Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 33681 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 33681 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
SEZIONE TERZA CIVILE
composta dai signori magistrati:
Oggetto:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
RESPONSABILITÀ CIVILE CUSTODIA (ART. 2051 C.C.)
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
Ad. 16/12/2025 C.C.
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
R.G. n. 17373/2022
ha pronunciato la seguente
Rep.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 17373 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F. : CODICE_FISCALE), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-intimato- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Salerno n. 3276/2021, pubblicata in data 29 dicembre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
16 dicembre 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME ha agito in giudizio nei confronti del Comune di Cava de’ Tirreni per ottenere (nei limiti della competenza per valore del giudice adìto) il risarcimento dei danni subiti da un veicolo di sua proprietà a seguito di un incidente stradale avvenuto in una via comunale, a suo dire causato dalle condizioni del fondo stradale.
La domanda è stata rigettata dal Giudice di Pace di Cava de’ Tirreni.
Il Tribunale di Salerno, in riforma della decisione di primo grado, l’ha invece accolta, condannando l’ente convenuto al pagamento dell’importo di € 7.307,15, oltre accessori .
Ricorre il Comune di Cava de’ Tirreni , sulla base di quattro motivi.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’ intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380bis .1 c.p.c..
Ragioni della decisione
Risulta logicamente pregiudiziale l’esame del terzo motivo del ricorso, che ha ad oggetto l’accertamento relativo al nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso ed il cui accoglimento determinerebbe, quindi, l’assorbimento sia delle question i in ordine alla eventuale sussistenza dell’esimente del caso fortuito (oggetto del secondo e del quarto motivo), sia di quelle relative al quantum della condanna al risarcimento (oggetto del primo motivo).
Con il terzo motivo si denunzia « Nullità della sentenza (Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.) ».
L’ente ricorrente deduce che « nel ritenere provata la presenza di sostanza viscida sull’asfalto, la decisione impugnata si pone in contrasto con il criterio di valutazione previsto dall’art. 116 c.p.c. in ordine alle cd. ‘prove legali’. Ciò, in ragione di quanto attestato nel mezzo di p rova costituito da ‘rapporto di polizia municipale redatto in data 03.04.2013’ (giorno del sinistro n.d.r.), alle ore 8.30, secondo cui ‘dalla verifica dello stato del manto stradale non riscontravamo la presenza di materiale oleoso o gasolio ovvero altri materiali similari che avrebbero causato perdita di aderenza ai veicoli coinvolti’. Rapporto da qualificarsi come ‘atto pubblico’ ai sensi dell’art. 2700 c.c.,
dotato di fede pubblica privilegiata smentibile attraverso querela di falso, non proposta nel caso di specie ». Il motivo è fondato.
2.1 Si premette che il tribunale, nell’accertamento dei fatti rilevanti ai fini della decisione e, segnatamente, del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso, nonché dell’eventuale sussistenza dell’esimente del caso fortuito, ha ritenuto di potere operare una valutazione comparativa tra le emergenze delle deposizioni testimoniali, quelle dei verbali del monitoraggio delle strade svolto, anteriormente ai fatti, da un funzionario comunale e quelle del verbale della polizia municipale intervenuta sul luogo subito dopo l’incidente.
Con specifico riguardo al pregiudiziale accertamento del nesso di causa tra la cosa in custodia e l’evento dannoso , il giudice di appello ha ritenuto inattendibili le emergenze del verbale della polizia municipale, perché contrastanti con le deposizioni testimoniali assunte.
Disattendendo tali emergenze, il tribunale è, quindi, giunto alla conclusione della sussistenza di sufficiente prova del fatto che erano presenti macchie d’olio (o, comunque, sostanze viscide) sulla carreggiata stradale, al momento dell’incidente , e che queste erano state la causa dello stesso.
In tal modo, è stato, peraltro, affermato un fatto manifestamente contrastante con quanto attestato nel verbale di intervento della polizia municipale delle ore 8.30 (cioè, immediatamente successivo all’incidente, avvenuto all’incirca a quella stessa ora), in cui si nega inequivocabilmente la presenza di « materiale oleoso o gasolio ovvero altri materiali similari che avrebbero causato perdita di aderenza ai veicoli coinvolti ».
2.2 Non può dubitarsi che il verbale redatto dagli agenti di polizia municipale intervenuti sul luogo dell’incidente immediatamente dopo il fatto (avvenuto alle ore 8.30 circa, come indicato sia nell’atto di citazione che nel verbale in questione) abbia
natura di atto pubblico che fa piena prova fino a querela di falso di quanto attestato essere stato direttamente percepito dai pubblici ufficiali che lo hanno formato e, cioè, dagli agenti stessi, ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c..
Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, cui intende darsi piena continuità, in particolare, « con riferimento al verbale di accertamento di un incidente stradale redatto da organi di polizia, l’efficacia di piena prova fino a querela di falso, che ad esso deve riconoscersi -ex art. 2700 c.c., in dipendenza della sua natura di atto pubblico -oltre che quanto alla provenienza dell’atto ed alle dichiarazioni rese dalle parti, anche relativamente ‘agli altri fatti che il pubblico ufficiale che lo red ige attesta essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti’, non sussiste né con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il pubblico ufficiale, né con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadimento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento, come nell’ipotesi che quanto attestato dal pubblico ufficiale concerna non la percezione di una realtà statica (come la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), bensì l’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante; e, pertanto, al riguardo la parte non è tenuta nemmeno alla prova contraria; il predetto verbale fa invece piena prova fino a querela di falso in ordine ai fatti accertati visivamente dai verbalizzanti e relativi alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento » (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14038 del 01/07/2005; Sez. 3, Sentenza n. 3282 del 15/02/2006; Sez. 3, Ordinanza n. 29320 del 07/10/2022).
Nella specie, la constatazione dell’assenza di liquidi o materiali viscidi sulla carreggiata, al momento del sopralluogo -che sostanzialmente coincide con quello dell’incidente, in quanto l’intervento risulta essere stato immediato -specificamente attestata nel verbale, ha ad oggetto la descrizione dello stato dei luoghi, senza oggetti in movimento, e costituisce, all’evidenza, un fatto accertato visivamente dai verbalizzanti e relativo alla fase statica dell’incidente, quale risultava al momento del loro intervento.
Con riguardo a tale attestazione, pertanto, non vi è dubbio che il suddetto verbale facesse piena prova fino a querela di falso. Di conseguenza, la censura di violazione degli artt. 2699 e 2077 c.c., formulata con il motivo di ricorso in esame, è senz’altro fondata, in quanto il tribunale ha liberamente valutato una prova legale vincolante, in mancanza della necessaria querela di falso.
2.3 La decisione impugnata va, dunque, cassata con riguardo all’accertamento del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, accertamento viziato dalla mancata considerazione di una prova legale costituita dall’accertamento di fatti che i pubblici ufficiali avevano attestato come avvenuti in loro presenza e da loro visivamente constatati.
In sede di rinvio, dovrà rinnovarsi tale accertamento, sulla base del valore di piena prova legale, contestabile solo con querela di falso, dell’attestazione in questione.
C ome già chiarito, l’accoglimento del terzo motivo del ricorso, relativo all’accertamento del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso, comporta l’assorbimento di tutte le censure formulate con gli altri motivi del ricorso stesso, in quanto il primo motivo, con il quale è stata denunziata « Nullità della sentenza ( Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. ) », ha ad oggetto il quantum della condanna al risarcimento, mentre il secondo ed il quarto, con i quali
è stata, rispettivamente, denunziata « Nullità della sentenza (Violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2700 c.c. , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.) » e « Nullità della sentenza (Violazione dell’ art. 132 n. 4 c.p.c. , in relazione all’ art. 360 n. 4 c.p.c.). Motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile » hanno entrambi ad oggetto l’accertamento dell’eventuale esimente del caso fortuito.
Tanto la valutazione relativa all’eventuale sussistenza dell’esimente del caso fortuito, quanto quella relativa ai limiti in cui poteva essere accolta la domanda, in virtù della limitazione quantitativa di essa formulata dalla stessa parte attrice, dovranno essere eventualmente rinnovate, peraltro nella sola ipotesi in cui, nonostante il valore di prova legale dell’attestazione sull’inesistenza di macchie d’olio o di sostanze viscide sulla carreggiata, contenuta nel verbale di intervento della polizia munic ipale, in sede di rinvio si possa pervenire nuovamente all’accertamento positivo del nesso di causa tra cosa in custodia ed evento dannoso.
È accolto il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri. La sentenza impugnata è cassata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri e cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Salerno, in persona di diverso magistrato addetto all’ufficio, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 16 dicembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME