Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23876 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23876 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32515/2020 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in
Salerno, INDIRIZZO.
-RICORRENTE – contro RAGIONE_SOCIALE REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI SALERNO, in persona del Procuratore Generale p.t..
-INTIMATA- avverso l’ordinanza della Corte d’appello di Salerno n. 3433/2020, depositata in data 20.10.2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6.6.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con ordinanza n. 3433/2020 la Corte d’appello di Salerno ha respinto l’opposizione della RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di liquidazione dei compensi del consulente nominato dal Procuratore generale per determinare le modalità di demolizione di un immobile abusivo, in esecuzione della sentenza penale di condanna, passata
Oggetto:
disciplinare notarile
in giudicato, emessa a carico di NOME COGNOME e di NOME COGNOME, decreto con cui i compensi del c.t.u. erano stati posti anche a carico della società opponente.
Secondo il giudice distrettuale l’ordine di demolizione ha natura di sanzione amministrativa autonoma anche se adottato dal giudice penale ed è eseguibile verso chiunque risulti proprietario del bene, anche se non corresponsabile del reato, dovendo perciò la RAGIONE_SOCIALE subire la demolizione e sostenere le spese quale acquirente dell’immobile abusivo.
Per la cassazione dell’ordinanza la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo.
Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Salerno non ha svolto difese.
Con ordinanza interlocutoria n. 441/2024 è stata disposta l’acquisizione del fascicolo d’ufficio del giudizio di opposizione.
L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione di legge e l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per aver la Corte di merito trascurato che i compensi del consulente costituiscono spese di esecuzione della sentenza penale di condanna, destinate a gravare solo sui responsabili del reato.
Deve dichiararsi d’ufficio la nullità della pronuncia impugnata per violazione dell’art. 102 c.p.c., vizio che è rilevabile d’ufficio in cassazione non avendo il giudice di merito esplicitamente pronunciato sul punto (Cass. 26388/2008; Cass. 3024/2012).
Il giudizio di opposizione al decreto di liquidazione si è svolto senza la partecipazione del consulente e dei soggetti che avevano riportato la condanna penale, ossia di parti necessarie del relativo giudizio, il primo perché titolare del credito in contestazione e i secondi perché titolari passivo del rapporto di debito oggetto di tale procedimento, prevedendo il d.P.R. n. 115 del 2002 il recupero a
suo carico delle spese processuali anticipate dallo Stato (Cass. 10742/2019; Cass. 4175/1998).
In conclusione, decidendo sul ricorso, dispone la cassazione della pronuncia impugnata per violazione del contraddittorio, con rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
decidendo sul ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda