Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28510 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28510 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/10/2023
Ordinanza
sul ricorso iscritto al n. 1452/2021 proposto da:
NOME, RAGIONE_SOCIALE , difesi dall’avvocato AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
contro
difesa dall’avvocato NOME–
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, trice Croppo;
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 452/2020 depositata il 19/10/2020.
Ascoltata la relazione del consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del 3/10/2023.
Fatti di causa
Nel 2014 NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE proponevano dinanzi al Tribunale di Pordenone nei confronti della Regione Friuli-Venezia Giulia opposizione avverso ordinanza ingiunzione di pagamento di circa € 5.500 di sanzione amministrativa. I ricorrenti si erano visti
attribuire di aver compiuto dei lavori di scavo e movimentazione senza la prescritta autorizzazione. I lavori servivano alla realizzazione di una pista carrabile di accesso ad un sito di prelevamento di materiale lapideo. Nella prospettiva della pubblica amministrazione che aveva irrogato la sanzione, i lavori avevano comportato la trasformazione permanente della destinazione d’uso del terreno, ne avevano compromesso la stabilità ed avevano accentuato il pericolo di frane. La superficie (di circa mq 10.800) era sottoposta a vincolo idrogeologico ex r.d. 3267/1923. Accertata era la violazione dell’art. 47 l. reg. 9/2007. Eccone il testo: «(1) Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell’ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico , ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d’uso è autorizzata dalla Direzione centrale , . (2) Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque».
Il ricorso è stato rigettato in primo e in secondo grado.
Ricorrono in cassazione NOME COGNOME la RAGIONE_SOCIALE con cinque motivi, illustrati da memoria. Resiste la Regione Friuli-Venezia Giulia con controricorso, illustrato da memoria.
Ragioni della decisione
1. – Il primo motivo censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. che la Corte di appello abbia rilevato che il volume movimentato si traduce in una trasformazione del terreno che ne comporta una modifica permanente delle modalità di utilizzo. Si deduce l’omesso esame circa i risultati di una c.t.u. compiuta in un diverso giudizio tra le stesse parti e
dall’omesso esame circa tale fatto decisivo si deduce come conseguenza la violazione dell’art. 47 l. reg. 9/2007.
Il secondo motivo denuncia, lamentando la violazione dell’art. 47 l. reg. 9/2007, che l’intervento non ha modificato irreversibilmente l’intera area considerata dall’amministrazione, laddove la movimentazione è stata meno profonda e aggressiva, come dimostrato dalla consulenza tecnica d’ufficio espletata dinanzi al Tribunale di Pordenone. Pertanto, la sanzione non avrebbe dovuto essere parametrata sull’intera superficie contestata. Inoltre, la sanzione è stata assunta sulla scorta di un accertamento intervenuto allorquando i lavori erano in corso di svolgimento. Il momento prescelto dall’amministrazione regionale per valutare se la condotta della ditta era corretta o meno è stato dunque prematuro. Era davvero del tutto fisiologico che lo stato dei luoghi si presentasse in quel momento modificato rispetto allo stato precedente, ma ciò non implica logicamente una modifica irreversibile del terreno. L’incidenza ambientale dei lavori avrebbe dovuto essere valutata successivamente alla loro conclusione, onde poterne soppesare complessivamente gli effetti. Si è inoltre omesso di valutare la necessità dei lavori per realizzare ciò che comunque era stato autorizzato.
Il terzo motivo denuncia, lamentando la violazione dell’art. 47 l. reg. 9/2007 e de ll’art. 3 l. 689/1981, che il tipo di intervento realizzato è stato determinato dalla particolare morfologia del sito e che i singoli lavori, in quanto indispensabili, erano implicitamente autorizzati dai provvedimenti rilasciati. In altre parole, l’indispensabilità e inevitabilità esclude la sussistenza dell’elemento soggettivo dell’illecito amministrativo contestato.
Il quarto motivo censura ex artt. 91 e 92 c.p.c. la condanna alle spese in tutti e due i gradi di giudizio, nonostante il parziale
accoglime nto dell’appello sul punto relativo alla statuizione del Tribunale che aveva applicato erroneamente un precedente della Corte di cassazione.
Il quinto motivo denuncia ex art. 112 c.p.c. l’omessa pronuncia sulle istanze istruttorie. In particolare, si lamenta che l’ammissione delle testimonianze avrebbe consentito di ricostruire esattamente lo stato dei luoghi successivo all’interruzione dei lavori, poiché le foto depositate dall’amministrazione non sono sufficienti a rappresentare compiutamente i luoghi e smentire le risultanze della consulenza tecnica espletata dinanzi al Tribunale di Pordenone. Inoltre, la consulenza tecnica d’ufficio richiesta con la precisazione delle conclusioni e non disposta era indispensabile.
– I cinque motivi di ricorso sono tutti da disattendere.
Censurata è essenzialmente la seguente argomentazione della sentenza (in sintesi): «Dalla documentazione in atti risulta che effettivamente i lavori eseguiti hanno determinato un rilevante mutamento di destinazione del suolo trasformand o i terreni , con innesco di una pluralità di fenomeni franosi nei tratti di scavi su terreno con elevata pendenza. Il tutto risulta dalla copiosissima documentazione fotografica dimessa dalla Regione (oltre cento foto dei luoghi), dalla quale si evince la trasformazione del versante ricompreso nei terreni di proprietà comunale in area sulla quale è stata effettuata un’attività estrattiva non autorizzata, mentre sul punto non colgono nel segno le questioni sollevate in tema di volumi scavati, posto che la sanzione aveva ad oggetto la violazione del vincolo idrogeologico su una superficie piana. Da questo punto di vista pertanto le valutazioni della consulenza d’ufficio del diverso giudizio al Tribunale di Pordenone non hanno pregio, essendo tutte dirette ad un diverso scopo, estraneo al presente giudizio. Se ne può semmai desumere la realizzazione di
un’attività di cava, che non avrebbe mai potuto essere effettuata, considerato che i terreni interessati sono soggetti a vincolo idrogeologico. Risulta dalla documentazione fotografica di per sé stessa esaustiva, come l’attività posta in essere abbia creato varchi nella vegetazione e sbancamenti con forte dislivello tra la pista camionabile ed il terreno la cui matrice ghiaiosa costituisce fonte di innesco i fenomeni franosi. I lavori hanno ancora determinato il riporto di materiali scavati a valle della pista stessa con ciò invadendo parte del bosco. Un raffronto fotografico tra le aree interessate dai lavori e quelle rimaste estranee alle stesse rende evidente la trasformazione dei luoghi anche dal punto di vista della vegetazione erbacea presente sui tratti ripristinati, che è differente da quella preesistente. Ne deriva una diminuzione della superficie boscata con un intervento altamente invasivo determinato anche dalla creazione di piste ulteriori rispetto a quella principale autorizzata. Risulta evidente la presenza di ceppaie estirpate con accumuli di massi anche di grosse dimensioni e buche nel terreno. Il raffronto tra l’ambiente prima dell’intervento e quello successivo, ben rappresentata dall’ampia documentazione fotografica, dimostra come le opere eseguite non abbiano in alcun modo ripristinato i luoghi ma li abbiano trasformati e ciò in violazione del divieto posto dalla norma di cui all’art. 47 citato nell’ordinanza ingiunzione . L’autorizzazione paesaggistica rilasciata non comprendeva fra le attività autorizzate né lo scavo, né lo sradicamento di piante, né l’estirpazione del bosco. Oggetto dell’autorizzazione paesaggistica e ra soltanto un’asportazione delle pietre collocate in superficie sul terreno, attività ben diversa dallo spietramento con scavo. Anche il Comune di Claut, nella propria deliberazione ha precisato che ‘con l’intervento di sistemazione in argomento dovrà essere asportato solo il materiale lapideo superficiale di varia pezzatura’».
3. -Passando all’esame dei motivi di ricorso, i l primo è inammissibile.
Esso fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo (i risultati di una c.t.u. compiuta in un altro giudizio) e, su questa base, deduce come conseguenza la violazione dell’art. 47 l. reg. 9/2007. A prescindere da ogni altra considerazione (il mancato rilievo dei risultati di una c.t.u. in altro giudizio non concreta l’ omesso esame circa fatto decisivo e comu nque la Corte di appello l’ha presa in considerazione per scartarla), il primo profilo (la censura ex art. 360 n. 5 c.p.c.) è inammissibile ex art. 348ter co. 5 c.p.c. per doppia conforme. Caducata è pertanto la possibilità di esaminare la violazione dell’ art. 47 l. reg. 9/2007.
Il secondo e il terzo motivo sono da esaminare congiuntamente e da dichiarare inammissibili.
Essi esibiscono la struttura logica seguente: poiché il giudice di merito ha accertato i fatti in modo che si asserisce essere erroneo, allora sono state violate norme giuridiche sostanziali, in questo caso precipuamente l’art. 47 l. reg. 9/2007. Tale struttura scambia il ruolo della Corte di cassazione per quello di una terza istanza di merito. In altre parole, i ricorrenti sovrappongono il loro apprezzamento ricostruttivo della situazione di fatto rilevante all’accertamento che il giudice di merito ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di giudizio legittimità.
Come si desume dall’ampia citazione (cfr. indietro, paragrafo n. 2), la motivazione è sensata. Certamente, non si può escludere astrattamente (sul piano logico) che essa raffiguri uno stato di cose in modo difforme da quello reale. Tuttavia, il compito di una corte di legittimità non è quello di dischiudere la prospettiva di un ulteriore accertamento dinanzi alla corte di rinvio, se non al cospetto di una motivazione irriducibilmente contraddittoria. Né il fatto che la motivazione superi il tale
vaglio implica che la corte di legittimità faccia proprio (cioè, condivida) l’accertamento compiuto dal giudice di merito. Esso rimane proprio di quest’ultimo, poiché egli «deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento» (cfr. art. 116 c.p.c.).
Il terzo e il quarto motivo sono inammissibili.
Il quarto motivo è rigettato.
Il ricorrente si è visto dare ragione in appello su un punto preliminare rispetto al merito, cosicché la condanna alle spese è stata disposta correttamente secondo la soccombenza.
Il quinto motivo è da dichiarare inammissibile.
Esso difetta di specificità/autosufficienza ex art. 366 n. 6 c.p.c.
A prescindere dal fatto che l’art. 112 c.p.c. – di cui il ricorrente invoca la violazione – non riguarda le istanze istruttorie, nel caso di specie la parte non ha riportato specificamente nel ricorso i capitoli di prova de quibus. Ad abundantiam, è da aggiungere che il giudice ha applicato univocamente l’art. 209 c.p.c. Cioè, egli ha giudicato superflua l’ulteriore assunzione di mezzi di prova in considerazione dei risultati probatori già raggiunti.
– Il ricorso è rigettato. Le spese secondo soccombenza sono liquidate nel dispositivo.
Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della parte controricorrente,
che liquida in € 2.500 , oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi e agli accessori di legge.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera della parte ricorrente, di un’ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Così deciso a Roma, il 3/10/2023.