Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4092 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4092 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/02/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
nel ricorso R.G. n. 18780/2022
vertente tra
COGNOME NOME , elettivamente domiciliata in Catania, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente in via principale
e
Comune di Bronte , in persona del sindaco pro tempore , domiciliato per la carica presso la Casa Comunale di INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura speciale in atti;
contro
ricorrente e ricorrente in via incidentale
avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 941/2022, pubblicata in data 09/05/2022, non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 19952/2021 del 13/07/2021 questa Corte ha cassato con rinvio la sentenza n. 171/2016, resa dalla Corte di appello di Catania il 27/01/2016 che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato, ritenendo non provata la sussistenza del pregiudizio, la domanda con cui COGNOME NOME aveva chiesto la condanna del Comune di Bronte alla corresponsione dell’indennità per la reiterazione del vincolo espropriativo e di inedificabilità assoluta nel periodo compreso tra il 1979 e il 1989 sulla sua proprietà, poi espropriata nell’ottobre del 2004.
Riassunto il giudizio ex art. 392 c.p.c., nel contraddittorio delle parti, la Corte di appello di Catania ha condannato il Comune di Bronte al pagamento in favore di COGNOME NOME della somma di € 63.738,14, oltre interessi dal 22/3/2004 al soddisfo, a titolo di indennizzo per la reiterazione del vincolo espropriativo.
Avverso tale statuizione ha proposto ricorso per cassazione COGNOME NOME, affidato a un solo motivo di impugnazione.
Il Comune si è difeso con controricorso e ha proposto anche ricorso incidentale sulla scorta di un solo motivo di impugnazione.
Con nota depositata il 06/12/2023, la ricorrente principale ha dedotto che le parti hanno raggiunto un accordo per la bonaria definizione di questa causa (ed anche di quella iscritta al R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO, vertente tra le stesse parti), producendo comunicazioni a mezzo EMAIL, con le quali i difensori hanno dato atto reciprocamente dei termini dell’accordo, impegnandosi alla successiva stipulazione.
Con istanza depositata il 12/12/2023, la medesima parte ha depositato richiesta di rinvio dell’udienza al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 327 del 2001, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per errata
quantificazione dell’indennizzo da reiterazione del vincolo espropriativo, alla luce della sentenza della Corte cost. n. 179/1999 e della successiva giurisprudenza di legittimità.
Con il motivo di ricorso incidentale è dedotta la violazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, essendo stato l’indennizzo calcolato sulla base del valore dell’intero fondo di cui la ricorrente era solo comproprietaria al 50%.
In via preliminare, ritiene questo Collegio di poter accogliere la richiesta di rinvio a nuovo ruolo della causa, al fine di consentire la formalizzazione dell’accordo bonario tra le parti, tenuto conto della serietà delle trattative emergente dalla documentazione allegata alla nota depositata il 06/12/2023 dalla ricorrente principale.
P.Q.M.
La Corte
rinvia la trattazione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione