Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21557 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
C.C. 21/05/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente – contro
TRIFOGLIO SALVATORE;
–
intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Brescia n. 1206/2017, pubblicata il 18 agosto 2017 ;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nell’adunanza camerale del 21 maggio 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19 marzo 2014 COGNOME NOME proponeva opposizione, dinanzi al Giudice di pace di RAGIONE_SOCIALE, avverso il verbale di contestazione n. 700010729607 elevato dal Polstrada di RAGIONE_SOCIALE il precedente 19 febbraio 2014 in ordine all’accertamento RAGIONE_SOCIALEa violazione
prevista dall’art. 193 d. lgs. n. 152/2006, consistita nell’aver effettuato un trasporto di rifiuti non pericolosi in quantità superiore ai 30 kg senza essere munito del prescritto formulario identificativo.
La domanda di annullamento del citato verbale era stata formulata sul presupposto che gli agenti accertatori avevano constatato la suddetta violazione senza avere pesato il materiale per cui si sarebbe dovuto escludere che esso avesse un peso superiore ai 30 kg, oltre il cui limite era obbligatoria la redazione del suddetto formulario.
L’adito Giudice di pace dichiarava la propria incompetenza per materia, dovendosi considerare la stessa appartenente al Tribunale trattandosi di opposizione concernente una violazione in tema di tutela RAGIONE_SOCIALE‘ambiente e RAGIONE_SOCIALE‘inquinamento.
Riassunta la causa avanti al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE eccepivano l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘originario ricorso, non vertendosi in una ipotesi di violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada (ragion per cui non era proponibile l’opposizione diretta al verbale in questione riguardante altro tipo di illecito amministrativo), deducevano che l’Ente a cui favore pagare la sanzione era la Provincia e che il giudizio era stato introdotto con rito errato e, comunque, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALEA non legittimata passivamente.
Con sentenza del 6 aprile 2016 il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, previa rilevazione RAGIONE_SOCIALEa sussistenza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione passiva del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, annullava l’opposto verbale di accertamento evidenziando che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 262, comma 1, del d. lgs. n. 152/2006, la sanzione avrebbe dovuto essere irrogata dalla competente Provincia.
Decidendo sull’appello formulato dal RAGIONE_SOCIALE e nella costituzione RAGIONE_SOCIALE‘appellato, che resisteva, la Corte di appello di Brescia, con sentenza n. 1206/2017 (pubblicata il 18 agosto 2017), rigettava il gravame e compensava le spese del grado, condividendo pienamente il percorso motivazionale adottato con la sentenza di primo grado conducente all’annullamento RAGIONE_SOCIALE‘impugnato verbale di accertamento (da qualificarsi tale e non come atto procedimentale).
Avverso la menzionata sentenza di appello ha proposto ricorso per
cassazione, affidato a due motivi, il RAGIONE_SOCIALE. L’intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha denunciato – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c.
In particolare, il ricorrente deduce che il COGNOME – con l’originario atto di opposizione – si era limitato a contestare la sussistenza RAGIONE_SOCIALEa violazione ascrittagli, nel mentre esso RAGIONE_SOCIALE aveva eccepito l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione stessa poiché rivolta contro un verbale RAGIONE_SOCIALEa Polstrada mediante la quale il ricorrente aveva, per l’appunto, incentrato la sua domanda prospettando la mancata configurazione RAGIONE_SOCIALE‘infrazione addebitatagli e ricondotta all’art. 193 d. lgs. n. 152/2006, senza, però, rendersi conto che l’opposizione avrebbe potuto essere ammissibilmente proposta – ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981 – solo avverso la conseguente ordinanza -ingiunzione (la cui emissione, da parte RAGIONE_SOCIALEa competente Provincia, sarebbe stata emessa solo in difetto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio, da parte del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALEa facoltà del pagamento RAGIONE_SOCIALEa sanzione in misura ridotta, ovvero di 1/3 di quella massima prevista dall’art. 258, comma 4, RAGIONE_SOCIALEo stesso d. lgs. n. 152/2006).
Con il secondo motivo il RAGIONE_SOCIALE ricorrente ha lamentato – avuto riguardo all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. – la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 11 del d. lgs. n. 285/1992, degli artt. 13, 14, 18 e 22 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981, nonché degli artt. 193, comma 1, e 262, commi 1 e 4, del d. lgs. n. 152/2006, oltre che degli artt. 6 e 7 del d. lgs. n. 150/2011, prospettando l’illegittimità RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che il verbale di accertamento integrasse un vero e proprio provvedimento sanzionatorio e non, invece, un verbale di accertamento RAGIONE_SOCIALEa suddetta violazione di cui all’art. 193 del d. lgs. n. 152/2006, il quale, perciò, non avrebbe potuto essere autonomamente e
direttamente impugnabile in sede giurisdizionale (poiché sarebbe stata opponibile in tale sede solo l’eventuale successiva ordinanza -ingiunzione, da emanarsi per il caso di mancato esercizio, da parte del contravventore, RAGIONE_SOCIALEa facoltà concessagli dall’art. 14 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981).
I due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, e sono fondati.
Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello e conformemente a quanto denunciato dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, nel caso di specie non ci si trovava in presenza di un verbale di accertamento per violazione al codice RAGIONE_SOCIALEa strada (per il quale è prevista -in via eccezionale -la diretta impugnabilità in sede giurisdizionale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 del d. lgs. n. 150/2011), bensì di un verbale di accertamento per una diversa violazione, attinente ad altra materia, ricondotta all’art. 193 del d. lgs. n. 152/2006 (sanzionata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 258, comma 4, del medesimo d. lgs.), con riferimento alla quale -avuto riguardo alla norma generale di cui all’art. 6 del citato d. lgs. n. 150/2011, in combinato disposto con l’art. 262 del menzionato d. lgs. n. 152/2006 sarebbe stata ammissibile solo l’opposizione avverso la conseguente ordinanza -ingiunzione, per l’eventualità in cui il trasgressore non si fosse avvalso RAGIONE_SOCIALEa facoltà di pagamento in misura ridotta (di cui era stato dato avviso al contravventore nel contenuto del verbale elevato nei suoi confronti) contemplata dal suddetto art. 258, comma 4, d. lgs. n. 152/2006 (ovvero nell’ammontare di 1/3 del massimo edittale), adempimento che, se eseguito, avrebbe comportato l’estinzione RAGIONE_SOCIALEa violazione (come sancito, in via generale, dall’art. 16 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689/1981).
Pertanto, la Corte di appello è incorsa nelle denunciate violazioni di diritto poiché l’opposizione avverso il verbale di accertamento proposta dal COGNOME avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Da ciò consegue la cassazione senza rinvio RAGIONE_SOCIALE‘impugnata sentenza, vertendosi in una RAGIONE_SOCIALEe ipotesi previste dall’art. 382, comma 3, c.p.c. e, precisamente, in quella in cui la causa di opposizione non poteva essere proposta (essendo, come detto, inammissibile l’opposizione diretta
avverso il verbale di accertamento relativo alla contestata violazione di cui all’art. 193 del d. lgs. n. 152/2006).
Sussistono giustificate ragioni per disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese dei due gradi di merito, mentre le spese del presente giudizio di legittimità vanno regolate in base al principio generale RAGIONE_SOCIALEa soccombenza e si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio la sentenza impugnata.
Compensa integralmente le spese dei due gradi di merito e condanna l’intimato COGNOME NOME al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.300,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa