Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 558 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 558 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6836/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, BOLOGNESE NOME, tutti rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO;
– controricorrenti – avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI BRESCIA n. 20/2023, depositata il 03/01/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Bergamo, adìto dai condòmini NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, con sentenza n. 2077/2021, ha annullato le deliberazioni assunte dall’assemblea del RAGIONE_SOCIALE (il ‘RAGIONE_SOCIALE‘) nella riunione del 30.0 4.2016, per la mancanza, nel relativo verbale, dell’indicazione nominativa dei condòmini presenti (personalmente o per delega) e RAGIONE_SOCIALE loro quote di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE; omissione che, determinando un vizio relativo alla regolare costituzione dell’assemblea, comportava l’invalidità di tutte le deliberazioni assunte in quella sede.
Il RAGIONE_SOCIALE impugnava la suddetta pronuncia innanzi alla Corte d’Appello di Brescia, che con sentenza n. 20/2023 – rigettava il gravame, sostenendo che si dovesse ritenere non provato l’inoltro dell’elenco RAGIONE_SOCIALE presenze dei condòmini, non essendo neppure detto elenco espressamente menzionato come allegato nel verbale, e mancando prova dell’invio.
Osservava la Corte territoriale che sarebbe stato comunque difficile valutare la regolarità di detto elenco, anche qualora esso fosse stato inviato, viste le carenze che lo affliggevano: il RAGIONE_SOCIALE, infatti, con la costituzione, aveva prodotto un elenco, su foglio separato dal verbale in questione e non firmato, con l’indicazione RAGIONE_SOCIALE presenze personali, RAGIONE_SOCIALE presenze per delega (senza peraltro l’indicazione del delegato, rilevante per stabilire il rispetto RAGIONE_SOCIALE condizioni di cui al l’art. 67 disp. att. cod. civ. ) e RAGIONE_SOCIALE assenze e con l’indicazione, alla voce «sup.», solo per i condòmini presenti, di numeri non forniti da tabelle millesimali, pacificamente al tempo mancanti, ma da una divisione basata solo sui mq. degli appartamenti (che non costituiscono l’unico
parametro per determinare il valore della proprietà ex art. 1123 cod. civ.).
Avverso la suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione il RAGIONE_SOCIALE, affidandolo a due motivi.
Resistono NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME con controricorso.
In prossimità dell’adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie.
A séguito della proposta di definizione accelerata del Consigliere Delegato dal Presidente di Sezione, il ricorrente ha chiesto la decisione ex art. 380bis , comma 2, cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disatteso il rilievo contenuto nel controricorso (pp. 5-7) e reiterato in memoria (pp. 3-5) circa la mancata autorizzazione assembleare dell’amministratore alla proposizione del ricorso. Essendo l’amministratore l’unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 cod. civ., in forza dell’attribuzione conferitagli dall’art. 1130, n. 1, cod. civ., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell’art. 1131 cod. civ., allo stesso spetta altresì la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23254 del 20/08/2021; Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451; Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095; Cass. Sez. 2, 10/03/2020, n. 6735).
Tanto chiarito, è ora possibile scrutinare i due motivi del ricorso.
Con il primo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 1136 cod. civ. Sostiene il ricorrente che il RAGIONE_SOCIALE ha prodotto il processo verbale di assemblea già in comparsa di risposta, e successivamente con nota di deposito del 30.06.2017 su richiesta del
GI, e che esso è coerente con quanto riportato nel libro dei verbali (nel rispetto dell’art. 1136 cod. civ.) , sì da permettere di comprendere quanto deliberato, poiché nel foglio presenze sono riportati i nominativi dei condòmini, le quote millesimali (peraltro non necessarie per la gestione e funzionamento del condominio) e l’indicazione di presenza, assenza e deleghe (fatto comunque non contestato dai condòmini che hanno impugnato la delibera). in ogni caso, osserva il ricorrente che i presenti hanno votato all’unanimità l’approvazione della delibera.
2.1. Il primo motivo è inammissibile per difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 6) cod. proc. civ.
La Corte d’Appello ha fondato la sua decisione sul fatto che i condòmini non avevano elementi per valutare la regolare costituzione dell’assemblea, atteso che (diversamente da quanto sostenuto in ricorso) manca la prova dell’invio gravante sul RAGIONE_SOCIALE dell’elenco dei condòmini votanti quale allegato al ve rbale, non essendo neppure detto elenco espressamente menzionato come allegato ed essendo stato prodotto in giudizio su foglio separato e non firmato. Né detto elenco conteneva l’indicazione di tutti i condòmini presenti, con i corrispondenti millesimi, ovvero recava l’indicazione nominativa degli astenuti e di quelli che avevano votato contro, nonché del valore complessivo RAGIONE_SOCIALE rispettive quote millesimali, consentendo tali dati di stabilire con sicurezza, per differenza, quanti e quali condòmini hanno espresso voto favorevole, nonché di verificare che la deliberazione assunta abbia superato il quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ. Aspetti del verbale, questi, non «formali» (così in ricorso p. 13, rigo 7), bensì incidenti sulla validità della delibera (per tutte: Cass. n. 40827 del 2021), e per questo a suo tempo censurati dagli odierni controricorrenti.
Il fatto, quindi, che i presenti avessero approvato la delibera impugnata «all’unanimità» non coglie la ratio decidendi della pronuncia, così rivelandosi inammissibile anche sotto questo profilo.
2.2. Il ricorrente contesta le sopra riportate affermazioni della Corte territoriale -senza neanche dedurre error in procedendo , ma limitandosi a lamentare violazione di legge – facendo riferimento al verbale e al foglio di presenze prodotto in giudizio unitamente alla comparsa di costituzione limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte strettamente d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso, con precisazione dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti in sede di giudizio di legittimità, la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento ( ex multis : Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 30723 del 2019; Cass. Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
Non sono, infatti, sufficienti affermazioni apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, con le quali il ricorrente afferma che nel foglio RAGIONE_SOCIALE presenze, disponibile in atti, sono riportati i nominativi dei condòmini, le quote millesimali, e l’indicazione di presenze, assenze e deleghe (v. ricorso p. 10, 6° capoverso; p. 11, 5° capoverso).
3. Con il secondo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che i condòmini COGNOME e COGNOME non hanno contestato la circostanza che al verbale da essi impugnato fosse allegato l’elenco dei con dòmini presenti personalmente, per delega o assenti con le relative quote di proprietà. Poiché la non contestazione ha effetti vincolanti per il giudice, la Corte territoriale avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controllo
probatorio sul fatto non contestato, ritenendolo sussistente: del tutto erroneamente, dunque, la sentenza ha sostenuto il difetto di prova dell’invio del verbale e dell’elenco allegato.
3.1. Il motivo è infondato.
Non vi è dubbio che l’impugnazione della delibera assunta dal RAGIONE_SOCIALE in data 30.04.2016 sia stata voluta dai condòmini COGNOME e COGNOME per la mancanza, nel relativo verbale, dell’indicazione nominativa dei condòmini presenti (personalmente o per delega) e RAGIONE_SOCIALE loro quote di partecipazione al RAGIONE_SOCIALE (v. sentenza p. 3, ultimo capoverso; p. 4, 7° capoverso), contenuti necessari per verificare che la deliberazione fosse stata assunta nel rispetto del quorum richiesto dall’art. 1136 cod. civ.
Del resto, è tale motivo di impugnazione che spiega la decisione sia del primo giudice sia della pronuncia impugnata, in ossequio al principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.).
Pertanto, come evidenziato in PDA, la contestazione – da parte del RAGIONE_SOCIALE convenuto – dei fatti già affermati o già negati nell’atto introduttivo del giudizio non ribalta sugli attori l’onere di «contestare l’altrui contestazione», dal momento che essi avevano già esposto la propria posizione al riguardo (cfr. Cass. n. 6183 del 2018).
4. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.
Liquida le spese secondo la regola della soccombenza, come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ.
Essendo la decisione resa nel procedimento per la definizione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, di cui all’art. 380bis cod. proc. civ. (novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), con formulazione di istanza di decisione ai sensi
dell’ultimo comma della norma citata, e il giudizio definito in conformità alla proposta, parte ricorrente deve essere, inoltre, condannata al pagamento RAGIONE_SOCIALE ulteriori somme ex art. 96, commi 3 e 4 cod. proc. civ., sempre come liquidate in dispositivo (sulla doverosità del pagamento della somma di cui all’art. 96, comma 4, cod. proc. civ. in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, v. Cass., Sez. Un., n. 27195/2023).
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre ad euro 200,00 per esborsi, al rimborso RAGIONE_SOCIALE spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore degli stessi controricorrenti, l’ AVV_NOTAIO, dichiaratasi antistataria;
condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente di una somma ulteriore di euro 5.800,00 equitativamente determinata, nonché -ai sensi dell’art. 96, comma 4 cod. proc. civ. – al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, l’ 8 luglio 2025.
La Presidente NOME COGNOME