Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27379 Anno 2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso N. 19022/2022 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avv. NOME COGNOME che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO (studio COGNOME COGNOME), rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale EMAIL
– controricorrente –
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Firenze recante il n. 101/2022 e
pubblicata in data 18.1.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 2.10.2024 dal Consigliere relatore dr. NOME COGNOME
Rilevato che:
con atto di citazione del 17.7.2012, NOME COGNOME convenne in giudizio la Snai s.p.a. dinanzi al Tribunale di Roma chiedendone la condanna al pagamento della somma di € 9.597.304,64, corrispondente all’importo della vincita Jackpot conseguita in data 16.4.2012 al gioco Videolottery presso il punto RAGIONE_SOCIALE sito in INDIRIZZO a Roma, attestata dalla ricevuta allegata ID Transazione 09006654479000040, chiedendo altresì il risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza del rifiuto di pagare la vincita;
a seguito dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla Snai s.p.a., accolta dal Tribunale di Roma con ordinanza del 11.7.2013, il giudizio proseguì dinanzi al Tribunale di Lucca (previo esperimento di regolamento di competenza da parte del COGNOME, dichiarato inammissibile da questa Corte);
la Snai contestò la domanda attorea, deducendo la natura solo apparente della vincita riportata dal COGNOME; precisò infatti che, a causa di un imprevedibile malfunzionamento del sistema di gioco, che in data 16.4.2012 aveva interessato l’intero sistema centrale, dalle ore 13.36 alle ore 13.55 circa, coinvolgendo molteplici dispositivi di Videolottery collocati in diversi punti Snai su tutto il territorio nazionale, era stato riportato, pressoché in contemporanea, un consistente numero di vincite Jackpot di importi molto elevati;
il Tribunale di Lucca respinse la domanda del COGNOME con sentenza n. 612/2019, compensando integralmente le spese di lite, ritenendo attendibile la tesi prospettata dalla Snai circa l’anomalia verificatasi il 16.4.2012 nel sistema del
N. 19022/22 R.G.
gioco virtuale del tipo Videolottery fruibile presso i punti Snai, sulla base delle risultanze della CTU espletata nell’ambito di altro giudizio (relativo ad altra pretesa analoga vincita e già pendente dinanzi al Tribunale di Brescia) e di prova testimoniale assunta; precisò che detta anomalia era desumibile anche dalla mancata validazione della vincita, ex art. 6, comma 2, del Decreto del Direttore Generale dell’AAMS n. 124/2010 (recepito dal DM 22.1.2010) ;
la Corte d’appello di Firenze, adita dal COGNOME, nel contraddittorio con la RAGIONE_SOCIALE (nuova denominazione della convenuta), rigettò il gravame con la sentenza in epigrafe;
avverso detta sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, basato su quattro motivi, illustrati da memoria, cui resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE
il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza entro sessanta giorni;
Considerato che:
rileva il Collegio che il ricorso presenta questioni di evidente natura nomofilattica e, comunque, di particolare rilevanza, ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c., che la trattazione in adunanza camerale non consente di adeguatamente affrontare e approfondire;
il Collegio reputa quindi opportuno decidere sull ‘ impugnazione in una fissanda pubblica udienza;
P. Q. M.
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo che il ricorso sia trattato in una fissanda pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione Civile, il giorno