Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 691 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 691 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28917/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME e RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi da ll’avvocato COGNOME NOME , unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrenti –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE PALERMO, rappresentato e difeso da ll’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
FALLIMENTO RAGIONE_SOCIALE;
– intimato –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI PALERMO n. 1287/2020, depositata il 31/08/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/04/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 23-24 novembre 2016 -all’esito di procedimento sommario di cognizione ex art. 702bis cod. proc. civ. il Tribunale monocratico di RAGIONE_SOCIALE, pronunciando nella contumacia del Fallimento della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, condannava il Comune di RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dei convenuti COGNOME NOME e COGNOME NOME per l’espletamento dell’incarico di CTU agli stessi conferito nell’ambito di un complesso rapporto contrattuale (appalto) intercorso tra il Comune di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE – delle seguenti somme: euro 1.090.893,55 per onorari di CTU, a favore di entrambi i predetti; euro 13.416,64 per rimborso spese a favore della COGNOME ed euro 455,08 per rimborso spese a favore del COGNOME, oltre ad interessi legali dal 16 ottobre 2015 al saldo.
Con citazione del 23 dicembre 2016, il Comune di RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso tale ordinanza.
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE accoglieva in parte il gravame e liquidava in favore di NOME COGNOME, di NOME COGNOME e dello RAGIONE_SOCIALE la somma di euro 106.128,50, a titolo di onorari per l’espletamento dell’incarico di CTU.
Sosteneva la Corte, per quanto ancora qui di interesse:
andava affermato il consolidato principio secondo cui, ai fini della liquidazione del compenso al consulente tecnico, doveva aversi riguardo all’accertamento richiesto dal giudice e non al tipo di indagini che il consulente aveva svolto per pervenire all’accertamento;
da tanto derivava che i quesiti b), c), d) ed f) contenuti nell’ordinanza di conferimento dell’incarico ai CTU andavano considerati accertamenti tra loro autonomi;
in applicazione dei principi di diritto sopra affermati, non poteva invece procedersi alla considerazione separata di ogni singola indagine svolta nell’ambito del singolo quesito.
La suddetta sentenza è impugnata da NOME COGNOME, da NOME COGNOME e dallo RAGIONE_SOCIALE; il ricorso, affidato a tre motivi, è illustrato anche da memoria.
Resiste il Comune di RAGIONE_SOCIALE.
È stata data comunicazione dell’adunanza camerale direttamente al controricorrente in data 27.02.2025, stante l ‘irreperibilit à de ll’avvocato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, 190 e 352 cod. proc. civ. – art. 360 cod. proc. civ., comma 1, nn. 3 e 4. Sostengono i ricorrenti che il giudice ha deciso la causa prima della scadenza dei termini dal medesimo fissati, ex art. 190 cod. proc. civ. , nell’udienza dell’08.05.2020 (60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e deposito delle memorie di replica nei 20 giorni successivi), impedendo, in tal modo al difensore di una parte di svolgere nella sua completezza il proprio diritto di difesa. Ciò senza che, ai fini della deduzione della nullità con il mezzo di impugnazione, la parte sia onerata di indicare se e quali argomenti non svolti nei precedenti atti difensivi avrebbe potuto svolgere se le fosse stato consentito il deposito della conclusionale. La camera di consiglio, infatti, si è svolta il 24 luglio, ossia in data anteriore alle scadenze fissate nell’udienza del l’8 maggio in cui la causa è stata assunta in
decisione (10 luglio 2020 per la comparsa conclusionale; 30 luglio 2020 per le memorie di replica).
1.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ritiene superata la precedente giurisprudenza di legittimità stratificatasi sull’interpretazione dell’art. 352, 2 comma, cod. proc. civ., dopo il recente intervento nomofilattico delle Sezioni Unite con la sentenza n. 36596 del 25/11/2021. La Corte nel suo consesso più autorevole, infatti, ha affermato che la parte che proponga l’impugnazione della sentenza d’appello deducendo la nullità della medesima per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive, ovvero di replicare alla comparsa conclusionale avversaria, non ha alcun onere di indicare in concreto quali argomentazioni sarebbe stato necessario addurre in prospettiva di una diversa soluzione del merito della controversia. Invero, la violazione determinata dall’avere il giudice deciso la controversia senza assegnare alle parti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, ovvero senza attendere la loro scadenza, comporta di per sé la nullità della sentenza per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, in quanto la violazione del principio del contraddittorio, al quale il diritto di difesa si associa, non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo. La medesima pronuncia ha anche escluso che la divergenza delle date di deliberazione e di deposito/pubblicazione, specificamente indicate in sentenza, sia da ascrivere a errore materiale in base a una semplice presunzione, essendo -al contrario – fisiologico che il momento deliberativo della sentenza in camera di consiglio preceda sempre la
pubblicazione, che è atto di cancelleria conseguente a precisi e ulteriori incombenti di legge.
Più di recente, questa Corte ha anche avuto modo di precisare che «se la data di deliberazione della sentenza risulta anteriore alla scadenza dei termini ex art. 190 cod. proc. civ., ma la data di pubblicazione è a quella successiva, la sentenza è nulla, salvo il caso di errore materiale nell’indicazione della prima, non potendosi, tuttavia, ascrivere la divergenza delle date a errore materiale in base a una semplice presunzione» (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 32538 del 14/12/2024, segnalata in memoria dal ricorrente).
1.2. Nel caso che ci occupa, diversamente da quanto sostenuto nel controricorso (p. 8, ultimo capoverso), non è ipotizzabile un errore materiale nell’indicazione della data di deliberazione della causa; né risulta agli atti alcuna correzione di errore materiale con riferimento alla data della camera di consiglio in cui è stata decisa la sentenza impugnata (24.07.2020). Q uesto Collegio ritiene che il precedente orientamento giurisprudenziale, sopra menzionato (v. Cass. n. 28229/2017; Cass. n. 28188/2020) – maturato sull’esegesi dell’art. 352, 2 comma cod. proc. civ., nel senso di richiedere (come anche avveniva da parte di un filone giurisprudenziale per la violazione dell’art. 190 cod. proc. civ., nel caso di deliberazione della sentenza prima della scadenza dei termini per le conclusionali e repliche) la necessaria allegazione da parte del deducente di un pregiudizio concreto al proprio diritto di difesa per rendere rilevante il vizio processuale, declinato come error in procedendo – debba ritenersi oramai definitivamente superato dai principi affermati da Sez. Un. n. 2021/36596 cit. supra.
Ciò porta ad escludere che la decisione impugnata sia stata assunta assicurando, nella sostanza, il rispetto del principio del contraddittorio
e della parità che le disposizioni sopra citate garantiscono, con la conseguenza che pienamente applicabile anche al caso in oggetto è il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 132 cod. proc. civ. – Nullità della sentenza per motivazione perplessa ed obbiettivamente incomprensibile o per motivazione meramente apparente (art. 360 cod. proc. civ., nn. 3 e 4). Lamentano i ricorrenti che la Corte di Appello non ha spiegato in alcun modo perché le singole indagini svolte dai C.T.U. non fossero suscettibili di «considerazione separata», mentre avrebbe dovuto illustrare le ragioni per le quali gli accertamenti svolti dai CTU non avessero richiesto indagini tipologicamente o metodologicamente distinte, ma si fossero risolti in operazioni di calcolo meramente ripetitive.
Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti – Art. 360 cod. proc. civ., n. 5. I CTU, odierni ricorrenti, nella loro istanza di liquidazione in data 15 giugno 2012 avevano richiesto il compenso concernente un ulteriore quesito (relativo ad operazioni di compensazione tra società appaltatrice e l’Amministrazione) risultante da un’espressa richiesta del Comune di RAGIONE_SOCIALE, alla quale il Consigliere Istruttore aveva aderito. Su tale ulteriore compenso la Corte d’Appello non si è pronunciata.
L ‘accoglimento del primo motivo è assorbente rispetto alle ulteriori censure.
Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti;
cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 15 aprile 2025.
La Presidente NOME COGNOME