Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9039 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9039 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27433/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa da ll’avv.to NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
SCOPPETTUOLO NOME
intimato
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3383/2020 depositata il 05/10/2020; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2025
dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Benevento accoglieva la domanda di NOME COGNOME proposta nei confronti della società RAGIONE_SOCIALE per la violazione delle distanze tra fabbricati con condanna all’arretramento di un corpo scala risultato irregolare.
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la suddetta sentenza, sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere applicabile la norma regolamentare contenuta nel piano regolatore generale del comune di Mirabella Eclano in luogo dell’articolo 17 della legge ponte n. 765 del 1967 come da giudicato formatosi tra le parti.
NOME COGNOME si costituiva in giudizio, chiedeva il rigetto dell’appello e proponeva appello incidente avverso il capo della sentenza che aveva ritenuto insussistente il pregiudizio derivante dalla violazione delle distanze ai fini del ristoro del danno.
La Corte d’Appello di Napoli rigettava l’appello principale e accoglieva l’appello incidentale e condannava la First Step al risarcimento del danno in favore di NOME d’Italia liquidato in euro 2000.
La Corte d’Appello richiamava una sentenza del Tribunale di Ariano Irpino intervenuta tra la medesima società e altro confinante e richiamava altresì la giurisprudenza di legittimità e la consulenza tecnica che aveva accertato che il fabbricato rispettava le distanze
legali, ma aveva la predisposizione per la creazione di scale antincendio e che mentre la scala di maggiore altezza non presentava problemi, quella che dal progetto risultava avere dimensioni ridotte, avrebbe comportato una violazione delle prescrizioni in materia di distanza legali.
Nel supplemento di perizia, infatti, il tecnico aveva precisato che la scala di maggior altezza non fronteggiava alcuna parete del fabbricato frontistante, mentre quella di dimensioni ridotte assimilabile a una costruzione infissa al suolo violava le distanze.
La Corte d ‘ appello condivideva le conclusioni del consulente tecnico e, dunque, il gravame doveva essere rigettato.
Quanto all ‘ appello incidentale lo stesso era fondato perché il danno doveva ritenersi in re ipsa e si poteva liquidare in via equitativa nella somma di euro 2000 tenuto conto del periodo intercorso tra il completamento del manufatto e il momento della sua rimozione.
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per Cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: violazione e falsa applicazione degli articoli 873 e 2909 c.c.; articolo 17 l.n. 765 del 1967; art. 4, comma 1, l. n. 291 del 1971, art.4, ultimo comma, legge numero 10 del 1977.
In sostanza parte ricorrente lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato che non spiega le
ragioni della decisione e la violazione delle norme indicate in rubrica oltre che del giudicato interno in relazione all’accertamento del consulente tecnico.
1.1 Il primo motivo di ricorso è fondato.
La sentenza impugnata si limita fare un incerto riferimento ad un’altra sentenza intercorsa tra la ricorrente e altro vicino sempre in relazione ad un contenzioso relativo alle distanze legali e alle conclusioni del consulente tecnico ma non specifica in nessuna parte della motivazione quale sia la norma in base alla quale ha ritenuto di determinare la violazione della distanza legale della scala. Peraltro, il motivo di appello del ricorrente lamentava la violazione della normativa applicabile ratione temporis in quanto il giudice di primo grado nulla aveva detto in proposito e la Corte d’Appello non ha fornito alcuna risposta alle ragioni di doglianza dell’allora appellante. La decisione pertanto deve essere cassata non potendosi determinare quale sia la distanza della scala dal fabbricato dell’attrice e quale sia la normativa applicata per ritenere che la stessa sia posta a distanza illegale.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione e falsa applicazione dell’articolo 324 c.p.c. e dell’articolo 2909 c.c., artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.
Secondo il ricorrente rispetto al capo di sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di risarcimento del danno sulla scorta delle conclusioni del CTU si sarebbe formato il giudicato non essendo stato proposto uno specifico motivo di appello incidentale rispetto a tali conclusioni.
In ogni caso la sentenza mancherebbe di motivazione circa i criteri seguiti per determinare l’entità del danno, tenuto conto anche della diversa conclusione dell’ausiliario.
2.1 Il secondo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglimento del primo.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, si impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli in diversa composizione anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione