Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 36225 Anno 2023
Oggetto
Civile Ord. Sez. L Num. 36225 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
R.G.N. 117/2023
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 117-2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 335/2022 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 17/11/2022 R.G.N. 147/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/10/2023 dal AVV_NOTAIO.
R.G. 117/23
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 17.11.2022 n. 335, la Corte d’appello di Caltanissetta accoglieva l’appello proposto da COGNOME NOME avverso la sentenza del Tribunale di Gela che aveva rigettato la domanda proposta da quest’ultimo nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALEo status di soggetto equiparato a vittima del dovere, ex art. 1 comma 564 RAGIONE_SOCIALE legge n. 266/05 e regolamento DPR n. 243/06, con conseguente attribuzione dei relativi benefici assistenziali, in relazione al servizio prestato quale addetto alle apparecchiature radar di tiro, installate sia a terra che a bordo di unità navali altamente operative.
Il tribunale, come detto, rigettava la domanda, ritenendo prescritto il diritto.
La Corte d’appello, a supporto dei propri assunti di accoglimento del gravame del COGNOME, riteneva fondata la domanda di quest’ultimo, alla luce RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato nel riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica di ‘vittima del dovere’ uno status imprescrittibile, ritenendo tuttavia, soggetti a prescrizione i singoli ratei RAGIONE_SOCIALE corrispondente provvidenza, nel termine decennale dalla domanda amministrativa.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, il RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, mentre COGNOME NOME ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, l ‘ amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva predicato l’imprescrittibilità del preteso status di ‘vittima del dovere’ cui conseguirebbe il diritto del dipendente pubblico ad agire in ogni tempo, per il riconoscimento del medesimo.
Con il secondo motivo di ricorso, l ‘ amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento agli assegni vitalizi spettanti alle ‘vittime del dovere’ ovvero ai ‘soggetti equiparati’, in particolare, l’assegno vitalizio mensile e lo speciale assegno vitalizio, per i quali la Corte d’appello ha ritenuto che la prescrizione decennale avesse estinto soltanto i singoli ratei maturati in data antecedente al decennio, ma non anche -a monte -il diritto stesso a percepire i suddetti assegni, cui conseguirebbe, invero, l’impossibilità per l’interessato di percepire tutti i ratei da esso derivanti e non soltanto quelli anteriori al decennio di riferimento, trattandosi secondo la ricorrente di un diritto di credito unitario e non di prestazioni periodiche.
Con il terzo motivo di ricorso, l ‘ amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare degli artt. 2934, 2935 e 2946 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., con riferimento alla speciale elargizione una tantum spettante alle vittime del dovere ovvero ai ‘soggetti equiparati’, in quanto tale beneficio economico è soggetto a versamento in un’unica soluzione e il diritto alla sua percezione si prescrive integralmente dopo il decorso del termine decennale dalla domanda amministrativa, senza che residui alcuna obbligazione a carico degli Enti erogatori.
Con il quarto motivo di ricorso, l ‘ amministrazione ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 10 RAGIONE_SOCIALE legge n. 302/90 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1223 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello di Caltanissetta non aveva disposto la decurtazione, dalle somme spettanti al COGNOME, degli importi già allo stesso riconosciuti, a titolo risarcitorio, per i medesimi fatti di cui è causa dal tribunale di Catania con la sentenza n. 2771/08, confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza n. 1065/14.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ La condizione di vittima del dovere, tipizzata dall’art. 1, commi 563 e 564, RAGIONE_SOCIALE l. n. 266 del 2005, ha natura di “status”, cui consegue l’imprescrittibilità RAGIONE_SOCIALE‘azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale “status” trovano il loro presupposto, quali i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni assistenziali previste dalla legge ‘ (Cass. nn. 17440/22, 37522/22, 3868/23 e molte altre) .
Nella specie, pertanto, il COGNOME poteva effettivamente chiedere il riconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica di vittima del dovere senza limiti di tempo, essendo soggetti a prescrizione solo i singoli ratei RAGIONE_SOCIALEe provvidenze economiche, maturati oltre il termine decennale di prescrizione, decorrenti dal riconoscimento del predetto status (cioè, dalla presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda amministrativa in data 23.1.08, cfr. p. 6 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata).
Il secondo motivo è infondato, perché trattandosi di prestazione periodica e non di unitario diritto di credito, vale la regola generale RAGIONE_SOCIALE prescrizione decennale per i ratei RAGIONE_SOCIALEe prestazioni previdenziali (Cass. n. 2563/16), secondo quanto previsto anche per gli assegni in questione, da Cass. n. 17440 cit.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché a fronte di una specifica statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte del merito, circa il termine di prescrizione (23.1.08, come detto), la difesa erariale, nel lamentarsi RAGIONE_SOCIALE‘omessa pronuncia sull a specifica provvidenza menzionata, non indica da dove si dovrebbe ricavare il dies a quo per la prescrizione RAGIONE_SOCIALE stessa.
Il quarto motivo è inammissibile, in quanto l ‘ amministrazione ricorrente non riporta dove e quando abbia proposto analoga censura in sede di merito, così da introdurre il fatto RAGIONE_SOCIALE‘ottenuto risarcimento del danno da parte del COGNOME per la medesima vicenda, per la prima volta in sede di legittimità, proponendo una questione effettivamente nuova.
Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio disposto in dispositivo.
L’amministrazione statale non è tenuta al pagamento del doppio del contributo unificato.
Invero, come si è già avuto modo di statuire, (Sez. 6 -L, Ordinanza n. 1778 del 29.1.2016), ‘Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o
improcedibile, l’obbligo di versare, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti RAGIONE_SOCIALEe Amministrazioni RAGIONE_SOCIALEo Stato che, mediante il meccanismo RAGIONE_SOCIALE prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento RAGIONE_SOCIALEe imposte e tasse che gravano sul processo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza dei presupposti per il raddoppio, pur avendo dichiarato inammissibile un ricorso del RAGIONE_SOCIALE per l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEo speciale regime impugnatorio di cui all’art. 11 RAGIONE_SOCIALE l. n. 206 del 2004)’.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a pagare a NOME NOME le spese di lite, che liquida nell’importo di € 3.500,00 e di € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.10.23