SENTENZA CORTE DI APPELLO DI SALERNO N. 40 2026 – N. R.G. 00000302 2023 DEPOSITO MINUTA 26 03 2026 PUBBLICAZIONE 26 03 2026
Sentenza n. 40/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. NOME COGNOME Presidente
2. dr. NOME COGNOME Consigliere
3. AVV_NOTAIO Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato in grado di appello, in data 26/01/2026 , ai sensi dell’art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 302/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
e
parti rappresentate e difese congiuntamente e disgiuntamente dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME AVV_NOTAIO, con domicilio telematico eletto ai seguenti indirizzi
PEC:
.salerno.it;
PARTI APPELLANTI
E
e
, parti rappresentate e difese
come in atti dall’AVV_NOTAIO, con domicilio eletto in Salerno alla INDIRIZZO;
PARTI APPELLATE
OGGETTO : appello avverso la sentenza n. 2104/2022 , resa dal Tribunale di Salerno, in funzione di NOME. L., in data 13/12/2022 ;
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con distinti ricorsi di primo grado, depositati in data 07.03.2019 ed 08.03.2019, e adivano il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., al fine di ottenere:
-la declaratoria di illegittimità dei licenziamenti loro intimati a mezzo racc. A/R n. 15351190686-0, spedita in data 03.09.2018 e recapitata ai ricorrenti in data 08.09.2018;
-l’accertamento che, per tutta la durata del rapporto di lavoro alle dipendenze della
(dall’01.10.2015 all’11.09.2018 per
e dal 24.09.2015 all’11.09.2018 per , gli stessi avevano svolto, su ordine espresso del titolare della stessa ed in maniera prevalente, dal punto di vista sia quantitativo che qualitativo – mansioni superiori rientranti in un profilo professionale del CCNL RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o in un profilo, superiore a quello in cui erano stati formalmente inquadrati;
-la condanna della società datrice di lavoro (in persona del suo legale rapp.te, sig. e, personalmente, quale socio accomandatario, e , quale socio accomandante), al pagamento della complessiva somma di € 120.212,54 in favore di e di € 167.573,36, in favore di a titolo di retribuzioni non corrisposte e/o differenze retributive maturate e non percepite, ratei 13 ma e 14ma mensilità, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi R.O.L., ANF non percepiti, di indennità sostitutiva del mancato preavviso e di T.F.R. maturato e non percepito, oltre rivalutazione ed interessi sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione del credito al soddisfo.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituivano per entrambi i procedimenti i convenuti, i quali contestavano il presunto ed asserito rapporto di lavoro giacché le parti in causa erano legate da uno stretto rapporto di vincolo parentale e tra gli stessi si è formalizzata una società di fatto e solo per convenienza fiscale era stata costituita la
e pertanto, non sussisteva alcun vincolo di subordinazione.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di G.L., previa riunione delle cause connesse e istruita la causa tramite l’escussione testimoniale e c.t.u. tecnico-contabile, con sentenza n. 2104/2022 , pubblicata in data 13/12/2022 , accoglieva le domande di e
dichiarando ‘ illegittimità degli impugnati licenziamenti , condanna in solido la società resistente e nella sua qualità di socio accomandatario, al pagamento, in favore dei ricorrenti, di n.4 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto , oltre accessori ex art.429 c.p.c. con la possibilità per i ricorrenti di aggredire il patrimonio di , nella sua qualità di socio accomandante, qualora il patrimonio di non fosse sufficiente a soddisfare i predetti crediti;’ e condannando ‘ in solido la società resistente e nella sua qualità di socio accomandatario, al pagamento, in favore di , della somma di
Euro 178.063,60 oltre accessori ex art.429 c.p.c., ed in favore di della somma di Euro 157.430,26 oltre accessori ex art.429 c.p.c., con la possibilità per i ricorrenti di aggredire il patrimonio di , nella sua qualità di socio accomandante, qualora il patrimonio di non fosse sufficiente a soddisfare i predetti crediti’ , con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite quantificate in € 12.000,00 oltre il rimborso per spese generali nella misura del 15%, IVA e CNAP come per legge, con attribuzione al procuratore costituito per dichiarato anticipo.
A sostegno del proprio convincimento il Giudice di prime cure sottolineava che:
-dalla prova testimoniale era emerso che effettivamente la aveva espletato le mansioni che rientranti nel ‘Livello Primo’ del CCNL dei dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE, la cui declaratoria era la seguente: ‘ Livello primo Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell’ambito delle responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore organizzativo di notevole rilevanza dell’azienda .’ e che anche aveva espletato le mansioni che rientranti nel ‘Livello Primo’ del CCNL dei dipendenti delle RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.
sulla base delle mansioni di fatto espletate dalla e dal ritenuti corretti i calcoli eseguiti nella CTU, spettava ai ricorrenti rispettivamente la somma di Euro 178.063,60 e di Euro 157.430,26 per i titoli di cui al ricorso;
doveva essere, altresì, accolta anche la domanda di declaratoria di illegittimità dell’intimato licenziamento considerata l’estrema genericità ed indeterminatezza della motivazione posta alla base del recesso.
Avverso tale sentenza, la , con ricorso depositato nella
in proprio nonché la signora cancelleria di questa Corte in data 16/05/2023, interponevano gravame deducendo:
la violazione dell’art. 2313 c.c., ossia il difetto di legittimazione passiva, sostanziale e processuale in relazione a quale socio accomandante, atteso che ai sensi dell’art.2313 cod. civ., l’accomandante – a differenza dell’accomandatario – doveva rispondere soltanto ‘limitatamente alla quota conferita’.
la nullità della sentenza per motivazione apparente – violazione dell’art.111 comma 6 cost. e dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n.4 c.p.c.;
la violazione dell’art.2094 cod. civ. e dell’art.2251 c.c., dell’art. dell’art.2313 c.c., dell’art.2697 c.c. e dell’art.116 c.p.c, in quanto, contrariamente a quanto asserito dal giudice a
quo e erano sempre stati i reali imprenditori relativamente all’attività esercitata dalla e mai vi era stato alcun rapporto di lavoro subordinato con la società odierna appellante di cui essi sono soci di fatto;
l’erroneità della statuizione in relazione all’illegittimità del licenziamento, atteso che non vi era alcun rapporto di subordinazione tra la RAGIONE_SOCIALE ed i ricorrenti, risultando palese la natura di mero simulacro formale del licenziamento impugnato dai ricorrenti, il quale dissimulava un accordo inteso a regolamentare, tra i soci di fatto della medesima società, la mancata presenza sui luoghi da parte dei ricorrenti e e la loro uscita dalla società di fatto.
Le parti appellanti concludevano per l’integrale riforma della sentenza di primo grado, con vittoria delle spese del doppio grado di lite.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituivano e
il quali resistevano all’appello chiedendone il disattendimento, in quanto infondato in fatto ed in diritto, con vittoria delle spese di lite.
La Corte esperito il tentativo di conciliazione ed espletata una integrazione della prova testimoniale, all’odierna udienza, tenutasi con le modalità previste dall’art. 127 ter, decideva la causa come da dispositivo in calce.
*
L’appello proposto da
e è fondato e deve, dunque, essere accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Devesi preliminarmente ricordare che “il fondamentale requisito della subordinazione si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici, oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione’ (cfr. Cass. 23 aprile 2001, n. 5989; Cass., S.L., n. 18084/2004).
Orbene, in applicazione dei suesposti principi, la prova raccolta non risulta idonea a dimostrare che, in concreto, il rapporto si sia svolto con carattere di subordinazione degli attoriappellati alle dipendenze della parte appellante.
Invero, dalle risultanze probatorie, non emergono sufficienti elementi dai quali possa ritenersi apprezzabilmente riscontrato che gli appellati fossero assoggettati al potere organizzativo, gerarchico e disciplinare della parte appellante.
Nemmeno è emersa prova della emanazione di ordini da parte dell’appellata ai quali i ricorrenti fossero tenuti ad ubbidire in virtù della dedotta subordinazione ed in un contesto di eterodirezione.
Del tutto assente, poi, in merito alla dedotta subordinazione, un qualsivoglia sistema di controlli facente capo alla parte appellata ed al quale i ricorrenti fossero sottoposti, e tantomeno l’obbligo dei medesimi di segnalare o giustificare assenze. Nessuna traccia appunto di potere disciplinare.
Nessun regime di fruizione di ferie, nessuna certa imposizione di orari da rispettare obbligatoriamente fissati dalla predetta parte appellata.
Orbene nel caso di specie, il tempo e il contributo che i coniugi davano all’attività, senza alcun orario di lavoro, senza alcuna continuità e senza alcuna soggezione a direttive di altri, a parere della Corte, integravano il conferimento -in natura previsto dal contratto sociale; l’attività da loro prestata era ovviamente connotata dalla assenza di qualsivoglia controllo altrui.
La sussistenza della società di fatto è comprovata, tra l’altro, dalla deposizione testimoniale della sorella del e dal sig. nipoti dei ricorrenti (sentiti in questo grado) i quali confermano che i sigg.ri e erano soci sin dal principio e prima ancora che fosse cooptato in società il nipote , e che i soci , solo nel settembre 2018 ‘ sono usciti dalla società’.
Inoltre, anche il teste riferiva che, sin da quando era stata assunta, i sigg.ri e si presentavano quali titolari dell’attività e che costoro emanavano le direttive organizzative in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione rispetto al loro socio
In breve, può con sufficiente certezza affermarsi che i signori e esercitavano l’attività economica in totale autonomia giacché erano i veri imprenditori e datori di lavoro.
I soci e avevano creato e gestito in totale autonomia l’attività esercitata con apporto di loro risorse e con lavoro personale ed il socio , parimenti, vi aveva apportato risorse (al momento dell’apertura della pizzeria e nel prosieguo) e vi contribuiva con il suo lavoro personale.
Ciò si evince dalle testimonianze acquisite (cfr. in primo e secondo grado).
D’altro canto, anche la documentazione versata sia in primo grado che in appello conferma e prova la qualità di esperti imprenditori dei sigg.ri e (odierni appellati).
La qualità imprenditoriale del è confermata dai doc.ti allegati (doc.ti n.008, 009, 010 e 011 estratti dal Registro delle Imprese e doc.ti n.005, 006 e 007 allegati in produzione di parte appellante).
Invero, si può affermare che il e la di lui moglie, costituirono la società e intestarono solo formalmente le quote allo (nipote del e che risultava socio accomandatario, oltre che alla sig.ra (amica intima della la quale risultava socio accomandante (cfr. testimonianze di
sorella di
).
L’attività esercitata consisteva, come detto, in attività di ludoteca ed organizzazione di feste ed eventi per bambini e si svolgeva nei locali di INDIRIZZO, INDIRIZZO, di proprietà di una sorella di ; inoltre, il e la moglie domiciliavano in un appartamento sovrastante in titolarità della stessa sorella di ( cfr. testimonianza di sorella di ).
Nel giugno/luglio 2016, il , reale socio illimitatamente responsabile ed amministratore di fatto, decideva di aprire, nei medesimi locali, anche l’attività di pizzeria. Da lui in passato gestita (cfr. doc.ti n.005, 006 e 007 in fascicolo di appello).
Egli, a questo punto chiamava a lavorare per lui, quale mero pizzaiolo, il nipote (odierno appellante) che aveva in passato lavorato alle sue dipendenze, quale apprendista (cfr. buste paga allegate e CUD COGNOME NOME doc.to n.012).
Nel settembre del 2006 il proponeva a di divenire socio dei coniugi , in modo tale da poter condurre insieme l’attività nel medesimo modo con cui, in passato, aveva egli operato in uno al germano (che per l’appunto operava come pizzaiolo mentre il fratello gestiva l’aspetto organizzativo delle società).
Fu così che il giovane nipote, divenne socio nell’ottobre 2016; il giovane solo formalmente rivestiva il ruolo di socio accomandatario ed amministratore.
Si evince quindi dalla istruttoria espletata in primo e secondo grado che ad essere amministratori di fatto erano in realtà i coniugi .
Peraltro, e più specificatamente, la signora moglie di la quale organizzava e gestiva la ludoteca subentrò anche ufficialmente in società, intestandosi le quote in precedenza fittiziamente e fiduciariamente intestate alla sua amica . Non appena fu socia la sig.ra , inoltre, si fece attribuire delega bancaria così da poter
operare liberamente sui conti correnti della società ; peraltro i coniugi erano già in possesso dei codici relativi al servizio di home banking, ed operavano in totale autonomia contratti pagamenti e gestione della società.
Solo in seguito, nel dicembre 2017, la sig.ra (madre del pizzaiolo fu fatta subentrare a richiesta dei coniugi quale socia accomandante in luogo della
Dunque, i soci di fatto, tutti illimitatamente responsabili, erano tre: , amministratore di fatto e di fatto socio a responsabilità illimitata, amministratore di fatto e socio a responsabilità illimitata solo formalmente socio accomandatario ed amministratore. Difatti il e la moglie impartivano tutte le direttive anche al nipote, solo formalmente ‘accomandatario’.
Il , sebbene formalmente socio accomandatario, era giornalmente impegnato nella produzione e nella preparazione delle pizze e degli alimenti, lasciando agli zii la gestione di tutta la parte aziendale.
D’altronde, sin dalla costituzione della società (poi i signori e ben lungi dall’operare quali dipendenti, erano e si atteggiavano quali veri e reali imprenditori. Ciò tanto sotto l’aspetto economico quanto sotto l’aspetto organizzativo, aziendale e della direzione del personale. Tutti i fornitori ed i dipendenti facevano riferimento al ed alla di lui moglie, i quali avevano cooptato nell’attività – quale mero socio -il giovane nipote, avendo possibilità in tal modo sfruttare sia la ‘verginità bancaria’ del nominativo, sia l’opera lavorativa del nipote, posto che altrimenti avrebbero dovuto assumere e pagare un pizzaiolo, come avevano operato nell’estate del 2006.
A riprova dell’inesistenza del vincolo di subordinazione dei ricorrenti, si può evidenziare che alcuno dei testi di parte ricorrente ha riferito, per esempio, di ordini di servizio, di prescrizioni concrete fornite in ordine agli orari o alle modalità del lavoro da espletare, di procedimenti disciplinari o altro, solo vuote e stereotipate generiche affermazioni che non provano alcunché in concreto. Invero alcun indice, nemmeno accessorio, della subordinazione è risultato provato.
Alcun assoggettamento alle direttive del preteso imprenditore è emerso in concreto dalla escussione dei testi.
Risulta, pertanto alla luce dell’istruttoria espletata, che quanto dichiarato dalla sig.ra e dal sig. nei propri ricorsi introduttivi è destituito di fondamento in fatto ed in diritto.
Va tra l’altro evidenziato che è orientamento della RAGIONE_SOCIALE. ritenere che ‘ ….fra persone legate da vincoli di parentela… in caso di contestazione, la parte che vuole far valere diritti derivanti da tale rapporto ha comunque l’obbligo di dimostrarne, con prova precisa e rigorosa, tutti gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti indefettibili della onerosità e della subordinazione. Tale fondamentale requisito si configura come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell’emanazione di ordini specifici (e non in semplici direttive, compatibili anche con il lavoro autonomo), oltre che nell’esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nell’esecuzione delle prestazioni lavorative, e deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione ‘ (Cassazione civile sez. lav., 2/08/2010, n. 17992).
Come evidenziato innanzi tale prova rigorosa non è stata raggiunta e comunque va rilevato che qualora vi fosse una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l’onere della prova a carico dell’attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto (Cass., Sez. Lav., Sentenza n. 21028 del 28/09/2006).
Per quanto i rilievi che precedono risultino già di per sé decisivi ed assorbenti in riferimento ad ogni altro motivo di gravame, è il caso di osservare che, ad ogni modo, le dichiarazioni testimoniali raccolte non sono idonee nemmeno ad offrire sufficienti certezze quanto alla consistenza delle prestazioni asseritamente svolte e quindi alla presunta inadeguatezza del relativo trattamento e della illegittimità del licenziamento (considerato tra l’altro il mancato riconoscimento del rapporto di lavoro) .
In ordine alle spese di lite queste seguono la soccombenza si liquidano ex D.M. 142/2022 nei limiti dello scaglione di riferimento
P. Q. M.
La Corte definitivamente pronunciando sull’appello proposto da
, vverso la sentenza 2104/2022, emessa in data 13/12/2022 dal Tribunale di Salerno, ogni diversa istanza
reietta o comunque assorbita, così provvede:
a) Accoglie l’appello e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza rigetta le domande proposte in primo grado da
e
.
b) Condanna
e
spese del doppio grado di giudizio liquidate in:
€ 6.699,00 per il primo grado di giudizio;
€ 7.160,00 per il secondo grado di giudizio;
al pagamento delle oltre rimborso spese generali in misura del 15% di detta somma, IVA e CPA come per legge ed €. 910,50 per borsuali.
Salerno, 26/01/2026
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
AVV_NOTAIO Dr. NOME COGNOME