggetti che, in circostan ze eccezionali e per un gesto che rasenti l’eroicità, al fine di evitare un male ormai imminente, siano deceduti o abbiano riportato invalidità di carattere permanente ( Cons. St., sez. I, 31.1.2013, parere n. 7595; Cons. RAGIONE_SOCIALE, Sez. III, 11 agosto 2015, n. 3915′ )
Si sottolinea che la giurisprudenza amministrativa richiedeva la verifica dell’esistenza di un rischio specifico ( quello non ordinario, non prevedibile) anche con riferimento alle ipotesi di cui al comma 563 dell’art. della legge in esame ovvero alle ipot esi in cui il legislatore aveva tipizzato le situazioni di rischio e di cui si dirà in seguito.
Con riferimento, in particolare, alle ipotesi di cui al comma 564 dell’art.1 cit, il Giudice Ordinario, almeno fino al 2022, ha ampliato notevolmente l’ambito applicativo della normativa in esame, ritenendo applicabile la tutela indennitaria ogni qualvolta l’attività svolta dal soggetto fuoriesca, per qualsiasi ragione, dall’ordinario modo di svolgimento della stessa, cioè dalla modalità con cui, originariamente, era previsto che si svolgesse. Sarebbe sufficiente, allora, il ricorrere di qualsiasi evenienza non contemplata dalla previsione relativa al normale modo di svolgimento di una determinata funzione (Cass.Civ., Sez. Lav., 30.5. 2022, n. 17433; Cass. Civ., Sez. Lav., 29.4.2021, n. 11343; Cass. Civ., SS.UU., 21.9.2017, n. 21969; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.6.2018, n. 15027; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 4 .11.2020, n. 24604; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., Sez. Lav., 20.9.2021, n. 25403; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.10.2018, n. 24592; Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19677.), arrivando a sostenere che la ‘particolarità’ RAGIONE_SOCIALE condizioni ambientali ed operative potrebbe risiedere anche in un errore organizzativo della Pubblica Amministrazione, ovvero dalla negligente o imprudente fase di gestione del rapporto di lavoro da parte della stessa Amministrazione (Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 14346; Cass. Civ., SS.UU., 17.11.2016, n. 23396).
Secondo tale ultimo orientamento giurisprudenziale, la violazione del generico obbligo di RAGIONE_SOCIALE di cui all’art. 2087 c.c. costituirebbe, di per sé, circostanza straordinaria in grado di esporre il dipendente a maggiori rischi per la propria integrità fisica, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto. Sul punto, sono stati ritenuti rilevanti, ai fini dell’applicabilità del comma 564, anche l’errore o il difetto di manutenzione di un mezzo di trasporto.
Nella sentenza n° 20543/2022, la Suprema Corte ritiene che l’errore o il difetto di manutenzione dei mezzo di trasporto sono idonei a costituire circostanza straordinaria e fatto di servizio tali da esporre il militare a maggiori rischi o fatiche, in rapporto, alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, tenendo conto che questi debbono essere svolti in RAGIONE_SOCIALE e con utilizzo ci mezzi sottoposti ad adeguati ed idonei interventi di manutenzione, ricavandone la conclusione secondo cui la loro ricorrenza integra senz’altro quella nozione di particolari condizioni ambientali e operative. ( v. anche Cass. Civ., Sez. Lav., 30.5.2022, n. 17437; Cass. Civ., Sez. Lav., 4.11.2020, n. 24604).
Ancora, è stata ritenuta integrante il requisito RAGIONE_SOCIALE ‘particolari condizioni’ anche la sussistenza di avverse condizioni metereologiche, rispetto alle quali si rivelavano inadeguate le condizioni di un mezzo di trasporto. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 8.3.2021, n. 6312; Cass. Civ.; Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19675; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19266).
Infine, è stata valorizzata, sempre per integrare il requisito in parola, anche la negligenza del pilota o del conducente. (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 22.7.2019, n. 19674; Cass. Civ., SS.UU., 15485/2017; Cass. Civ., Sez. Lav., 17.7.2019, n. 19268; Cass. Civ., Sez. Lav., 16.7.2019, n. 19035; Cass. Civ., Sez. Lav., 8.11.2018, n. 28587).
A partire dal 2022, in diverse sentenze della Corte di Cassazione (v. Cass. Civ., Sez. Lav., 29819/2022; Cass. Civ., Sez. Lav., 5.5.2022, n. 13436, Cass. Civ., Sez. Lav., 24.3.2023, n. 8511; Cass. Civ., Sez. Lav., 23.3.2023, n. 8369; Cass. Civ., Sez. Lav., 12.6.2023, n. 16532; Cass. Civ. Sez. Lav. n°29618/2024), si coglie un diverso indirizzo interpretativo in materia. In particolare viene sottolineata la necessità di un quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro e si precisa che i termini ‘particolare’ e ‘straordinario’ devono essere intesi come fuori dal comune e dall’ordinario ovvero relativi a ciò che devia rispetto alla normalità e al rischio proprio, prevedibile, ontologicamente e ordinariamente connesso alle attività di servizio.
In particolare nella sentenza n°29819/2022 si legge : ‘ Il Collegio ritiene che, se la disciplina consente un allargamento della tutela in presenza di condizioni di lavoro in situazione di illegittimità che ledano il diritto alla salute e causano malattie professionali, deve sempre individuarsi un netto discrimine tra lo svolgimento ordinario del servizio e le particolari condizioni ambientali od operative legate a circostanze straordinarie che generano un rischio superiore a quello proprio dei compiti di istituto. Seguendo questa linea, quanto al rapporto tra infermità per causa di servizio e status di vittima del dovere, affinché possa ritenersi che una vittima del dovere abbia contratto una infermità in qualunque tipo di servizio non è sufficiente la semplice dipendenza da causa di servizio, occorrendo che questa sia legata a particolari condizioni ambientali od operative implicanti, in rapporto alle ordinarie condizioni l’esistenza, o anche il sopravvenire, di circostanze straordinarie o di fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche di svolgimento dei compiti di istituto, sicché è necessario identificare, caso per caso, nelle circostanze concrete alla base di quanto accaduto all’invalido per servizio, un elemento che comporti l’esistenza od il sopravvenire di un fattore di rischio maggiore rispetto alla normalità di quel particolare compito. L’attribuzione della tutela per le vittime del dovere è il risultato della valutazione operata dal giudice di merito di questo quid pluris rispetto alle condizioni ordinarie di lavoro, escludendosi ogni automatismo che attribuisca la tutela in ragione della mera insalubrità RAGIONE_SOCIALE ordinarie condizioni di lavoro. L’opposta opzione interpretativa, invero, che equipara la particolarità RAGIONE_SOCIALE condizioni di lavoro alla loro nocività, porterebbe ad estendere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere in ogni caso di prospetta violazione del dovere di RAGIONE_SOCIALE ex art. 2087 c.c., ed altresì a far venir meno la linea di demarcazione con la dipendenza da causa di servizio, con cui finisce per concorrere quasi in via automatica senza che sia chiaramente individuato l’elemento specializzante, il quid pluris che con tutta evidenza la legge attraverso l’individuazione RAGIONE_SOCIALE specifico requisito della particolarità RAGIONE_SOCIALE condizioni ambientali ed operative. Le due categorie, quella dei lavoratori che beneficiano della causa di servizio, e quello RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, devono restare distinte, posto che alla prima categoria si ricollegano determinati benefici, mentre alle vittime del dovere spetta un ulteriore e distinto beneficio indennitario, la cui giustificazione va ricercata in quella particolari condizioni di lavoro previste dalla normativa. Può considerarsi “particolare” la causa di danno che non sia comune alla platea degli occupati che svolgano il medesimo servizio (altrimenti tutti gli invalidi per servizio sarebbero anche vittime del dovere), sicché il rischio generico connesso con l’insalubrità ambientale (cui pur si ricollega il diverso sistema della responsabilità civile risarcitoria) non consente in sé l’estensione della tutela assistenziale RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, ancorata ad un particolare rischio e non alla mera illegittimità RAGIONE_SOCIALE condizioni di svolgimento del lavoro ordinario ‘ (v. in senso conforme Cass. n°29618/2024; v. Cass. n°5208/2023; n°22778/2024; Cass. n°16851/2024 con la quale non si riconosce lo status di vittima del dovere ad un carabiniere investito mentre ferma le auto nelle attività di perlustrazione ).
In definitiva il punto critico attiene proprio all’apprezzamento del ‘rischio’ con particolare riferimento nell’ipotesi disciplinata dal comma 564 cit..
La giurisprudenza della Suprema Corte, come appena rilevato, sembra orientarsi nel ritenere, in particolare negli ultimi due anni, non sufficiente il rischio insito nello svolgimento di normali compiti di servizio ma richiede la sussistenza un quid pluris consistente in rischi e fatiche ulteriori ( appunto un quid pluris ) rispetto al rischio già insito nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE ordinarie mansioni a cui è addetto il dipendente pubblico.
Orbene, a tale ultimo orientamento giurisprudenziale il Collegio ritiene di aderire, condividendo il predetto percorso argomentativo della Suprema Corte nonché sulla base RAGIONE_SOCIALE ulteriori considerazione che seguono.
Si osserva che la legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, comma 563, stabilisce che per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui alla L. 13 agosto 1980, n. 466, art. 3, e gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un’invalidità permanente in attività di servizio o nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE funzioni di istituto per effetto di retto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi: a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità; b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico; c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari; d) in operazioni di soccorso; e) in attività di tutela della RAGIONE_SOCIALE incolumità; f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità’.
Il successivo comma 564 equipara ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative.
Da tale quadro normativo si ricava che il legislatore ha ritenuto di intervenire, a protezione RAGIONE_SOCIALE vittime del dovere, con due diverse disposizioni, individuando, nel comma 563, talune attività ritenute dalla legge particolarmente pericolose. Vi è quindi una presunzione assoluta di rischio eccezionale ( ovvero quel quid pluris ) al quale è esposto il dipendente pubblico nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE attività di soccorso, di ordine pubblico etc e, nell’ipotesi in cui l’esercizio di tali attività abbiano comportato lesioni all’integrità psico -fisica dell’agente, la norma attribuisce automaticamente al danneggiato o ai suoi aventi causa i benefici assistenziali previsti per le vittime del dovere.
In altre parole, la valutazione del ‘particolare’ ( nel senso di più elevato) rischio viene fatta dal legislatore a monte: i soggetti impegnati nel contrasto ad ogni tipo di criminalità, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico, nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari, in operazioni di soccorso, in attività di tutela della RAGIONE_SOCIALE incolumità, in contesti internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità, sono soggetti esposti, sulla base di una valutazione compiuta dal legislatore, ad un rischio più elevato di subire lesioni alla propria incolumità psico-fisica rispetto al rischio ordinariamente insito nell’espletamento RAGIONE_SOCIALE mansioni loro assegnate.
Non è quindi condivisibile la giurisprudenza amministrativa sopra citata che ha richiesto, anche per le ipotesi di cui al comma 563 cit., la ricorrenza di circostanze eccezionali e di gesti che rasentino l’eroicità ovvero di uno specifico elemento di rischio, esulante dalla normalità RAGIONE_SOCIALE funzioni istituzionali.
Sul punto si riporta quanto affermato dalla Suprema Corte nella recente sentenza n°34299/2024 : ‘.. il tratto differenziale della previsione di cui all’art. 1, comma 563, l. n. 266/2005, rispetto alla previsione successiva contenuta nel successivo comma 564, risiede nel fatto che essa elenca una serie di attività ritenute dal legislatore ex se pericolose, ossia -come precisato da Cass. n. 29204 del 2021, cit. -connotate da una speciale pericolosità e dall’assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli propri della generalità dei pubblici dipendenti, senza che sia richiesta la presenza d’un rischio ulteriore e diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali, il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE status di vittima del dovere richiede nondimeno che le lesioni siano derivate da eventi che costituiscano concretizzazione della speciale pericolosità e del rischio qualificato ch’è tipico di quelle attività….’
Diverso ragionamento, secondo il Collegio, deve essere fatto con riferimento alle ipotesi disciplinate dal comma 564 cit. che riconosce come soggetti equiparati a quelli di cui al precedente comma 563 ‘coloro che, pur non avendo riportato le lesioni o la m orte in una RAGIONE_SOCIALE attività enumerate nelle lettere dalla a) alla f) del comma 563 (ritenute già dal legislatore ad alto tasso di pericolosità), ma in altre attività che pericolose lo fossero o lo fossero diventate per circostanze eccezionali.
Ai fini dell’attribuzione dei benefici suindicati, il D.P.R. n. 243 del 2006 all’art. 1, lett. b) e c), definisce le missioni come quelle “… di qualunque natura… quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente ” e le particolari condizioni ambientali od operative come ” le condizioni comunque implicanti l’esistenza od anche il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto “.
Al fine di perimetrare correttamente l’istituto in esame ( e il riferimento è sempre alle ipotesi previste dal comma 564 cit.), il Collegio ritiene di dover sottolineare la ricorrenza di due elementi necessari per il positivo scrutinio di applicabilità della norma di cui al comma 564 cit.
Il primo consiste nell’aver il dipendente pubblico subito l’infortunio o contratto la malattia nell’espletamento dei compiti di istituto, e questo è un requisito comune anche alle ipotesi disciplinate dal comma 563.
All’art. 1, comma 1, il Regolamento sopra richiamato ha specificato che per ‘missioni di particolare natura’ (di cui all’art. 1, comma 564, l. 266/2005) debbano intendersi ‘le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente. Avuto riguardo alle attività, nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE quali il dipendente riporta lesioni all’integrità psico -fisica, si può trattare sia di un’attività di particolare importanza, connotata dai caratteri di stra ordinarietà o di specialità, sia di un’attività che tale non sia e risulti del tutto ordinaria, cioè in definitiva, rappresenti un compito, l’espletamento di una funzione, di un incarico, di una incombenza, di un mandato, di una mansione, che siano dovuti dal soggetto nel quadro dell’attività espletata’ (Cass. S.U. sentenza n. 759/2017; Cass. sentenza n. 17436/2022).
Quindi il comma 564 cit. come integrato dal Regolamento cit., nella parte in cui si fa riferimento alla ‘missione’ ( ‘le missioni, quali che ne siano gli scopi, autorizzate dall’autorità gerarchicamente o funzionalmente sovraordinata al dipendente ‘ ), non richiede la straordinarietà della attività espletata dal dipendente. Il requisito richiesto è invece che si tratti di attività autorizzate dalla autorità
gerarchicamente e funzionalmente sovraordinata al dipendente e non di attività poste in essere dal dipendente di sua iniziativa.
Il secondo elemento, distintivo rispetto all’istituto di cui al comma 563, è costituito dalla necessità di provare che la lesione all’integrità psico -fisica o il decesso siano stati causati da una condizione/situazione non preventivamente considerata e normata dalla legislazione in materia prevenzionale relativa agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali: il soggetto si è trovato esposto ad un rischio eccezionale (si ribadisce non normato) e detto rischio si è poi concretizzato nell’evento che ha determinato la lesione alla integrità psico-fisica.
Ed invero, ‘rischio eccezionale’ ( al quale fanno riferimento anche le ultime sentenze della Suprema Corte sopra riportate) non può che essere un rischio non prevedibile e quindi un rischio che non è stato preso in considerazione dal legislatore nella normativa antinfortunistica e rispetto al quale quindi non sono state previste misure di prevenzione del rischio medesimo ivi comprese quelle non specificatamente normate e comunque ricavabili dall’art. 2087 c.c. ovvero quelle che il datore di lavoro è tenuto ad adottare secondo la migliore scienza ed esperienza (‘ l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ‘).
Delineato il quadro normativo di riferimento, si ritiene che la fattispecie oggetto dell’odierno giudizio rientri nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 564, della 266/2005 ( come correttamente ritenuto dal giudice di prime cure).
Quanto alla dinamica del sinistro, si rileva che, in data 17 marzo 2005 alle ore 10.15 circa, veniva comandato a prestare una particolare addestramento al lancio con paracadute denominato “lanci sperimentali” e che venne disposto che l’appellante, del peso di 65 kg, dovesse tentare un lancio gravato del peso di uno zaino di ben 44 chili. L’ addestramento prevedeva che il militare si sgravasse del peso supplementare poco prima dell’atterraggio onde evitare le gravi lesioni che avrebbe provocato la caduta con un simile farRAGIONE_SOCIALE sicchè lo zaino venne attrezzato con un dispositivo di sgancio. L’appellato seguiva la procedura di lancio fino a giungere al momento RAGIONE_SOCIALE sgancio RAGIONE_SOCIALE zaino che peraltro non si slacciava tanto che il militare rovinava a terra così gravato, colpendo violentemente il suolo.
La circostanza relativa al sovraccarico di 44 kg, di cui era gravato il militare, è confermata nello stesso rapporto informativo proveniente dal del 29 dicembre 2017 nonché dal documento denominato ‘manifesto di carico’, prodotto nel presente grado di giudizio da parte appellata, all’esito della ordinanza istruttoria del 28 febbraio 2025.
Inoltre tale dinamica dell’infortunio veniva confermata dai colleghi del
, i quali hanno dichiarato di aver visto il agitarsi in difficoltà in fase di atterraggio (v dichiarazioni allegate al fascicolo di parte ricorrente in primo grado)
Nello stesso rapporto informativo del 29.12.2017 si legge che ‘ è palese la straordinarietà dell’evento e la concausa efficiente e determinante come previsto dal dpr 7 luglio 2006 b 243 art I lett c e art 6 co 3 che così recita: il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a maggiori rischi o fatiche in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, avvalorato da due testimonianze”.
Come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, nella fattispecie, nel corso di una missione addestrativa regolarmente comandata, può ritenersi verificato un fattore di rischio eccezionale, ossia 1′ anomalo mancato sgancio dell’eccezionale peso caricato sulla schiena di ben 44 kg in una situazione che aveva reso 1’addestramento eccezionalmente pericoloso, finendo per provocare appunto lesioni permanenti che hanno poi determinato il congedo del militare per inidoneità. Sul punto parte appellante ha dedotto che il predetto malfunzionamento del sistema di sgancio RAGIONE_SOCIALE zaino sarebbe contraddetto da un video ( già messo a disposizione del giudice di primo grado) in cui sarebbe stato ripreso ( come per prassi) il lancio cui prese parte il Orbene, nonostante l’ordinanza istruttoria del Collegio del 28 febbraio 2025, detto video non è stato prodotto in giudizio da parte appellante.
Quanto infine al terzo motivo di appello ovvero quello relativo allo scomputo RAGIONE_SOCIALE somme già percepite a titolo di equo indennizzo, si ritiene che lo stesso sia fondato.
La ” compensatio lucri cum damno ” assume rilevanza laddove un unico soggetto, responsabile civile RAGIONE_SOCIALE conseguenze pregiudizievoli derivate dall’illecito, risulti tenuto, sia pure a diverso titolo, a ristorare il danno patito da altro soggetto a causa dell’illecito: come si legge nella giurisprudenza di legittimità, tale regola ” opera in tutti i casi in cui sussista una coincidenza tra il soggetto autore dell’illecito tenuto al risarcimento e quello chiamato per legge ad erogare il beneficio, con l’effetto di assicurare al danneggiato una reintegra del suo patrimonio completa e senza duplicazioni ” (v.Cass. n.31007/2018, proprio in materia di benefici per vittime del dovere).
Il divieto di cumulo di plurime prestazioni patrimoniali eseguite, anche a diverso titolo, dal medesimo obbligato a favore del soggetto danneggiato in conseguenza del medesimo illecito vale anche se una RAGIONE_SOCIALE prestazioni ha titolo indennitario e l’altra ti tolo risarcitorio (cfr. Cass. S.U., Sentt. nn. 12564 1267 del 22/05/2018) in quanto il principio della causalità giuridica pone l’esigenza di considerare sia i danni, sia i vantaggi, ossia tanto le conseguenze negative, quanto quelle positive che sono derivate da un medesimo evento: il risarcimento deve coprire tutto il danno cagionato (e cioè tanto la perdita subita che il mancato guadagno), ma non può oltrepassarlo, non potendo costituire fonte di arricchimento del danneggiato.
Si rileva infine che il Supremo Collegio ha confermato che la ‘ compensatio lucri cum damno ‘ integra effettivamente un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio. Tuttavia, è stato precisato che questa facoltà del giudice non può superare le barriere preclusive del processo civile. Sebbene il giudice abbia il potere di rilevare d’ufficio alcune questioni, come la compensatio lucri cum damno , egli non può farlo basandosi su fatti non provati o introdotti tardivamente. La parte che intende beneficiare di tale principio ha l’onere di allegare e, soprattutto, provare tempestivamente, nel giudizio di primo grado, l’esistenza e l’ammontare dei vantaggi p ercepiti dalla controparte. In mancanza, non potrà lamentare in appello la mancata applicazione di un principio che essa stessa non ha messo il giudice in condizione di poter applicare. (v. ordinanza Cassazione civile n°21153/2025) Nel caso in esame la regola del diffalco, conseguente ai principi sopra indicati, si applica alle prestazioni riconosciute in favore dell’appellato a titolo di equo indennizzo con riferimento alle medesime lesione per le quali sono state riconosciute le prestazioni assistenziali come vittima del dovere. Si rileva che la circostanza che l’appellato ha beneficiato dell’equo indennizzo è stata
ammessa dallo stesso nel ricorso di primo grado.
L’appello va pertanto solo parzialmente accolto e, per l’effetto, accertato che le somme dovute dal appellante, a titolo di prestazioni conseguenti al riconoscimento di vittima del dovere, vanno ridotte dell’importo percepito dall’appellato a titolo di equo indennizzo .
Per il resto la sentenza impugnata va confermata anche nella parte relativa alle spese.
In applicazione del principio di soccombenza e tenuto conto comunque di un parziale (seppur limitato) accoglimento dell’appello, le spese di causa vanno compensate per 1/2 con condanna del al pagamento della residua parte, liquidata come in dispositivo.
P.Q.M.
visto l’art. 437 c.p.c.;
definitivamente pronunciando sull’appello proposto con ricorso del 16/10/2023 dal
e dal nei confronti di novembre 2022 n°3327/2022 del Tribunale di Lecce, così provvede:
avverso la sentenza del 23
accoglie parzialmente l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma del capo 3) della parte dispositiva della sentenza impugnata, condanna il al riconoscimento RAGIONE_SOCIALE prestazioni indicate nei capi b) e c) della parte dispositiva della sentenza impugnata, previa decurtazione RAGIONE_SOCIALE somme percepite dall’appellato a titolo di equo indennizzo;
b) conferma nel resto l’impugnata sentenza anche nella parte relativa alla regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di primo grado;
c) compensa per 1/2 le spese di questo grado e condanna il al pagamento, in favore di parte appellata, della residua parte, liquidata, ex D.M. n°55/2014, in euro 2.604,00 oltre rimborso spese forfetarie (15%) ed accessori come per legge.
Così deciso in Lecce il 12 novembre 2025
Il Presidente (dottAVV_NOTAIO NOME COGNOME)