Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 12766 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 12766 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/05/2024
Oggetto
Locazione – Locali in edificio condominiale adibiti ad alloggio del portiere – Vincolo di destinazione – Obbligazione proter rem -Configurabilità – Fattispecie
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23878/2021 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL), con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio del l’AVV_NOTAIO (p.e.c.: EMAIL);
-ricorrente –
contro
INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO (p.e.c. indicata: EMAIL);
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, n. 830/2021, pubblicata l’8 marzo 2021 .
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con atto del 19 novembre 2008 NOME COGNOME intimò al condominio di INDIRIZZO in Napoli sfratto per finita locazione in relazione ad immobile, da lui acquisito a seguito di aggiudicazione all’incanto, sito nell’edificio condominiale e adibito a casa del portiere in virtù di locazione concessa dall’originario proprietario costruttore con contratto del 17 dicembre 1968, di cui si faceva menzione nel regolamento di condominio;
il condominio vi si oppose eccependo che: si trattava di abitazione del portiere ex art. 26 del regolamento; detta destinazione non era mai stata modificata dal condominio; la fattispecie non poteva essere regolata con gli istituti della locazione per l’esistenza di un vincolo reale, come dimostrato sia dall’aggancio al dollaro del canone sia dalla previsione di una revisione biennale del suo ammontare; non poteva comunque considerarsi quella in esame come una locazione ad uso abitativo, essendo conduttore il condominio, ma semmai una locazione ad uso diverso dall’abitazione ;
transitato il giudizio alla fase a cognizione piena, il Tribunale, con sentenza n. 13713 del 2012, rigettò la domanda avendo ritenuto che:
─ in virtù del regolamento di condominio trascritto, l’immobile era gravato da un vincolo di destinazione, configurante una obbligazione propter rem ;
-tale vincolo era connesso alla destinazione dell’immobile a casa del portiere, per cui esso si trasmetteva automaticamente anche agli aventi causa del proprietario e cessava solo con l’eventuale
cessazione della destinazione e, quindi, nel caso di soppressione del servizio di portierato, nella specie non dimostrata;
con la sentenza in epigrafe la Corte d’appello ha confermato tale decisione condividendone la motivazione in iure ;
ha in tal senso richiamato orientamento risalente di questa Corte secondo cui « le parti dell’edificio condominiale (locali per la portineria e per l’alloggio del portiere ecc.) indicate al n. 2 dell’art. 1117 cod. civ. – che al pari di quelle indicate ai nn. 1 e 3 dello stesso articolo sono oggetto di proprietà comune se il contrario non risulta dal titolo – sono anche suscettibili, a differenza delle parti dell’edificio di cui ai citati nn. 1 e 3 di utilizzazione individuale in quanto la loro destinazione al servizio collettivo dei condomini non si pone in termini di assoluta necessità; pertanto, in relazione ad esse occorre accertare nei singoli casi se l’atto che le sottrae alla presunzione di proprietà comune contenga anche la risoluzione o il mantenimento del vincolo di destinazione derivante dalla loro natura, configurandosi nel secondo caso l’esistenza di un vincolo obbligatorio propter rem fondato su una limitazione del diritto del proprietario e suscettibile di trasmissione in favore dei successivi acquirenti dei singoli appartamenti anche in mancanza di trascrizione (peraltro possibile ai sensi dell’art. 2646 cod. civ.) » (Cass. n. 11068 del 24/10/1995; n. 5167 del 25/08/1986; v. anche Cass. n. 4435 del 27/03/2001; n. n. 6474 del 25/03/2005);
avverso tale sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste il Condominio depositando controricorso;
è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata da rituale comunicazione alle parti;
non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.
entrambe le parti hanno depositato memorie;
considerato che:
con il primo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e ss. cod. civ. in ordine alla interpretazione del regolamento di condominio; dell’art. 1117 cod. civ. nonché dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.; omessa insufficiente e contraddittoria motivazione ex art. 360 comma 1 n. 3 e 5 cod. proc. civ. »;
deduce in sintesi che:
-l’orientamento richiamato in sentenza risulta superato da più recente indirizzo che esclude , nell’ipotesi considerata, la configurabilità di una obbligazione propter rem (Cass. n. 26987 del 24/10/2018; principio ripreso e confermato, in motivazione, da Cass. 18/06/2020, n. 11802);
il principio applicato dalla Corte di merito richiede comunque l’accertamento, nella specie mancato, che le parti abbiano voluto creare un vincolo non limitato alla durata del contratto di locazione, bensì legato alla durata della destinazione di servizio dell’appartamento ossia del servizio di portierato, verificando se effettivamente la volontà fosse stata quella di costituire e mantenere in perpetuo tale funzione di strumentalità;
-ai fini dell’opponibilità di un vincolo quale quello affermato in sentenza, ne sarebbe stata necessaria la trascrizione mediante l’indicazione, in apposita nota distinta da quella dell’atto di acquisto (in forza dell’art 17, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 52) , delle specifiche clausole limitative, ex art. 2659, primo comma, n. 2, e 2665 c.c., non essendo, invece, sufficiente, il generico rinvio al regolamento condominiale;
con il secondo motivo il ricorrente denuncia « violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1574 e ss. cod. civ. dell’art. 1602 cod. civ .;
dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. »;
rileva che, contraddicendo la prima parte della motivazione, la Corte d’appello ha affermato peraltro conformemente a quanto da esso stesso dedotto con l’atto d’appello che « il contratto locativo stipulato tra il proprietario esclusivo dell’alloggio originariamente destinato al portiere ed il condominio ad uso di abitazione del portiere non può essere inquadrato in nessuna delle categorie di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per uso abitativo o per uno degli usi di cui all’art. 27 restando quindi regolato dalla disciplina ordinaria e residuale del codice civile »; osserva, infatti, che detto principio postula non l’ affermazione ma la negazione del vincolo perpetuo di destinazione;
con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in subordine, « violazione e/o falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e ss. c.c. in ordine alla interpretazione del regolamento di condominio; dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ. »;
contesta l’affermazione secondo cui il vincolo di destinazione persiste fino alla soppressione del servizio di portierato, osservando che oggetto del presunto vincolo non è tale servizio, il quale può realizzarsi sia con la concessione in godimento dell’alloggio sia senza tale concessione, bensì l’alloggio abitativo del portiere , discendendone che non la sola sospensione del servizio di portierato ma anche la sua adozione senza previsione del diritto all’ alloggio determinano la cessazione del vincolo di destinazione;
reputa il Collegio che, avuto riguardo alla peculiarità della fattispecie ed alla particolare rilevanza nomofilattica delle questioni di diritto poste con il primo motivo di ricorso, si rende opportuna la trattazione della causa in pubblica udienza (art. 375, comma secondo, cod. proc. civ.);
P.Q.M.
dispone trattarsi la presente causa in pubblica udienza e la rinvia a tal fine a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza