Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 2513 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 2513 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26221/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
–
contro
ricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Perugia n. 664/2024 depositata il 25/09/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
– COGNOME NOME e COGNOME NOME ricorrono per cinque mezzi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, contro la sentenza del 25 settembre 2024, con cui la Corte di Appello di Perugia aveva respinto il loro appello avverso sentenza resa in rigetto della loro domanda volta alla dichiarazione di nullità, annullamento o risoluzione, nonché di risarcimento danni, relativamente al rapporto di intermediazione finanziaria in regime di consulenza intercorsa tra essi attori e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avente ad oggetto l’acquisto di azioni illiquide della Banca RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
– La banca resiste con controricorso.
– È stata formulata proposta di definizione accelerata ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
– I ricorrenti hanno chiesto la fissazione dell’udienza, in vista della quale entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
– I ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi.
Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c.1, 23 c. 6 T.U.F. (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), art. 28 Regolamento intermediari (Regolamento Consob n. 16190/2007), art. 1175, 1374 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per aver la Corte di Appello di Perugia ritenuto, in violazione delle norme qui riportate, correttamente adempiuti gli obblighi informativi da parte dell’intermediario finanziario con diligenza e correttezza mediante la mera consegna di prospetti informativi, o comunque documenti rivolti al pubblico indistinto, quali schede prodotto o schede di adesione;
Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 c. 1 bis T.U.F. (Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58), art. 29 c. 1 lett. i Regolamento Intermediari (Regolamento Consob n. 16190/2007), art. 1175, 1374 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n. 3 c.p.c. per avere la Corte d’Appello di Perugia ritenuto, in violazione delle norme qui riportate, che la banca intermediaria avesse adottato misure idonee ad identificare e prevenire o gestire il conflitto di interessi tra emittente i titoli (BPB) ed intermediario (CRO) attraverso la sua indicazione nelle schede di adesione all’aumento di capitale sottoscritte dai ricorrenti;
Violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 40 Regolamento Intermediari Consob (Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), artt. 1175, 1374 e 1375 c.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.3 c.p.c. per aver ritenuto, in violazione delle norme qui riportate, gli acquisti in azioni BPB da parte dei signori COGNOME e COGNOME adeguati al loro profilo di rischio e per aver ritenuto sufficienti a dimostrare la circostanza le risposte al questionario di profilatura 9.12.2014;
Violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 28 Regolamento Intermediari Consob (Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) in relazione all’art. 360 c.1 n.5 c.p.c. errore decisivo su ricognizione del contenuto di prova oggetto di discussione per aver la Corte di Appello di Perugia omesso/errato la valutazione di prove testimoniali ed omesso di valutare a contrario le registrazioni audio dei colloqui 3-4.5.2016 tra i ricorrenti ed i dipendenti RAGIONE_SOCIALE, nonché aver valutato il tutto in violazione delle disposizioni normative menzionate ed aver ignorato la produzione documentale del 24.6.2024;
Violazione o falsa applicazione dell’art. 61, 112 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.1 n.4 c.p.c., per aver la Corte omesso di motivare il rigetto della richiesta di ctu di questa difesa volta ad accertare profilo di rischio dei ricorrenti e livello di rischio e liquidabilità dei titoli BPB.
– Il Collegio condivide integralmente la proposta di definizione accelerata. Il ricorso è dunque palesemente inammissibile.
6.1. – La proposta di definizione anticipata è del seguente tenore:
« I primi tre mezzi, che si risolvono in una silloge di principi di diritto avulsi dal reale contenuto della sentenza impugnata, sono palesemente inammissibili poiché non hanno nulla a che vedere con una censura di violazione di legge, ma intervengono in pieno sulla valutazione del materiale istruttorio tenuto in considerazione con concordi valutazioni dai giudici dei due gradi di merito. Vale difatti osservare che il vizio di violazione di legge (quanto alla violazione di legge in senso proprio) ricorre in ipotesi di erronea negazione o affermazione dell’esistenza o inesistenza di una norma, nonché di attribuzione ad essa di un significato non appropriato, ovvero (quanto alla falsa applicazione), alternativamente, nella sussunzione della fattispecie concreta entro una norma non pertinente, perché, rettamente individuata ed interpretata, si riferisce ad altro, od altresì nella deduzione dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, di conseguenze giuridiche che contraddicano la sua pur corretta interpretazione (Cass. 26 settembre 2005, n. 18782). Dalla violazione o falsa applicazione di norme di diritto va difatti tenuta nettamente distinta la denuncia dell’erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, ricognizione che si colloca al di fuori dell’ambito dell’interpretazione e applicazione della norma di legge. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi -violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta -è segnato dal fatto che
solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n.8315; Cass. 16 luglio 2010, n. 16698; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass., Sez. Un., 5 maggio 2006, n. 10313). Nel caso di specie i motivi sono integralmente versati in fatto, e mancano del tutto di qualsivoglia censura in iure , a fronte, occorre peraltro dire, di una decisione approfonditamente motivata in fatto del seguente tenore: « Orbene, sia all’esito della compilazione del questionario del 2007 che di quello successivo del 2014 ai coniugi COGNOME era stata attribuita una ‘esperienza finanziaria media’, che in effetti risultava in linea con le risposte fornite. Dalle dichiarazioni testimoniali (NOME COGNOME e NOME COGNOME) si ricava che prima di effettuare l’investimento in contestazione gli appellanti avevano effettuato incontri col personale della banca (le dette testimoni) e che i clienti si erano soffermati ‘su tutti i punti della scheda prodotto in quanto si tratta di punti tutti importanti per un investimento’ (teste COGNOME). E’ inoltre da sottolineare il fatto che, nel corso degli incontri dei clienti con la AVV_NOTAIO COGNOME, la stessa aveva predisposto un prospetto di sintesi, che altro non era che una sorta di schema riepilogativo, a dimostrazione della circostanza che il problema delle informazioni e dell’adeguatezza dell’investimento era stato affrontato in concreto, con riferimento alla situazione finanziaria ed agli obiettivi di investimento degli appellanti. D’altronde la ‘scheda prodotto’, alla voce ‘mobilità di smobilizzo’, conteneva chiaramente l’indicazione delle criticità derivanti dalla natura delle azioni della BPB, dato che si trattava di azioni ‘trattate sul sistema di negoziazione interno’, che l’emittente non si assumeva alcun impegno di ‘riacquisto’ delle azioni medesime e che l’investitore si sarebbe potuto trovare ‘nella difficoltà o impossibilità
di rivendere a terzi le proprie azioni/obbligazioni in tempi ragionevolmente brevi e/o a prezzi in linea con le proprie aspettative’. In pratica l’investimento non risultava semplicemente rischioso di per sé -come tutti gli investimenti -ma gli appellanti potevano trovarsi nella condizione di non poter liquidare l’investimento effettuato, cioè di trovarsi di fronte ad un rischio supplementare che però era stato prospettato nel vaglio congiunto compiuto dagli appellanti col personale della CRO. Osserva dunque la Corte che la chiarezza della comunicazione, in uno con l’esame congiunto della ‘scheda prodotto’ effettuato dai clienti con la dipendente della banca, rendeva esaustivo il panorama di informazioni fornito dall’intermediaria, ed a fronte dell’esperienza finanziaria media degli investitori non è possibile sostenere che gli appellanti avessero investito in azioni BPB in modo inconsapevole. Peraltro questo Collegio non ignora il fatto che le risposte al questionario presentassero anche delle incongruenze (la COGNOME ed il COGNOME avevano dichiarato di non conoscere i ‘derivati’, domanda 14, ma in precedenza avevano dichiarato di conoscere strumenti come warrant , covered warrant o certificates , domanda n. 13, che in sostanza hanno natura di derivati, visto che derivano il proprio valore da altro asset o sottostante), ma la risposta affermativa alla domanda n. 15 – in ordine alle ‘competenze specifiche in ambito finanziario’ – è in grado di escludere che gli appellanti non avessero colto le caratteristiche degli strumenti finanziari in oggetto, soprattutto alla luce dei colloqui intercorsi col personale della banca (teste COGNOME: ‘insieme abbiamo valutato tutte le caratteristiche della scheda prodotto’). … Un ulteriore punto che merita di essere esaminato è se l’investimento de quo dovesse considerarsi adeguato in rapporto al profilo di rischio della COGNOME e del COGNOME. Sostiene l’appellata che il COGNOME e la COGNOME avessero investito già in
passato ‘ingenti somme in altri e diversificati strumenti finanziari’ (diversi dalle azioni BPB), anche in conformità di quanto riferito dalla teste NOME COGNOME (cfr. pag. 12 della comparsa di risposta), e ciò dovrebbe deporre a favore del fatto che gli appellanti dovessero considerarsi investitori esperti. La circostanza – ad avviso di questa Corte – non risulta particolarmente significativa, dal momento che gli appellanti non avevano mai avuto in portafoglio azioni non quotate sui mercati regolamentati, anzi avevano investito sempre in strumenti finanziari molto conservativi e prudenti, dato che alla domanda n. 16 contenuta nel questionario del 9.12.2014 ‘ha mai investito in strumenti finanziari?’ i COGNOME avevano risposto ‘solo in titoli di stato, obbligazioni o fondi obbligazionari’, ciò che del resto era perfettamente in linea con il profilo finanziario ‘prudente’ che era stato loro attribuito nel questionario sottopostogli il 12.12.2007. Tra l’altro va rilevato che nel questionario in discorso alla domanda ‘come giudica un investimento in azioni?’ la risposta era stata. ‘molto rischioso, accettabile solo in misura contenuta rispetto al totale dei miei investimenti’, a riprova del fatto che gli appellanti si erano approcciati con iniziale cautela agli investimenti finanziari. Rimane però il fatto, indubitabile, che nel questionario del dicembre 2014 i coniugi COGNOME, alla domanda n. 5 (‘abbiamo compreso che il valore del nostro portafoglio necessariamente oscillerà nel tempo; comunque la perdita che siamo disposti ad accettare è’) avessero risposto ‘una parte media del nostro capitale investito’, laddove nel precedente questionario citato, alla domanda riguardante l’obiettivo degli investimenti, avevano risposto che l’obiettivo era di ‘contenere le oscillazioni del valore del … portafoglio accettando una crescita limitata’. Oggettivamente osserva questa Corte che le risposte degli appellanti ai questionari avevano avuto un’evoluzione significativa che giustificava senza
ombra di dubbio lo spostamento del profilo di rischio finanziario da ‘prudente’ a ‘medio’. Sostiene parte appellante che il COGNOME e la COGNOME (soprattutto quest’ultima) avessero contestato il cambiamento del profilo di rischio (cfr. pag.20 dell’atto di appello), ma le risposte al questionario sono inequivocabili e, soprattutto, la domanda n. 5 è di facile ed immediata comprensione, quindi non suscettibile di fraintendimenti. Tanto premesso, occorre osservare che il ‘profilo di rischio medio’ assegnato dalla banca agli odierni appellanti prevedeva ‘un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi’ (vedi alla voce ‘perimetro strumenti finanziari’) e le azioni della BPB erano sì strumenti rischiosi, per le ragioni sopra dette, ma compatibili col portafoglio del COGNOME e della COGNOME, che avevano titoli obbligazionari e che con tale acquisto realizzavano un bilanciamento del portafoglio tra ‘strumenti più rischiosi’ e titoli obbligazionari. Del resto che gli appellanti avessero cominciato ad operare scelte più intraprendenti e rischiose in riferimento ai loro investimenti è desumibile anche dai movimenti e saldi del portafoglio nel primo semestre del 2015 (vale adire nel semestre successivo all’investimento di cui trattasi; doc.15 fascicolo di primo grado), prospetto da cui si ricava che COGNOME avessero acquistato azioni Peugeot, dal grado di rischio ‘alto’, fondi di investimento o obbligazioni subordinate, cioè strumenti finanziari connotati da un significativo grado di rischiosità. Insomma l’acquisto di azioni BPB da parte degli appellanti risultava coerente con il loro profilo di rischio e con la loro esperienza finanziaria, si inseriva in un portafoglio diversificato e si collocava all’interno di un patrimonio oscillante nel range €.200.000,00 -500.000,00 (domanda n.8), quindi non poteva sotto nessun profilo considerarsi inadeguato, né in astratto né in concreto. Un altro motivo di censura della sentenza gravata riguarda la corretta
