Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10286/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante per l’Italia, dott. NOME COGNOME rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale come per legge
-controricorrente – avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 424/2022, pubblicata in
data 13 gennaio 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2025 dal Consigliere dott.ssa NOMECOGNOME COGNOME
Fatti di causa
RAGIONE_SOCIALE dichiarando di agire quale procuratrice ex artt. 77 e 317 cod. proc. civ. di NOME COGNOME e NOME COGNOME conveniva in giudizio RAGIONE_SOCIALE al fine di ottenere la compensazione pecuniaria ex art. 7 Reg. CE n. 261/04, spettante ai passeggeri, NOME COGNOME e NOME COGNOME per il ritardo di oltre tre ore accumulato dal volo aereo SU6274 del 24 marzo 2016 (con partenza da Milano e diretto a San Pietroburgo).
La società convenuta eccepiva il difetto di potere rappresentativo processuale e di legittimazione attiva dell’attrice, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva, evidenziando di avere rivestito il ruolo di vettore contrattuale, essendo stato vettore operativo del volo la società Rossija Airlines.
Il Giudice di pace adito, disattese le eccezioni sollevate, accoglieva la domanda, rilevando che la società RAGIONE_SOCIALE non aveva provato di essere vettore commerciale.
La sentenza, impugnata dinanzi al Tribunale di Roma, è stata confermata.
Il Giudice d’appello, nel respingere l’eccezione di difetto di legittimazione di RAGIONE_SOCIALE ha osservato che i passeggeri del volo avevano conferito alla società mandato per essere rappresentati in giudizio ed ottenere il risarcimento del danno, in tal modo attribuendole un potere di rappresentanza sostanziale e processuale per un determinato affare; ha, quindi, rilevato, ai fini della compensazione pecuniaria richiesta, che nessuno dei documenti prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE consentiva di identificare il vettore
operativo in Rossija Airlines, ritenendo conseguentemente l’appellante responsabile dell’inadempimento contrattuale e non rilevante la circostanza che la Russia non avesse aderito alla Convenzione di Montreal richiamata dalla controparte.
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di quattro motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
La controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Il primo motivo è rubricato ‹‹Nullità della sentenza di cui all’art. 360 n. 4 c.p.c. ex art. 132 c.p.c. in relazione ad entrambi gli assunti ›› .
Sostiene la ricorrente, sotto un primo profilo, che la decisione impugnata sarebbe totalmente carente di motivazione in ordine al motivo di appello con il quale aveva eccepito la inidoneità della scrittura privata prodotta (doc. 1 denominato mandato processuale) ad attribuire alla RAGIONE_SOCIALE la qualità di mandataria con rappresentanza ex art. 1704 cod. civ., con il potere di instaurare il giudizio e di nominare avvocati per conto dei passeggeri, trattandosi di scrittura non autenticata nella sottoscrizione.
Sotto diverso profilo, evidenzia che la sentenza è del tutto contraddittoria, perché, da un lato, riconosce che la documentazione prodotta dagli attori in primo grado comprende il biglietto aereo, nel quale si legge che il volo faceva capo alla Compagnia aerea RAGIONE_SOCIALE ed era stato effettuato da Rossija Ai rlines e, dall’altro, che ‹‹ nessuno dei documenti prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE consentiva di identificare il vettore operativo in Rossija Airlines ›› .
Con il secondo motivo, denunciando la ‹‹ violazione di legge di
cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 1704 e 1392 nella loro connessione agli artt. 77 e 317 c.p.c. ›› , la ricorrente censura la sentenza gravata nella parte in cui ha rigettato l’eccezione di difetto di legittimazione ad processum della odierna controricorrente e rimarca che il doc. n. 1 allegato al fascicolo di primo grado dalla controparte e denominato mandato processuale non contiene l’autentica delle sottoscrizioni, sicché non è idoneo ad attri buire la rappresentanza sostanziale e processuale.
Aggiunge che l’idoneità della scrittura allegata a conferire la rappresentanza manca anche a mente dei richiamati artt. 317 e 77 cod. proc. civ., sottolineando che la rappresentanza processuale, intesa come potere di agire e resistere in giudizio per il dominus , e, quindi, di conferire, a suo nome, la procura al difensore può essere attribuita ad un terzo solo da chi abbia anche la rappresentanza sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Con il terzo motivo, denunciando la violazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., dell’art. 115 anche in relazione all’art. 2697 cod. civ., la ricorrente lamenta che il Tribunale sarebbe incorso nella violazione delle disposizioni normative evocate quando ha affermato che ‹‹ nessuno dei documenti prodotti dalla società RAGIONE_SOCIALE consente di identificare il vettore operativo in Rossija Airlines ›› .
Con il quarto motivo la ricorrente censura la decisione impugnata per violazione dell’art. 3.5 e 12 del regolamento CE 261/04 e, ribadendo che tale regolamento, pacificamente applicabile al caso in esame, distingue la figura del vettore contrattuale da quella del vettore operativo e pone a carico del secondo l’obbligazione di corrispondere la compensazione pecuniaria, contesta al giudice d’appello di non avere ritenuto unica responsabile del ritardo la compagnia aerea Rossija Airlines.
Il primo profilo di doglianza fatto valere con il primo motivo ed il secondo motivo, strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.
5.1. Come ripetutamente affermato da questa Corte «il potere di rappresentare la parte in giudizio mediante il conferimento della procura può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito del potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine al rapporto dedotto in giudizio, come si evince da ll’art. 77 c od. proc. civ. (Cass., sez. 2, 27/02/2017, n. 4924; Cass., sez. 1, 03/01/2017, n. 43; Cass., sez. L, 01/06/2006, n. 13054). Infatti, il potere di agire o di resistere in giudizio non è disponibile autonomamente dalla titolarità del bene della vita per il quale la tutela giurisdizionale venga postulata. Pertanto, il potere di stare in giudizio in nome e per conto altrui e di rilasciare in tale veste la procura al difensore, al di fuori dei casi di rappresentanza legale (art. 75 cod. proc. civ.), può avere fonte contrattuale solo in forza di mandato che conferisca anche il potere rappresentativo sostanziale nel rapporto dedotto in giudizio (cfr. Cass., sez. U, 08/02/2001, n. 48; Cass., sez. U, 08/08/1995, n. 8681).
5.2. Il Tribunale, nella specie, all’esito dell’esame della documentazione versata agli atti in primo grado dall’odierna controricorrente -ed in particolare del doc. 1 -ha reputato, sia pure con motivazione sintetica, ma non affetta da quei soli gravi vizi comportanti error in procedendo individuati dai noti arresti delle Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 8053 e n. 8054 del 2014), che RAGIONE_SOCIALE fosse munita di potere non solo processuale ma anche sostanziale per rappresentare in giudizio i passeggeri.
Infatti, nel richiamato doc. 1 prodotto dinanzi al Giudice di pace, su carta intestata RAGIONE_SOCIALE si legge che i passeggeri, sottoscrivendo il ‘modulo richiesta risarcimento’, hanno dato incarico
esclusivo all’odierna controricorrente ‘per rappresentarli legalmente e processualmente per il disagio relativo al volo specificato ‘ (SU E274).
Dal tenore della suddetta scrittura, sottoscritta dall ‘amministratore della RAGIONE_SOCIALE e dal passeggero principale, NOME COGNOME anche in nome e per conto del passeggero aggiuntivo, NOME COGNOME si evince chiaramente che questi ultimi hanno conferito all’odierna controricorrente anche un potere di rappresentanza sostanziale che la legittimava ad agire per conto dei rappresentati a tutela dei loro diritti sia in fase stragiudiziale che in fase giudiziale.
A fronte dell’inequivoco contenuto di tale atto, recante la firma della rappresentante e di NOME COGNOME deve escludersi la necessità di ulteriori formalità, quali l’autentica della sottoscrizione, essendo sufficiente che il mandato processuale e sostanziale rivesta la forma scritta. Invero, ‹‹ il principio di cui all’art 1392 c.c., secondo cui la procura non ha effetto se non è conferita con le forme prescritte per il contratto che il rappresentante deve concludere, non si applica in tema di incarico a gestire una lite, in ordine al quale non assume rilevanza lo scopo al quale il giudizio è strumentalmente diretto ›› (Cass., sez. 2, 10/07/1980, n. 4413; Cass., sez. 1, 24/05/2004, n. 9893).
L’art. 77 cod. proc. civ. prevede solo la forma scritta per il conferimento del potere di stare in giudizio a nome di un altro soggetto, ma non richiede ulteriori requisiti formali, quali l’adozione di un atto notarile (Cass., sez. L, 08/01/2002, n. 128; Cass., sez. 3, 30/09/2021, n. 26545). Tale regola non è derogata dall’art. 317 cod. proc. civ., laddove stabilisce che ‹‹ Davanti al giudice di pace le parti possono farsi rappresentare da persona munita di mandato scritto in calce alla citazione o in un atto separato, salvo che il giudice ordini la non comparizione personale ›› , perché si prevede che davanti al
giudice di pace un mandatario con rappresentanza può agire anche se non munito di potere rappresentativo nel rapporto sostanziale e si richiede solo che il mandato deve avere forma scritta, senza ulteriori formalità.
Anche il secondo profilo di doglianza dedotto con il primo motivo ed il quarto motivo, che possono essere scrutinati unitariamente perché vertenti sulla medesima questione, sono infondati.
Il Tribunale ha premesso che soggetto onerato al pagamento della compensazione pecuniaria, è il vettore aereo ‹‹ operativo ›› , come previsto all’art. 5, paragrafo 1, lettera c) , e paragrafo 3 del regolamento n. 261/2004, e che la definizione di vettore aereo operativo, desumibile dall’art. 2, lett. b) , dello stesso regolamento, presuppone due condizioni cumulative, ossia l’effettiva realizzazione del volo e l’esistenza di un contratto concluso con il passeggero ; sulla base di tale premessa, ha acclarato che l’odierna ricorrente non aveva dimostrato, come era suo onere per esimersi da responsabilità, che il contratto di trasporto fosse stato stipulato dai passeggeri con la Compagnia Rossija Airlines, risultando anzi dal biglietto aereo che ‹‹ il volo faceva capo alla Compagnia RAGIONE_SOCIALE ed effettuato da Rossija Airlines ›› .
Il percorso argomentativo seguito dal giudice d’appello , seppure sintetico, è scevro da vizi logici e non è affetto da contraddittorietà, in quanto spiega che i passeggeri hanno concluso il contratto di trasporto con RAGIONE_SOCIALE e che a nulla vale che la odierna ricorrente si sia poi avvalsa per la esecuzione della prestazione del servizio di altra compagnia aerea, la Rossija Airlines, risultando i passeggeri estranei al rapporto interno instauratosi tra le due compagnie.
La sentenza impugnata si pone in linea con la giurisprudenza
unionale che ha avuto modo di chiarire, con specifico riferimento alla prima delle due condizioni che devono coesistere affinché un vettore aereo possa essere qualificato come ‘vettore aereo operativo’, che la nozione di ‘volo’ , che ne costituisce l’elemento fondamentale , dev’essere intesa quale «operazione di trasporto aereo, e costituisce, quindi, in un certo modo, una “unità” di tale trasporto, realizzata da un vettore aereo che fissa il suo itinerario» (Corte di giustizia, sentenze del 10 luglio 2008, RAGIONE_SOCIALE , C-173/07, punto 40; Corte di giustizia, sentenza del 13 ottobre 2011, NOME COGNOME e a. , C-83/10, punto 27; Corte di giustizia, sentenza del 22 giugno 2016, Mennens, C-255/15, punto 20). Ne consegue che dev’essere considerato quale ‘ operativo ‘ quel vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto di passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri. L’adozione di tale decisione implica, infatti, che il vettore aereo assuma la responsabilità della realizzazione del volo, responsabilità che si estende, in particolare, ad eventuali annullamenti e significativi ritardi all’arrivo.
Tale soluzione risulta avvalorata dall’obiettivo di assicurare un elevato livello di tutela dei passeggeri, affermato nel considerando 1 del regolamento n. 261/2004, in quanto consente di garantire che i passeggeri trasportati siano indennizzati o seguiti senza dover tener conto degli accordi conclusi dal vettore aereo che abbia deciso di realizzare il volo ricorrendo, ai fini della sua concreta effettuazione, ad altro vettore aereo. Essa appare, inoltre, coerente con il principio, affermato al considerando 7 di detto regolamento, secondo cui, al fine di garantire l’effettiva applicazione del regolamento medesimo, gli obblighi da esso derivanti dovrebbero incombere al vettore aereo operativo a prescindere dal fatto che sia proprietario dell’aeromobile o
che quest’ultimo sia stato oggetto di contratto di noleggio con equipaggio ( wet lease ) (Corte di giustizia, sentenza del 4 luglio 2018, in causa C- 532/17, Wirth , punti 18, 19, 20, 23 e 24).
RAGIONE_SOCIALE va dunque ritenuta ‘vettore operativo’ ed essendosi avvalsa di un ausiliario nell’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di trasporto ex art. 1228 cod. civ., essa risponde a titolo contrattuale verso i passeggeri anche dell’eventuale ritardo imputabile a condotta colposa dell’ausiliario.
Alla stregua delle considerazioni svolte anche il terzo motivo di ricorso deve essere rigettato, non essendo ravvisabile, da parte del giudice d’appello, violazione dell’art. 2697 cod. civ., né del richiamato art. 115 cod. proc. civ.
7.1. Questa Corte ha reiteratamente ribadito che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. si configura se il giudice del merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo (cioè attribuendo l’ onus probandi a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni), non anche quando abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (Cass., sez. 3, 05/09/2006, n. 19064; Cass., sez. 3, 17/06/2013, n. 15107; Cass., sez. 6 -3, 21/02/2018, n. 4241; Cass., sez. 3, 29/05/2018, n. 13395).
Nel caso de quo , premesso che l’onere di dimostrare che i passeggeri avevano concluso il contratto di trasporto con la Compagnia RAGIONE_SOCIALE incombeva sull’odierna ricorrente, trattandosi di fatto impeditivo della responsabilità da inadempimento, il giudice del merito non ha operato un’indebita inversione di tale onere, ma ha piuttosto reputato che esso non fosse stato debitamente assolto all’esito del l’esame del corredo probatorio messo
a sua disposizione. L’eventualità che la valutazione delle acquisizioni istruttorie sia stata incongrua e che il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto l’ onus probandi non integrerebbe violazione dell’art. 2697 cod. civ., ma soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità esclusivamente negli angusti limiti del “nuovo” art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
7.2. Neppure, d’altro canto , può ritenersi che la decisione gravata sia incorsa nella ulteriore violazione denunciata, poiché, in tema di ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall’art. 116 cod. proc. civ. (Cass. sez. U., 30/09/2020, n. 20867).
8. Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura
del 15 per cento, agli esborsi, pari ad euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 19 maggio 2025
IL PRESIDENTE NOME COGNOME