Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33708 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33708 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso 1638/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE in Liquidazione, in persona del liquidatore, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 2054/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 01/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di AVV_NOTAIOiglio del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Rilevato che:
RAGIONE_SOCIALE propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1822/2010 emesso in favore della RAGIONE_SOCIALE per il pagamento della somma di 363.427,88 euro a titolo di canoni di locazione (relativi al periodo 1° gennaio -30 giugno 2010) concernenti un immobile adibito a Casa RAGIONE_SOCIALE;
il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, accertato l’in adempimento della locatrice per non aver effettuato i lavori di straordinaria manutenzione necessari per AVV_NOTAIOentire l’utilizzo dell’immobile, revocò il decreto ingiuntivo e -provvedendo sulla riconvenzionale dell’RAGIONE_SOCIALE – condannò la RAGIONE_SOCIALE al risarcimento dei danni quantificati in euro 452.323,52;
la Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE ha riformato integralmente la sentenza di primo grado, rigettando sia l’opposizione -con AVV_NOTAIOeguente conferma del decreto opposto- che la domanda riconvenzionale di risarcimento danni;
premessa la «diversità della causa petendi corrente tra la domanda proposta ex art. 1575 n. 2 e 1576 c.c. e quella invece fondata sulla presenza di vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c.», atteso che «la seconda non postula un inadempimento del locatore alle assunte obbligazioni di manutenzione della res , ma una oggettiva idoneità strutturale all’uso della cosa stessa», la Corte ha rilevato che l’opposizione a decreto ingiuntivo e la domanda riconvenzionale dell ‘ RAGIONE_SOCIALE «hanno come causa petendi l’inadempimento della controparte» e ha ritenuto che l’una e l’altra siano infondate «in quanto non sussiste l’inadempimento della parte locatrice ex art 1576 c.c.»; ha evidenziato, al riguardo, che dRAGIONE_SOCIALE relazione di CTU svolta in sede di accertamento tecnico preventivo era emerso che le condizioni di grave degrado dell’immobile lo rendevano «sì non idoneo all’uso cui era destinato, ma per vizi RAGIONE_SOCIALE stesso, e non anche perché non oggetto di meri interventi di manutenzione non eseguiti dRAGIONE_SOCIALE società locatrice», atteso che «gli inconvenienti lamentati non stati determinati
dRAGIONE_SOCIALE normale usura o da accadimenti che hanno determinato disagi limitati e transeunti nell’utilizzazione del bene ma da veri e propri difetti strutturali tali da assumere la AVV_NOTAIOistenza di vizi dell’immobile»; ha affermato pertanto che la parte conduttrice «avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, aventi natura costitutiva ma giammai avrebbe potuto pretendere l’esatto adempimento della locatrice o opporre, come è avvenuto nella specie, l’eccezione di inesatto adempimento»; tanto ritenuto, ha concluso che l’eccezione di inesatto adempimento «è infondata , con il AVV_NOTAIOeguente rigetto dell’opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto» (atteso che «non c’è alcun inadempimento del locatore, bensì il manifestarsi di vizi che non obbliga il locatore RAGIONE_SOCIALE loro riparazione») e che, in difetto di inadempimento, non sussiste «nessun RAGIONE_SOCIALE del conduttore al risarcimento dei danni»;
ha proposto ricorso per cassazione l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a cinque motivi; ha resistito, con controricorso, la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 -bis. 1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria, mentre il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
Considerato che:
è infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata (con la memoria) dRAGIONE_SOCIALE controricorrente, per il fatto che difetterebbe la contestualità fra il ricorso (datato 30.12.19 e redatto in ‘RAGIONE_SOCIALE -Roma’) e l’autenticazione della procura alle liti (rilasciata in RAGIONE_SOCIALE il 18.12.19);
invero, deve ribadirsi che, «in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura, di cui all’art. 83, comma 3, c.p.c., non postula la contestualità del relativo conferimento rispetto RAGIONE_SOCIALE redazione dell’atto cui accede, dal momento che, anche nel caso in cui la procura sia stata redatta, sottoscritta e autenticata in data
anteriore a quella del ricorso, è possibile desumerne la specialità, da un lato, dRAGIONE_SOCIALE sua congiunzione (materiale o telematica) al ricorso e, dall’altro, dRAGIONE_SOCIALE sua susseguente notifica insieme a quest’ultimo» (Cass. n. 36827/2022) e deve -altresì- rilevarsi che, nello specifico, il tenore della procura (facente puntuale riferimento alle parti del giudizio e RAGIONE_SOCIALE sentenza da impugnare con ricorso per cassazione) non AVV_NOTAIOente di dubitare della sua specialità;
