Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3190 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 3190  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 4946-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo  studio  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME  COGNOME,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SEDE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DI  MACERATA,  in  persona  del  legale  rappresentante  pro tempore,  rappresentato  e  difeso  ope  legis  dall’AVVOCATURA RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente – nonché contro
Oggetto
R.G.N. 4946/2019
COGNOME.
Rep.
Ud.27/11/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati  NOME  COGNOME,  NOME  NOME,  NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME;
– intimati – e sul RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G. proposto da: RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti successivi –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE SEDE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE MACERATA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall’AVVOCATURA RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– resistente con mandato al ricorso successivo nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  in  persona  del legale rappresentante pro tempore, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMAINDIRIZZO, presso lo  studio  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avvocato  NOME  COGNOME,  rappresentati  e  difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti al ricorso successivo nonché contro
COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME;
– intimati –
avverso  la  sentenza  n.  296/2018  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  CORTE  D’APPELLO  di ANCONA, depositata il 31/07/2018 R.G.N. 54/2017; udita la relazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
NOME di RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME in proprio avevano opposto dinanzi al Tribunale di Macerata una cartella portante  crediti  RAGIONE_SOCIALE  per  contribuzione  dovuta  in  relazione  a lavoratori che, formalmente legati da rapporti di associazione in partecipazione, erano stati considerati subordinati.
A seguito del rigetto, i ricorrenti hanno proposto appello, e la Corte d’appello di Ancona, con sentenza n. 296/2018, ha: disatteso gli argomenti relativi alla nullità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘accertamento per essere l’art. 14 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 applicabile a fattispecie diversa nonché l’eccezione di decadenza ex art. 25 del d.lgs. n. 46/1999, poiché il termine opera solo per i contributi dovuti a partire dal 1 gennaio 2004 e per gli accertamenti di crediti pregressi notificati dopo tale data (acquisendo rilievo la notifica del verbale ispettivo); accolto l’eccezione di prescrizione per i
contributi maturati sino al 1 gennaio 1998 applicando il termine quinquennale in assenza di denuncia di lavoratore; respinto, nel merito, le doglianze quanto al periodo successivo.
Avverso la sentenza, NOME COGNOME NOME e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME in proprio propongono tre motivi di censura.
Resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Resiste l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  sede  di Macerata, evidenziando  che  la  notifica  del  ricorso  nei  suoi  confronti  è effettuata ai soli fini RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa litis denuntiatio .
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME.
Avverso la medesima sentenza propone un autonomo ricorso RAGIONE_SOCIALE, sulla base di un unico motivo.
Resistono NOME RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE NOME e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME in proprio.
L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE  sede  di  Macerata non  ha svolto attività difensiva.
Sono rimasti intimati COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME, NOME, COGNOME NOME.
Chiamata  la  causa  all’adunanza  camerale  del  27  novembre 2024,  il  Collegio  ha  riservato  il  deposito  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza  nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
NOME di COGNOME NOME e RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed NOME COGNOME in proprio propongono tre motivi di censura.
I)Violazione  e/o  falsa  applicazione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.  14  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  legge  n. 689/1981 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. nonché violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ (perché la Corte ha disatteso tutte le doglianze relative ai vizi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa procedura amministrativa ritenendo non applicabile l’art. 14 cit., così omettendo, di fatto, la decisione).
II)Nullità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza per violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 161, comma 1, cod.  proc.  civ.,  violazione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.  112  cod.  proc.  civ.  in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. (perché la Corte non ha deciso il motivo di appello n. 4 con cui era stata dedotta nullità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza per aver il Giudice di prime cure limitato  l’istruttoria,  non  consentendo  all’opponente  di  dare prova dei propri assunti).
III)Violazione  e/o  falsa  applicazione  degli  artt.  2549,  2552, 2553, 2554 cod. civ. anche in relazione all’art. 1362 cod. civ. nonché  violazione  degli  artt.  115  e  116  cod.  proc.  civ.  e/o art.2697 cod. civ. nonché travisamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prova (art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ.).
RAGIONE_SOCIALE  impugna  la  medesima  sentenza  sulla  base  di  un  unico motivo, per  omesso  esame  di  un  fatto  decisivo  oggetto  di discussione tra le parti ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., non  avendo  la  Corte  esaminato,  con  riferimento  al lavoratore  COGNOME  NOME,  il  fatto  decisivo  costituito  dalla denuncia  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘omissione contributiva  presentata  il  2  giugno
2000, che avrebbe reso decennale la prescrizione quanto alla sua posizione.
Va premesso che il principio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l’atto contenente il controricorso: tuttavia quest’ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorchè proposto con atto a sè stante, in ricorso incidentale. (Cass. n. 28656/2017 ex multis ).
Il primo motivo di censura proposto con il ricorso principale è infondato.
La Corte ha compiutamente e correttamente motivato la reiezione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe doglianze relative ai vizi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa procedura amministrativa, vuoi per l’inapplicabilità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘invocato art. 14 RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 alla fattispecie sottoposta alla sua attenzione, vuoi perché ‘tutte le doglianze inerenti agli ulteriori vizi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa procedura di contestazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘illecito amministrativo … non acquistano il minimo rilievo rispetto al petitum e alla causa petendi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘odierna causa’, trattandosi di vizi relativi al procedimento amministrativo in una vertenza avente ad oggetto un debito contributivo iscritto a ruolo, come spiegato nel periodo precedente RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sentenza.
Il ricorrente lamenta la sussistenza di violazioni RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe garanzie endoprocedimentali nel procedimento ispettivo, violazioni che, anche laddove ritenute sussistenti, non potrebbero determinare l’esito  preteso,  posto  che  il  giudice  del  lavoro  non  è  giudice
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo ma del rapporto sostanziale dedotto in giudizio.
Come da giurisprudenza consolidata di questa Corte, in caso di opposizione ad avviso di addebito o a cartella di pagamento, il ricorso introduce un ordinario giudizio di cognizione in ordine al rapporto contributivo, sicchè, anche in caso di eccepita nullità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘avviso o RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cartella, deve essere esaminato il merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pretesa  contributiva  e  deve  essere  vagliata  la  sussistenza  o meno RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa dedotta obbligazione contributiva (Cass. n. 13313/2024, n. 8792/2024, n. 8781/2024 tra le più recenti).
Infatti, «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa domanda di pagamento RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘istituto RAGIONE_SOCIALE, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo (cfr, ex plurimis, Cass., 6 agosto 2012, n. 14149), con la conseguenza che gli eventuali vizi formali RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esistenza e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del proprio credito (cfr., Cass., 19 gennaio 2015, n. 774; Cass. 26 novembre 2011, n. 26395)» (Cass. n.12025/2019 e ivi richiamate, ex multis ).
L’eventuale illegittimità RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo non esimerebbe, quindi, il Giudice dall’esaminare il merito RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa pretesa.
Con tale doverosa disamina, la Corte di merito si è cimentata, sulla scorta RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe allegazioni e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe difese RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe parti.
Come di recente argomentato da Cass. n. 19776/2023 (in un giudizio  che  aveva  ad  oggetto  un’azione  di  accertamento negativo del credito contributivo, preteso da RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sulla base di
due verbali di accertamento ispettivo), «la violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe regole del giusto procedimento, sancite dai precetti costituzionali (art. 97 Cost.) e specificate dalla legge nr. 241 del 1990, non si ripercuote sul sorgere del diritto alle prestazioni previdenziali, ancorato alla sussistenza dei requisiti tipizzati dalla legge (di recente, Cass. nr. 3129 del 2023 che richiama Cass. nr. 37971 del 2022, punto 10, in conformità a un indirizzo oramai costante); … allorché difettino i fatti costitutivi del diritto vantato, l’interessato non può limitarsi a far leva sulle anomalie del procedimento amministrativo al fine di conseguire la prestazione che rivendica (sentenza nr. 37971 del 2022, cit., punto 11; in epoca più risalente, Cass., sez. lav., 24 febbraio 2003, n . 2804); …detti principi si attagliano anche all’ipotesi in cui sia stato l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a dare impulso al procedimento, in seguito a una verifica ispettiva (Cass., nr. 3129 cit; Cass. nr. 31954 del 2019; nei medesimi termini, Cass. nr. 20604 del 2014); …quel che rileva è sempre l’accertamento del rapporto sostanziale dedotto in causa».
Né può poi sottacersi che, come già più volte precisato da questa Corte, «nel giudizio sul rapporto RAGIONE_SOCIALE, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità come afferma il motivo, bensì come fonte di prova, liberamente valutabile dal giudice ai sensi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.116 c.p.c. (Cass.14965/12)» (Cass. n. 5851/2024), con la conseguenza che, nella specie, il ricorrente avrebbe dovuto affermare che il verbale di accertamento era prova inattendibile in quanto non motivato, ma ciò non ha fatto, dolendosi, invece di vizi formali e procedurali ex se.
Il secondo ed il terzo motivo, da esaminarsi congiuntamente per l’intima connessione che li unisce, sono inammissibili.
Valga, al riguardo, richiamare l’orientamento consolidato per cui «è al giudice del merito che spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge» e «l’omessa ammissione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito» (Cass. n. 18072/2024 e precedenti ivi richiamati).
Ciò che non si riscontra nella specie.
I ricorrenti, in sostanza, mirano a sollecitare un riesame RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe risultanze istruttorie acquisite in giudizio, investendo l’apprezzamento di merito e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe fonti di prova, non sindacabile in questa sede se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione nel testo riformato RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (qui non possibile in presenza di doppia conforme), ed i motivi si  risolvono  in  una  critica  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘iter  logico-argomentativo  che sorregge la decisione.
La  Corte  motiva  sulla  base  del  testo  dei  contratti  e  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai testi escussi: ‘l’apporto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘associato si sostanziava  nell’attività  di  conduzione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo  specifico  punto
vendita di articoli di profumeria di proprietà RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘associante, ‘in modo da garantirne il regolare funzionamento’ sotto ogni aspetto organizzativo e produttivo -apertura e chiusura ad orari prefissati, nonché pulizia e tenuta in ordine RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, trasporto e sistemazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe merci con mezzi propri RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘associante, riscossione dei corrispettivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe vendite dai clienti, con obbligo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa rimessa a fine giornata -restando viceversa riservata all’associante le scelte in ordine alla politica degli acquisti, le operazioni di rifornimento del negozio e l’indirizzo generale di gestione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe vendite’.
Il richiamo agli artt. 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. non è pertinente rispetto alle doglianze.
Non è stata denunciata una violazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 115 cod. proc. civ., nei termini rigorosi delineati dalla giurisprudenza di questa Corte: la Corte d’appello, in consonanza con quanto già affermato dal giudice di primo grado, ha valutato il materiale probatorio acquisito, senza attingere elementi di riscontro da prove non introdotte dalle parti e assunte d’ufficio al di fuori dei casi che il codice di rito contempla. La doglianza, nel criticare il prudente apprezzamento che i giudici d’appello hanno compiuto, senza infr angere il divieto di cui all’art. 115 cod. proc. civ., si sostanzia in un’impropria richiesta di rivalutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe risultanze probatorie e non supera, pertanto, il vaglio di ammissibilità.
Quanto  alla  violazione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art.  2697  cod.  civ.,  può  essere utilmente denunciata in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa prova ad una parte diversa  da  quella  che  ne  è  gravata  in  applicazione  di  detta norma , non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere probatorio ad opera RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa parte su
cui  tale  onere  incombe.  In  questo  caso,  vi  è  un  erroneo apprezzamento  sull’esito  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa  prova,  sindacabile  in  sede  di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).
Il motivo proposto con il ricorso incidentale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è fondato. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si duole RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘omesso esame del fatto decisivo costituito dall’esistenza di una denuncia presentata in data 2 giugno 2000 dal lavoratore COGNOME NOME, fatto che, se valutato, avrebbe portato  ad  una  decisione  diversa  in  punto  prescrizione  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe pretese avanzate dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con riferimento alla posizione di detto lavoratore.
Il motivo è stato sollevato nel rispetto del principio di autosufficienza,  posto  che  nel  ricorso  sono  riportati  i  tratti salienti RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa denuncia, prodotta sin dal primo grado di giudizio unitamente alla memoria di costituzione.
Che detta denuncia vi fosse risulta, del resto, dalla stessa sentenza di primo grado, per come riportata in ricorso, in cui il Giudice ha affermato che ‘nessuna RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe eccezioni preliminari e procedurali sollevate dall’opponente appare fondata ed in partico lare quella di decadenza da parte RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione all’iscrizione a ruolo e di prescrizione del credito contributivo in considerazione RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa normativa disciplinante dette materie, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa tempistica RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘accertamento e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa denuncia di un lavoratore, per tutte le ragioni esposte dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE opposto’, nonché dall’atto di appello, trascritto nella parte essenziale nel ricorso, ove si legge che ‘la sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti fattuali dai quali procede al rigetto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEe eccezioni tutte sollevate dagli opponenti…Tra l’altro, la denuncia proveniente da un solo lavoratore (non meglio indicato) non poteva valere per ritenere l’infondatezza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘eccezione con
riferimento  al  ruolo  o  con  riferimento  alla  prescrizione  del credito contributivo per tutti  i  lavoratori  (congiuntamente trattati nella cartella unica)’.
La Corte d’appello ha testualmente affermato che «agli atti di causa non è stato acquisito alcun elemento di sia pur minima valenza probatoria in ordine alla circostanza che l’accertamento da quale trae origine la pretesa sia stato sollecitato attraverso una denuncia o una qualunque altra forma di richiesta di intervento per iniziativa dei lavoratori interessati» ed ancora «dovendosi con il termine denuncia intendere un atto di iniziativa di un determinato lavoratore che nella specie non è stato minimamente documentato e nemmeno appare richiamato in altri atti e documenti di causa».
In tal modo è incorsa nel vizio denunciato, omettendo l’esame del fatto decisivo, consistente nell’esistenza RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa denuncia del lavoratore COGNOME NOME,  presente  in atti e invocata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in tutti i gradi di giudizio.
Pertanto,  conclusivamente,  respinto  il  ricorso  principale,  il ricorso incidentale deve essere accolto, in relazione ad esso la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di  Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Si  dà  atto  che  sussistono  i  presupposti  processuali  per  il versamento,  da  parte  del  ricorrente  principale,  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115/2002, ove dovuto.
PQM
La Corte accoglie il ricorso incidentale, rigetta il principale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 27 novembre