Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 21047 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 21047 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11344/2024 R.G. proposto da COGNOME rappresentato e difeso dagli Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME che hanno indicato i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
e
;
-ricorrente –
contro
COMUNE DI LUCOLI, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 332/24, depositata l’8 marzo 2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, proprietario di un fondo sito in Lucoli, riportato in Catasto al foglio 16, particella 171, convenne in giudizio il Comune di Lucoli, per sentir determinare l’indennità dovuta per l’occupazione dell’immobile, disposta con decreto del 3 ottobre 2009 dal Commissario delegato per l’emergenza sisma del 6 aprile 2009, ai fini della realizzazione dei moduli uso scolastico provvisori e dei moduli abitativi provvisori, e revocata dal Sindaco con decreto del 29 marzo 2016, cui non aveva però fatto seguito la riconsegna del terreno.
Si costituì il Comune, e resistette alla domanda, sostenendo che al decreto di occupazione non aveva fatto seguito l’immissione in possesso.
1.1. Con sentenza dell’8 marzo 2024, la Corte d’appello di L’Aquila ha rigettato la domanda.
A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto non provata l’effettiva occupazione del fondo, rilevando che non erano stati prodotti il verbale d’immissione in possesso e lo stato di consistenza, la cui redazione era richiesta quale formalità ad substantiam anche dall’art. 2 del d.l. 28 aprile 2009, n. 39. Ha escluso che l’esistenza del verbale potesse essere dimostrata per testi o anche in via presuntiva, sulla base del decreto di revoca e del decreto n. 119 del 31 maggio 2022, con cui era stata disposta, ai sensi dell’art. 42bis del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, l’acquisizione della particella 1072, già compresa nella particella 171, rilevando che tale provvedimento non recava alcun riferimento al verbale d’immissione nel possesso di quest’ultima particella o di altre diverse da quella acquisita.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un solo motivo, illustrato anche con memoria. Il Comune ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo d’impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2700 cod. civ., dell’art. 2, comma sesto, del d.l. n. 39 del 2009, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009,
n. 77 e dell’art. 54 del d.P.R. n. 327 del 2001, censurando la sentenza impugnata per aver rilevato la mancata produzione del verbale d’immissione in possesso, senza considerare che la stessa non è richiesta ai fini dell’ammissibilità della opposizione alla stima. Premesso che la disciplina emergenziale delle occupazioni d’urgenza escludeva che la redazione del verbale dovesse aver luogo in contraddittorio con il proprietario, sostiene di non essere riuscito ad averne copia, pur avendola più volte richiesta, aggiungendo che l’esistenza dello stesso emergeva dall’avvenuto frazionamento della particella 171, dal provvedimento di revoca adottato dal Sindaco e da quello di acquisizione sanante, nonché dall’avvenuta liquidazione dell’indennità di occupazione per la particella 1072, già inclusa nella particella 171.
1.1. Il motivo è infondato.
Premesso che la produzione del verbale d’immissione in possesso è necessaria ai fini non già dell’ammissibilità in rito della domanda, per la quale è sufficiente la dimostrazione dell’avvenuta emissione del decreto di occupazione, ma dell’accoglimento della domanda nel merito, quale prova della perdita effettiva del possesso del fondo da parte dell’attore, si osserva che, nel rilevare la mancanza di tale prova, la Corte territoriale si è conformata al principio, costantemente ribadito da questa Corte, secondo cui, poiché l’emanazione di un decreto di occupazione d’urgenza non impedisce lo sfruttamento del fondo da parte del proprietario, non comportandone l’abbandono da parte di quest’ultimo, se non per sua scelta, la mera produzione del predetto decreto non è sufficiente a dimostrare l’effettiva perdita della disponibilità materiale dell’immobile: tale prova è a carico del proprietario, tenuto a fornirla mediante lo stato di consistenza e il verbale d’immissione in possesso, la cui produzione in giudizio comporta un’inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del beneficiario del provvedimento ablatorio la dimostrazione della mancata esecuzione dello stesso (cfr. Cass., Sez. I, 17/09/2002, n. 13582). La redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, in contraddittorio con il proprietario, costituisce infatti una formalità prescritta ad substantiam ai fini della configurabilità dell’occupazione legittima, la cui mancanza non è surrogabile mediante l’assunzione di prove testimoniali, che, ove dedotte, vanno dichiarate inammissibili (cfr. Cass., Sez.
I, 18/05/12, n. 7930); essa fa presumere juris tantum l’effettivo impossessamento dell’immobile da parte del beneficiario dell’occupazione e la corrispondente perdita delle facoltà di godimento e disposizione da parte del proprietario, ferma restando la possibilità per il primo di fornire la prova della conservazione del possesso dell’immobile da parte del titolare, ai fini dell’esclusione dell’obbligo di corrispondere l’indennità di occupazione, e per il secondo di dimostrare di aver subìto un pregiudizio risarcibile in virtù dell’indisponibilità giuridica del bene conseguente all’emanazione del decreto di occupazione, come ad esempio quello derivante dall’impossibilità di alienarlo in presenza di concrete opportunità di vendita (cfr. Cass., Sez. I, 19/12/2019, n. 34098; 21/03/2013, n. 7197; 30/04/2014, n. 9488).
Tali principi, costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di legittimità, devono ritenersi applicabili anche alle occupazioni disposte per l’attuazione del piano di interventi per la realizzazione di moduli abitativi destinati alla sistemazione delle persone residenti o dimoranti negli immobili rimasti distrutti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009: nel disciplinare tali interventi, l’art. 2 del d.l. n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, prevedeva infatti espressamente, al comma sesto, che per le occupazioni d’urgenza e le eventuali espropriazioni disposte per l’attuazione del predetto piano «il Commissario delegato provvede, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli», precisando che «il verbale di immissione in possesso costituisce provvedimento di provvisoria occupazione a favore del Commissario delegato o di espropriazione, se espressamente indicato, a favore della Regione o di altro ente pubblico, anche locale, specificamente indicato nel verbale stesso». Ciò significa che, ai fini della legittima apprensione del possesso del fondo, poteva prescindersi dall’emanazione del relativo provvedimento e dal compimento delle formalità ordinariamente volte all’individuazione dei beni da occupare (cui il Commissario straordinario doveva provvedere nelle forme previste dai commi quarto e quinto dell’art. 2, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti), ma non dalla redazione dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, i quali, anzi, sostitui-
vano le predette formalità e lo stesso decreto, rendendone possibile (almeno provvisoriamente) l’omissione.
E’ pur vero che, ai sensi del comma ottavo, il Commissario delegato poteva disporre, in via di somma urgenza, con proprio provvedimento, l’utilizzazione di un bene immobile in assenza del provvedimento di localizzazione e del verbale d’immissione in possesso, espressamente motivandone la contingibilità e l’urgenza, e provvedendo, se necessario, con successiva ordinanza, all’acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 43, comma primo, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (in seguito, com’è noto, dichiarato costituzionalmente illegittimo, e sostituito dall’art. 42bis del medesimo decreto, introdotto dallo art. 34, comma primo, del d.l. 6 luglio 2011 n. 98). Nella specie, tuttavia, pur essendo stato accertato che con decreto del 31 maggio 2022 è stata disposta l’acquisizione sanante di un’area attigua del fondo di proprietà dell’attore, non è stato in alcun modo dedotto che ai fini dell’occupazione dello stesso sia stata seguita la procedura di somma urgenza prevista dal comma ottavo dello art. 2, anziché quella «ordinaria» prevista dal comma sesto della medesima disposizione. E’ d’altronde pacifico che il decreto di occupazione è stato regolarmente emesso, essendone stati indicati anche il numero e la data, sicché è in discussione soltanto l’esistenza dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, dei quali la difesa del Comune ha sempre contestato l’avvenuta redazione.
In quanto aventi la funzione di attestare la consistenza effettiva e le condizioni del fondo occupato al momento dell’apprensione della disponibilità dello stesso, nonché di certificare l’avvenuta consegna dell’immobile al beneficiario dell’occupazione, lo stato di consistenza ed il verbale d’immissione in possesso devono essere necessariamente redatti contestualmente all’occupazione materiale ed in contraddittorio con il proprietario, il quale deve essere messo in grado di partecipare alle operazioni e di ottenere copia di tali atti: nessuna indicazione in contrario è d’altronde desumibile dall’art. 2 del d.l. n. 39 del 2009, il quale, nel disciplinare le occupazioni finalizzate alla realizzazione del piano di interventi, fa riferimento agli atti ed agl’istituti del procedimento ablatorio, così come previsti e regolati dalla disciplina generale in vigore, introducendo le sole deroghe necessarie a consentire di far fronte alla
grave situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici cui si riferisce.
Non merita dunque censura la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che, in mancanza della produzione del relativo documento, l’avvenuta redazione del verbale d’immissione in possesso non potesse essere dimostrata per testimoni o per presunzioni, sulla base del decreto di revoca dell’occupazione dell’area in questione e di quello di acquisizione sanante, riguardante un’area attigua. In caso di mancato rilascio della copia dello stato di consistenza e del verbale d’immissione in possesso, la prova dell’avvenuta redazione degli stessi avrebbe potuto essere d’altronde fornita, come correttamente ritenuto dalla Corte territoriale, mediante la richiesta di esibizione dei relativi documenti da parte del Comune, ai sensi dell’art. 210 cod. proc. civ., mai avanzata dall’attore, oppure, trattandosi di un atto da redigersi in forma scritta a pena di nullità, anche mediante il ricorso alla prova testimoniale, ai sensi dell’art. 2725, secondo comma, cod. civ., ma solo previa allegazione della perdita del documento, nella specie neppure dedotta.
Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma l’11/03/2025