Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 427 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 427 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 08/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23838/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOMECOGNOMENOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISTOIA; COMUNE DI PISTOIA;
– intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di PISTOIA n. 259/2021 depositata il 19/04/2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME proponeva opposizione, innanzi al Giudice di Pace di Pistoia, a due ordinanze ingiunzione emesse dal Prefetto di Pistoia, entrambe del 30.07.2019, con le quali veniva respinto il ricorso promosso dallo stesso COGNOME avverso due verbali del 01.02.2019 e del 06.03.2019 elevati nei suoi confronti di obbligato
solidale, ex art. 196, comma 10, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada, ‘CdS’) dalla Polizia Municipale di Pistoia, rispettivamente per violazione del limite di velocità ex art. 148, comma 8, CdS e per violazione della segnalazione semaforica, ex artt. 41, comma 11 e 146, comma 3, CdS.
Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione.
NOME COGNOME ricorreva in appello innanzi al Tribunale di Pistoia, che rigettava il gravame sostenendo, per quel che qui ancora rileva:
l’omessa indicazione nei verbali del titolo in virtù del quale la Polizia Municipale possedeva o comunque deteneva l’apparecchio di rilevazione a distanza delle violazioni al CdS non è motivo di nullità del verbale stesso, in mancanza di norma di legge che prescriva siffatta invalidità e trattandosi, altresì, di elemento non essenziale al fine di consentire la piena difesa del soggetto colpito dalla sanzione;
analogamente, ai fini della validità dei verbali di infrazione relativamente al profilo dell’attestazione della taratura e verifica di funzionalità annuale del dispositivo di rilevazione dell’eccesso di velocità è sufficiente che i requisiti di taratura e verifica periodica di funzionalità sussistano, non occorrendo che i relativi dettagli siano indicati nei verbali di contestazione di infrazione al CdS;
neanche è prescritto, a pena di invalidità del verbale o della sanzione, che nel verbale stesso sia indicata la presenza della presegnalazione per la specifica apparecchiatura di rilevazione a distanza. Nel caso di specie, è stata prodotta in giudizio la documentazione attestante la presenza di tale segnaletica;
quanto all’aspetto relativo alla necessità della presenza di organi della Polizia Municipale al momento della rilevazione dell’infrazione, con conseguente obbligo di contestazione immediata della stessa: il tratto di strada ove è stata commessa e rilevata l’infrazione rientra tra quelli individuati dal Prefetto, ai
sensi dell’art. 4 D.L. 20 giugno 2002, n. 121 (convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168). Del resto, che la presenza di un organo della polizia stradale non sia necessaria è stabilito dallo stesso art. 61 legge 29 luglio 2010, n. 120, richiamato dall’appellante, nella parte in cui fa salvo quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1999, n. 250, a mente del quale l’accertamento delle violazioni rilevate può essere effettuato in tempo successivo con esonero della contestazione immediata.
Per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia ha proposto ricorso NOME COGNOME affidandolo a cinque motivi e illustrandolo con memoria.
Restavano intimati la Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Pistoia e il Comune di Pistoia.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. A giudizio del ricorrente, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, il dato inerente al titolo di detenzione dello strumento utilizzato da organi di polizia degli enti locali, ex art. 61 legge n. 120/2010, costituisce un elemento essenziale al fine di consentire la piena difesa del soggetto colpito dalla sanzione, la cui mancanza comporta la nullità del verbale, nonostante detto inserimento non sia espressamente previsto.
1.1. Il motivo è infondato. Il titolo di detenzione o titolarità di un apparecchio di rilevazione a distanza delle violazioni del CdS non costituisce elemento costitutivo dell’esercitato potere sanzionatorio, non si inserisce nella sequenza procedimentale che sfocia nella rilevazione dell’infrazione contestata, né condiziona la sussistenza della violazione accertata per mezzo di tali apparecchi (argomento da: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29001 del 06/10/2022,
Rv. 665964 -01, ove la Corte ha affermato che l’eventuale invalidità del contratto di noleggio di detti apparecchi non si riverbera sulla legittimità della sanzione, non costituendo un elemento costitutivo dell’esercitato potere sanzionatorio la cui invalidità possa inficiare la legittimità della pretesa azionata, a fronte dell’illecito amministrativo riscontrato; v. anche: Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 25013 del 09/11/2020; Sez. 2, Ordinanza n. 24757 del 05/11/2020; Sez. 6-2, Ordinanza n. 19839 del 22/09/2020; Sez. 6-2, Sentenza n. 22715 del 08/11/2016).
Con il secondo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha ritenuto viziato da genericità ed indeterminatezza il verbale nel quale manchi l’indicazione degli estremi della verifica di funzionalità e taratura del dispositivo rilevatore della velocità, così disattendendo l’orientamento espresso sul punto da questa Corte (Cass. n. 1921/2019; Cass. n. 5227/2018).
2.1. Il motivo è infondato.
A séguito dell’intervento della Corte costituzionale nella sentenza n. 113 del 2015, -con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 45, comma 6, del CdS nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura – tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, cui si correla l’obbligo della necessaria attestazione della loro verifica nel verbale di contestazione (v. in particolare: Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 1921 del 24/01/2019, Rv. 652384 – 02).
Ciò posto, il punto è se, ai fini della legittimità della sanzione, è necessario che il verbale di contestazione contenga una specifica menzione, indicandone gli estremi, del certificato di taratura periodica.
Al quesito ritiene il Collegio di dover dare risposta negativa, condividendo l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi (v. Cass. n. 17574/2021). Questa Corte ha già evidenziato come tale indicazione non sia funzionale alla prova dell’effettuazione della taratura stessa, che va – difatti – fornita dall’amministrazione mediante la produzione delle relative certificazioni (Cass. 11776/2020; Cass. 32369/2018; Cass. 9645/2016). La Corte costituzionale, con la citata sentenza n. 113 del 2015, ha inoltre evidenziato la stretta correlazione che intercorre tra la previsione dell’art. 45, d.lgs. 285/1992 ed il successivo art. 142, che attribuisce alle risultanze delle rilevazioni della velocità tramite apparecchiature elettroniche il valore di piena prova delle violazioni. E’ tale disposizione che invero armonizza in modo razionale le esigenze della tutela della sicurezza stradale assicurata anche dall’accertamento delle violazioni e dall’irrogazione delle sanzioni, e le situazioni soggettive dei soggetti sottoposti alle verifiche, i quali, in sede di opposizione al verbale di contestazione, sono, di norma, gravati della prova del cattivo funzionamento dell’apparecchiatura. Tale onere probatorio trova fondamento nella presunzione di affidabilità del mezzo tecnico impiegato, che consente di non ritenere pregiudicati oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici e i diritti di difesa del soggetto sanzionato (cfr. Corte cost. 113/2015, par. 6.2.), fermo però che le rilevazioni della velocità mediante apparecchiature elettroniche possono assumere efficacia probatoria privilegiata solo se ne sia attestato il corretto funzionamento mediante la taratura ed il controllo periodico.
Proprio la verifica costante di tale affidabilità rappresenta il fattore di contemperamento tra la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Il ragionevole affidamento che deriva dalla custodia e dalla permanenza della funzionalità delle apparecchiature, garantita quest’ultima da verifiche periodiche conformi alle relative specifiche tecniche, degrada tuttavia in assoluta incertezza quando queste ultime non vengono mai effettuate” (cfr. Cass. 5227/2018). In sostanza, la mancata menzione degli estremi del certificato di taratura non pregiudica i diritti di difesa del sanzionato, il quale può limitarsi a contestare l’effettuazione delle verifiche di regolare funzionamento dell’impianto, spostando sull’amministrazione l’onere di depositare la certificazione di taratura.
Le contestazioni dell’opponente circa la mancanza di detti controlli afferiscono direttamente all’idoneità della fonte di prova impiegata per l’accertamento delle infrazioni, idoneità che l’amministrazione è tenuta a dimostrare. Solo ove tale prova sia stata acquisita, l’opponente, per ottenere l’annullamento della sanzione, sarà tenuto a dimostrare che l’apparecchiatura era comunque malfunzionante (Cass. 5527/2018: in tal senso già Cass. 14040/2007; Cass. 15324/2006; Cass. 9441/2001; Cass. 8515/2001). Si giustifica – pertanto – che nessuna disposizione imponga, quale condizione di validità del verbale, la menzione del certificato di taratura (Cass. 5227/2018).
In altri termini, è solo in presenza di contestazioni da parte del soggetto sanzionato che spetta all’Amministrazione la prova positiva dell’iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6579 del 2023; Cass. Sez. 62, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018). In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità -circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale
costitutivo della fattispecie sanzionatoria -spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 1/02/2021, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).
Con il terzo motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Afferma il ricorrente che la segnalazione, in verbale di contestazione, della presenza stradale della postazione di controllo della velocità rappresenta un formale requisito indispensabile al raggiungimento dello scopo del verbale, la cui mancanza ne determina la nullità, non potendo risolversi – come affermato in sentenza – nella produzione documentale posteriore alla notifica del verbale.
3.1. Il motivo è infondato. L’art. 4, legge n. 168/2002 impone all’ente proprietario della strada l’obbligo di dare idonea informazione dell’installazione e della conseguente utilizzazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità. Analoga previsione è contenuta nell’art. 142 CdS, a mente del quale le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada. Entrambe le norme impongono obblighi inderogabili a garanzia dell’utenza stradale, non avendo la Pubblica Amministrazione alcun margine di discrezionalità circa l’osservanza dei doveri di segnalazione, o circa l’eventuale adozione di sistemi informativi alternativi che non assicurino la medesima
trasparenza nell’attività di segnalazione (Cass. 7419/2009; Cass. 21634/2009; Cass. 5997/2014, Cass. 15899/2016).
3.2. Pur essendo la validità della sanzione amministrativa subordinata alla presegnalazione del dispositivo di rilevazione dell’infrazione, la sussistenza del cartello è, tuttavia, circostanza oggettiva, che ricade sotto la diretta percezione dei verbalizzati. Non occorre -contrariamente a quanto argomentato in ricorso che detto verbale contenga l’avvertimento puntuale, specifico, determinato che in quella data ora e a quella certa distanza dal punto di rilevazione era presente proprio un dato segnale, in modo da attestarne l’adeguatezza. Questa Corte ha già stabilito che la circostanza che nel verbale di contestazione di una violazione dei limiti di velocità accertata mediante autovelox non sia indicato se la presenza dell’apparecchio sia stata preventivamente segnalata mediante apposito cartello non rende nullo il verbale stesso, sempre che di detta segnaletica venga comunque accertata l’esistenza (Cass. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 11792 del 18/06/2020, Rv. 658448 -01; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 1661 del 22/01/2019, Rv. 652248 – 01). A tale ultimo proposito, è bene ricordare che in tema di opposizione a verbale di contravvenzione per superamento del limite di velocità, grava sull’opponente, e non sulla P.A., l’onere di provare la concreta inidoneità della segnaletica ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità (Cass. 6242/1999; Cass. 23566/2017).
3.2.1. D’altra parte, va messa in rilievo la funzione informativa della segnaletica gravante sulla pubblica amministrazione, il cui potere sanzionatorio, in materia di circolazione stradale, non è tanto ispirato dall’intento della sorpresa ingannevole dell’automobilista indisciplinato, in una logica patrimoniale captatoria, quanto da uno scopo di condizionamento del comportamento stradale in un’ottica di tutela della sicurezza e di riduzione dei costi economici, sociali ed ambientali derivanti dal
traffico veicolare, anche mediante l’utilizzazione delle nuove tecnologie di controllo elettronico (Cass. n. 26959/2022; Cass. n. 5997 del 2014).
Con il quarto motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 61 legge n. 120/2010 e 156, comma 2, 161 comma 1, 162 comma 1, cod. proc. civ., in relazione all’art 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente propone un’interpretazione dell’art. 61 legge n. 120/2010 nel senso che, trattandosi di particolare normativa riferita ai soli enti locali, confligge con le norme del codice della strada e con altre norme integrative complementari, quali ad esempio l’art. 4 del D.L. n. 121/2002, in punto di necessità della presenza di organi di polizia al momento della rilevazione strumentale delle violazioni: sicché, dal riferimento normativo all’impiego di «personale dei corpi e servizi di polizia locale» unitamente alla «gestione diretta dei dispositivi di rilevazione delle infrazioni» si deduce che deve ritenersi sempre e comunque obbligatoria la presenza della polizia locale al momento della rilevazione strumentale delle contestate violazioni.
4.1. Il motivo non merita accoglimento. La normativa generale in tema di esimenti alla contestazione immediata e alla presenza degli agenti accertatori può così essere sintetizzata:
-ai sensi dell’art. 200, comma 1, CdS, fuori dei casi di cui all’art 201, comma 1 -bis , la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta;
-l ‘art. 201, comma 1 -bis , CdS individua i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria:
(i) talvolta richiedendo comunque la presenza degli agenti accertatori, per i casi di cui alla lettera e) del comma 1bis , art. 201 CdS (nonché art. 384, lett. e) Regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada) , riferibili all’utilizzo di strumenti di misura della velocità collocati in postazioni mobili, con la presenza e sotto il diretto controllo di un operatore di polizia, in cui il rilevamento può avvenire in ogni tipologia di strada, anche in assenza di indicazione del decreto del prefetto di cui all’art. 4 della legge n. 168/2002, con la conseguente ammissione della contestazione differita della violazione;
(ii) talvolta consentendo la rilevazione successiva, senza presidio degli agenti accertatori, per i casi di cui alla lett. f) del comma 1bis , art. 201 CdS , in combinato con l’art. 4, comma 1, D.L. n. 121/2002, ove è prevista la facoltà di contestazione di infrazioni su autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie e strade secondarie di scorrimento, rilevate con strumenti con postazione fissa senza presidio di agenti con rilievo dell’infrazione da remoto. Con l’ulteriore conseguenza, con riferimento alle ultime due tipologie di strade, che – al fine di giustificare la contestazione differita – il verbale di accertamento deve fare riferimento esplicito al decreto prefettizio che le individua, a pena di carenza di motivazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 26959 del 14/09/2022; Sez. 2, Ordinanza n. 21603 del 28/07/2021; Sez. 2, Sentenza n. 10918 del 26/04/2021; Sez. 2, Ordinanza n. 24758 del 05/11/2020; Sez. 2, Sentenza n. 23551 del 27/10/2020; Cass. n. 8635 del 2020; Sez. 2, Sentenza n. 4090 del 12/02/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 24214 del 04/10/2018; Sez. 6-2, Ordinanza n. 23726 del 01/10/2018; Sez. 6-2, Sentenza n. 26441 del 20/12/2016; Sez. 6-2, Ordinanza n. 331 del 13/01/2015; Sez. 2, Sentenza n. 23882 del 15/11/2011; Sez. 2, Sentenza n. 2243 del 30/01/2008).
L’interpretazione dell’art. 61 legge n. 120/2010 (normativa speciale che predispone ulteriori norme in materia di sicurezza stradale) proposta in ricorso abrogherebbe l ‘articolata normativa generale rappresentata dal CdS e norme integrative complementari
come sopra ricostruita, posto che la sua attuazione è rimessa, in virtù dell’art. 61 l. n. 120/2010, proprio esclusivamente alla Polizia Locale dipendente da enti locali. Il rinvio dell’art. 61 l. n. 120/210 all’art. 5 D.P.R. (Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato) conferma l’unitarietà del sistema , posto che il suo comma 3 stabilisce che i rilevamenti possono essere affidati ad impianti gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale e nella loro disponibilità, senza che durante il loro funzionamento sia necessaria la presenza di un organo della polizia stradale.
Con il quinto motivo si deduce l’illegittimità della sentenza impugnata relativamente al capo di condanna alla refusione delle spese del giudizio d’appello. Avendo il Tribunale illegittimamente rigettato tutti i motivi d’appello, ne é conseguito l’ulteriore illegittimo effetto di addossare all’appellante, ritenuto ingiustamente soccombente, il carico in toto della ripetizione delle spese processuali del grado sostenute dalla costituita controparte.
5.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non costituisce una vera e propria censura bensì un mero auspicio, per cui a fronte del rigetto del ricorso, resta ferma la regola della soccombenza già correttamente applicata dal Tribunale.
6. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di questa fase processuale in mancanza di attività difensiva delle controparti.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda