Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 14854 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 14854 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 28/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13510/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME (CODICE_FISCALE), rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al ricorso
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso
-controricorrenti-
avverso l’ ORDINANZA d ella Corte d’appello di Cagliari – Sezione Distaccata di Sassari- n. 628/2021 depositata il 16/03/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con ordinanza n. 628/2021 pubblicata il 16-3-2021 la Corte di Appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari-, pronunciando sull’opposizione alla stima proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti del Comune di Castelsardo (22.113,00 pari ad € 18,00 mq), determinava in complessivi €103.881,26, oltre interessi al tasso legale dall’acquisizione al saldo, l’indennità dovuta ai ricorrenti per effetto dell’acquisizione ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 del terreno di loro proprietà sito nel comune di Castelsardo distinto in catasto al foglio 2 mappale 1639 e 1649, e gravato, in forza prima del Piano di Fabbricazione e poi del P.P., dal vincolo per la realizzazione di una strada, acquisito al patrimonio indisponibile del suddetto Comune, ordinando il deposito della somma presso la Cassa Depositi e Prestiti. La Corte di merito, all’esito dell’espletata C.T.U., affermava che: a) come da giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. 25320/2017; Cass. 11913/2017) neppure l’indicazione di opere di viabilità nel piano regolatore generale escludeva la natura espropriativa del vincolo se, come nella specie accertato in fatto, la consistenza lenticolare dell’opera fosse ‘ assimilabile all’indicazione delle reti stradali all’interno ed al servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo ‘; b) non rilevava in senso contrario il fatto che «si trattasse di un tracciato stradale ‘storicamente’ antecedente all’approvazione del piano di fabbricazione», atteso che l’uso del terreno anche in passato come punto di transito (peraltro, come lo stesso ricorrente enuncia nel ricorso per Cassazione, prima dell’occupazione per PU tale uso
avveniva da parte degli stessi proprietari, senza che sia mai stato dedotto e provato alcun titolo di stabile asservimento all’uso pubblico) non escludeva affatto la natura espropriativa del vincolo istituito nel momento in cui la PA aveva deciso di realizzare in quel punto una infrastruttura di uso pubblico e di proprietà pubblica, essendo al riguardo « assorbente la natura servente e funzionale dell’opera pubblica rispetto alle zone residenziali, con la conseguenza che si era in presenza di un vincolo preordinato all’esproprio, nel senso che la realizzazione dell’opera pubblica sarebbe dovuta necessariamente passare attraverso l’espropriazione della proprietà al privato »; c) era condivisibile il metodo di determinazione del valore del bene utilizzato dal CTU, in particolare sul rilievo che si trattava di un ‘vincolo espropriativo decaduto’ per ragioni temporali, sicché era applicabile il regime delle ‘zone bianche’ ex art. 9 DPR 380/2001; era altresì corretto il valore economico del bene indicato dal CTU, considerato che era inserito in un contesto di grande pregio ambientale e paesaggistico, fronte mare in una località turistica rinomata della Sardegna, inserito in un tessuto urbano consolidato e dotato delle infrastrutture per la fruizione.
Avverso questa ordinanza il Comune di Castelsardo ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, resistito con controricorso da NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ.. Le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente denuncia, con unico motivo di ricorso, ‘ Omesso esame di un fatto storico principale, la cui esistenza risulta dal testo dell’ordinanza, ai sensi dell’art.369 c.p.c., comma 1 n.5; violazione ovvero falsa applicazione dell’art.2 l.19 novembre 1968
n.1187, dell’art.11 l.17 agosto 1942 n.1150, dell’art.9 del d.lgs. n.327/2001, ai sensi dell’art.360 c.p.c. comma 1 n.3 ‘. Deduce che la Corte di merito ha determinato erroneamente il valore del fondo considerando vincolo preordinato all’esproprio quello di ‘strada di piano’, mentre si trattava di vincolo conformativo diretto a regolare concretamente l’attività edilizia, sicché era inapplicabile la decadenza quinquennale. Inoltre l’area, anche in epoca precedente, era stata destinata a strada dai proprietari e il Comune aveva apposto il vincolo per rispettare a tempo indeterminato la suddetta destinazione. Rimarca la sussistenza di un vincolo di inedificabilità cd. ‘ di rispetto’, stante la preesistenza della strada, che i privati avrebbero potuto completare, e che l’area non era edificabile.
2. Il motivo è inammissibile.
Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1 cod. proc. civ. , sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa (Cass. Sez. U. 32415/2021).
Nella specie, il motivo è caratterizzato da scarsa tassatività e specificità nonché dalla esposizione di una congerie di argomenti, denunciati in maniera non lineare indistintamente come vizi di violazione di legge e di omesso esame di fatti decisivi, sicché la complessiva lettura dell’insieme censuratorio non permette di enucleare e perimetrare compiutamente le critiche alla stregua dei parametri di cui all’art. 360 cod. proc. civ. .
Sotto ulteriore profilo, la doglianza è espressa in modo generico e inconferente rispetto al percorso argomentativo della decisione impugnata, ed è altresì impropriamente diretta a sollecitare la
rivalutazione dei fatti, invero neppure compiutamente indicati, il cui esame in ogni caso non risulta omesso.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è completa ed esaustiva sulla natura del vincolo, anche in base ad un accertamento fattuale demandato al C.T.U. e sul rilievo che si trattava nella specie di ‘ reti stradali all’interno ed al servizio delle singole zone, come tali riconducibili a vincoli imposti a titolo particolare, di carattere espropriativo’.
La circostanza della preesistenza della strada, ad utilizzo dei soli proprietari, come espone lo stesso Comune, è stata esaminata, mentre il riferimento al vincolo ‘di rispetto’ non solo non è compiutamente spiegato, ma soprattutto non v’è menzione di detta allegazione nell’ordinanza impugnata, sicché sotto questo aspetto la censura difetta anche di autosufficienza.
In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto (Cass. S.U. 23535/2019).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 6.200,00, di cui €200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima sezione