Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8788 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8788 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 18065-2019 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
R.G.N. 18065/2019
COGNOME.
Rep.
Ud. 27/11/2024
CC
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 388/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 30/11/2018 R.G.N. 131/2016; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1.La Corte d’Appello di Caltanissetta, respingendo il gravame proposto dal Comune RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Sperlinga, ha confermato la sentenza di primo grado di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘opposizione a cartella di pagamento inerente ad omesso pagamento di € 8.219,66 a titolo di contributi dovuti in favore di lavoratori assunti con contratti a progetto, convertiti ex art. 69 primo comma d.lgs. 276/2003 in rapporto di lavoro subordinato.
In primo grado erano state respinte l’eccezione di illegittimità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di accertamento ispettivo depositato presso l’ufficio protocollo RAGIONE_SOCIALE‘ente comunale il 25/11/2008 e l’invocata non debenza RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva per carenza probatoria del carattere autonomo del rapporto di lavoro.
Nell’impugnata sentenza, ritenuto che nessun effetto estintivo RAGIONE_SOCIALEa pretesa discenda da un ‘ irregolare notifica ben potendo l’RAGIONE_SOCIALE previdenziale procedere a nuova iscrizione del credito contributivo entro i limiti decadenziali di cui all’art. 25 d.lgs. 46/1999 ed iscrivere a ruolo anche senza previa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di accertamento (circostanze non ricorrenti nel caso di specie in presenza sia del la notifica RAGIONE_SOCIALE‘accertamento che RAGIONE_SOCIALEa cartella), la Corte territoriale rilevava che l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avesse fornito la prova, riportata nel verbale di accertamento, RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata dei rapporti di lavoro, desumibile dall’espletamento da parte dei lavoratori di compiti tipici RAGIONE_SOCIALEe attività istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente, dall’assenza di un’organizzazione propria, dall’osservanza di un orario fisso di lavoro, dal
compenso percepito per lavoro straordinario, dalla attestazione RAGIONE_SOCIALEa presenza con firma o cartellino, dal godimento di ferie richieste ed autorizzate, dalla giustificazione di assenza per malattia, dall’osservanza di direttive ed ordini di servizio.
Il Comune di Sperlinga propone ricorso per cassazione affidandosi a due motivi, a cui il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La causa è stata trattata nell’adunanza camerale del 27 novembre 2024.
CONSIDERATO CHE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 c.p.c. e del d.lgs. 46/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per la illegittima notifica del verbale di accertamento a cui si riferisce la cartella esattoriale, non eseguita nelle forme RAGIONE_SOCIALEe notificazioni alle persone giuridiche mediante consegna RAGIONE_SOCIALE‘atto al rappresentante legale o alla persona incaricata di ricevere l’atto, o ad altra persona addetta alla sede, bensì mediante presentazione al protocollo del Comune di Sperlinga senza redazione di alcuna relata di notifica che identifichi la persona a cui l’atto è stato consegnato e che attesti l’ufficialità RAGIONE_SOCIALEa notifica, non potendo tale formalità essere considerata equipollente alla notifica a mani proprie ed essendo la registrazione a protocollo un atto interno insuscettibile di attestare quanto emerge dalla attività RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario; sul verbale di accertamento mancherebbero l’attestazione di conformità e l’autenticità RAGIONE_SOCIALEe firme degli accertatori verbalizzanti.
Con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del principio RAGIONE_SOCIALE‘onere RAGIONE_SOCIALEa prova in tema di opposizione a cartelle esattoriali, gravante sull’ente previdenziale; osserva il ricorrente che il verbale non riveste efficacia probatoria con riguardo ai fatti costitutivi del credito contributivo né può essere
utilizzato come piena prova di sussistenza del rapporto di lavoro subordinato in assenza di regolare notifica e di attestazione di conformità: fatte salve le attestazioni di veridicità dei fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale, il verbale di accertamento non ha valore probatorio precostituito, neanche di presunzione semplice, riguardo alle circostanze in esso contenute; il giudice dovrebbe, invero, procedere ad una valutazione complessiva di tutte le risultanze probatorie, sicché in mancanza di riscontri ed in assenza di allegazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dai lavoratori, il verbale non può assurgere al rango di prova certa. Aggiunge il ricorrente che la Corte aveva omesso di esaminare l’art. 1 del contratto, di conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico, che in modo dettagliato ne precisava l’oggetto e le modalità di svolgimento, possedendo in tal modo i requisiti richiesti dall’art. 69 d.lgs. 276/03; le prestazioni e le modalità concordate in base alle necessità ed esigenze organizzative dei collaboratori dovevano essere analizzate singolarmente, non genericamente cumulate per tutte le posizioni, e non si poteva prescindere dalla volontà RAGIONE_SOCIALEe parti e dal nomen juris utilizzato. Il ricorrente ha poi confutato gli argomenti presuntivi RAGIONE_SOCIALEa subordinazione: sull’orario di lavoro non si desume che esso sia stato unilateralmente stabilito dall’ente, sulla attestazione RAGIONE_SOCIALEe presenze in entrata e in uscita o sulla giustificazione RAGIONE_SOCIALEe assenze per malattia la clausola contrattuale nasceva dall’esigenza di prevedere l e sostituzioni con altri collaboratori, quanto alle ferie ed agli ordini e direttive si trattava di indicazioni compatibili con il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ma nulla era emerso sulle modalità di vigilanza e controllo nell’esecuz ione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni lavorative. Mancava, quindi, la prova RAGIONE_SOCIALEa fondatezza RAGIONE_SOCIALEe pretese contributive.
Nel controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha premesso, in via di fatto, che il credito vantato era sorto in conseguenza del verbale ispettivo del 28/11/2008 comunicato all’ufficio protocollo cui era seguita l’iscrizione a ruolo con affidamento al concessionario per l’em issione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale, ma non è prevista un’ulteriore attività precedente ad essa; e riguardo al secondo motivo di ricorso, ne deduce l’inammissibilità perché attraverso l ‘assunta violazione del principio di ripartizione RAGIONE_SOCIALE‘onere probatorio si chiede alla Corte una nuova valutazione dei fatti di causa, già confermata concordemente nei due gradi di merito.
Il ricorso non è fondato e va respinto.
Riguardo alla prima doglianza si osserva che il ricorrente non nega di aver ricevuto il verbale di accertamento ispettivo ma contesta che la sua presentazione all’ufficio protocollo possa valere come equipollente RAGIONE_SOCIALEa notifica secondo la previsione normativa RAGIONE_SOCIALE‘art. 145 c.p.c. La norma, tuttavia, prescrive che la notificazione alle persone giuridiche si esegua nella loro sede, mediante consegna di copia RAGIONE_SOCIALE‘atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere RAGIONE_SOCIALEo stabile in cui è la sede: la parte ricorrente non contesta che la consegna all’ufficio protocollo sia stata compiuta presso la sede del Comune, né che a tale articolazione interna RAGIONE_SOCIALE‘organizzazione amministrativa non sia attribuito il compito di ricevere le notificazioni o che la persona addetta al protocollo ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘ente non abbia il potere di annotarne la ricezione. D’altronde, la funzione di un ufficio protocollo risiede nella registrazione, in ordine seriale e progressivo, degli atti in entrata ed in uscita RAGIONE_SOCIALE‘ente comunale, di seguito distribuiti agli uffici competenti, e non risulta che nel caso di specie tale ufficio
non sia incaricato alla ricezione di atti destinati anche al legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE‘ente.
4.1 Non si verte, inoltre, in un’ipotesi di notifica di un atto processuale per il quale occorre la consegna al rappresentante legale, modalità cui non è equipollente la consegna al dipendente comunale addetto (come asserito da Cass. sent. n. 9493/2008), bensì di un atto amministrativo comunque giunto a conoscenza RAGIONE_SOCIALE‘ente destinatario.
4.2 – Il ricorrente, poi, non illustra quale sia la disposizione legislativa violata circa le modalità di comunicazione del verbale di accertamento ispettivo che, in quanto redatto all’esito di un accesso ispettivo all’interno dei luoghi ove si svolge l’at tività lavorativa per la verifica RAGIONE_SOCIALE‘osservanza, nei confronti del personale occupato, RAGIONE_SOCIALEe norme di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, presuppone una partecipazione RAGIONE_SOCIALE‘ente datoriale, non foss’altro per poter accedere ai luoghi (ispezione) e per raccogliere dati sulla regolare occupazione dei lavoratori (documentazione e dichiarazioni). Né risulta quale sia l’iter procedimentale amministrativo violato nell’aver notificato una cartella esattoriale afferente l’accertata omissione contributiva, non preceduta da formale notificazione del predetto verbale piuttosto che dal materiale rilascio di una copia firmata dai verbalizzanti, a mente RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 L.124/2004; neppure risulta che all’esito RAGIONE_SOCIALEa consegna, in caso di inosservanza di norme di legge ed in presenza di inadempimenti da cui derivino sanzioni amministrative, il personale ispettivo abbia provveduto a diffidare il trasgressore. La notifica di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999 è invece prevista con riguardo alla cartella di pagamento, che presupp one l’iscrizione a ruolo del debito accertato.
5. Si osservi, ancora, che il verbale ispettivo non è atto autonomamente impugnabile, venendo in rilievo nell’ambito di un contenzioso avente ad oggetto un accertamento negativo del credito contributivo di cui l’ente sostiene la fondatezza in ragione RAGIONE_SOCIALEe risultanze ivi riportate, rimettendo poi alla fase istruttoria la verifica RAGIONE_SOCIALEe ragioni creditorie; questa Corte, con ord. n. 19774/2023, ha precisato che il verbale ispettivo si pone fuori dal processo, e si sottrae anche alle considerazioni sul princip io di non contestazione che si muove nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa circolarità, necessariamente endoprocessuale, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione e oneri di prova, attestata dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 414 nn. 4 e 5 e dall’art. 416 cod. proc. civ. Sul solco di quest’ultima osservazione si innesta l’esame valutativo del secondo motivo di ricorso.
6. L’impugnata sentenza richiama ‘ad abundantiam, senza che ciò sia stato contraddetto dall’opponente’ alcuni indici rivelatori RAGIONE_SOCIALEa natura subordinata del rapporto di lavoro, emergenti dall’accertamento ispettivo, ma di fondo ha sostenuto la mancanza di specificità dei contratti a progetto dedotti in giudizio, facendo così ricadere la sanzione RAGIONE_SOCIALEa conversione nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa prima ipotesi contemplata dall’art. 69 d.lgs. 276/2003. Il punto non è stato tuttavia confutato dal ricorrente che ha inteso valorizzare la non legittima utilizzabilità RAGIONE_SOCIALEe risultanze del verbale ispettivo in mancanza di allegazione RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni degli undici lavoratori accertati e la mancanza di riscontri; tuttavia non è specificamente trascritto il tenore RAGIONE_SOCIALEe clausole contrattuali riportanti l’oggetto RAGIONE_SOCIALE‘incarico e del progetto, non essendo sufficiente la menzione del solo conferimento RAGIONE_SOCIALE‘incarico od i l richiamo alla prestazione di un’opera e la realizzazione di obiettivi ‘ con il coordinamento del responsabile del se rvizio o RAGIONE_SOCIALE‘ufficio a cui il collaboratore è
affidato ‘, restando non esplicitata l’indicazione specifica dei progetti affidati. Il motivo di ricorso, di conseguenza, non illustra le ragioni per le quali la sentenza abbia errato nel ritenere non specifico il progetto cui è finalizzato il contratto, piuttosto che definirne l’oggetto e le modalità RAGIONE_SOCIALEe prestazioni. 7. In mancanza di specificità del progetto da realizzare e vigendo la presunzione di lavoro subordinato, spetta al datore dimostrare i fatti impeditivi od estintivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa contributiva avanzata da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (attore in senso sostanziale), sicché non si assiste alla lamentata inversione di onere probatorio; questa Corte ha invero osservato (ord. n. 23252/2024) che i verbali redatti dall’ispettorato del lavoro, o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest’ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza, o essere stati da lui compiuti, ‘ con la conseguenza che incombe sulla controparte l’onere di fornire la prova contraria; invece per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso RAGIONE_SOCIALE‘inchiesta per averle apprese “de relato” o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale può valutarne l’importanza ai fini RAGIONE_SOCIALEa prova, ma non può mai attribuirgli il valore di vero e proprio accertamento addossando alla controparte l’onere di fornire la prova RAGIONE_SOCIALE‘insussistenza dei fatti contestatigli ‘.
7.1 – Per contro, il ricorrente attraverso la prospettata violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2697 c.c., introduce una nuova valutazione dei fatti di causa, mediante il richiamo ad alcune clausole contrattuali afferenti alle modalità di svolgimento del rapporto (ferie,
assenze giustificate, orari, volontà dele parti), che tuttavia non è rimettibile alla fase di legittimità involgendo valutazioni di merito di contrasto ad un argomento sviluppato, solo in via subordinata e ad abundantiam, dal giudice di appello, per revisionarne l’interpretazione in punto di mero fatto. Anche in tal caso è stato osservato (ord. n.5851/2024) che nel giudizio sul rapporto previdenziale, il verbale ispettivo viene in rilievo non nella sua natura di atto amministrativo, di cui si possa sindacare la legittimità, bensì come fonte di prova liberamente valutabile dal giudice ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 116 c.p.c.’, non sindacabile in sede di legittimità.
Respinti entrambi i motivi di ricorso, segue la condanna alle spese RAGIONE_SOCIALEa presente fase, liquidate come da dispositivo. Segue anche la condanna al doppio del contributo unificato ex lege.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate in € 2.500,00, oltre accessori di rito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27/11/2024