Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14581 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 14581 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/05/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26246/2019 R.G. proposto da:
PREVENZIONE E INTERVENTO RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore; COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, che li rappresentano e difendono in via tra loro disgiunta;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME congiuntamente e disgiuntamente tra di loro;
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO,
presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
-controricorrente-
nonché contro
MINISTERO DEL RAGIONE_SOCIALE E DELLE POLITICHE SOCIALI;
-intimato- avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE n. 3879/2018, depositata il 11/03/2019, R.G.N. 453/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/03/2023 dal
Consigliere Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che:
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto, con diversa motivazione, l’appello RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e di COGNOME NOMENOME legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa stessa, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato le domande volte ad ottenere l’annullamento del verbale ispettivo RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 17.6.2013 e l’accertamento di inesistenza dei crediti contributivi RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE conseguenti alla qualificazione come lavoro subordinato dei rapporti di collaborazione a progetto.
Avverso tale sentenza la RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con distinti controricorsi. Il RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
Considerato che:
Con l’unico motivo di ricorso è dedotta violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 c.p.c.) nonché omesso esame di un punto decisivo per il giudizio e controverso tra le parti (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.), per avere la Corte di merito omesso di pronunciarsi sulla domanda di annullamento del
verbale RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE del 17.6.2013 e di accertamento negativo dei crediti contributivi.
Il motivo è infondato.
La Cor te d’appello ha premesso che col ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALEa lite era stato chiesto non soltanto di annullare il verbale ispettivo, ma anche di dichiarare che le ricorrenti ‘non (erano) tenute al pagamento dei contributi previdenziali all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e dei premi assicurativi all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in relazione alla riqualificazione in contratti di lavoro subordinato dei contratti di collaborazione a progetto’ e che correttamente le stesse avevano citato in giudizio, oltre alla RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
In tal modo, la sentenza impugnata, se pure ha errato nell’escludere, in contrasto con i precedenti di legittimità (v. Cass. n. 32886 del 2018), la natura meramente endoprocedimentale del verbale ispettivo, tuttavia ha correttamente limitato la decisione alla domanda di accertamento negativo dei crediti contributivi, giudicandola infondata.
Non è configurabile la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c. in quanto la omessa pronuncia (sulla domanda di annullamento del verbale ispettivo) riguarderebbe non una questione di merito, bensì un accertamento incidentale non necessario ai fini del decidere e peraltro non ammissibile secondo la citata giurisprudenza di legittimità.
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione RAGIONE_SOCIALEe spese nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). Non si provvede sulle spese nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità in favore di ciascuna parte controricorrente che liquida in € 200,00 per esborsi e € 2.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nell’adunanza camera le del 15.3.2023