Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2858 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L   Num. 2858  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 19603-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente  domiciliata  in  ROMA,  INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che  la  rappresenta  e  difende  unitamente  agli  avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME , elettivamente  domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
 ricorrente incidentale avverso la sentenza n. 579/2021 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 10/05/2021 R.G.N. 963/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Licenziamento
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/01/2024
CC
RILEVATO CHE
1. la Corte di Appello di Palermo, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di prime cure che, nell’ambito di un  procedimento ex  lege n.  92  del  2012,  aveva  ritenuto l’illegittimità  del  licenziamento  disciplinare  intimato  in  data 17 novembre 2017 a NOME COGNOME da RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo al dipendente la tutela reintegratoria di cui al comma 4 dell ‘art. 18 S.d.L. novellato;
la Corte -in sintesi -ha innanzitutto ritenuto fondato il reclamo incidentale del lavoratore che lamentava la mancata osservanza, in sede di procedimento disciplinare, delle forme previste  dall’art.  53  del  R.D.  n.  148  del  1931,  ma  ha ricondotto tale violazione procedurale alle ipotesi tutelate dal comma 6 dell’art. 18 S.d.L.;
ha, quindi, respinto l’impugnazione della società statuendo che  il  comportamento  addebitato  al  lavoratore  risultava ‘tipizzato  dalle  norme  contrattuali  e  legali  applicabili  al rapporto di lavoro per cui è causa che allo stesso ricollegano una sanzione mera mente conservativa’, con la conseguente illegittimità  del  licenziamento  e  applicabilità  della  tutela prevista dal comma 4 dell’art. 18 S.d.L.;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso, in via  principale,  la  società  con  due  motivi;  ha  resistito  con controricorso  l’intimato,  che  ha  anche  formulato  ricorso incidentale affidato a quattro motivi;
entrambe le parti hanno comunicato memorie;
all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
i motivi del ricorso principale della società possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. con il primo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli  artt.  2119,  2104,  1175  e  1375  c.c.,  ai  sensi  dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere ritenuto nel caso di specie integrata la giusta causa di licenziamento;
1.2. con il secondo mezzo si denuncia la violazione la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, comma 4, S.d.L. e dell’art. 66 del CCNL Autoferrotranvieri, con riguardo agli artt. 1362 e seguenti c.c., nonché degli artt. 41, 42, 44 e 45 del R.D. n. 148/19 31 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 270/1988; secondo la società datrice di lavoro la sentenza della corte palermitana, da un lato, avrebbe errato nel ricondurre la condotta addebitata alle ipotesi di cui all’art. 66 comma 3 lettera c (che punisce con la sanzione conservativa della sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino ad un massimo di quattro giorni il lavoratore che ‘commetta mancanze da cui siano derivate irregolarità nel servizio o possano derivarne danni non rilevanti alla sicurezza del servizio’), anziché alle fattispecie di cui allo stesso art. 66, comma 4, lettere d) ed l) (che prevedono il licenziamento per i lavoratori colpevoli di ‘mancanze da cui siano derivate gravi irregolarità nel servizio o gravi danni alle persone o al le cose’ o di ‘mancanze in genere di gravità consimili’) e dall’altro avrebbe erroneamente ritenuto che, nel caso di specie, anche applicando l’impianto disciplinare di cui al R.D. 148 del 1931 la condotta de qua andrebbe parimenti ricondotta a fattispecie punite con sanzioni conservative;
i  motivi  del  ricorso  incidentale  del  lavoratore  possono essere come di seguito sintetizzati;
2.1. col primo si denuncia la violazione dell’art. 53 del R.D. n. 148 del 1931, deducendo che, ove il procedimento disciplinare sia stato posto in essere in violazione di norme imperative di legge, come nel caso di specie di radicale omissione da parte della datrice di lavoro della procedura garantista prevista dall’art. 53 R.D. n. 148 del 1931, il licenziamento non potrà essere ritenuto semplicemente inefficace ai sensi del comma 6 dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, con conseguente tutela c.d. indennitaria debole, così come erroneamente sostenuto dalla Corte territoriale, dovendosi, viceversa, il licenziamento ritenere radicalmente nullo in quanto ‘riconducibile ad altri casi di nullità previsti dalla legge’ con applicazione della c.d. tutela reinte gratoria piena di cui al primo comma dell’art. 18 della L. n. 300 del 1970;
2.2. con il secondo motivo di ricorso incidentale ‘condizionatamente’ si denuncia la violazione e falsa applicazione  degli  artt.  2  e  3  della  l.  n.  300  del  1970, lamentando la inutilizzabilità -quale elemento probatorio dei fatti  posti  a  fondamento  del  provvedimento  disciplinare espulsivo-  dei  presunti  accertamenti  operati  dal  datore  di lavoro a mezzo di investigatore privato;
2.3. sempre in via condizionata si propone il terzo motivo per violazione dell’art. 116 c.p.c., ‘per erronea valutazione del materiale probatorio acquisito al giudizio’;
2.4. condizionato è anche  il quarto motivo  di ricorso incidentale formulato per ‘omesso esame di fatto decisivo’, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.;
per  ragioni  di  priorità  logicogiuridica  nell’ordine  delle questioni può essere esaminato il primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore, che prospetta un vizio di nullità radicale della sanzione espulsiva; esso è fondato;
come di recente ribadito da questa Corte: ‘In tema di sanzioni disciplinari, la violazione del procedimento di cui all’art. 53 del r.d. n. 148 del 1931, all. A, comporta la nullità del provvedimento disciplinare e, in particolare, un’invalidità c.d. , in ragione dell’inderogabilità della citata disposizione e della sua funzione di tutela del lavoratore, al quale spetta la tutela reale e risarcitoria prevista dall’art. 18, commi 1 e 2, della l. n. 300 del 1970’ (Cass. n. 6555 del 2023; nello stesso senso v. Cass. lav. n. 17286 del 2015; Cass. n. 13804 del 2017; Cass. n. 12770 del 2019; Cass. n. 32681 del 2021; Cass. n. 6765 del 2023; Cass. n. 9530 del 2023; Cass. n. 15355 del 2023; alle quali tutte si rinvia per ogni ulteriore aspetto, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale del lavoratore assorbe gli altri, formulati in via condizionata, e determina altresì l’inammissibilità del ricorso principale della società, atteso che la riconosciuta nullità del provvedimento espulsivo per il vizio rilevato, con conseguente  tutela reintegratoria  piena,  rende  ogni  ulteriore  indagine  sulla sussistenza o meno di una giusta causa di recesso;
pertanto,  la  sentenza  impugnata  deve  essere  cassata  in relazione al motivo accolto con rinvio al giudice indicato in dispositivo  che  si  uniformerà  a  quanto  statuito,  regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
occorre, altresì, dare atto della sussistenza per la ricorrente principale dei presupposti processuali di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall’art. 1, co.  17,  l.  n.  228  del  2012,  per  il  versamento  dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato,  ove  dovuto  (Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
La  Corte  accoglie  il  primo  motivo  del  ricorso  incidentale, dichiara assorbiti gli altri e dichiara inammissibile il ricorso principale,  cassa  la  sentenza  impugnata  in  relazione  al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto  della  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo  a  titolo  di  contributo  unificato  pari  a  quello  per  il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 gennaio