col primo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101,112 e 115 c.p.c. e 1460, 1575 n. 2, 1576 e 1578 c.c., nonché la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.: premesso che il Tribunale aveva accolto l’eccezione di inadempimento sollevata dall’opponente, individuando la causa petendi nell’inadempimento del locatore, e che il contraddittorio tra le parti si era svolto proprio sul dedotto inadempimento e sulla spettanza o meno dei canoni di locazione, il ricorrente rileva che sulla qualificazione giuridica della domanda operata dal Tribunale, la RAGIONE_SOCIALE non aveva proposto appello, giacché si era limitata a contestare la fondatezza dell’eccezione di inadempimento e la condanna al risarcimento del danno, e censura la sentenza impugnata per avere fondato la decisione «su una diversa qualificazione giuridica della causa petendi che la stessa Corte individua nella presenza di vizi della cosa locata ex art. 1578 c.c.» e per aver ritenuto che «l’RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del presso»; assume che «tale diversa qualificazione giuridica di petitum e causa petendi, in assenza di appello proposto dRAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, viola l’art. 112 cpc, essendosi, oltretutto, sulla qualificazione operata dal Tribunale, formato il giudicato»; aggiunge che, «peraltro la sentenza della Corte viola il disposto dell’art. 101 cpc in quanto sulla qualificazione giuridica della domanda come vizi di cui all’art. 1578 c.c., non si è svolto alcun contraddittorio»;
col secondo motivo (che deduce la violazione e la falsa applicazione delle medesime norme richiamate col primo, oltreché l’omesso esame di fatt i decisivi), il ricorrente censura la sentenza per avere «rigettato l’eccezione di inadempimento qualificando l’oggetto delle contestazioni dell’RAGIONE_SOCIALE quali vizi originari dell’immobile (art. 1578 c.c.) e non come AVV_NOTAIOeguente RAGIONE_SOCIALE mancata manutenzione straordinaria RAGIONE_SOCIALE stesso»; rileva che «la controversia tra le parti, così come incardinata negli atti del giudizio di primo grado, verteva sull’addebito reciproco del l’inadempimento e non sul fatto, non controverso, che si trattava di lavori di straordinaria manutenzione», anziché di vizi dell’immobile (come ritenuto dRAGIONE_SOCIALE Corte di Appello); evidenzia, al riguardo, che risultava provato che l’immobile si era progressivamente degradato per effetto della mancata manutenzione e non per vizi presenti al momento della stipula del contratto di locazione risalente al 7/12/2004;
col terzo motivo, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli art. 1575 n. 2, 1576, 1578 e 1581 c.c. per avere la Corte rigettato la domanda di risarcimento sull’assunto che non vi sarebbe stato inadempimento della RAGIONE_SOCIALE «perché si tratterebbe di vizi disciplinati dall’art. 1578 c.c. e ‘sopravvenuti RAGIONE_SOCIALE costitu zione del rapporto’ comunque ‘ben conosciuti dal conduttore’ ;
il quarto motivo ribadisce (in relazione agli artt. 112 e 360, co. 1° n. 4 c.p.c.) la censura per mancata condanna della locatrice al risarcimento del danno in favore del ricorrente;
col quinto motivo, l’RAGIONE_SOCIALE contesta la sua condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Ritenuto che:
il ricorso risulta fondato in relazione RAGIONE_SOCIALE dedotta violazione del principio del contraddittorio, per avere la Corte deciso la causa sulla base di una questione (mista, di fatto e di RAGIONE_SOCIALE) che non è stata previamente sottoposta alle parti ai sensi dell’art. 101, 2° co. c.p.c.;
invero, a fronte di un contraddittorio che si era sviluppato sia in primo grado che in sede di gravame in termini di sussistenza o meno dell’inadempimento della locatrice nella manutenzione dell’immobile e -correlativamentedi fondatezza o meno dell’eccezione di inadempimento del conduttore, la Corte di Appello non si è limitata a compiere una (AVV_NOTAIOentita) riqualificazione in iure dei fatti dedotti, ma ha rilevato circostanze di fatto (a partire da pag. 9) sulla base delle quelli è pervenuta a individuare le cause del pacifico grave degrado dell’immobile in vizi strutturali già presenti al momento della AVV_NOTAIOegna del bene al conduttore e dRAGIONE_SOCIALE stesso conosciuti o conoscibili; in tal modo modificando -in fatto, prima ancora che in RAGIONE_SOCIALE– i termini della controversia su cui era stato svolto il contraddittorio;
si tratta, come detto, di una questione mista (di fatto e di RAGIONE_SOCIALE), in quanto fa leva sulla individuazione di vizi strutturali e originari per farne AVV_NOTAIOeguire l’inquadramento della vicenda entro la cornice dell’art . 1578 c.c. anziché in quella degli artt. 1576 e 1577 c.c., che modifica in modo decisivo il focus della controversia: su di essa, la Corte avrebbe pertanto dovuto sollecitare lo sviluppo del contraddittorio, senza poter pervenire ad una pronuncia ‘a sorpresa’ o ‘della terza via’;
va rilevato, peraltro, che la ricorrente ha ottemperato, anche a mezzo dei rili evi svolti nell’illustrazione del secondo e del terzo motivo, all’onere di prospettare le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato attivato (cfr. Cass. n. 3432/2016, Cass. n. 200/2021, Cass. n. 11440/2021 e Cas. n. 21314/2023), indicando gli elementi e gli argomenti che avrebbe potuto addurre a sostegno della tesi che il degrado era dipeso da totale inerzia della locatrice nella manutenzione de ll’immobile;
il ricorso va pertanto accolto, in relazione RAGIONE_SOCIALE evidenziata violazione del contradittorio, assorbito ogni altro profilo, con cassazione della sentenza e rinvio RAGIONE_SOCIALE Corte territoriale;
la Corte di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 21 settembre 2023 nella camera di AVV_NOTAIOiglio