Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 36296 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 36296 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7015/2023 proposto da: COGNOME NOME e COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME e COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrenti – avverso la sentenza n. 718/2022 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 13/12/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1. COGNOME NOME COGNOME conveniva innanzi il Tribunale di Potenza NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponendo di essere proprietario, nel Comune di Marsico Nuovo, di un appartamento e di un sottostante locale commerciale ubicato al piano strada con retrostanti deposito e magazzino, questi ultimi aventi accesso su un’area pertinenziale cieca sita tra l’edificio condominiale attoreo, denominato palazzo ‘COGNOME‘ (composto da fabbricato e terreno circostante, distinti in catasto al Foglio 36, particelle 425 e 426) e l’antistante immobile dei convenuti (censito in catasto al Foglio 36, particella 365). L’attore deduceva che la corte in questione risultava appartenere ad entrambe le proprietà frontiste, poiché ricadente sia nella particella 425 del Foglio 36, sia nella particella 365; deduceva, ancora, che l’area era stata da sempre ed ininterrottamente utilizzata in modo promiscuo dai titolari degli edifici antistanti, e che egli stesso ne aveva fatto pacificamente uso quantomeno dal 1979, quando aveva acquistato il proprio cespite, sino al 2005, quando i convenuti, vantandosi proprietari esclusivi del vicolo cieco, avevano sostituito la serratura del cancello posto al suo imbocco.
Sulla scorta delle superiori premesse, il COGNOME chiedeva al Tribunale che lo dichiarasse comproprietario dell’ area in contestazione, in quanto titolare della porzione pertinenziale al palazzo ‘COGNOME‘, nonché per intervenuta usucapione della restante porzione; chiedeva quindi il rilascio dell’area e il ripristino dei luoghi, ovvero la consegna di copia delle nuove chiavi, oltre al risarcimento del danno; in subordine, domandava la costituzione di una servitù coattiva di passaggio.
Ric. 2023 n. 7015 sez. S2 – ud. 12/12/2023
I convenuti si costituivano in giudizio e resistevano alla domanda, sostenendo di essere proprietari esclusivi della corte, della quale affermavano di aver concesso l’uso all’attore e alla di lui moglie, COGNOME NOME, in modo del tutto sporadico e per mera cortesia.
Istruita la causa con prova per testi, interrogatorio formale e CTU, il Tribunale di Potenza, in parziale accoglimento della domanda, accertava la comproprietà della corte in capo al COGNOME, in quanto area posta a servizio non solo della proprietà dei convenuti, ma anche di quella dell’attore; ordinava quindi a COGNOME e COGNOME il ripristino dei luoghi, o in alternativa la consegna delle chiavi, mentre rigettava la richiesta di risarcimento del danno, poiché sfornita di prova.
2. Sul gravame di COGNOME NOME e COGNOME NOME, e nella resistenza di COGNOME COGNOME NOME (al quale, dopo il decesso, sarebbero subentrati quali eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME) , la Corte d’Appello di Potenza, con sentenza n. 718/2022, riformava integralmente la pronuncia del Tribunale, rigettando la domanda formulata dall’originario attore . Per quel che ancora rileva nella presente sede di legittimità, la Corte distrettuale riteneva innanzitutto infondata l’eccezione di difetto di legittimazione attiva del COGNOME, sollevata dagli appellanti sul presupposto che la porzione di vicolo cieco ricadente nella particella 425 del foglio 36 era rimasta catastalmente intestata a ll’originario costruttore del palazzo ‘COGNOME‘, tale NOME COGNOME. In proposito, il giudice di seconde cure rilevava che il COGNOME era invece legittimato ad agire, poiché, co me risultava dai titoli di proprietà versati in atti, l’attore aveva acquistato il proprio immobile da tale COGNOME NOME, che a sua volta lo aveva acquistato dal COGNOME, comprensivo dell’ingresso
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sul laterale vicolo cieco e di ‘corte comune’, della quale era stata pertanto trasferita la con titolarità all’attore .
La Corte potentina, in accoglimento del gravame, escludeva invece che l’area in contestazione avesse natura pertinenziale rispetto alla proprietà del COGNOME, difettando, per un verso, il requisito dell’appartenenza del bene principale e di quello accessorio ad un medesimo proprietario (risultando il vicolo cieco intestato in parte a NOME COGNOME, in parte a NOME COGNOME e NOME COGNOME ), e mancando, per altro verso, la prova dell’elemento soggettivo, consistente nella volontà degli intestatari della corte di destinarla a servizio dell’immobile del COGNOME . Il giudice di seconde cure escludeva, altresì, che l’attore avesse acquistato la comproprietà del bene per usucapione, poiché i testi escussi, pur avendo confermato che il COGNOME aveva fatto uso dell’area, non avevano fornito elementi idonei a dimostrar ne l’ininterrotto protrarsi per un ventennio, né l’esercizio dello stesso nelle forme del possesso ad usucapionem .
Per la cassazione di detta decisione hanno proposto ricorso NOME COGNOME e NOME COGNOME, affidandosi a cinque motivi.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
In prossimità dell’adunanza , i soli ricorrenti hanno presentato memoria illustrativa insistendo nella richiesta di accoglimento del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME e COGNOME NOME deducono ‘ falsa applicazione della norma di cui all’art. 817 c.c. e violazione della norma di cui agli artt. 818 c.c. nonché, in
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aggiunta, violazione e falsa applicazione anche agli artt. 1100 -1102 -2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.) ‘ .
I ricorrenti lamentano l’erroneità della pronuncia impugnata , innanzitutto nella parte in cui ha escluso che la porzione di corte ricadente nella particella 425 fosse pertinenziale ai locali di loro proprietà. Affermano che il giudice di merito avrebbe dovuto condurre l’indagine sul l’istituzione del vincolo pertinenziale prendendo in considerazione il momento in cui l’originario esclusivo proprietario del palazzo e dell’area circostante, COGNOME NOME, aveva aperto l’ingresso laterale , mettendo in comunicazione i locali commerciali con la suddetta area esterna, così destinando per fatti concludenti la seconda a servizio dei primi; atto di destinazione, proseguono i ricorrenti, che era stato anche confermato nei negozi di trasferimento dei locali commerciali (da COGNOME a COGNOME e da quest’ultimo a COGNOME), entrambi recanti l’espressa menzione sia dell’ ingresso laterale sul vicolo cieco sia della corte comune. Quanto alla porzione di area ricadente nella particella 365, i ricorrenti lamentano che la Corte distrettuale avrebbe errato a fare applicazione delle norme e dei principi in materia di pertinenze, in quanto il giudice di seconde cure avrebbe dovuto piuttosto accertare la sussistenza di una comunione incidentale sul vicolo cieco, costituitasi per effetto dell’apertura d egli accessi da parte dei proprietari frontisti – nei rispettivi immobili di proprietà esclusiva – e dell’uso promiscuo protratto nel tempo che costoro ne avevano fatto, ciò a prescindere dall’accertamento di una specifica volontà degli odierni controricorrenti di destinare la particella 365, di loro proprietà, a servizio della proprietà del dante causa dei ricorrenti.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: ‘ N ell’indagine circa i diritti pertinenziali spettanti all’attore, omesso esame dei
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suindicati aspetti decisivi per il giudizio nonché dei relativi atti pubblici di trasferimento immobiliare che ne comprovano la fondatezza, che pur avevano formato oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 5 c.p.c.) ‘.
I ricorrenti ripropongono sotto il profilo dell’omesso esame di fatto decisivo le censure veicolate con il primo motivo di ricorso, lamentando che il giudice di merito non avrebbe in alcun modo considerato né la circostanza che era stato il COGNOME, all’epoca in cui era unico proprietario del fabbricato e dell’area esterna, ad imporre il vincolo pertinenziale tramite l’apertura dell’ingresso laterale , né il contenuto dei successivi rogiti di trasferimento, le cui descrizioni dei beni compravenduti attestavano la permanenza del vincolo pertinenziale così impresso.
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato ‘ Vizio motivazionale di ‘manifesta ed irriducibile contraddittorietà’ che si tramuta addirittura in nullità della sentenza per violazione di legge costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., comma 6, o, comunque, in violazione dell’art. 132, comma 2, n° 4 c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 4 e/o n° 3 c.p.c.) ‘. I ricorrenti deducono il vizio di irriducibile contraddittorietà della motivazione rassegnata dal giudice di merito, il quale ha dapprima dichiarato il trasferimento in favore del COGNOME della corte comune, ed ha poi escluso che detta corte fosse pertinenziale alla proprietà del COGNOME, in quanto di proprietà di altri soggetti.
3.1 Le censure, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamente connesse, sono fondate.
3.2 Partendo dall’esame del terzo motivo di ricorso, il Collegio rileva che la motivazione della sentenza impugnata è affidata ad
argomentazioni tra di loro inconciliabili, tali da integrare il vizio di irriducibile contraddittorietà denunziato dai ricorrenti.
3.3 N ell’esaminare i titoli di proprietà versati in atti da parte del COGNOME, la Corte distrettuale ha infatti osservato, a pagina 14 della sentenza, che ‘ in entrambi gli atti era specificato che l’immobile era dotato di ‘due ingressi, sulla strada statale, ed un ingresso laterale dal vicolo cieco’ e che ‘il vano venduto confina da sopra con COGNOME NOME, a nord con proprietà del venditore a sud con corte c omune’. Pertanto, essendo stata trasferita la titolarità del diritto comune a COGNOME COGNOME NOME e a COGNOME NOME, deve ritenersi sussistente in capo agli stessi la legittimazione ad agire ‘.
3.4 Successivamente, n ell’esclude re che il vicolo cieco fosse pertinenziale alla proprietà esclusiva del COGNOME, il giudice di seconde cure ha rilevato, a pagina 19 della sentenza, che: ‘ il CTU ha affermato che ‘l’area di cui è causa ricade per mq . 23,67 nella particella 425 del foglio 36 del Comune di Marsico Nuovo intestata a COGNOME NOME NOME e per mq 17,00 nella particella 365 del medesimo foglio intestata a COGNOME NOME e COGNOME NOME.’ Pertanto, non appartenendo il bene a COGNOME Palmi no NOME deve escludersene la natura pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà di quest’ultimo, mancando l’elemento soggettivo dell’esistenza di un unico proprietario. Peraltro, non è stata neppure dimostrata la volontà degli effettivi proprietari del bene (COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME) di destinare lo stesso al servizio del locale di proprietà di COGNOME RAGIONE_SOCIALE ‘ .
3.5 La Corte territoriale ha dunque affermato sia che il COGNOME era comproprietario della particella 425, per essergliene stata
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trasferita la comune titolarità, sia che il COGNOME non era proprietario della particella 425, perché intestata al solo COGNOME NOME. Si tratta di argomentazioni insuscettibili di sintesi, in ragione dell’irriducibile contrasto logico che le contraddistingue, in quanto o il COGNOME è comproprietario della particella 425 (come sostenuto a pagina 14), o la particella 425 è nella proprietà esclusiva di COGNOME NOME (come sostenuto a pagina 19). Ricorre dunque nella fattispecie un’anomalia motivazionale , emergente direttamente dal testo della sentenza impugnata, in relazione alla quale non può dirsi raggiunto il c.d. ‘minimo costituzionale’ ( ex plurimis , Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830; Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120).
3.6 A ben vedere, la motivazione del provvedimento risulta contraddittoria anche sotto un altro aspetto: si osserva, infatti, che l’accertamento della comproprietà della corte in capo al COGNOME avrebbe dovuto comportare senz’altro l’accoglimento della domanda attorea (che proprio a tale accertamento era diretta), quantomeno con riferimento alla particella 425, della quale il giudice di merito avrebbe dovuto dichiarare il diritto di uso e godimento da parte dell’attore, quale contitolare con gli altri condomini del palazzo ‘COGNOME‘ , a prescindere dalla questione de ll’esistenza di un vincolo pertinenziale tra detta area e i locali siti al piano strada.
3.7 Va peraltro chiarito che il regime dominicale della particella 425 nemmeno esclude, di per sé, che la stessa possa essere pertinenziale alla proprietà esclusiva del COGNOME: infatti, secondo il costante insegnamento di questa Corte, una pertinenza in comunione ben può essere destinata al contemporaneo servizio di più cose principali appartenenti in proprietà esclusiva ai condomini della pertinenza (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8962 del 29/08/1990,
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Rv. 469127; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6001 del 10/05/2000; Rv. 536374; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14528 del 08/11/2000, Rv. 541486; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 27302 del 05/12/2013, Rv. 629143). In proposito, come correttamente osservano i ricorrenti, il giudice di merito avrebbe dovuto accertare l’eventuale asservimento della particella 425 in favore dei locali commerciali al piano strada del INDIRIZZO, prendendo in considerazione non il momento attuale, ma quello in cui venne aperto l’ingresso su detta area da parte dell’originario costruttore del condominio; ingresso del quale si fa peraltro espressa menzione nelle vicende traslative dei locali in questione, sino all’acquisto del COGNOME .
3.8 Quanto alla porzione di area cieca ricadente nella particella 365, intestata a COGNOME NOME e COGNOME NOME, la Corte d’Appello si è in effetti limitata ad escluderne la natura pertinenziale rispetto all’immobile di proprietà del COGNOME ‘ mancando l’elemento soggettivo dell’esistenza di un unico proprietario ‘ (così a pagin a 19 del provvedimento), senza valutare l’eventuale costituzione di una comunione incidentale sull’intera corte per effetto dell’uso promiscuo protratto nel tempo da parte dei frontisti, in relazione alle rispettive esigenze di passaggio e di accesso ai locali di proprietà esclusiva, secondo quelli che erano i termini effettivi della questione come prospettata dall’appellato, riportati a pagina 9 della sentenza stessa e comunque senza valutare adeguatamente la domanda di usucapione della servitù di passaggio come si dirà in relazione al quarto motivo.
3.9 Dunque, alla luce delle considerazioni che precedono, le censure in esame devono essere accolte.
Il quarto motivo è così rubricato: ‘ Vizio di ‘motivazione solo apparente’, che integra: A) nullità della sentenza impugnata, per
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violazione di legge costituzionalmente rilevante ex art. 111 Cost., comma 6 (in relazione all’art. 360 n° 4 c.p.c.); B) in alternativa, violazione dell’art. 132, comma 2, n° 4 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. al c.p.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c. ‘ .
I ricorrenti si dolgono della mera apparenza della motivazione resa dalla Corte potentina nell’escludere che il COGNOME avesse provato l’ intervenuta usucapione della comproprietà dell’intero vicolo cieco, o quantomeno di una servitù di passaggio sullo stesso: lamentano che il giudice di merito si è limitato ad un richiamo globale alle dichiarazioni testimoniali, dichiarandole genericamente inidonee alla prova del possesso uti dominus ultraventennale, senza tuttavia riportarne i contenuti, così da precludere qualsivoglia controllo sulla correttezza e sulla logicità delle ragioni poste a fondamento della decisione.
4.1 Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Nel rigettare la domanda attorea sotto il profilo della dedotta usucapione, la Corte distrettuale, svolte talune considerazioni di carattere sistematico sull’istituto, ha così motivato la propria decisione: ‘ Ebbene, NOME COGNOME NOME non ha provato la sussistenza dei requisiti necessari per usucapire il bene. Infatti, i testi escussi, pur confermando l’utilizzo dell’area da parte dei coniugi COGNOME/COGNOME, non hanno fornito elementi idonei a dimostrare che il possesso si sia protratto ininterrottamente per venti anni, né che l’uso del bene sia avvenuto uti dominus ‘ (così a pagina 20 della sentenza impugnata).
Si tratta di affermazione apodittica, che non dà conto in alcun modo delle ragioni per le quali la Corte d’Appello è pervenuta al proprio convincimento, non consentendo alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, così da non
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attingere la soglia del c.d. ‘ minimo costituzionale ‘ richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost. ( ex plurimis , Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020, Rv. 658088). In particolare, il Collegio di seconde cure non si è attenuto all’insegnamento di questa Corte, secondo cui, in tema di valutazione delle prove, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle risultanze istruttorie (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14762 del 30/05/2019, Rv. 654095).
Il motivo in esame merita pertanto accoglimento.
5. Il quinto motivo è così rubricato: ‘ Violazione della norma di cui all’art. 1143 c.c. Violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c. in combinato disposto con gli artt. 2730-2733 c.c. -Violazione falsa applicazione degli artt. 1141-1140 e 1158 c.c. e correlata violazione dell’art. 2697 c.c. (in relazione all’art. 360, comma 1, n° 3 c.p.c.) ‘. I ricorrenti deducono che il giudice di merito non avrebbe considerato che il COGNOME aveva versato in atti un titolo di proprietà idoneo a fondare il posses so dell’area già dal 1979 sia nel suo elemento oggettivo ( corpus ), sia nel suo elemento soggettivo ( animus possidendi ); lamentano, ancora, l’omesso esame delle dichiarazioni confessorie rese in sede di interrogatorio formale da NOME COGNOME, il quale aveva confermato l’apertura dell’ingresso laterale sul vicolo cieco già da parte del COGNOME, ammettendo l’utilizzo sin da allora, da parte dei titolari dei locali commerciali ubicati al piano strada, della corte oggetto di giudizio.
5.1 L ‘esame della censura è assorbito in conseguenza dell’accoglimento dei motivi che precedono, in quanto in sede di
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rinvio il giudice di merito dovrà provvedere ad un nuovo esame della complessiva vicenda.
Ne consegue la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, che provvederà, altresì, alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione, per un nuovo esame del merito, nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione