Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11977 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 11977 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 13556-2022 proposto da:
NOME, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, titolare dell’omonima impresa individuale , domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 98/2022 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 07/04/2022 R.G.N. 290/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da NOME nei riguardi di NOME COGNOME, titolare dell’omonima ditta, di condanna al pagamento della somma di € 32.276,67 oltre accessori di legge a titolo di compensi per RAGIONE_SOCIALE
straordinario, e differenze sulle mensilità aggiuntive e sul trattamento di fine rapporto maturati in relazione al RAGIONE_SOCIALE prestato nel corso dei rapporti a termine intercorsi tra le parti nei periodi dal 23.11.2012 al 30.3.2013, dal 19.11.2013 al 30.3.2014, dal 22.11.2014 al 31.3.2015, dal 1.12.2015 al 31.3.2016 e dal 1.12.2016 al 21.2.2017.
1.1. Il giudice di appello – dopo aver sottolineato le peculiarità del RAGIONE_SOCIALE in agricoltura fortemente influenzato dalla stagionalità e dalle condizioni meteorologiche e per come disciplinato dal contratto collettivo – ha ritenuto che non fosse stata offerta dal lavoratore, che ne era onerato, la prova dell’avvenuto svolgimento del RAGIONE_SOCIALE straordinario, della mancata fruizione di riposi compensativi e di congedi a conguaglio nei periodi di minore attività produttiva. Ha ritenuto generica e lacunosa la prova testimoniale ed insufficiente il contenuto del verbale ispettivo che era rimasto privo di riscontri documentali quanto agli accertamenti in concreto eseguiti, non sostenuto dalle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori che neppure erano state prodotte in giudizio. In definitiva, chiarito che il criterio equitativo può essere applicato alla liquidazione delle somme ma non alla prova del diritto, il giudice di appello ha ritenuto che neppure in via presuntiva era possibile ritenere provato l’orario normale e le prestazioni rese in eccedenza, tenuto conto del regime di flessibilità e delle possibili compensazioni annuali di orario.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NOME affidato a due motivi. NOME NOME ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria illustrativa.
RITENUTO CHE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art.360 primo comma n.3 c.p.c. con riguardo alla falsa ed errata applicazione della legge circa l’ efficacia probatoria del
verbale ispettivo redatto dall’RAGIONE_SOCIALE in data 19 luglio 2017.
3.1. Ad avviso del ricorrente le dichiarazioni rese nell’ambito dell’accertamento ispettivo e riportate nel verbale sarebbero maggiormente attendibili rispetto a quelle di segno parzialmente diverso rese successivamente. Inoltre, rammenta che il verbale ha efficacia probatoria privilegiata, ai sensi dell’art. 2700 c.c., di quanto viene attestato essere avvenuto in presenza del verbalizzante e che, in tale prospettiva, il giudice aveva ordinato il deposito del verbale e poi formulato una proposta conciliativa la quale, tuttavia, era stata poi disattesa in sede di decisione.
Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. per avere il giudice omesso l’ esame di un fatto decisivo della controversia: il formale disconoscimento della dichiarazione liberatoria prodotta dal datore di RAGIONE_SOCIALE, in copia, effettuato in sede di interrogatorio formale.
4.1. Il ricorrente si duole della mancata decisione sulla nullità della dichiarazione liberatoria, apocrifa e perciò inefficace e viziata nel consenso, con la quale il lavoratore avrebbe dichiarato di essere stato soddisfatto di ogni sua pretesa in relazione al rapporto di RAGIONE_SOCIALE intercorso con la ditta convenuta. Si tratterebbe infatti di dichiarazione generica che non può essere configurata come rinuncia a maggior ragione tenuto conto del fatto che si sarebbe trattato di rinuncia a diritti futuri. Sottolinea poi che il lavoratore comunque non avrebbe prestato un consenso consapevole non conoscendo adeguatamente la lingua italiana e rappresenta che verosimilmente la dichiarazione era stata inserita su un foglio da lui sottoscritto in bianco. Conseguentemente ritiene che la stessa non avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Corte di merito e che l’esito, in tal caso, sarebbe stato diverso.
Il ricorso è infondato e deve perciò essere rigettato.
5.1. Va qui ricordato che i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’RAGIONE_SOCIALE fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass. 19/04/2010 n. 9251). Neppure la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di RAGIONE_SOCIALE in un verbale ispettivo ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice. L’ispettore del RAGIONE_SOCIALE, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli, ed è assente l’ animus confitendi , trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell’inchiesta ( cfr. Cass. 07/09/2015 n. 17702).
5.2. Ne consegue che correttamente la Corte di merito, così come il primo giudice, dopo aver ripercorso le risultanze dell ‘ espletata istruttoria e con apprezzamento delle risultanze ad essa riservato, ha compiutamente chiarito le ragioni per le quali , in relazione alle caratteristiche dell’attività ed alle modalità di svolgimento della prestazione, ha escluso che da tali prove emergesse la dimostrazione dell’avvenuta effettuazione di RAGIONE_SOCIALE straordinario.
5.3. Con il secondo motivo di ricorso, poi, è denunciato inammissibilmente un vizio di motivazione nel contesto di un processo caratterizzato dall’esistenza di una motivazione conforme sia in primo che in secondo grado. Si tratta di censura che perciò solo è inammissibile atteso che nell’ipotesi
di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348-ter, comma 5, c.p.c., il ricorso per cassazione proposto per il motivo di cui al n. 5) dell’art. 360 c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. recentemente Cass. 28/02/2023 n. 5947 e già 22/12/2016 n. 26774).
6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 24 gennaio 2024