Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti ai nn. 8691/2021, 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021 R.G. proposti da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n. 357/2021 depositata il 11/02/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con contratto di appalto del 5 giugno 2008, NOME COGNOME affidava alla RAGIONE_SOCIALE l’incarico di eseguire una serie di interventi edili su un immobile ubicato in INDIRIZZO. All’esito di tale appalto, insorgeva controversia tra le parti sia in relazione all’entità delle opere, che alla loro corretta e tempestiva esecuzione (e ciò anche con riguardo alla decorrenza delle penali contrattualmente pattuite), nonché, soprattutto, in ordine al totale degli acconti corrisposti medio tempore da parte appaltante, che avrebbero dovuto essere detratti dal saldo finale. La RAGIONE_SOCIALE proponeva ricorso monitorio innanzi al Tribunale di Firenze, onde ottenere il pagamento della somma di € 42.465,11, pari al saldo delle opere effettuate, al netto degli acconti corrisposti. A seguito della opposizione promossa dalla COGNOME, la quale eccepiva, in via preliminare, la sussistenza di una clausola compromissoria, il ricorso monitorio promosso dalla RAGIONE_SOCIALE era annullato con sentenza n. 388116 del Tribunale di Firenze. RAGIONE_SOCIALE procedeva, pertanto, all’introduzione del giudizio arbitrale con la nomina dell’arbitro di parte, correggendo la quantificazione dell’importo dovuto nella minor somma di € 37.360,09, pari al saldo delle opere effettuate, al netto degli acconti corrisposti. Anche la COGNOME provvedeva alla nomina dell’arbitro.
Con Lodo Arbitrale del 31 Maggio 2018, in accoglimento della domanda della RAGIONE_SOCIALE, la COGNOME veniva condannata al pagamento della somma di € 48.906,99, (IVA inclusa), comprensiva del rimborso delle opere elettriche ed idrauliche della ditta RAGIONE_SOCIALE (€ 6.507,98). In tale sede venivano altresì
poste a carico della COGNOME le spese del procedimento (quantificate in € 8.100 per compensi degli arbitri) e le spese legali, per € 4.000 oltre accessori.
3. Con atto di citazione ritualmente notificato, la COGNOME proponeva impugnazione per nullità ex art. 828 c.p.c. avverso il predetto lodo. Con sentenza n. 357/21, pubblicata l’11 febbraio 2021 e notificata il 12-2-2021, la Corte di Appello di Firenze dichiarava la parziale nullità del lodo arbitrale ex art 829 comma 1 n. 4 c.p.c. e, decurtato in via rescissoria l’importo di € 6.507,98 dalla somma dovuta, condannava la RAGIONE_SOCIALE a corrispondere alla RAGIONE_SOCIALE la somma di € 42.399,01 per effetto delle opere eseguite in forza del contratto di appalto del 5.6.2008. Compensava le spese tra le parti per un quarto e condannava la COGNOME a rimborsare alla parte convenuta i residui tre quarti delle spese del giudizio, liquidandoli in € 4.961,25 per onorari, oltre accessori di legge. In particolare, la Corte di Appello di Firenze : a) rigettava il primo motivo di impugnazione, per insussistenza di alcuna violazione del contraddittorio, in quanto la COGNOME era stata posta nella piena facoltà di produrre la prova del pagamento della fattura n.1 del 14.1.09, mentre invece aveva offerto tardivamente detta prova, ed era infondata la censura nella parte avente ad oggetto il giuramento decisorio, avendo il Collegio adeguatamente motivato la propria decisione in ordine alla inammissibilità dello strumento istruttorio; b) rigettava il secondo motivo, per insussistenza della violazione del contraddittorio e della contraddittorietà del lodo, dal momento che il Collegio Arbitrale aveva puntualmente motivato in ordine alla possibilità di modifica rispetto alla quantificazione del credito in sede di giudizio monitorio, ritenendo non sussistente alcun vincolo ‘nella riformulazione nel giudizio arbitrale di pretese della parte rispetto a precedenti giudizi svolti davanti al Tribunale di Firenze’, e sul punto la COGNOME aveva avuto la piena facoltà di interloquire; inoltre, sulla base di un semplice calcolo matematico,
era stato possibile ricostruire il quantum debeatur e verificare la correttezza dei conteggi relativi all’importo del credito della RAGIONE_SOCIALE, come riportati nella parte motiva del lodo, non ricorrendo una causa di nullità del lodo arbitrale, mentre nessun sindacato poteva svolgersi sulla verifica della correttezza delle voci di credito della RAGIONE_SOCIALE, in quanto attinenti al merito; c) accoglieva il terzo motivo, atteso che la richiesta di pagamento di somme anticipate dalla RAGIONE_SOCIALE all’elettricista ed idraulico, qualificata ex art. 2041 c.c., non rientrava nel perimetro della clausola compromissoria, come giustamente affermato dalla ricorrente; d) rigettava il quarto motivo, con cui la COGNOME denunciava la mancata pronuncia del Collegio Arbitrale in ordine all’eccezione di inadempimento per ritardo nella consegna dell’opera ed alla domanda di condanna al pagamento della penale contrattualmente prevista, nonché la violazione del principio del contraddittorio e la contraddittorietà della decisione sul punto, rimarcando che l’accoglimento del terzo motivo di impugnazione era dipeso dai limiti dell’oggetto rientrante nella clausola compromissoria e non dalla qualificazione della domanda ex art.2041 c.c., che le parti avevano interloquito sulla relativa questione e che, in ogni caso, la penale era dovuta in conseguenza dell’ingente entità delle opere extra capitolato che aveva fatto venir meno il termine di consegna pattizio, come da giurisprudenza di questa Corte richiamata, secondo cui ‘l’effettuazione di opere extra -capitolato comporta necessariamente il superamento del termine ed è onere della parte committente eccepire fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto alla razionale considerazione che il termine pattuito dalle parti ha efficacia per le sole opere in capitolato (cfr. Cass. civ., 28.5.2001, n. 7242)’.
Avverso questa sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi e resistito con controricorso dalla RAGIONE_SOCIALE
Con ordinanza interlocutoria del 13-3-2024 è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo del ricorso, onde consentirne la riunione ai ricorsi iscritti a numeri di R.G. 12337/2021, 13307/2021, 13460/2021, come da istanza di parte ricorrente.
I ricorsi sono stati quindi nuovamente fissati per la trattazione in camera di consiglio. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente denuncia: i) con il primo motivo di ricorso, la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 829 comma 1, n. 9 c.p.c. e all’art. 816 bis c.p.c., con riguardo all’interpretazione del vizio di contraddittorio’, per avere il Collegio arbitrale ritenuto inammissibile la produzione da parte della COGNOME della fattura quietanzata n. 12009, in quanto effettuata dopo la scadenza dei termini per memorie concessi dallo stesso Collegio Arbitrale; in particolare, secondo la ricorrente, la Corte d’Appello si sarebbe limitata ad affermare che il vizio del contraddittorio non sussisterebbe, avendo le parti potuto interloquire ampiamente sul punto, ma così facendo sarebbe incorsa in violazione e falsa applicazione dell’art. 829 n. 9 c.p.c., in quanto proprio la declaratoria di tardività della produzione, in assenza di previsione di termini perentori nella clausola compromissoria o di espresso avviso degli arbitri, costituirebbe essa stessa violazione del contraddittorio; l’interpretazione di ‘vizio del contraddittorio’ operata dalla Corte, limitata alla possibilità di interloquire, sarebbe, quindi, inammissibile e comporterebbe violazione dell’art. 829 c.p.c.; ii) con il secondo motivo di ricorso, la ‘nullità della sentenza e del procedimento, ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di impugnazione’, in quanto il primo motivo di impugnazione ex art. 828 cod. proc. civ. del lodo era articolato in due doglianze: la prima relativa al vizio del contraddittorio, la seconda inerente alla
contraddittorietà del lodo e, secondo la ricorrente, tale seconda doglianza non sarebbe stata esaminata dalla Corte Territoriale, con conseguente violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.; iii) con il terzo motivo di ricorso, la ‘violazione e falsa applicazione di norma di diritto ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione all’art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c., e all’art. 115 c.p.c.’ per non aver ravvisato la Corte di merito l’evidente contraddittorietà del lodo, nonché per non aver tenuto conto del valore confessorio della quantificazione operata in sede di nomina dell’arbitro; in particolare, secondo la ricorrente, la Corte territoriale, nel respingere tale