informativa in materia di conflitto di interessi. Risulta incontestato il fatto che CRO fosse entrata a far parte del gruppo Banca RAGIONE_SOCIALE e che il pacchetto di controllo pari al 73,57% del capitale sia stato poi rivenduto nel 2022, quindi al momento in cui CRO aveva venduto agli appellanti azioni BPB l’intermediaria CRO era in posizione di conflitto di interessi. Peraltro l’informativa in ordine al conflitto di interessi è stata ripetutamente fornita da CRO, risultando tale conflitto sia nel prospetto informativo relativo agli investimenti che nelle note informative relative alle operazioni di investimento; inoltre in occasione degli investimenti in discorso gli appellanti avevano sottoscritto le schede di adesione con le quali dichiaravano di essere a conoscenza che gli ordini si riferivano ad un’operazione nella quale l’intermediaria aveva un interesse in conflitto e che, nonostante ciò, autorizzavano l’esecuzione dell’operazione stessa. In buona sostanza l’asimmetria informativa era stata colmata e l’operazione è stata quindi effettuata regolarmente (in termini cfr. Cass. Civ. n. 20251/2021), dato che i clienti erano stati informati e che – pur essendo consapevoli dell’esistenza del conflitto di interessi – avevano prestato il consenso all’operazione … Il quarto mezzo è anch’esso palesemente inammissibile. Con esso, in buona sostanza, i ricorrenti lamentano che la Corte d’appello abbia valorizzato taluni elementi, mentre avrebbe dovuto valorizzarne altri. Ma, come è noto, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico formale, nei limiti in cui detto sindacato è tuttora consentito dal vigente numero 5 dell’articolo 360 c.p.c., delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la
concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. 4 novembre 2013 n. 24679; Cass. 16 novembre 2011, n. 27197; Cass. 6 aprile 2011, n. 7921; Cass. 21 settembre 2006, n. 20455; Cass. 4 aprile 2006, n. 7846; Cass. 9 settembre 2004, n. 18134; Cass. 7 febbraio 2004, n. 2357). Né il giudice del merito, che attinga il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, è tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (ad es.: Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 7 gennaio 2009, n. 42; Cass. 17 luglio 2001, n. 9662). Oltretutto, il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità – e non è certo questo il caso -, l’efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (ex plurimis: Cass. 24 ottobre 2013, n. 24092; Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 21 aprile 2006, n. 9368). … Il quinto mezzo è inammissibile. È potere discrezionale del giudice di merito disporre una consulenza tecnica come nel caso di specie deducente, ed evidentemente non c’era alcuna ragione di disporla una volta che la Corte d’appello ha ritenuto sufficienti al riguardo gli elementi disponibili.
6.2. – Nella memoria illustrativa i ricorrenti replicano osservando quanto ai primi tre motivi che: « a) Primo motivo: La Corte d’Appello ha
erroneamente ritenuto assolti gli obblighi informativi ex art. 21 TUF mediante il “vaglio congiunto” della documentazione, violando il principio consolidato secondo cui gli obblighi informativi richiedono informazioni specifiche e circostanziate, non essendo sufficienti comunicazioni generiche e standardizzate. La Corte ha erroneamente dedotto dalla norma conseguenze giuridiche che contraddicono la sua corretta interpretazione. b) Secondo motivo: La Corte d’Appello ha erroneamente applicato l’art. 21 comma 1-bis TUF ritenendo sufficiente la mera indicazione del conflitto di interessi nelle schede di adesione, senza verificare l’adeguatezza delle misure organizzative previste dalla norma. c) Terzo motivo: La Corte d’Appello ha violato gli artt. 39 e 40 del Regolamento Consob 16190/2007 ritenendo compatibile un profilo di rischio “medio” con investimenti concentrati in azioni illiquide ad alto rischio, contraddicendo i principi della suitability rule» .
6.3. – Si tratta di osservazioni che non colgono nel segno.
La linea di demarcazione tra la censura di violazione di legge cui si riferisce il n. 3 dell’articolo 360 c.p.c. e la censura inammissibile nel giudizio di legittimità perché denuncia non un error in iudicando in iure , ma un error in iudicando in facto , risiede in ciò: che quest’ultima, e solo quest’ultima, «è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa », come ripete una giurisprudenza più che ferma; rimette in discussione, in altri termini, la valutazione del materiale istruttorio sul quale il giudice di merito ha basato la propria decisione.
Ora, dalla motivazione in precedenza trascritta risulta che nella specie la corte d’appello:
-) non ha affatto ritenuto sufficienti « comunicazioni generiche e standardizzate », come si sostiene nella memoria illustrativa di parte ricorrente, nel qual caso avrebbe commesso un error in iudicando in iure , ma ha viceversa chiaramente escluso che le informazioni somministrate
fossero « generiche e standardizzate », osservando che « la chiarezza della comunicazione, in uno con l’esame congiunto della ‘scheda prodotto’ effettuato dai clienti con la dipendente della banca, rendeva esaustivo il panorama di informazioni fornito dall’intermediaria », con il che può – per semplice ipotesi – darsi che la corte d’appello sia incorsa in un error in iudicando , ma in facto , sicché occorre aver ben chiaro che, come si diceva, il controllo giurisdizionale sulla valutazione del fatto – salvo quello motivazionale, nei limiti in cui oggi è consentito – è circoscritto al giudizio di appello;
-) ha posto l’accento sul consenso prestato dagli investitori in ordine alla sussistenza del conflitto di interessi, il che mira a capovolgere l’accertamento operato dal giudice di merito, in via assorbente, laddove questi ha osservato che, quali che fossero i caratteri del denunciato conflitto, gli investitori avevano preso atto di esso, e quindi « avevano prestato il consenso all’operazione »;
-) ha evidenziato, ancora, « che il ‘profilo di rischio medio’ assegnato dalla banca agli odierni appellanti prevedeva ‘un mix bilanciato tra strumenti di natura obbligazionaria e strumenti più rischiosi’ (vedi alla voce ‘perimetro strumenti finanziari’) e le azioni della BPB erano sì strumenti rischiosi, per le ragioni sopra dette, ma compatibili col portafoglio del COGNOME e della COGNOME, che avevano titoli obbligazionari e che con tale acquisto realizzavano un bilanciamento del portafoglio tra ‘strumenti più rischiosi’ e titoli obbligazionari », ed a ciò i ricorrenti hanno opposto che, a loro dire, la « volontà di bilanciare il proprio portafoglio da parte dei ricorrenti non risulta da nulla, tanto meno da una presunta (ma apoditticamente asserita) volontà successiva all’acquisto dei titoli oggetto di causa di effettuare investimenti più rischiosi », e dunque COGNOME e COGNOME hanno aggredito frontalmente un accertamento di merito che è ovviamente insindacabile da parte del giudice di legittimità.
Insomma, i ricorrenti hanno formulato motivi di ricorso per cassazione, i primi tre, che costituiscono esempio paradigmatico dell’intento di sollecitare un nuovo intervento volto a riconsiderare la valutazione del materiale istruttorio e, a fronte della proposta di decisione accelerata, nulla hanno realmente replicato nella memoria, limitandosi a ribadire, contro l’evidenza, che le censure fossero indirizzate a rimettere in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica.
Non merita, poi aggiungere altro al giudizio concernente il grado di approfondimento della decisione impugnata: secondo i ricorrenti « tale conclusione contrasta palesemente con i principi consolidati di legittimità che richiedono informazioni specifiche e circostanziate », senza comprendere che, come si è già detto, la corte d’appello ha per l’appunto giudicato in fatto, reputando che le informazioni somministrate soddisfacessero il necessario carattere di approfondimento. Che, d’altro canto, la corte d’appello di Perugia abbia successivamente mutato di indirizzo, in altri giudizi, è circostanza che non rileva in questa sede né punto né poco.
6.4. – Anche sul quarto mezzo non v’è altro da aggiungere, non risultando affatto che gli elementi richiamati dai ricorrenti in ricorso fossero tali da comportare il ribaltamento della decisione adottata in termini di certezza e non di mera probabilità: è cioè evidente che la censura devolve alla Corte di cassazione una valutazione che concerne il raffronto tra il peso probatorio degli elementi utilizzati dal giudice d’appello e quelli che avrebbero invece dovuto essere valorizzati secondo i ricorrenti medesimi, dunque una nuova valutazione di detto compendio probatorio.
6.5. – Nulla da aggiungere infine sul quinto mezzo, al quale in effetti la memoria illustrativa neppure replica nel punto centrale, laddove si osserva, nella proposta di definizione accelerata, che l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio, ove deducente, è potere discrezionale del giudice di merito.
– Le spese seguono la soccombenza. Va fatta applicazione del terzo e del quarto comma dell’articolo 96 c.p.c.. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi 3.700,00 euro, di cui 200,00 euro per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; condanna altresì i ricorrenti al pagamento, a favore della controricorrente della ulteriore somma di € 3.500,00, nonché della somma di € 2.500,00 in favore della cassa delle ammende; dichiara infine ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater , che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/01/2026.
Il Presidente NOME COGNOME