Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7289 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7289 Anno 2024
Presidente: GENOVESE NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7258/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME elettivamente domiciliato in INDIRIZZO DOM DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende, come da procura speciale in atti.
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), come da procura speciale in atti. lo
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NOME,,. di raccolta flenerale 7289,202 -COntrOrICOrrente-
ilata pubblicazione 19/012024
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 119/2023 depositata il 13/01/2023. n
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RI LEVATO CHE;
In data 5 ottobre 2011 i germani
convennero innanzi al Tribunale di Noia esponendo di essere comproprietari di un fabbricato in Castello di I confinante con l’immobile di D.G.
Cisterna (INDIRIZZO) alla I COGNOME omissis COGNOME D.G. proprietà di
NOME.
IC.
A parere degli attori, facciata COGNOME esterna COGNOME della D.G. COGNOME aveva installato sulla propria COGNOME abitazione un COGNOME sistema COGNOME di videosorveglianza che riprendeva il tratto di strada privata antistante il cancello d’ingresso della proprietà; essi dedussero che tal installazione era lesiva della loro privacy e riservatezza dal momento che erano soliti percorrere la predetta via privata in forza del diritt di servitù di passaggio esistente In favore del proprio fondo ed a carico del fondo di proprietà di D.G. I
Tanto premesso, gli attori chiesero all’adito Tribunale di condannare NOME – che contestava l’avverso dedotto alla rimozione eio ricollocamento dell’impianto nonché al pagamento in loro favore della somma di euro 15.000,00=, o alla diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento danni.
Il Tribunale di Noia, con sentenza n. 1164/17 rigettò la domanda degli attori.
La Corte di appello di Napoli, su impugnazione del solo
1, ha riformato la prima decisione e ravvisato la violazione dell disciplina della tutela dei RAGIONE_SOCIALE personali, rilevando che l’istallazion lo svolgimento di riprese di video sorveglianza era avvenuta senza la prestazione del preventivo consenso degli interessati; ha disposto
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la rimozione delle video camere, ha accolto la domanda risarci Otia Uata pu blicazione 19,012024 e condannando COGNOME D.G. COGNOME in via equitativa nella misura di euro 5.000,00., oltre interessi dalla domanda di primo grado.
NOME ha proposto ricorso con due mezzi, illustrati con memoria, per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Napoli
RAGIONE_SOCIALE. ha replicato con controricorso e memoria.
È stata disposta la trattazione camera le.
CONSIDERATO CHE:
2.1.- Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione e principio di sinteticità degli atti processuali ricorrente deduce che l’atto introduttivo del giudizio di appello era sproporzionato, constando di novantacinque pagine a fronte di una sentenza di primo grado di sette pagine.
2.2.- Il primo motivo è inammissibile.
2.3.- Il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincola delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rit Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c.; deve essere rivolto a sentenza impugnata e la parte che ricorre, che ha l’onere della indicazione specifica dei motivi di impugnazione, deve indicare con precisione gli errori contenuti nella sentenza impugnata, atteso che il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devoluturn della sentenza impugnata (Cass. n.16763/2002; Cass. n.1479/2018; Cass. n.6519/2019).
La censura in esame non concerne la sentenza impugnata, ma l’atto di appello, e ciò ne palesa l’inammissibilità.
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3.1. – Con il secondo motivo si denuncia la violazione o afsa ilata pu blicazione 19,012024 applicazione del d.lgs. 196/2003 (di seguito, anche il Codice) e de provvedimenti a carattere generale emessi dall’Autorità Garante per il trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali (provvedimento 08.04.2010).
Il ricorrente sostiene che la Corte di merito ha accolto il gravame basandosi su un’interpretazione dell’art.4 del d.lgs. 196/2003 come modificato e rafforzato dal d.lgs. n.101/2018, entrato in vigore 19.09.2018 e quindi successivamente alla fattispecie di cui si tratt iniziata, solo giudizialmente, nell’anno 2011, applicando una norma non esistente all’epoca dei fatti e di più ampio tenore e respiro.
Aggiunge il ricorrente che la disciplina in esame non avrebbe potuto essere applicata se fosse stato valutato un importante elemento accertato incontrovertibilmente in sede di esame peritale disposto dal Giudice di primo grado, e cioè che le telecamere dallo stesso collocate a tutela della propria abitazione, avevan esclusivamente un fine personale: le immagini momentaneamente rilevate infatti, non venivano conservate, riprodotte a terzi comunicate o diffuse.
Sostiene che la Corte di Appello avrebbe dovuto escludere l’applicabilità della disciplina in materia di trattamento dei da personali (d.lgs. n.196/2003) in un caso, come questo, in cui “trattamento” è stato effettuato da persone fisiche per fini personale, a meno che i RAGIONE_SOCIALE non siano destinati a una comunicazione sistematica eio alla diffusione.
3.2.- Il secondo motivo è fondato e va accolto per quanto di ragione.
In via preliminare è opportuno precisare che, poiché si discute di trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali avvenuto nell’anno 2011, al caso in esame si applica il Codice in materia di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) nella stesura anteriore alle modifich introdotte con il d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 di adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del
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N mero di r3ccota ggnerale 7289,2024 Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 201 u 6, eptrato ilata pu blicazione 19,012024 vigore il 25 maggio 2018 (art. 99, comma 2, del Regolamento).
Nel merito, la decisione impugnata è immune da vizi laddove, nell’individuare la normativa applicabile ha affermato, in riforma della prima decisione, che l’uso di sistemi di videosorvegllanza determina il trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali comportando la raccolta, la registrazione, la conservazione e in generale l’utilizzo di immagin (cfr. art. 4, comma 1, lett. b del d.lgs. 196/2003) e può incidere su riservatezza del domicilio, la cui tutela ha copertura costituzional nelle disposizioni degli artt. 2 e 14 della Costituzione ed individuato la normativa di riferimento nel d.lgs. n.196/2003, anteriore alle ricordate modifiche, ma tale disciplina ha applicato falsamente, per le ragioni di seguito esposte.
3.3.1.- Non può dubitarsi, invero, che l’immagine di una persona, in sé considerata, quando in qualche modo venga visualizzata o impressa, possa costituire “dato personale” ai sensi dell’art.4. let b) del d.lgs. n.196/2003 (Cass. n. 17440/2015; Cass. n 13663/2016) ed è decisivo ricordare in tal senso, la previsione nell’ambito del Codice privacy, di una specifica norma (art. 134) in materia di videosorveglianza e le numerose specifiche decisioni del Garante per la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE personali, tra le quali pi significative appaiono il “Provvedimento generale” in materia di videosorveglianza del 29 aprile 2004 sostituito poi dal “Provvedimento in materia di video sorveglianza” dell’8 aprile 2010 .
In tema, di recente, il RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) ha adottato le “Linee guida 3/2019 sul trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali attraverso dispositivi video ” in data 2 gennaio 2020, a seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento RAGIONE_SOCIALE e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (RGPD).
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3.3.2.- Come osservato dal Garante per il trattamento. dei iati personali nel Provvedimento de11 1 8 aprile 2010, il trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali effettuato mediante l’uso di sistemi d videosorveglianza non forma oggetto di legislazione specifica; al riguardo si applicano, pertanto, le disposizioni generali in tema di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE personali.
La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale l’utilizzo di immagini configurano anche autonomamente considerate, forme di trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice). è considerato dato personale, infat qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione.
La circostanza che la videosorveglianza possa essere utilizzata per molteplici fini meritevoli di perseguimento (RAGIONE_SOCIALE e incolumità degli individui, finalità di sicurezza ed ordine pubblico, RAGIONE_SOCIALE della proprietà, rilevazione e prevenzione delle infrazioni, acquisizione di prove) non esclude la necessità di garantire, i particolare, un livello elevato di tutela dei diritti e delle li fondamentali rispetto al trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali, di guisa che la possibilità di utilizzare sistemi di videosorveglianza è consenti purché ciò non determini un ‘ingerenza ingiustificata nei diritti e nell libertà fondamentali degli interessati.
In particolare, l’installazione di sistemi di rilevazione del immagini deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE personali, anche delle altre disposizioni dell’ordinamento applicabili, quali, tra le altre, le vigenti nor dell’ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecit nella vita privata, sia quando avvenga ad opera di soggetti pubblici, sia quando vada ascritta a soggetti privati.
Inoltre, è necessario:
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che COGNOME il COGNOME trattamento COGNOME dei COGNOME RAGIONE_SOCIALE COGNOME attraverso sis emi di D ata pubblicazione 19/012024 videosorveglianza sia fondato su uno dei “presupposti di liceità” che il Codice prevede espressamente per i soggetti pubblici (svolgimento di funzioni istituzionali: artt. 18-22 del Codice) e per soggetti priv ed enti pubblici economici (es. adempimento ad un obbligo di legge, provvedimento del Garante di c.d. “bilanciamento di interessi”, consenso libero ed espresso ex a rtt. 23-27 del Codice).
che sia rispettato il “principio di necessità” ex a rt.3 del Codic Il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l’utilizzazione di RAGIONE_SOCIALE personali;
che l’attività di videosorveglianza venga effettuata nel rispetto del c.d. “principio di proporzionalità” nella scelta delle modalità d ripresa e dislocazione degli apparecchi, nonché nelle varie fasi del trattamento che deve comportare, comunque, un trattamento di RAGIONE_SOCIALE pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 1 comma 1, lett. d) del Codice).
3.3.3.- Ne consegue che, a differenza di quanto sostiene il ricorrente, l’utilizzo di sistemi di video sorveglianza può determinare, in relazione al posizionamento degli apparecchi e della qualità delle immagini un trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali, quando, può mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridic soggettiva riconosciuta dall’ordinamento e deve essere effettuato nel rispetto dei principi prima ricorRAGIONE_SOCIALE.
3.3.4.- Va ulteriormente rimarcato, tuttavia, che la disciplina del Codice non trova integrale applicazione nel caso di «trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali» qualora i RAGIONE_SOCIALE non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi: tanto è previsto da ll’a rt.5, comma 3 del Codice che si premura di sottolineare che, anche in tale ipotesi, resta ferm l’applicazione della disposizione in tema di responsabilità civile
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necessaria l’adozione di cautele a tutela della sicurez cui agli articoli 15 e 31 del Codice.
Segnatamente, l’art.15 prevede espressamente la risarcibilità del danno, anche non patrimoniale, ai sensi dell’art.2050 c.c. per effetto del trattamento dei RAGIONE_SOCIALE personali, compreso il caso d violazione delle disposizioni su modalità di trattamento e requisiti de RAGIONE_SOCIALE (art.11 del Codice); l’a rt.31 stabilisce ampi obblighi di sicurez nel trattamento e nella custodia dei RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, possono rientrare nell’ambito descritto dall’art.5, comma 3, del Codice gli strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripres installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini loro pertinenze (quali posti auto e box), con la precisazione che, a fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze Illecite nella v privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve ess comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata il trattamento (ad esempio antistanti l’accesso all propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini, come chiarito dallo stesso Garante nel Provvedimento de11 1 8 aprile 2010, al par. 6.1. “Trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali per fini esclusivamente personali”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.3.5.- Di contro, nel caso di “Trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, anche ad opera di un privato (par.6.2. del Provvedimento dell’S aprile 2010) il trattamento può essere effettuato solo ove sia stato espresso il consens preventivo dell’interessato (art.23 del Codice) oppure se ricorra uno dei presupposti di liceità previsti dall’art.24 del Codice in alternati al consenso.
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Numero sezionale 495,2024 Numero raccolta gebprale 7289,2024 In merito, Il Garante, dopo avere preso atto r che ne caso di ata pubblicazione 19,012024 impiego di strumenti di videosorveglianza la possibilità di acquisire i consenso risulta in concreto limitata dalle caratteristiche stesse d sistemi di rilevazione, ha ritenuto di dare attuazione all’istituto bilanciamento di interessi (art. 24, comma 1, lett. g), del Codice procedendo all’individuazione dei casi in cui la rilevazione dell immagini, con esclusione della diffusione, può avvenire senza consenso, qualora, con le modalità stabilite nello stess provvedimento, sia effettuata nell’intento di perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo attraverso la raccolta di mezzi prova o perseguendo fini di tutela di persone e beni rispetto a possibili aggressioni, furti, rapine, danneggiamenti, atti vandalismo, o finalità di prevenzione di incendi o di sicurezza del lavoro.
Segnatamente, il Garante ha distinto due ipotesi, per le quali ha escluso la necessità del consenso preventivo informato, avendo attuato il bilanciamento degli interessi ai sensi dell’art.24, comma 1 lett. g) del Codice:
I) Videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini). Tali trattamenti sono ammessi in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a RAGIONE_SOCIALE delle person della proprietà o del patrimonio aziendale. Nell’uso delle apparecchiature volte a riprendere, con o senza registrazione delle immagini, aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), resta fermo che il trattamento debba essere effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente d proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edif esercizi commerciali, istituzioni ecc.).
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II) Riprese nelle aree condominiali comuni, Qualora i Uata pubblicazione 19,012024 trattamenti siano effettuati dal condominio (anche per il tramite della relativa a m m in istrazione).
3.3.6.- In sintesi, per quanto interessa il presente procedimento, e in relazione alla normativa applicabile ratione temporis, va affermato che:
In tema di tutela dei RAGIONE_SOCIALE personali trattati mediante l’impiego di sistemi di videosorveglianza, il trattamento posto in essere a opera di un soggetto privato deve rispettare i presupposti di liceit previsti dal d.lgs. n.196/2003, il principio di necessità ed il princ di proporzionalità;
La disciplina derogatoria di cui all’art.5, comma 3, del d.lgs. n.196/2003 è applicabile al trattamento dei RAGIONE_SOCIALE mediante sistemi di videosorveglianza solo nel caso in cui il trattamento sia eseguito da persona fisica a fini personali e senza diffusione o comunicazione dei RAGIONE_SOCIALE, entro un ambito operativo circoscritto, in linea di massima e in via esemplificativa, mediante strumenti di videosorveglianza idonei a identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati o all’inte di condomini, il cui angolo visuale di ripresa sia comunque limitato ai soli spazi di esclusiva pertinenza di colui che effettuata trattamento (ad esempio antistanti I ‘accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni ad altri soggetti;
Il trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali mediante sistemi di videosorveglianza (con o senza registrazione delle immagini) per fini diversi da quelli esclusivamente personali ad opera di un privato, nel caso in cui sia effettuato in presenza di concrete situazioni c giustificano l’installazione, a RAGIONE_SOCIALE delle persone, della propriet o del patrimonio aziendale (principio di necessità), non richiede quale presupposto di liceità il consenso informato dell’interessato, i quanto ricorre il presupposto di liceità alternativo ex art. 24, comma
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1, lett. g) del d.lgs. n.196/2003, costituito dal provvedirnem ilata pubblicazione 19,0 12024 bilanciamento degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.); resta fermo, in osservanza del principio d proporzionalità, che l’utilizzo delle apparecchiature volte a riprendere aree esterne ad edifici e immobili (perimetrali, adibite a parcheggi o a carico/scarico merci, accessi, uscite di emergenza), deve esser effettuato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’are effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in uso a terzi o su cui terzi vantino dir e di particolari che non risultino rilevanti (vie, edifici, ese commerciali, istituzioni ecc.).
3.4.1.- Indiscussa, nel caso in esame, la circostanza che trattamento sia stato eseguito da un privato ed abbia riguardato le zone antistanti la sua abitazione insistenti sulla strada privata di su proprietà sulla quale gode di un diritto di servitù di passaggio controricorrente, la sentenza impugnata è viziata, per avere falsamente applicato il d.lgs. n. 196/2003 e il Provvedimento emesso dall’Autorità Garante in data 8 aprile 2010, e va cassata perché rettamente ha ricondotto la fattispecie concreta nell’ambito del “Trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali per fini diversi da quelli esclusivamente personali”, ma erroneamente ha ritenuto che richiedesse il rilascio del preventivo consenso da parte dell’interessato.
3.4.2.- In breve, la Corte di appello, dopo avere ricondotto l’attività contestata nell’ambito della nozione di “trattamento”, ha ritenuto applicabile al trattamento in questione la disciplina de consenso informato ex art.23 del Codice e ha ravvisato, in assenza di tale consenso, l’illiceità del trattamento, ritenuto invasivo violazione del diritto alla riservatezza del controricorrente.
Segnatamente, sulla scorta della premessa fattuale incontestata che il sistema di video sorveglianza insisteva su un’area costituita d una strada privata, su cui concorrevano il diritto di proprietà
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dell’odierno ricorrente (autore della video sorveglianz a) e COGNOME servItu ata pubblicazione 19,012024 di passaggio del controricorrente (che di tale video sorveglianza si duole) la Corte di appello ha dedotto che «l’unico riferimento positivo civilistico alla installazione di telecamere in luoghi privati è contenu nell’art. 1122 ter c.c. … Da questa norma si trae una prim importante indicazione sulla necessità che il titolare di un diritto rea di godimento debba esprimere il suo consenso quando un impianto di videosorveglianza incida nella sua sfera privata.» ed ha concluso che l’impianto non era stato legittimamente installato in assenza del consenso del soggetto titolare del diritto di servitù di passaggio sul aree rientranti nel loro ambito di ripresa.
3.4.3.- Tale conclusione non può essere condivisa.
3.4.4.- Innanzi tutto, va osservato che non è calzante, il richiamo alla disciplina di cui all’art.1122 ter c.c., in materia di condomin (peraltro, introdotto da ll’a rt.7, comma 1, della legge n.220/2012 ed entrato in vigore dal 18 giugno 2013, dopo i fatti in contestazione) sulla scorta della quale, in via latamente ed inammissibilmente analogica, la Corte di appello ha affermato (fol. 7 della sent. imp. che «anche a prescindere dalla videoproiezione delle immagini su monitor, la loro raccolta ed il mero utilizzo sono di per sé vieta quando, come nella fattispecie che occupa, possono mettere a rischio la riservatezza di soggetti portatori di una situazione giuridic soggettiva riconosciuta dall’ordinamento quale è quella della servitù di passaggio» ed ha ravvisato la necessità che «il titolare di un dirit reale di godimento debba esprimere il suo consenso quando un impianto di video sorveglianza incida nella sua sfera privata».
Invero, la circostanza che il diritto di proprietà dell’odiern ricorrente e il diritto di servitù di passaggio dell’odier controricorrente insistano contemporaneamente sulla strada privata di cui si discute non rende la fattispecie sussumibile nell’ambit applicativo della disciplina civilistica dettata dagli artt. 1117 e che concerne il “condominio negli edifici” e riguarda l’esercizio dei
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diritti sulla proprietà comune da parte dei proprietari delle SIrMle ilata punlicazione 19,012024 unità immobiliari di unità immobiliari, edifici o condomini di unità immobiliari. Né risulta applica bile l’art.1122 ter c.c. che disciplina delibere delle assemblee condominiali concernenti “l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la vid sorveglianza su di esse”, posto che nel caso di specie non ricorre una fattispecie né di condominio, né di assemblea condominiale e non si controverte sull’installazione di impianti su “parti comuni dell’edificio”
In proposito, va rammentato che questa Corte, ha già escluso l’applicabilità analogica, in materia di RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE personali delle disposizioni dettate in tema di condominio a fattispecie a questa non assimila bili – come quella delle servitù in esame per le ragioni già illustrate – non essendo consentito il ricorso all’analogia materie in cui si dispongono restrizioni o sanzioni (Cass. n. 14346/2012) e che tale arresto non è inciso né dall’introduzione dell’art.1122 ter c.c., né della adozione del Provvedimento del Garante de11 1 8 aprile 2010.
3.4.5.- Nel caso in esame, l’affermazione della illegittimità dell installazione del sistema di videosorveglianza – che si colloca nell’ambito di un trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali effettuato da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali – è errata, perché fondata esclusivamente sulla mancata prestazione del consenso preventivo del soggetto titolare del diritto di servitù passaggio sulle aree rientranti nell’ambito di ripresa, consenso che, nel caso di specie, non era richiesto in applicazione de provvedimento di bilanciamento preventivo degli interessi adottato dal Garante in data 8 aprile 2010 (par.6.2.2.1.).
Invece, il vaglio di liceità della specifica attività di sorveglianza messa in atto, avrebbe dovuto riguardare la ricorrenza degli altri requisiti già illustrati, che è onere del titolar
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Numero sezionale 495/2024 trattamento provare, e all’accertamento di essi dovr i tfr o o d 9 , 99 c e re olia generale 7289/ . 2024 giudice del rinvio. COGNOME Data pubblicazione 19/03/2024
Invero, il trattamento di RAGIONE_SOCIALE personali effettuato a mezzo videosorveglianza da un privato per fini diversi da quelli esclusivamente personali è lecito ove sia effettuato in presenza di concrete situazioni che giustificano l’installazione, a RAGIONE_SOCIALE del persone, della proprietà o del patrimonio aziendale (principio di necessità) e ove si avvalga di un utilizzo delle apparecchiature volt a riprendere le aree di comune disponibilità con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti, in u a terzi o su cui terzi vantino diritti e di particolari che non risul rilevanti (principi di non eccedenza e di proporzionalità).
La Corte di appello in sede di rinvio, in applicazione dei principi espressi, dovrà procedere al riesame del trattamento effettuato a mezzo di videosorveglianza, verificandone la liceità mediante la valutazione di necessità e proporzionalità dello stesso, alla luce d principi prima illustrati, che devono contraddistinguere in concreto l’attività di trattamento messa in atto.
4.- In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso ne sensi di cui in motivazione, inammissibile il primo; la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, per il riesame alla luce dei principi enunciati e la liquidazione delle spese anche del presente giudizio.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in es menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso nei sensi di cui i motivazione, inammissibile il primo ricorso;
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umgro s c yjonale 495/2024 – Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, a la or,e Num i ero di fj accolta generale 7289/ . 2024 appello di Napoli, in diversa composizione, cui derrcatriglablicet -ione 19/03/2024 provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità;
Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 1° febbraio 2024.