motivo, non avrebbe esaminato la contraddittorietà tra le parti del lodo, ma tra il lodo e la comparsa della RAGIONE_SOCIALE, incorrendo così in violazione dell’art. 829 comma 1 n. 1 c.p.c.; iv) c on il quarto motivo di ricorso, la ‘violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 829, comma 1, n. 9 c.p.c., e all’art. 816 bis c.p.c., e ciò con riguardo all’interpretazione del vizio di contraddittorio’, per avere il Collegio arbitrale ritenuto inammissibile la richiesta della COGNOME di detrarre gli importi maturati a titolo di penale per la ritardata consegna dell’opera, in quanto formulata solo in memoria di replica e non in limine litis; al riguardo la COGNOME rappresenta che, in sede di impugnazione del lodo, aveva eccepito la violazione del contraddittorio, non essendo prevista nella clausola compromissoria la facoltà di concedere termini a pena di decadenza, ed ancora una volta la Corte territoriale avrebbe ritenuto che non vi fosse vizio del contraddittorio, avendo le parti potuto interloquire sul punto; anche in tal caso, pertanto, a dire della ricorrente, la Corte sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 829, n. 9 cod. proc. civ., in relazione alla interpretazione del vizio del contraddittorio, che si verifica anche in caso di applicazione di preclusioni e decadenze non previste o illegittimamente previste; v) con il quinto motivo di ricorso, la ‘nullità della sentenza ex art. 360 n. 4 c.p.c. in relazione
all’art. 132 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione, per aver affermato circostanze contraddittorie in relazione alla impugnazione del capo relativo alla penale ed alla asserita genericità della relativa domanda ed in relazione all’art.112 c.p.c. per non aver pronunciato su un motivo di impugnazione’ , per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto che la statuizione inerente la genericità della eccezione relativa alla penale non fosse stata impugnata, mentre a pag. 5 della sentenza darebbe atto della esistenza di tale motivo di impugnazione, incorrendo così nella violazione dell’art. 132 c.p.c. per evidente contraddittorietà della motivazione e dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla relativa domanda; vi) con il sesto motivo di ricorso, la ‘nullità della sentenza e del procedimento ex art. 345, comma 2 c.p.c., per avere la Corte tenuto conto di eccezioni mai dedotte in sede di procedura arbitrale, e da considerarsi, come tali, nuove’, per avere la Corte di Appello respinto l’eccezione riconvenzionale inerente la penale, in quanto vi sarebbero state ingenti opere extra capitolato che avrebbero determinato il venir meno del termine contrattualmente previsto e quindi anche la decorrenza della penale, questione mai sollevata in corso di giudizio arbitrale, cosicché la decisione impugnata sarebbe viziata ex art. 345 cod. proc. civ. perché fondata su una questione sollevata solo in sede di giudizio d’impugnazione e quindi tardivamente; vii) con il settimo motivo di ricorso, la ‘nullità della sentenza e del procedimento ex art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su una domanda, in relazione alle spese legali’, in quanto la COGNOME avrebbe espressamente chiesto la riforma del lodo nella parte relativa alle spese legali ed ai compensi degli arbitri e, ciò nonostante, la Corte di appello avrebbe disposto la compensazione, nella misura di un quarto, delle sole spese della fase di impugnazione, senza alcuna statuizione sulle spese del lodo, così violando l’art. 112 c.p.c., per non avere la Corte di merito
statuito su una domanda espressamente proposta dalla parte; viii) con l’ottavo motivo di ricorso, la ‘nullità del procedimento e della sentenza ex art. 360 comma 1, n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 132 c.p.c., per assoluta carenza di motivazione, ed all’art. 336 c.p.c. per omessa applicazione dell’effetto espansivo interno’, in quanto, laddove si ritenesse che la mancata compensazione parziale delle spese del giudizio arbitrale dovesse intendersi quale conferma implicita della relativa statuizione, essa sarebbe viziata per omessa motivazione ex art. 132 cod. proc. civ. ed ex art. 336 cod. proc. civ., non essendo stato applicato l’effetto espansivo interno che, in caso di riforma parziale, va a travolgere le statuizioni conseguenti, compresa quella sulle spese.
In via pregiudiziale va disposta la riunione, ai sensi dell’art.335 c.p.c., al ricorso iscritto al n. 8691/2021 R.G. di quelli iscritti a numeri di R.G. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021, aventi ad oggetto l’impugnazione della medesima sentenza e di identico contenuto del primo.
Sempre in via pregiudiziale, deve essere disattesa l’eccezione di irritualità del controricorso sollevata nella prima memoria illustrativa dalla ricorrente, atteso che il deposito telematico degli atti civili presso la Corte di Cassazione è obbligatorio dall’1 gennaio 2023, ai sensi del D. Lgs. n. 149 del 2022, art. 35, comma 2 (cfr. la disciplina intertemporale di cui al titolo V-ter delle disp. att. del codice di rito: ‘le disposizioni di cui agli artt. 127, comma 3, 127 -bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo Vter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’art. 196 -duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla
corte di appello e alla Corte di cassazione’ ; di riflesso a tale previsione è divenuta immediatamente operativa, a partire dal 1 gennaio 2023, la disposizione dell’art. 196 -quater disp. att. c.p.c. in ordine alla ‘obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti’.
Il primo motivo, concernente la tardività della produzione di fattura quietanzata, in quanto effettuata oltre il termine fissato dal Collegio arbitrale per memorie istruttorie, è fondato.
3.1. Secondo l’orientamento di questa Corte che il Collegio condivide (tra le tante Cass. 22994/2018) in tema di arbitrato libero, così come nell’ambito dell’arbitrato rituale, gli arbitri incorrono nella violazione del principio del contraddittorio qualora abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni e istanze istruttorie e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, senza che la convenzione d’arbitrato, o un atto scritto separato o il regolamento processuale dagli arbitri stessi predisposto, prevedesse la possibilità di fissare termini perentori per lo svolgimento delle attività difensive e senza una specifica avvertenza circa il carattere perentorio dei termini al momento della loro assegnazione. Si è altresì affermato che, in tema di arbitrato rituale, gli arbitri incorrono in violazione del principio del contraddittorio per mancata conoscenza dei punti di vista di tutte le parti del procedimento ove abbiano stabilito la natura perentoria dei termini da loro fissati alle parti per le allegazioni ed istanze istruttorie – alla stregua di quelli ex artt. 183 e 184 c.p.c. – e, in relazione a tale determinazione, abbiano dichiarato decaduta una parte per il tardivo esercizio delle facoltà di proporre quesiti e istanze istruttorie, qualora la possibilità di declinare tale perentorietà non fosse prevista dalla convenzione di arbitrato,
ovvero da un atto scritto separato o dal regolamento processuale dai medesimi predisposto, e in assenza di specifica avvertenza al riguardo al momento dell’assegnazione dei termini (Cass. 1099/2016; Cass. 22994/2018). Il procedimento arbitrale è improntato al principio di libertà delle forme, sicché, ove nulla sia stato previsto nella convenzione di arbitrato, spetta all’arbitro regolare lo svolgimento del giudizio, anche assegnando termini perentori per la produzione di mezzi di prova; tuttavia ciò è possibile solo purché l’arbitro stesso ne abbia dato avviso alle parti, salvaguardando così il loro diritto di difesa (Cass. 18772/2023). E’ stato, infatti, affermato il principio per cui la libertà di forme, che in generale caratterizza il procedimento arbitrale, se tollera che l’arbitro – ove niente di diverso emerga dalla convenzione di arbitrato – possa assegnare alle parti termini o regole istruttorie a pena di decadenza, non tollera invece che ciò possa avvenire senza un’anteriore precisa informazione alle parti stesse in merito all’andamento del giudizio in tal modo impresso; e ciò vale per qualunque regola alla quale l’arbitro ritenga che vada conformata la condotta delle parti con conseguenze sul processo. Ne consegue che è precluso all’arbitro di dichiarare inammissibile un atto o un’istanza o una produzione documentale per inosservanza di un termine o di una regola di condotta, ove la corrispondente attività conformativa non si stata anteriormente prevista come necessaria a pena di inammissibilità e in questa prospettiva resa nota alle parti (così Cass. 18772/2023 in un caso sovrapponibile a quello ora in scrutinio). Dunque, l’arbitro, in mancanza di previsioni della convenzione arbitrale, pur avendo la facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio specificandone le regole, non può travalicare il limite rappresentato dal rispetto del contraddittorio esplicabile mediante equivalenti possibilità di difesa per entrambe le parti. Il rigetto di istanze istruttorie nel processo arbitrale è esso stesso una possibile causa di nullità del lodo per violazione del
principio del contraddittorio. Difatti dall’art. 816 -bis cod. proc. civ. si ricava che la lesione del contraddittorio viene a esistenza anche e proprio quando sia stato impedito a una delle parti, senza giustificazione tratta dalle legittime regole del processo arbitrale, di articolare le prove o di avvalersi dei mezzi volti a dimostrare il fondamento della propria tesi.
3.2. Nella fattispecie concreta, in cui si verte in ipotesi di arbitrato rituale, niente di quanto sopra precisato è stato accertato dalla Corte di merito, e la ricorrente deduce, con sufficiente specificitàpag. 12 e 13 ricorso, in cui riporta il testo della clausola compromissoria e dell’ordinanza arbitrale -, che la clausola compromissoria non conteneva preclusione alcuna circa la perentorietà dei termini del procedimento, né gli arbitri, nel fissare i termini per la trattazione e l’istruttoria, li avevano qualificati come «perentori», e su detto assunto la controricorrente non prende posizione specifica, limitandosi a sostenere che la fattura non fosse stata prodotta, ma che la COGNOME avesse solo chiesto di produrla.
Pertanto non poteva essere preclusa, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello, la produzione della fattura quietanzata n. 1/2009, da parte della COGNOME (odierna ricorrente), nel corso del giudizio arbitrale.
I motivi secondo e terzo restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo, atteso che le questioni delle imputazioni dei pagamenti e del calcolo del dovuto dovranno essere riesaminate nel giudizio di rinvio, poiché dovrà essere rinnovata la ricostruzione complessiva del credito della controricorrente, dovendosi solo precisare che è immune da censure, in diritto, l’affermazione della Corte d’appello secondo cui il Collegio arbitrale ha ritenuto correttamente non sussistente alcun vincolo ‘nella riformulazione nel giudizio arbitrale di pretese della parte rispetto ai precedenti giudizi svolti davanti al Tribunale di Firenze’.
I motivi quarto e quinto, che possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
Le censure riguardano l’eccezione riconvenzionale della COGNOME per mancato pagamento delle penali, che la ricorrente assume dovute perché l’appalto non era stato terminato nei termini previsti. Lamenta la ricorrente che sia stata erroneamente ritenuta tardiva dal Collegio arbitrale, e quindi non esaminata, l’eccezione che aveva sollevato in memoria di replica nel giudizio arbitrale circa il mancato rispetto del termine finale dell’appalto e circa le penali asseritamente dovutele, tali da ridurre, conseguentemente, il credito dell’odierna controricorrente.
L’eccezione di inadempimento della COGNOME, e quindi la spettanza della penale da detrarre dal dovuto dalla COGNOME, non poteva considerarsi tardiva (quarto motivo), come ha ritenuto la Corte d’appello, perché non proposta nella prima difesa, ma nella comparsa di replica, attesa l’assenza di termini perentori del procedimento, fatta ovviamente salva l’instaurazione del contraddittorio sulla relativa questione, in conformità a quanto si è detto nella disamina del primo motivo del ricorso; da qui la violazione degli artt. 816 bis e 829, n. 9 c.p.c..
La ricorrente deduce che il Collegio arbitrale aveva, inoltre, ritenuto generica la domanda di applicazione della penale, che aveva proposto motivo di doglianza avverso tale statuizione, ma tale eccezione era stata specificata, indicando la decorrenza e l’importo giornaliero della penale, oltre alla data di fine lavori. La Corte di appello ha ritenuto (pag. 10 della sentenza) che la statuizione inerente la genericità della eccezione relativa alla penale non fosse stata impugnata, ed invece a pag. 5 della stessa sentenza si dava atto della esistenza di tale motivo di impugnazione.
Deve rilevarsi che anche tale censura coglie nel segno e l’eccezione non poteva essere considerata neppure generica, poiché è stata riprodotta nel ricorso (pag.22 : In sede di impugnazione ex art.
828 c.p.c., all. 22, pag. 11-12, la odierna ricorrente così deduceva: ‘Né ha senso la pretesa inefficacia dell’eccezione in quanto ‘non quantificata’, stante la ricorrenza in atti del termine contrattuale dei lavori (15 dicembre 2008, art. 12 contratto di appalto) nonché del termine dei lavori stessi, come peraltro pacifico perché indicato da controparte (‘ottobre 2010’, cfr. pg. 1 memoria difensiva COGNOME e segnatamente il 27 ottobre 2010, quando era infatti effettuato un pagamento ed emessa fattura). 12 Risulta dunque per tabulas come la somma di € 50,00 giornaliere, prevista a titolo di penale nell’art. 12 del testo ‘qualora la ditta esecutrice non ultimasse i lavori nel tempo stabilito’, sia stata ritualmente rivendicata e richiesta a titolo riconvenzionale: la mancata decisione sul punto costituisce, in uno con i superiori vizi, mancata pronuncia su domanda con conseguente nullità ai sensi dell’art. 829, primo comma, n. 12 cpc; per mero tuziorismo si indica come il ritardo sia conclamato in 16 giorni nell’anno 2008; 365 giorni per l’anno 2009 e 300 giorni per l’anno 2010, per un totale di € 681 giorni e un valore della penale di € 34.050,00′) .
D’altro canto, la motivazione della sentenza impugnata sul punto come denuncia pure la ricorrente illustrando il quinto motivo – è effettivamente illogica e contraddittoria, poiché la Corte d’appello ha affermato che «non si rinviene alcuna impugnazione in ordine alla genericità della domanda ( rectius eccezione) in punto quantificazioni dei danni», con evidente riferimento alla penale, oggetto del quarto motivo ex art. 828 c.p.c.. E tuttavia, la stessa sentenza (p. 5, punto n. 4) nell’esposizione dei motivi di impugnazione del lodo riporta la doglianza di cui si discute, riassumendo il quarto motivo di impugnazione del lodo.
Il sesto motivo, relativo all’esecuzione delle opere extra -capitolato, resta assorbito dall’accoglimento dei motivi quarto e quinto. Occorre precisare che, nella specie, data la peculiarità della vicenda, non è ipotizzabile la denunciata violazione dell’art.345
c.p.c. proprio per effetto dell’accoglimento dei motivi quarto e quinto, poiché la questione circa l’inadempimento della COGNOME e la debenza delle penali da ritardo non è stata esaminata e decisa nel giudizio arbitrale per vizio di attività, sul rilievo erroneo dell’intempestività e genericità dell’eccezione suddetta, ed avrebbe, pertanto, dovuto esaminarsi nel giudizio di impugnazione, in fase rescissoria, avanti alla Corte d’appello, consentendo anche alla COGNOME di prendere posizione e difendersi al riguardo. In sede di giudizio di rinvio la questione suddetta dovrà, dunque, essere esaminata e decisa e su di essa si aprirà il contraddittorio pieno tra le parti, sicché dovrà consentirsi alla COGNOME di difendersi in replica, eventualmente e se lo riterrà riproponendo il tema delle opere extra-contratto, dopo di che si applicheranno, se del caso, i principi affermati da questa Corte (Cass. 21515/2019; Cass. 9152/2019) e richiamati dalla Corte d’appello.
Restano, infine, assorbiti i motivi settimo e ottavo, che riguardano la regolazione delle spese di lite anche del giudizio arbitrale.
In conclusione, vanno accolti i motivi primo, quarto e quinto, assorbiti gli altri, va cassata la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e la causa va rimessa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che dovrà procedere al riesame del merito alla luce dei suesposti principi e anche decidere in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte dispone la riunione al ricorso iscritto al n. 8691/2021 R.G. di quelli iscritti a numeri di R.G. 12337/2021, 13307/2021 e 13460/2021; accoglie i motivi primo, quarto e quinto di ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti; rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, a cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2024.