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Vincolo pertinenziale: i requisiti secondo la Cassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha rigettato il ricorso di un’erede che rivendicava la proprietà esclusiva di uno stradello, sostenendo che costituisse pertinenza di un fabbricato ricevuto in eredità. La Corte ha stabilito che non può esistere un vincolo pertinenziale se il bene accessorio non è di proprietà esclusiva del titolare del bene principale. Nel caso specifico, lo stradello era in comproprietà con un terzo e serviva anche la proprietà di quest’ultimo, facendo venir meno i requisiti soggettivi e di esclusività della funzione necessari per configurare la pertinenza. Di conseguenza, lo stradello rientrava nell’asse ereditario da dividere in parti uguali tra gli eredi.

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Pubblicato il 28 agosto 2025 in Diritto Civile, Diritto Immobiliare, Giurisprudenza Civile

Vincolo Pertinenziale: Requisiti e Limiti secondo la Cassazione

Il concetto di vincolo pertinenziale è cruciale nel diritto immobiliare e successorio, poiché determina la sorte giuridica di beni collegati tra loro. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha offerto un importante chiarimento sui requisiti necessari per la sua costituzione, in particolare sulla necessità della piena disponibilità giuridica del bene accessorio. Il caso riguarda una disputa ereditaria tra due sorelle per la proprietà di uno stradello di accesso a un fabbricato.

I Fatti: La Successione Ereditaria e lo Stradello Conteso

La vicenda trae origine da un testamento olografo con cui un padre lasciava alla figlia A un fabbricato e alla figlia B altri beni, stabilendo che ‘il resto’ del patrimonio venisse diviso ‘in parti uguali’. La figlia A, erede del fabbricato, conveniva in giudizio la sorella B, sostenendo che anche lo stradello che dava accesso all’immobile dovesse considerarsi di sua esclusiva proprietà, in quanto pertinenza del fabbricato stesso.

Sia il Tribunale di primo grado sia la Corte d’Appello rigettavano la domanda. I giudici di merito accertavano che lo stradello non era al servizio esclusivo del fabbricato della figlia A, ma serviva anche un fondo di proprietà di un terzo (il marito della figlia B). Inoltre, emergeva che lo stradello non era di proprietà esclusiva del defunto, ma in comproprietà tra quest’ultimo e il terzo. Di conseguenza, i giudici concludevano che lo stradello non poteva essere considerato una pertinenza e doveva rientrare nel ‘resto’ del patrimonio da dividere equamente.

Il Ricorso in Cassazione e l’analisi del vincolo pertinenziale

La figlia A ricorreva in Cassazione, lamentando principalmente la violazione delle norme sul vincolo pertinenziale (artt. 817, 818 e 819 c.c.) e sull’interpretazione del testamento (art. 1362 c.c.). A suo avviso, la Corte d’Appello aveva errato nel non riconoscere la natura pertinenziale dello stradello, nonostante fosse funzionalmente collegato al fabbricato.

La ricorrente sosteneva che l’indagine dei giudici avrebbe dovuto limitarsi all’interpretazione della volontà testamentaria e non estendersi alla natura del bene. Inoltre, contestava l’applicazione di un precedente giurisprudenziale, affermando che il riconoscimento della proprietà (seppur non esclusiva) dello stradello in capo al de cuius fosse sufficiente a stabilire il rapporto pertinenziale.

Le Motivazioni della Suprema Corte

La Corte di Cassazione ha dichiarato i motivi di ricorso inammissibili, confermando la decisione della Corte d’Appello. Gli Ermellini hanno ribadito i principi consolidati in materia di pertinenze. Per la costituzione di un vincolo pertinenziale, non è sufficiente l’elemento oggettivo (la destinazione materiale del bene accessorio al servizio di quello principale), ma è indispensabile anche l’elemento soggettivo. Quest’ultimo consiste nella volontà del proprietario del bene principale, il quale deve avere la piena disponibilità giuridica anche del bene accessorio.

La Corte ha sottolineato che, se il bene accessorio è in comproprietà con terzi o serve anche immobili di altri proprietari, manca il requisito della piena disponibilità e dell’esclusività della funzione. In tali casi, non si configura una pertinenza, ma piuttosto un caso di proprietà comune del bene accessorio o una servitù. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva correttamente accertato che lo stradello era in comproprietà e serviva un altro fondo, escludendo così la sussistenza del vincolo pertinenziale.

L’accertamento di questi elementi, ha concluso la Cassazione, costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, che non può essere riesaminato in sede di legittimità se la motivazione è adeguata e priva di vizi logici, come nel caso in esame.

Conclusioni

Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: non basta che un bene sia utile a un altro per essere considerato una pertinenza. È necessario che chi destina il bene a tale funzione abbia il pieno e completo potere giuridico su di esso. La comproprietà del bene accessorio o il suo utilizzo a favore di più fondi appartenenti a proprietari diversi sono ostacoli insormontabili alla creazione di un vincolo pertinenziale. Questa decisione offre un’importante guida pratica per la gestione delle successioni e delle compravendite immobiliari, evidenziando la necessità di un’attenta verifica dei titoli di proprietà di tutti i beni, principali e accessori, per evitare future controversie.

Quali sono i requisiti per la costituzione di un vincolo pertinenziale?
Per costituire un vincolo pertinenziale sono necessari due elementi: uno oggettivo, che consiste nella destinazione durevole di un bene (accessorio) al servizio o all’ornamento di un altro bene (principale), e uno soggettivo, che consiste nella volontà del proprietario del bene principale, il quale deve avere la piena disponibilità giuridica anche del bene accessorio.

Un bene in comproprietà può essere considerato una pertinenza?
No. Secondo la Corte di Cassazione, se il bene accessorio è in comproprietà con un terzo, manca l’elemento soggettivo della piena disponibilità giuridica da parte del proprietario del bene principale. Pertanto, non si può configurare un vincolo pertinenziale.

Perché nel caso esaminato lo stradello non è stato considerato una pertinenza del fabbricato?
Lo stradello non è stato considerato una pertinenza perché mancavano i requisiti fondamentali. In primo luogo, non era di proprietà esclusiva del defunto, ma in comproprietà con un terzo. In secondo luogo, non era a servizio esclusivo del fabbricato ereditato, ma serviva anche il fondo di proprietà del terzo. Queste circostanze hanno escluso la sussistenza del vincolo pertinenziale.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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