Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27979 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27979 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 24187/2019 r.g. proposto da:
COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale coerede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME quale coerede di COGNOME NOME, COGNOME NOME quale coerente di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e notifiche agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati.
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, dall’AVV_NOTAIO, dell’Avvocatura del RAGIONE_SOCIALE, e dall’AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso e nello studio del secondo, giusta procura speciale rilasciata al margine del controricorso
– controricorrente –
e
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall’AVV_NOTAIO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Roma, INDIRIZZO, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato
-controricorrente-
avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste n. 44/2019 , depositata in data 31/1/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10 /2024 dal AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO;
Lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale chiede l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti.
RILEVATO CHE:
Questa Corte, con sentenza n. 19691 del 2016, depositata il 3/10/2016, accoglieva i primi due motivi di ricorso per cassazione proposto dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE, nonché di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
1.1. Gli attori avevano agito in giudizio quali proprietari dei terreni situati all’interno del perimetro urbano del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, ricompresi nella «zona residenziale estensiva» e, dunque, reputati edificabili.
A seguito di reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio – e relativi alla realizzazione di una struttura universitaria, con le connesse opere di urbanizzazione – avevano chiesto l’indennizzo.
La Corte d’appello, dopo l’espletamento di CTU, con la sentenza n. 643 del 2005, aveva dichiarato la propria incompetenza conoscere della lite, quale giudice in grado unico, essendo competente il tribunale di RAGIONE_SOCIALE.
Il tribunale accoglieva le domande attore e condannava il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di una serie di importi in favore RAGIONE_SOCIALE attori a titolo di indennizzo per la reiterazione del vincolo preordinato all’esproprio, rigettando la domanda del RAGIONE_SOCIALE di manleva proposta nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, con la sentenza n. 794 del 2011, rigettava il gravame proposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE. Si affermava che
alla legittima reiterazione del vincolo espropriativo conseguiva il diritto al ricevimento di un’indennità, in base ai principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1999.
Precisava la Corte territoriale che «la natura del vincolo – se, cioè, ‘espropriativo’ o ‘conformativo’ – era questione ormai coperta da giudicato interno non poteva essere rimessa in discussione».
La censura concernente il danno difettava di specificità e non poteva essere esaminata.
Con il primo motivo di ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE denunciava la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c. dei principi contenuti nella sentenza della Corte costituzionale n. 179/99, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Il soggetto che pretendeva l’indennizzo per la reiterazione di un vincolo espropriativo doveva fornire la prova dei fatti costitutivi della prova pretesa, ossia «la prova dei danni che tale reiterazione ha causato».
Tale prova, ad avviso del RAGIONE_SOCIALE, doveva essere «piena» e doveva fornire gli elementi oggettivi da cui desumere in termini di certezza l’esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile, ulteriore rispetto ai frutti civili naturalmente producibili dai beni vincolati «atteso che gli stessi sono rimasti nella disponibilità dei rispettivi proprietari».
5.2. Con il secondo motivo di ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE deduceva la «violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c.». Vi sarebbe stato un error in procedendo relativamente al rilievo di aspecificità dei suoi motivi di appello inerenti all’attribuzione e liquidazione dell’indennizzo e l’omessa pronuncia sulle questioni con essi dedotte.
In particolare, questa Corte, dopo aver ritenuto sussistente la specificità dei motivi di appello, enunciava due diversi principi di diritto.
Il primo, atteneva alla determinazione dell’indennizzo a seguito della reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio, affermando questa Corte che «la situazione della reiterazione neppure potrebbe equipararsi ad una occupazione temporanea dell’immobile (in cui si è affermato che il danno è in re ipsa ), perché qui il bene resta non solo nella proprietà, ma anche nel possesso nella disponibilità del suo titolare e manca poi una norma del tenore dell’art. 50 del medesimo T.U. sul criterio di liquidazione, ma sussiste quella di segno contrario espressa nell’art. 39, escludente che il nocumento sia in re ipsa e richiedente invece che la commisurazione avvenga esclusivamente in funzione ‘dell’entità del danno effettivamente prodotto’.
Il secondo principio di diritto è stato enucleato da questa Corte in relazione alla ritenuta insussistenza di vincoli preordinati all’esproprio, ma esclusivamente di vincoli conformativi.
Si è ritenuto, infatti, che «il danno in questione» deve costituire la conseguenza necessaria della «reiterazione» di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo.
Con la precisazione per cui il danno in questione doveva essere la conseguenza necessaria della «reiterazione » di un vincolo preordinato all’esproprio o di un vincolo sostanzialmente espropriativo: «e cioè, secondo la giurisprudenza costituzionale (Corte Cost. n. 6 del 1966; n. 55 del 1968; n. 179 del 1999) della reiterazione di un imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera pubblica ; che
entrambi i giudici di merito non hanno individuato né con riferimento alla variante 97/1999 del PRG (e/o a quelle precedenti), la quale secondo gli stessi proprietari ha confermato la destinazione dell’intera zona ad usi pubblicistici, né tantomeno con riferimento all’atto reiterativo addirittura confuso con la delibera consiliare 42/2003, che ha riadottato il piano particolareggiato n. 5 della zona universitaria, perciò traducendosi nella dichiarazione di p.u. dell’opera universitaria realizzanda di cui agli art. 12 e segg. T.U.».
6. La Corte d’appello di Trieste, in sede di rinvio, con la sentenza n. 44 del 2019, depositata il 31/1/2019, rigettava le domande formulate dagli attori nei confronti del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la Corte territoriale riteneva di doversi uniformare al principio di diritto formulato dal giudice del rinvio «anche se nel frattempo sono intervenuti i mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità».
La Corte d’appello richiamava la pronuncia della Corte di cassazione n. 12468 del 2018, per la quale al privato non si richiedeva di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della RAGIONE_SOCIALE, e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito.
Pertanto, la Corte distrettuale affermava correttamente di doversi confrontare esclusivamente con i principi di diritto di cui alla sentenza di questa Corte n. 19691 del 2016.
6.1. La Corte territoriale, dunque, bene evidenziava i due principi di diritto che dovevano essere applicati dal giudice del rinvio: a) «non tutti i vincoli posti con lo strumento urbanistico sono indennizzabili, ma lo sono solo quelli preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativo»; b) «in secondo luogo, la Corte ha osservato che, anche in presenza di un tale vincolo, il nocumento
indennizzabile non è ‘ in re ipsa ‘, ma deve essere provato ai sensi dell’art. 39 del T.U. espropriazioni».
6.2. Quanto alla prima questione, la Corte d’appello rimarcava che la problematica concerneva «la natura del vincolo imposto sui terreni per cui è causa», non avendo «formato oggetto di discussione nel corso del primo grado di giudizio».
Chiariva che in modo erroneo «il giudice d’appello ha poi ritenuto la questione coperta da giudicato interno e solo nel presente giudizio di rinvio il RAGIONE_SOCIALE ha sostenuto – sulla base di quanto affermato dalla suprema Corte – il carattere conformativo dei vincoli stessi».
Del resto, la motivazione della sentenza d’appello, in sede di rinvio, riportava le argomentazioni del CTU, svolte nella perizia in data 29 del 2005, da cui si ricostruiva la cronologia dell’imposizione dei vincoli, tanto che con il primo vincolo, ossia la variante n. 18 al PRG adottata il 14/4/1975, in vigore dal 27/10/1977, era stato imposto «il vincolo zonale preordinato alla realizzazione della struttura universitaria, viabilità, parcheggi e verde pubblico».
La Corte d’appello richiamava poi la pronuncia delle sezioni unite di questa Corte n. 173 del 2001, per la quale il carattere conformativo, e non ablatorio, agli effetti indennitaria, dei vincoli di piano non discendeva dal fatto in sé della loro collocazione nello strumento urbanistico, e non si imponeva, quindi, esclusivamente in ragione della fonte da cui il vincolo derivava; doveva invece farsi riferimento ai requisiti oggettivi, di natura e struttura, della incidenza su una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione assolta dalla intera zona in cui questi ricadevano, in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto con un’opera pubblica.
Il vincolo era, dunque espropriativo, solo se vi era «l’estraneità della previsione alla normale pianificazione zonale».
6.3. In ordine alla seconda questione, poi, la Corte d’appello enunciava che «a rigore dovrebbe ritenersi assorbita dalla ritenuta natura conformativa dei vincoli».
Sul punto rimarcava che «la sentenza n. 19691/2016 della Suprema Corte che ha disposto il rinvio ha drasticamente escluso che ‘il titolo ovvero il criterio di liquidazione dell’indennizzo’ potessero essere rinvenuti – come ritenuto dal tribunale – nel ritardo nell’incasso dell’indennità di espropriazione, ed ha affermato che tale danno non è ‘ in re ipsa ‘, ma deve essere provato».
6.4. Nella specie, invece, ad avviso della Corte d’appello, «dagli atti di causa non emerge la prova del pregiudizio dagli attori concretamente subito in dipendenza della reiterazione del vincolo».
Gli attori, dunque, «non hanno allegato il mancato uso normale dei beni, né una riduzione nella loro utilizzazione; quanto alla (allegata) riduzione del valore di mercato rispetto alla situazione antecedente all’apposizione del vincolo, la stessa non può considerarsi adeguatamente documentata sulla base della ‘perizia di stima sommaria’ depositata dagli attori».
La Corte territoriale, poi, respingeva anche la tesi RAGIONE_SOCIALE attori per i quali «le statuizioni contenute nella sentenza della Corte di cassazione che ha disposto il rinvio sarebbero in contrasto con le norme della Convenzione EDU e con quelle costituzionali».
La Corte distrettuale, invece, affermava che non era ravvisabile nella fattispecie «uno sostanziale svuotamento del diritto di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori».
La Corte territoriale condannava poi gli attori «alla restituzione delle somme percepite in virtù della provvisoria esecutività delle
sentenze del tribunale di RAGIONE_SOCIALE e della Corte d’appello di Trieste (quanto le spese di lite)».
La domanda del RAGIONE_SOCIALE era ammissibile, nonostante l’eccezione di inammissibilità formulata dagli attori, in quanto, ritenuta «pacifica l’inammissibilità della proposizione di appello incidentale nel giudizio di rinvio», nella specie la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE andava qualificata come «domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c., come formulata la pagina 17 della comparsa di costituzione e risposta».
La domanda di manleva presentata dal RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE non era stata più riproposta in sede di rinvio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli attori NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quale quella erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale coeredi di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quale erede di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME quale coerente di NOME COGNOME, NOME COGNOME quale coerente di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, depositando memoria.
Ha resistito con controricorso l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il Procuratore Generale, nella persona del AVV_NOTAIO COGNOME, ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’accoglimento del secondo motivo di ricorso ed il rigetto dei restanti.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo alla natura del vincolo opposto dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, e reiterato con le successive varianti, sui terreni di proprietà delle parti ricorrenti».
In particolare, si evidenzia che il giudice nazionale è tenuto ad uniformarsi alla norma della Convenzione, per come interpretata dalla Corte EDU, così come il legislatore interno e l’interprete in generale.
Pertanto, a fronte della legittima apposizione di vincoli espropriativi, il proprietario del terreno ha diritto alla solerte espropriazione ed al correlato indennizzo.
Qualora ciò non avvenga, la reiterazione del vincolo costituisce il comportamento illegittimo ed illecito e fa sorgere il diritto al risarcimento del danno causato dall’effettivo svuotamento del diritto di proprietà.
Del resto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 179 del 1999, si è espressa in tal senso, dichiarando l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE articoli 7,40 della legge n. 1150 del 1942, e 2, comma 1, della legge n. 1178 del 1968, nella parte in cui tali norme permettevano la reiterazione di siffatti vincoli senza previsione di indennizzo.
Nella specie, il primo vincolo sui terreni di proprietà delle parti era stato posto con il PRG approvato il 16/12/1969 ed entrato in vigore il 15/1/1970.
In precedenza, i terreni erano ricompresi nella «zona residenziale estensiva» e, quindi, «erano edificabili, come è precisato nella Consulenza Tecnica d’Ufficio esperita durante il giudizio di primo grado».
Con la variante n. 18 del 1975, entrata in vigore il 27/10/1977, il vincolo era stato precisato e rinnovato. La zona interessata era stata destinata alla realizzazione di una struttura universitaria, con le conseguenti opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi e verde pubblico).
Il vincolo era stato poi reiterato nel 1985, con la variante n. 62, e nel 1997, con la variante n. 97; nel 2003, infine, era stato approvato il piano particolareggiato n. 10.
Pertanto, il vincolo, a seguito delle indicate reiterazioni, gravava sui terreni in proprietà privata, al momento della instaurazione del giudizio di primo grado, ossia nel 2003, da un tempo considerevolmente lungo, pari a 33 anni, se si considera quello di entrata in vigore del PRG, ovvero 1970. Erano invece 26 anni, se invece si prendeva come riferimento l’anno di entrata in vigore della variante n. 18, ossia il 1977.
Chiosano i ricorrenti che «la Corte d’appello di Trieste, con la sentenza qui impugnata, e, prima ancora, il giudice di legittimità con la sentenza n. 19691/2016 ritengono, però, che nel caso di specie il vincolo abbia natura conformativa e non espropriativa, con la conseguenza che lo stesso non sarebbe indennizzabile».
Tale risultato interpretativo sarebbe «incompatibile con la costituzione italiana e con il diritto europeo applicabile».
Si sarebbe in presenza di un privato proprietario di un terreno che verrebbe «ogni sua facoltà dominicale e godimento economico del bene interdetto per 26 anni senza alcun indennizzo».
Il tutto sul presupposto che «sarebbero ablativi solo i vincoli c.d. lenticolari, ossia quelli che individuano una particolare opera pubblica da edificare sul terreno da espropriare».
Tale ricostruzione sarebbe errata per varie ragioni: in primo luogo, i vincoli conformativi, a differenza di quelli espropriativi, «sono perenni e non necessitano di reiterazione», mentre in questo caso il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE ha provveduto più volte a reiterare il vincolo qualificandolo come espropriativo; in secondo luogo, come affermato sia dalla Corte EDU e dalla Corte costituzionale, «esistono vincoli formalmente preordinati all’espropriazione ed esistono vincoli che, a prescindere dalla forma, hanno carattere sostanzialmente espropriativo: ambedue, in caso di reiterazione, devono essere indennizzati; il vincolo che interessa è di natura certamente espropriativa, quantomeno dal punto di vista sostanziale «dal momento che, da un lato, preordina la costruzione di manufatti di edilizia universitaria e, dall’altro lato, prevede la realizzazione di specifiche opere di urbanizzazione serventi (strade e verde pubblico)».
Ad avviso dei ricorrenti, dunque, questa Corte, quale giudice di ultimo grado, «ben potrebbe applicare l’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione EDU, decidendo nel merito e cassando senza rinvio l’impugnata sentenza», in tal modo «risparmierebbe allo Stato italiano la condanna a risarcire il danno (compreso quello non patrimoniale) alle parti ricorrenti (visto che la giurisprudenza della Corte europea ritiene ristorabili, perfino, questi, in caso di reiterazione del vincolo ed in assenza di espropriazione) e tale decisione non graverebbe sull’erario pubblico, dal momento che oggi ricorrenti pretendono solo di tenersi ciò che a suo tempo fu pagato dall’amministrazione».
Con il secondo motivo di impugnazione i ricorrenti deducono la «violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo alla prova del danno subito dei ricorrenti per effetto della reiterazione del vincolo».
Di recente, il giudice di legittimità ha statuito che, ai fini dell’accoglimento della domanda di indennità per reiterazione di un vincolo preordinato all’esproprio, il proprietario può limitarsi al generico assunto di non poter più liberamente commerciare l’area, senza dover allegare il fallimento di trattative intercorse con aspiranti compratori o l’impossibilità di coltivarle (si cita Cass., n. 12468 del 2018).
La Corte d’appello di Trieste si è, invece, espressa in senso contrario, reputando che «il danno patito dalla parte privata debba essere provato».
In realtà, la successione di più reiterazioni del vincolo a contenuto espropriativo «rende impossibile al proprietario di adempiere all’onere di provare l’esistenza del danno effettivamente patito, oltre al riferimento all’effettiva portata precettiva e lesiva RAGIONE_SOCIALE atti amministrativi del procedimento».
In tal caso, infatti, «lo svuotamento del diritto di proprietà (causato dalla reiterazione del vincolo) rende il bene inedificabile, incommerciabile e non sfruttabile economicamente con attività imprenditoriali, dal momento che le stesse si rendono incompatibili con la natura del vincolo stesso».
Tra l’altro, nessun titolo edilizio può essere chiesto, in quanto il bene deve edificabile e divenuto edificabile per effetto del vincolo.
Del resto, i ricorrenti hanno allegato che tali terreni «sono collocati all’interno del perimetro cittadino, non sono pertinenziali,
non possono essere usati per alcun tipo di attività, neppure agricola», essendo incolti da decine di anni.
Con il terzo motivo di impugnazione i ricorrenti lamentano la «violazione e falsa applicazione dell’art. 389 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., con riguardo all’invalidità dell’appello incidentale e della domanda restitutoria presentata per la prima volta con la comparsa conclusionale».
Sottolineano i ricorrenti che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE «nell’atto di costituzione e risposta non esercita la domanda restitutoria, ma chiede la restituzione delle somme pagate con appello incidentale».
La domanda restitutoria non sarebbe stata formulata dall’amministrazione neppure nell’ultimo momento utile per farlo, ossia in sede di precisazione delle conclusioni.
Solo con la comparsa conclusionale, quindi tardivamente, il RAGIONE_SOCIALE avrebbe articolato la domanda restitutoria.
L’appello incidentale, invece, doveva essere considerato nullo od inammissibile oppure inesistente
Il giudice del rinvio, invece, nel disattendere l’eccezione del ricorrente, ha reputato che la domanda del RAGIONE_SOCIALE dovrà essere qualificata come domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c., formulata già alla pagina 17 della comparsa di costituzione e risposta.
In realtà, ad avviso del ricorrente, il RAGIONE_SOCIALE «solo nelle argomentazioni difensive di tale atto sostiene di voler esercitare domanda restitutoria, ma non lo fa nelle conclusioni».
Tale domanda, per essere valida, doveva essere espressamente formulata o nelle conclusioni dell’atto oppure in sede di precisazione delle conclusioni, mentre il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nelle conclusioni si era limitato a chiedere «accertarsi che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nulla deve agli attuali riassumenti».
Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono «eccezione di incostituzionalità con riguardo agli articoli 39, comma 1,9, comma 1, del T.U. sulle espropriazione per pubblica utilità».
Ove si volesse ritenere che l’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo n. 1 alla Convenzione non sia immediatamente applicabile da parte del giudice, se ne dovrebbe rilevare che gli articoli 39, comma 1, e 9, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, «risulterebbero viziati sotto il profilo della non conformità alla costituzione della Repubblica».
La Corte costituzionale ha ravvisato, nelle sentenze gemelle del 2007, che le norme della Convenzione europea si pongono, nella gerarchia delle fonti interne, come norme interposte.
Il significato precettivo delle norme della Convenzione è definito non dal giudice interno, ma dalla Corte EDU.
Pertanto, la conformità oppure no di una norma interna all’art. 117, primo comma, costituzione, deve essere valutata in rapporto al significato che la Corte europea definisce nell’art. 1 del Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione.
La contrarietà alla norma della Convenzione europea, che è norma interposta per il diritto interno, vizia di incostituzionalità l’art. 39, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001, con riguardo all’art. 117, primo comma, Costituzione.
I motivi primo, secondo e quarto, che vanno esaminati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.
5.Si premette che si è formato il giudicato interno sulla mancata riproposizione della domanda di manleva da parte del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
5.2. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 19691 del 2016, essendosi, fra l’altro, formatosi il giudicato interno in ordine alla sussistenza di vincoli conformativi sui terreni di
proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, con conseguente assorbimento di ogni questione relativa alla sussistenza e quantificazione del danno dagli stessi subito, come correttamente evidenziato dalla Corte d’appello nella sentenza impugnata («quanto alla seconda questione – che a rigore dovrebbe ritenersi assorbita dalla ritenuta natura conformativa di vincoli – la sentenza n. 19691/2016 della suprema Corte che ha disposto il rinvio ha drasticamente escluso che ‘il titolo ovvero il criterio di liquidazione dell’indennizzo’ potessero essere rinvenuti – come ritenuto dal tribunale – nel ritardo nell’incasso dell’indennità di espropriazione»).
La Corte d’appello, peraltro, ha comunque esaminato la consulenza tecnica d’ufficio espletata ed ha riconosciuto, anche in maniera autonoma, la natura solo conformativa dei vincoli imposti sui terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori.
Deve premettersi, con riferimento alla distinzione tra vincoli conformativi e vincoli preordinati all’esproprio, che gli effetti dell’apposizione del vincolo espropriativo sono assai rilevanti, determinando l’immediata imposizione sull’immobile di un vincolo di inedificabilità assoluta, così da impedire l’eventuale modifica dello stato dei luoghi prima del compimento dell’espropriazione.
Il vincolo, prima del d.P.R. n. 327 del 2001, era talora decennale (Cass., 28 aprile 2022, n. 13390), mentre ora l’art. 9 dello stesso d.P.R. stabilisce al comma 2 che «il vincolo preordinato all’esproprio ha la durata di 5 anni. Entro tale termine, può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera».
L’art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187, prevedeva, infatti, che «le indicazioni del piano regolatore generale, nella parte in cui incidono su beni determinati ed assoggettano i beni stessi a vincoli preordinati all’espropriazione o a vincoli che comportino la
inedificabilità perdono efficacia qualora entro 5 anni dalla data di approvazione del piano regolatore non siano stati approvati i relativi piani particolareggiati o autorizzati i piani di lottizzazione convenzionati».
Tale disposizione è stata abrogata dall’art. 58 del d.P.R. n. 327 del 2001, che ne ha trasfuso parte del contenuto nell’art. 9 dello stesso d.P.R.
8. Sulla materia sono intervenute tre pronunce della Corte costituzionale. La prima è la sentenza n. 55 del 1968, per la quale la mancata previsione di limiti temporali di durata del vincolo faceva sì che la situazione del bene ad esso sottoposto, comportando la privazione (di fatto) delle ordinarie fondamentali facoltà di godimento del bene, configurava un’espropriazione sostanziale, senza però che a questa corrispondesse alcun indennizzo. Pertanto, se era tollerabile il sacrificio temporalmente (e ragionevolmente) limitato, intollerabile e dunque illegittimo era invece il vincolo protratto indefinitamente, tale da equivalere ad una sostanziale espropriazione e, come tale, suscettibile di indennizzo.
Si è dichiarata dunque l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, nn. 2,3,4, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica), e dell’art. 40 della stessa legge, nella parte in cui non prevedono un indennizzo per l’imposizione di limitazioni operanti immediatamente e a tempo indeterminato nei confronti dei diritti reali, quando le limitazioni abbiano contenuto espropriativo.
L’art. 11 della legge n. 1150 del 1942 stabiliva, infatti, che «il piano regolatore generale ha vigore a tempo indeterminato»; sicché, una volta intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale n. 55 del 1968, il legislatore ha fissato la durata massima di cinque anni dei vincoli preordinati all’esproprio, con l’art. 2 della legge n. 1187
del 19 novembre 1968, senza però escludere la possibilità di prorogare e reiterare il vincolo scaduto.
8.1. Successivamente, è intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1999, la quale ha indicato i casi cui non vi è diritto all’indennizzo. In particolare, si è ritenuto che «restano al di fuori dell’ambito dell’indennizzabilità i vincoli incidenti con carattere di generalità e in modo obiettivo su intere categorie di beni – ivi compresi i vincoli ambientali – paesistici -, i vincoli derivanti da limiti non ablatori posti normalmente nella pianificazione urbanistica, i vincoli comunque estesi derivanti da destinazioni realizzabili anche attraverso l’iniziativa privata in regime di economia di mercato, i vincoli che non superano sotto il profilo quantitativo la normale tollerabilità e i vincoli non eccedenti la durata (periodo di franchigia) ritenuta ragionevolmente sopportabile».
È stata dunque dichiarata l’illegittimità costituzionale del combinato disposto RAGIONE_SOCIALE articoli 7, nn. 2, 3 e 4, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (legge urbanistica) e 2, primo comma, della legge 19 novembre 1968, n. 1187 (modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150), nella parte in cui consentivano all’amministrazione di reiterare i vincoli urbanistici scaduti, preordinati all’espropriazione o che comportassero l’inedificabilità, senza la previsione di indennizzo secondo modalità legislativamente previste.
Si è precisato che la reiterazione in via amministrativa di vincoli decaduti (preordinati all’espropriazione o con carattere sostanzialmente espropriativo), ovvero la proroga in via legislativa di una particolare durata dei vincoli stessi prevista in alcune regioni a statuto speciale, non devono essere considerati fenomeni diversi e inammissibili dal punto di vista costituzionale; tuttavia assumerebbero certamente carattere patologico quando vi fosse una
indefinita reiterazione o una proroga sine die all’infinito (attraverso la reiterazione di proroghe a tempo determinato che si ripetono aggiungendosi le une alle altre), o quando il limite temporale fosse indeterminato, cioè non fosse certo, preciso e sicuro e, quindi, anche non contenuto in termini di ragionevolezza.
8.2. La terza pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 270 del 2020) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9 comma 12, della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, secondo periodo, limitatamente alla parte in cui prevede che i vincoli preordinati all’espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi decadono qualora, entro 5 anni decorrenti dall’entrata in vigore del piano stesso, l’intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell’ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento.
9. Quanto ai vincoli di natura conformativa, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui il carattere conformativo dei vincoli non dipende dalla collocazione in una specifica categoria di strumenti urbanistici, ma soltanto dai requisiti oggettivi, per natura e struttura, dei vincoli stessi, ricorrendo in particolare tale carattere ove gli stessi vincoli siano inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto, perlopiù spaziale, con un’opera pubblica (Cass., 22 dicembre 2022, n. 37574; Cass., sez. 1, 19 gennaio 2020, n. 207; Cass. 10 febbraio 2017, n. 3609).
Hanno, quindi, natura conformativa i vincoli inquadrabili nella zonizzazione dell’intero territorio comunale, o di parte di esso, in grado di incidere su di una generalità di beni, nei confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione della destinazione dell’intera zona in cui i beni ricadono e in ragione delle caratteristiche estrinseche o intrinseche o del rapporto perlopiù spaziale con un’opera pubblica. In tal caso, il vincolo assume carattere conformativo ed influisce sulla determinazione del valore dell’area espropriata (Cass., sez. 1, 14 marzo 2023, n. 7393).
10. Al contrario, il vincolo, se incide su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con la proprietà privata, deve essere qualificato come preordinato alla relativa espropriazione (Cons. Stato, sez. IV, 30 luglio 2012, n. 4321) e da esso deve prescindersi nella stima dell’area (Cass., sez. 1, n. 7393 del 2023, cit.). Si tratta di vincoli incidenti su beni determinati, in funzione non già di una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di un’opera pubblica, la cui localizzazione non può coesistere con la proprietà privata.
Solo i vincoli preordinati all’espropriazione danno diritto all’indennità, anche nel caso di loro reiterazione – nel caso di specie non v’è stata espropriazione- (Cass., sez. 1, 21 dicembre 2022, n. 37414).
11. Nella specie, costituisce giudicato interno quello racchiuso nella sentenza della Corte di cassazione n. 19691 del 2016, laddove si è precisato, proprio ai fini dell’individuazione della natura conformativa o espropriativa dei vincoli incombenti sui terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori, che il vincolo preordinato all’esproprio comporta, in caso di reiterazione, «un’imposizione a titolo particolare incidente su beni determinati in funzione non già di una generale
destinazione di zona, ma della localizzazione di una specifica opera pubblica».
È però, la localizzazione di una specifica opera pubblica è proprio quello che i giudici di merito non hanno rinvenuto, ad avviso della sentenza della Corte di cassazione n. 19691 del 2016 («localizzazione di una specifica opera pubblica che entrambi i giudici di merito non hanno individuato né con riferimento alla variante 97/1999 del PRG (o a quelle precedenti), la quale secondo gli stessi proprietari ha confermato la destinazione dell’intera zona ad usi pubblicistici, né tantomeno con riferimento all’atto reiterativo addirittura confuso con la delibera consiliare 42/2003, che ha adottato il piano particolareggiato n. 5 della zona universitaria, perciò traducendosi nella dichiarazione di p.u. dell’opera universitaria realizzanda di cui agli articoli 12 segg. T.U.».
Inoltre, la Corte d’appello si è poi soffermata, comunque, ad esaminare tutti i singoli vincoli apposti sui beni nel corso RAGIONE_SOCIALE anni, recependo integralmente le conclusioni del CTU, tese ad evidenziare la natura solo conformativa, e non espropriativa, di tali vincoli.
Si fa riferimento, in particolare, ai terreni che, prima del 1969, erano inseriti nella ‘zona residenziale estensiva’, quindi pienamente edificabili.
13.1. Successivamente, però, è stato adottato il PRG del 16/12/1969, entrato in vigore il 15/1/1970, ove «i fondi in oggetto erano compresi in ‘Zona residenziale estensiva’ e quindi di certa vocazione edificatoria» (cfr. pagina 23 della motivazione della sentenza della Corte d’appello nel giudizio di rinvio).
13.2. Con delibera di variante n. 18 del 14/4/1975, entrata in vigore il 27/10/1977, è stato inserito il vincolo per la zona universitaria (cfr. pagina 23 della sentenza della Corte d’appello in
sede di rinvio: «con la quale veniva imposto per la prima volta il vincolo zonale preordinato alla realizzazione della struttura universitaria, viabilità, parcheggi e verde pubblico»).
13.3. Con la deliberazione consiliare n. 81 del 28/2/1985, in vigore dal 11/9/1988, è stata adottata la variante n. 62, con reiterazione della destinazione dei terreni a zona universitaria.
13.4. Con delibera di giunta del 3/9/1985 si è confermata tale destinazione.
13.5. È stato poi adottato il D.P.G.R. n. 71 del 27/2/1986, in vigore dal 27/2/1986.
13.6. È stato poi adottato il PRGC del 20/6/1997, con reiterazione del vincolo scaduto, attraverso la variante n. 97 al PRG di RAGIONE_SOCIALE, approvata il 15/1/1999, in vigore dal 27/5/1999.
13.7. Con delibera n. 42 del 24/3/2003 è stato adottato il piano particolareggiato n. 10, in vigore dal 3/7/2003, «che ha riadattato il P.P. n. 5 della Zona Universitaria dei Rizzi adottato con Delibera Consiliare n. 81 del 28/2/1985 (Variante n. 62) ed approvato con delibera Giuntale n. 2589 del 3/9/1985 e con D.P.G.R. n. 71 del 27/2/1986 (in vigore dal 13/4/1986) con destinazione a ‘Comparti edificabili’, Verde a parco’, ‘Verde Sportivo’ e ‘Viabilità e Parcheggi’».
13.8. La convenzione urbanistica è stata stipulata tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il 28/3/2003, il cui art. 10 prevede che l’RAGIONE_SOCIALE si obbliga a sostenere gli oneri per gli indennizzi dovuti ai proprietari.
Pertanto, la Corte territoriale, con pieno giudizio di merito, ha reputato che i vincoli apposti sugli immobili RAGIONE_SOCIALE attori avessero natura conformativa a partire dal 14/4/1975, con la variante n. 18, in vigore dal 27/10/1977.
La decisione della Corte d’appello, in sede di rinvio, si è dunque adeguata al principio di diritto sancito dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19691 del 2016, anche procedendo in via autonoma ad una nuova rivalutazione della natura meramente conformativa di tali vincoli gravanti sui terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori.
Deve tenersi conto che il giudizio di rinvio è un giudizio «chiuso».
Di conseguenza si ritiene che l’oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono di escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo la pronuncia cassatoria, possa sindacare la correttezza in iure del principio stabilito dalla sentenza pronunciata in sede di legittimità (Cass., sez. 3, 28/272024, n. 5253).
Tuttavia, il divieto di allegazione di nuovi fatti e di richiesta di nuove prove, mostra un’eccezione in caso di sopravvenienze, che si verificano qualora vi siano fatti sopravvenuti che rendono necessaria un’ulteriore attività istruttoria (Cass., n. 21587 del 2009; n. 9859 del 2006).
A tal fine sono rilevanti tutti i casi in cui la norma da applicare in aderenza al principio di diritto pronunciato dalla Cassazione sia stata abrogata, modificata o sostituita per effetto di ius superveniens , nell’ambito del quale rientrano sia i mutamenti normativi prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia dell’Ue, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale (Cass. n. 25414 del 2022; Cass. n. 19301 del 2014), sia l’emanazione di una norma di interpretazione autentica e la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Cass., n. 13873 del 2012; Cass. n. 12095 del 2007).
È, invece, irrilevante se nel frattempo siano intervenuti mutamenti in seno alla giurisprudenza di legittimità, sicché, in tal
caso, il principio di diritto rimane vincolante (Cass., n. 117 del 2017; Cass., n. 8485 del 2003).
17. Pertanto, effettivamente il principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 19691 del 2016 segnava i limiti entro i quali avrebbe dovuto muoversi il giudizio di rinvio, esprimendo una regola di giudizio vincolante, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, nel testo – applicabile alla specie ratione temporis – modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 12, comma 1, a mente del quale il giudice di rinvio «deve uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte», in tal modo acquisendo quella statuizione, quale regola di giudizio del caso concreto, forza equiparabile a giudicato interno sulla medesima questione.
Tuttavia, tale efficacia, così come è destinata a recedere di fronte ad un eventuale intervento della Corte costituzionale o al sopraggiungere di modificazioni normative (v. Cass. 24/10/2017, n. 25153; 02/08/2012, n. 13873), non può nemmeno essere invocata a fronte di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea che dichiari l’incompatibilità di una norma interna con i Trattati UE o con norme di diritto comunitario derivato (Cass., sez. 3, 26/8/2022, n. 2544; Cass. 12/09/2014, n. 19301; 09/10/1998, n. NUMERO_DOCUMENTO).
Si ritiene, infatti, che i mutamenti normativi prodotti da pronunce della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, come quelle di illegittimità costituzionale della Corte Costituzionale, sopravvenuti alla sentenza di annullamento della Suprema Corte, si configurano come ius superveniens , e impongono quindi la disapplicazione della norma dichiarata illegittima o del principio di diritto in contrasto con dette pronunce, con l’applicazione della regula iuris da esse risultante (Cass., sez. 1, 26/8/2022, n. 25414).
In tale prospettiva si è anche ritenuto che l’istanza di rinvio pregiudiziale interpretativo alla Corte di Giustizia possa essere proposta anche nel giudizio di rinvio (Cass. 25/02/2011, n. 4690).
La stessa Corte di giustizia ha del resto più volte precisato in tal senso che l’art. 267 T.F.U.E. va interpretato nel senso che il giudice nazionale di rinvio ha l’obbligo di sottoporre d’ufficio alla Corte di Giustizia una domanda di pronuncia pregiudiziale, e di uniformarsi alla soluzione proveniente dalla stessa, anche qualora una norma nazionale gli imponga di risolvere la controversia conformandosi alla valutazione in diritto espressa dalla rispettiva Corte Suprema (Corte giustizia 05/10/2010, in Causa C-173/09, COGNOME; Corte giustizia 20/10/2011, in Causa C-396/09, RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; Corte giustizia 15/01/2013, in Causa C-416/10, Krizan).
18. Tuttavia, nella specie, è stato ritenuto, sia dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 19691 del 2016, che costituisce giudicato interno, sia dalla sentenza della Corte d’appello, in sede di giudizio di rinvio, che tutti i vincoli elencati in motivazione hanno natura di vincoli conformativi e non di vincoli preordinati all’espropriazione, sicché viene meno ogni questione in ordine all’eventuale disallineamento della pronuncia della Corte di cassazione n. 19691 del 2016, rispetto ai principi fissati da questa Corte in ordine all’indennizzo spettante in caso di reiterazione di vincoli preordinati all’esproprio.
Da ultimo, infatti, si è affermato che la reiterazione dei vincoli scaduti preordinati all’esproprio o sostanzialmente espropriativi, oltre il limite temporale consentito, è riconducibile a un’attività legittima della PRAGIONE_SOCIALE., la quale è tenuta a svolgere una specifica ed esaustiva indagine sulle aree incise, tenendo conto delle loro caratteristiche in concreto, al fine di determinare nell’atto medesimo,
quantomeno in via presuntiva, e poi di liquidare, un indennizzo in misura non simbolica, che ripaghi il proprietario della diminuzione del valore di mercato o delle possibilità di utilizzazione dell’area rispetto agli usi o alle destinazioni ai quali essa era concretamente, o anche solo potenzialmente, vocata; a tali accertamenti provvede il giudice del merito nei casi in cui la liquidazione sia omessa dalla P.A., o sorgano contestazioni sulla misura dell’indennizzo liquidato in favore del proprietario ma al privato non si richiede di fornire la prova di aver subito un danno ingiusto, competendogli un indennizzo per il sacrificio sofferto in conseguenza di un atto lecito della RAGIONE_SOCIALE, e non il risarcimento del danno conseguente ad un atto illecito (Cass., sez. 1, n. 11767 del 2024).
Tuttavia, è ormai passata in giudicato la statuizione per cui non si era, nella fattispecie in esame, in presenza di vincoli preordinati all’esproprio, ma di vincoli solo conformativi, per i quali non spetta in alcun modo l’indennizzo, come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 179 del 1999).
Non si pone, dunque, nella specie alcuna questione di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 9 e 39 del d.P.R. n. 327 2001, in quanto, la giurisprudenza di legittimità sulla determinazione dell’indennizzo in caso di reiterazione di vincoli espropriativi è conforme alla normativa unionale, essendo sufficiente per la liquidazione dell’indennizzo anche il ricorso ad elementi presuntivi, non essendo necessaria la prova di aver sofferto un danno ingiusto.
A ciò non osterebbe neppure il giudicato interno costituito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 19691 del 2016, ma l’impedimento nasce dalla ritenuta natura conformativa e non di vincolo preordinato all’esproprio dei provvedimenti amministrativi adottati dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE sui terreni di proprietà RAGIONE_SOCIALE attori.
19. È infondato anche il terzo motivo.
In sostanza, i ricorrenti lamentano che il giudice del rinvio abbia disposto la restituzione delle somme già versate dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in favore RAGIONE_SOCIALE stessi, a seguito della esecutività della sentenza d’appello, ai sensi dell’art. 394 c.p.c., senza che però vi sia stata una espressa domanda in tal senso.
Il RAGIONE_SOCIALE, nel giudizio di riassunzione, avrebbe indicato nella comparsa di costituzione e risposta esclusivamente la richiesta di accertamento «che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nulla deve agli attuali riassumenti», a nulla valendo che il RAGIONE_SOCIALE «solo nelle argomentazioni difensive di tale atto sostiene di voler esercitare domanda restitutoria, ma non lo fa nelle conclusioni».
Va chiarito che la domanda di restituzione concerne le prestazioni che la parte soccombente nel giudizio di merito ha eseguito spontaneamente o coattivamente e ha ad oggetto il rimborso di somme di danaro oppure la consegna dei beni.
In entrambi i casi si tratta di domande dipendenti della pronuncia di Cassazione, che ha fatto venire meno il titolo giudiziale in base al quale le relative prestazioni erano state eseguite. Il diritto alla restituzione e alla eventuale dimissione in pristino, dunque, sorge per il solo fatto della cassazione della sentenza (Cass., n. 735 del 2004), poiché da tale provvedimento consegue il venir meno di ogni base giuridica all’intervenuto mutamento sostanziale attuato in base a quella sentenza.
La domanda di restituzione ex art. 389 c.p.c. può essere proposta nell’atto di assunzione della causa davanti al giudice del rinvio come pure con la comparsa di risposta depositata dal convenuto dello stesso giudizio riassunto dalla controparte, in quanto la comparsa di risposta è mezzo di proposizione delle domande nei confronti di chi abbia citato altri giudizio, mezzo a tal fine speculare
della citazione, che non necessita di notifica alla parte destinataria di quelle domande, avendone questa conoscenza in forza della sua stessa partecipazione al giudizio, che ha introdotto (Cass., n. 1779 del 2007; Cass., n. 11490 del 2004).
Peraltro, il giudice dell’impugnazione, il quale riformi (per ragioni di rito o di merito) la decisione gravata, ha il potere, ma non l’obbligo, purché ne ricorrano i presupposti e non siano necessari accertamenti in fatto che comportino un ampliamento del ” thema decidendum “, di pronunciarsi d’ufficio sui conseguenti effetti restitutori e/o ripristinatori poiché – come si evince dagli artt. 389 e 402 c.p.c. – tali effetti non discendono “ipso facto” dalla sentenza riformata o cassata, con la conseguenza che la parte interessata può proporre la relativa domanda in sede di impugnazione ovvero instaurando un autonomo giudizio (Cass., sez. 3, 30/10/2020, n. 24171).
Senza considerare che l’interpretazione delle domande giudiziali è compito che spetta al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, in presenza di adeguata motivazione.
Il giudice di merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte ma deve accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non esclusivamente dal tenore letterale RAGIONE_SOCIALE atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla medesima parte e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e del divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella proposta. Il relativo giudizio, estrinsecandosi in valutazioni discrezionali sul merito della controversia, è sindacabile in sede di
legittimità unicamente se sono stati travalicati i detti limiti o per vizio della motivazione (Cass., sez. 3, 21/5/2019, n. 13602).
Nella specie la Corte d’appello, nel giudizio di rinvio ha compiuto tale accertamento di merito, affermando che «- pacifica l’inammissibilità della proposizione di appello incidentale nel giudizio di rinvio – la domanda proposta dal RAGIONE_SOCIALE va qualificata come domanda restitutoria ex art. 389 c.p.c., come formulata la pagina 17 della comparsa di costituzione e risposta».
Del resto, risulta inequivoca la richiesta da parte del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nella comparsa di costituzione del giudizio di rinvio, riportata nel controricorso del RAGIONE_SOCIALE, ove si legge «vengono ora richiesti in restituzione, con la domanda di condanna formulata con il presente appello incidentale, agli attori riassumenti il giudizio qui resistito, ai sensi dell’art. 389 c.p.c.».
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio della soccombenza, a carico dei ricorrenti, in solido tra loro, in favore del RAGIONE_SOCIALE e si liquidano come da dispositivo.
Vanno compensate interamente le spese tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE, che condividono la medesima posizione processuale.
Vanno compensate interamente anche le spese tra i ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE, che era stata chiamata in causa dal RAGIONE_SOCIALE per essere manlevato per quanto avrebbe dovuto corrispondere ai ricorrenti.
La Corte di Cassazione ha, poi, dichiarato assorbita la domanda del RAGIONE_SOCIALE nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE.
Il RAGIONE_SOCIALE non ha, poi, riproposto la domanda nel giudizio di riassunzione, e la Corte di appello, in sede di rinvio, ha chiarito che «quanto alla domanda di manleva proposta dal RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, la stessa – comunque assorbita – non è stata più riproposta in sede di rinvio».
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti a rimborsare in favore del RAGIONE_SOCIALE controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi euro 12.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.
Compensa interamente le spese di giudizio tra i ricorrenti e l’RAGIONE_SOCIALE.
Compensa interamente le spese di giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 ottobre