Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 33703 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 33703 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17782-2019 proposto da:
COMUNE DI AOSTA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
I.N.P.G.I. -ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI “NOME COGNOME“, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 175/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/02/2019 R.G.N. 3521/2014;
Oggetto
R.G.N. 17782/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 16/10/2024
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/10/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME causa numero 13 R.G. 17782 del 19
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 5.2.19 la corte d’appello di Roma, in riforma di sentenza del tribunale di primo grado, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposto dal Comune di Aosta, accertando l’obbligo dello stesso di versare i contributi previdenziali relativi alla posizione della dipendente NOME COGNOME per un complessivo importo di 39.000 euro di cui al decreto ingiuntivo opposto.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato che il verbale di accertamento in atti aveva accertato -mediante dichiarazioni di terzi ed evidenze documentali- la sussistenza del rapporto di lavoro giornalistico della lavoratrice, rispetto al quale il Comune non aveva fornito alcuna prova contraria; ha sottolineato, tra l’altro, che la lavoratrice era stabilmente inserita nell’organizzazione datoriale, che la sua attività era sostanzialmente istituzionale, caratterizzata inoltre dal carattere di continui tà e dall’obbligo di reperibilità, retribuzione mensile e con periodi di ferie (per quanto qualificati come sospensione temporanea delle attività).
Avverso tale sentenza ricorre il Comune di Aosta per quattro motivi, cui resiste il comune con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo deduce violazione degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., per aver invertito l’onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa contributiva, fondata sul verbale ispettivo.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha in proposito affermato (Sez. L, Sentenza n. 14965 del 06/09/2012, Rv. 623620 – 01) che, nel giudizio promosso dal contribuente per l’accertamento negativo del credito previdenziale, incombe all’INPS l’onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva, che l’Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell’ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori. Ha più di recente precisato Cass. Sez. L, Ordinanza n. 23252 del 28/08/2024 (Rv. 672193 – 01) che i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali in tema di comunicazioni dell’instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell’inchiesta per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini della prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova dell’insussistenza dei fatti contestatigli.
Nel caso, la sentenza non poggia sul solo verbale ispettivo, ma ha considerato altresì le dichiarazioni dei testi.
Il secondo motivo deduce ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. vizio di motivazione della sentenza impugnata in ordine al lavoro svolto dalla COGNOME per altro soggetto, cui era legato da quattro contratti di collaborazione.
Il motivo è inammissibile: il fatto non è contestato e quindi mai è stato discusso dalle parti, sicché si è al di fuori dell’ambito di sindacato giurisdizionale in sede di legittimità del vizio motivazionale ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c..
Il terzo motivo deduce violazione degli articoli 409 c.p.c. e 2094 c.c., per aver ritenuto sussistente la subordinazione e non invece la parasubordinazione.
Il motivo è infondato: la corte ha ben evidenziato la ricorrenza degli indici del lavoro subordinato giornalistico. In particolare, si è sottolineato l’inserimento stabile della lavoratrice nell’organizzazione datoriale, essendo la sua attività istituzionale, naturalmente connotata dal carattere della continuità, con responsabilità diretta verso il sindaco, con postazione fissa, fasce di reperibilità e retribuzione mensile.
Il quarto motivo deduce violazione all’articolo 116 legge 388 del 2000 per applicazione della sanzione dell’evasione benché il lavoratore fosse iscritto all’Inps presso la gestione separata. L’iscrizione all’INPS è irrilevante ed inidonea a prevalere sul fatto comprovato della mancata iscrizione all’INPGI e dunque dell’assenza di comunicazioni regolari in ordine al rapporto, regime assenza che è presupposto dell’applicazione del sanzionatorio applicato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 4.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 16