Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22177 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 22177 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17120 -2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI RAGIONE_SOCIALEA RAGIONE_SOCIALE, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– controricorrente –
avverso la decisione n. 10/2021 del RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORIRAGIONE_SOCIALE PAESAGGISTI RAGIONE_SOCIALE CONSERVATORI, depositata il 31/3/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 9/2/2024 dal consigliere COGNOME;
letta la requisitoria del pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO procurat ore AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso;
lette le memorie RAGIONE_SOCIALEe parti.
FATTI DI CAUSA
Con decisione n. 10/2021, depositata il 31/3/2021, il RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOitetto NOME COGNOME avverso la delibera del 7/8/2020 n. prot. 1203/CP/dp, pronunciata dal RAGIONE_SOCIALE, che aveva respinto la sua istanza di nuova iscrizione all’albo professionale, da cui era stato cancellato co n delibera del 12/3/2020.
In particolare, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha confermato la mancanza dei presupposti per una nuova iscrizione, atteso che la cancellazione è avvenuta a seguito di condanna penale definitiva e, come previsto dall’art. 47 del regio decreto n. 2537 del 1925, non è stata provata l’intervenuta riabilitazione, né, alla data RAGIONE_SOCIALEa richiesta, era decorso il periodo di due anni dall’intervenuta cancellazione.
Avverso questa decisione, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a un unico motivo a cui il RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
4.1. In data 17/7/2023, il difensore ricorrente ha comunicato l’intervenuto decesso, in data 15/5/2023, RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. COGNOME, chiedendo l’interruzione del giudizio.
Il pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOMEAVV_NOTAIO, ha concluso per il rigetto del ricorso, pur rilevando la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa denuncia di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione per violazione del diritto al contraddittorio.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Preliminarmente deve rilevarsi che l’intervenuto decesso RAGIONE_SOCIALEa parte non determina l’interruzione del giudizio perché n el giudizio di cassazione, che è dominato dall’impulso d’ufficio, non trova applicazione l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘interruzione del processo per uno RAGIONE_SOCIALE eventi previsti dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. : queste disposizioni si riferiscono, infatti, ai soli giudizi di merito e nel giudizio di legittimità, il contraddittorio è instaurato con la notifica del ricorso a cui è unicamente affidata la prospettazione RAGIONE_SOCIALEe ragioni di impugnazione, avendo le memorie illustrative e la discussione orale in udienza, seppure rilevanti per l’esercizio di difesa, funzione meramente complementare (tra le tante, Cass. Sez. 1, n. 2142 del 25/02/1995; Sez. 5, n. 12581 del 08/07/2004).
Con l’unico motivo di ricorso, articolato in riferimento al n. 4 del comma I RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 cod. proc. civ., NOME COGNOME ha lamentato la nullità del procedimento per violazione del contraddittorio processuale, in relazione agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nonché RAGIONE_SOCIALE‘ art. 6 CEDU, perché il RAGIONE_SOCIALE ha deciso all’esito di una udienza di discussione del suo ricorso, svoltasi in videoconferenza per l’emergenza sanitNOME in corso, senza comunicargli previamente il link
di collegamento e l’orario RAGIONE_SOCIALE‘udienza, così impedendogli la partecipazione e consentendola soltanto al RAGIONE_SOCIALE.
1.1. Il motivo è fondato.
Come risulta dall’esame del provvedimento impugnato, l’ udienza di trattazione del ricorso del COGNOME avverso il diniego RAGIONE_SOCIALEa sua istanza di nuova iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, pronunciato dal RAGIONE_SOCIALE, è stata trattata dal RAGIONE_SOCIALE in «seduta da remoto», in applicazione del l’art. 221 commi 4 e 6 del d.l. 19/05/2020 n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, operante, ratione temporis , ex art. 6, comma 1, lettera a) del d.l. 1 aprile 2021, n. 44 convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
In particolare, dopo il deposito RAGIONE_SOCIALEe memorie ex art. 6 del decreto ministeriale 10/11/1948, recante l’«approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al RAGIONE_SOCIALE», il RAGIONE_SOCIALE ha tenuto la seduta per la trattazione del ricorso, per l’emergenza sanitNOME ancora in corso, in videoconferenza, consentendo al difensore del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di partecipare da remoto ed essere sentito.
La stessa possibilità non è stata assicurata all’AVV_NOTAIO COGNOME, a cui non è stato comunicato -la circostanza è acclarata tra le parti -il link di collegamento alla videoconferenza.
In tal modo, è stato violato il principio di «parità RAGIONE_SOCIALEe armi», garantito dall’art. 111 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione quale cardine del processo giusto, perché l’AVV_NOTAIO COGNOME, non potendo assistere alla discussione, ha perduto una scansione necessNOME del contraddittorio. In tal senso
non è rilevante che egli non avesse chiesto di essere sentito ex art. 7 d.m. 10/11/1948 citato, perché la sua partecipazione all’udienza è divenuta necessNOME, per la regolarità del contraddittorio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa partecipazione RAGIONE_SOCIALEa controparte.
Il provvedimento impugnato deve, perciò, essere dichiarato nullo, in quanto adottato in violazione del principio di contraddittorio.
Sul punto, le S.U. di questa Corte, nella sentenza n. 36596 del 25/11/2021, hanno proprio rimarcato che «il testo regolatore RAGIONE_SOCIALEa nullità “formale” risiede nell’art. 156, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui “non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge”. Questa locuzione, al netto dei correttivi dei commi secondo e terzo RAGIONE_SOCIALEa stessa norma sulla rilevanza RAGIONE_SOCIALEo scopo RAGIONE_SOCIALE‘atto, suggerisce l’osservazione che il fenomeno RAGIONE_SOCIALEa nullità processuale va oltre la mera “inosservanza di forme”. Per quanto quello RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza RAGIONE_SOCIALEa forma (id est, del paradigma) RAGIONE_SOCIALE‘atto sia il terreno naturale RAGIONE_SOCIALEa nullità, vi è che un atto processuale può essere formalmente perfetto in rapporto al suo specifico moRAGIONE_SOCIALEo legale e tuttavia anche nullo per violazioni di altro genere . In questa prospettiva una specifica previsione di nullità neppure è necessNOME, perché non può considerarsi indifferente che una potestà decisionale risulti concretizzata quando la legge non lo permette. La sentenza (qui intesa come decisione, n.d.r.) non fa eccezione, nel senso che l’affermazione di insussistenza RAGIONE_SOCIALEa potestà di deliberare apre la prospettiva RAGIONE_SOCIALE‘invalidità a prescindere da un aspetto propriamente ”formale”. L’art. 111, secondo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione considera e tutela il diritto al contraddittorio per tutto l’arco del processo . …i l diritto al contraddittorio è insito nei diritto di difesa e il diritto di difesa richiede che il processo si strutturi, nelle varie fasi, secondo il principio
del contraddittorio. Che questo equivalga a dire che il processo che risulti celebrato in violazione del principio del contraddittorio (nelle sue varie espressioni) dia corso a una sentenza nulla è allora assolutamente ovvio.».
Dalla fondatezza RAGIONE_SOCIALEa censura deriva, pertanto, la dichiarazione di nullità RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata.
Non risultando necessari -diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente – altri accertamenti di fatto e vertendo la causa su questione di mero diritto, la causa può essere decisa in merito.
Sul punto, deve infatti considerarsi che questa Corte, se le questioni dibattute siano di puro diritto e non ricorrano questioni di fatto, può decidere la causa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384 cod. proc. civ., nel caso di violazione o falsa applicazione non soltanto di norme sostanziali ma anche di norme processuali (Cass. Sez. 5, n. 24866 del 20/10/2017; Sez. L, n. 17315 del 19/08/2020): nella specie, invero, controversa è, proprio, l’interpretazione e la portata RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 del regio decreto n. 2537 del 23/10/1925, come ampiamente argomentato dallo stesso ricorrente nelle sue memorie illustrative depositate in questa sede di legittimità.
Ciò stabilito , l’impugnazione avverso il diniego RAGIONE_SOCIALE‘istanza di nuova iscrizione all’albo è infondata.
Occorre premettere che, nella specie, la cancellazione dall’RAGIONE_SOCIALE è stata disposta dal RAGIONE_SOCIALE con delibera del 5.05.2017, poi confermata con decisione del RAGIONE_SOCIALE n. 17/2018 del 18.5.2018, resa irrevocabile con sentenza di questa Corte n. 3059 del 10/02/2020; come risulta dalla decisione qui impugnata, è stata effettuata soltanto all’esito RAGIONE_SOCIALEa suddetta sentenza di questa Corte.
In particolare, era accaduto che, con sentenza del Tribunale di Trento n.179/14 del 19.02.2014 , l’AVV_NOTAIO. COGNOME era stato giudicato colpevole del reato di cui all’art. 646 cod. pen. e condannato alla pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione ed Euro 500,00 di multa, con concessione RAGIONE_SOCIALEa sospensione condizionale RAGIONE_SOCIALEa pena subordinata all’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni civili, per appropriazione indebita commessa nell’esercizio RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni di AVV_NOTAIOitetto.
Come si legge nella sentenza di questa Corte n. 3059/2020, la cancellazione è stata ritenuta sanzione necessNOME perché le contestazioni mosse al ricorrente in sede penale avevano determinato un forte discredito per la categoria professionale, per avere il ricorrente disatteso l’obbligo di tenere una condotta morale specchiata e considerato altresì che, nonostante la riduzione di pena dovuta al rito abbreviato, l’appropriazione indebita ascritta a COGNOME risultava particolarmente grave, perché commessa con più azioni criminose, legate dal vincolo RAGIONE_SOCIALEa continuazione, consumate in occasione RAGIONE_SOCIALE‘incarico conferitogli dal Condominio e il danno patrimoniale cagionato alle parti offese era di rilevante entità; i fatti non potevano ritenersi estranei allo svolgimento RAGIONE_SOCIALE‘attività professionale, dato che il ricorrente aveva ammesso, nel corso del procedimento, di aver affiancato l’amministratore del Condominio in qualità di tecnico e di essersi relazionato, in tale veste, con l’assemblea, indicando i lavori che sarebbe stato opportuno compiere per mantenere in efficienza l’edificio, per cui l’occasione per diventare successivamente amministratore e porre in essere l’appropriazione indebita era stata fornita proprio dalla sua veste tecnica di AVV_NOTAIOitetto, avendo inoltre compensato le somme prelevate dai conti condominiali, con i crediti professionali.
È evidente, allora, che, in sede di domanda di nuova iscrizione all’albo conseguente alla cancellazione, non può più discutersi RAGIONE_SOCIALEa correttezza RAGIONE_SOCIALEa cancellazione.
Quel che allora unicamente qui rileva è che la cancellazione sia avvenuta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 r.d. n. 2537/1925, per essere stato l’AVV_NOTAIOitetto condannato alla reclusione con sentenza passata in giudicato, come stabilito nel provvedimento RAGIONE_SOCIALEre adottato nel procedimento instaurato all’esito del giudizio penale.
Secondo l’art. 47, chi sia stato cancellato dall’albo, in seguito a giudizio RAGIONE_SOCIALEre, può esservi di nuovo iscritto a sua domanda, nel caso preveduto dall’art. 46, quando abbia ottenuta la riabilitazione giusta le norme del codice di procedura penale.
Nella specie, l’AVV_NOTAIO. COGNOME non aveva ottenuto un provvedimento di riabilitazione -che è concessa, ex art. 179 cod. pen., «quando siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta, e il condannato abbia dato prove effettive e costanti di buona condotta», ma unicamente un provvedimento di estinzione RAGIONE_SOCIALEa pena dal Tribunale di Sorveglianza di Trento, pronunciato soltanto in data 6/12/2019.
Correttamente, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE ha negato la nuova iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO. COGNOME, non risultando il presupposto necessario previsto dalla lettera a) RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 RAGIONE_SOCIALEo stesso r.d. n. 2537/1925.
Questa preclusione assorbe la rilevanza di ogni altra questione sul numero di anni decorsi dall’effettiva cancellazione.
L’andamento dei fatti di causa fonda l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese, anche di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione n. 10/2021, depositata il 31/3/2021 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
decidendo nel merito, rigetta l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIOitetto NOME COGNOME avverso la delibera del 7/8/2020 n. prot. 1203/CP/dp, pronunciata dal RAGIONE_SOCIALE .
Spese interamente compensate, anche del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda