Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21154 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21154 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29202/2020 R.G. proposto da : COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -controricorrenti-
nonchè
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1140/2020 depositata il 03/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 01/04/2025 dal
Consigliere COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il ricorso trae origine dall’opposizione, proposta da COGNOME NOME, avverso il decreto ingiuntivo con il quale COGNOME NOME gli aveva ingiunto il pagamento della somma di euro 13.500,00, quale corrispettivo per la fornitura di mobili di arredamento.
L’opponente espose di aver acquistato, in data 05.09.97, dalla ditta RAGIONE_SOCIALE una libreria a parete, una scrivania e una poltrona, ordinati su catalogo fotografico e di aver ricevuto in consegna una scrivania difforme, per caratteristiche e dimensioni, rispetto a quella ordinata. Il 26.11.97, quattro giorni dopo la consegna, aveva denunciato la difformità della scrivania ed aveva chiesto la risoluzione del contratto per inadempimento. La ditta fornitrice, la RAGIONE_SOCIALE, essendo il modello originario fuori produzione, produsse un’altra scrivania identica a quella ordinata, che la ditta COGNOME propose al cliente in sostituzione di quella consegnata, proposta che venne rifiutata da NOME COGNOME.
1.1. Il Tribunale di Lucera rigettò l’opposizione e la domanda riconvenzionale di risoluzione, confermando il decreto ingiuntivo. Il giudice di primo grado ritenne che il COGNOME avesse illegittimamente rifiutato l’adempimento tardivo, in violazione dell’articolo 1453, terzo comma, c.c., secondo cui è possibile l’esatto adempimento fino alla notifica della domanda giudiziale di risoluzione;
rigettò la domanda di risoluzione per vizi palesi della libreria perché la denuncia era stata presentata tardivamente, oltre otto giorni dalla consegna.
1.2. La Corte d’Appello di Bari, decidendo sul gravame proposto da NOME COGNOME accolse l’appello e la domanda riconvenzionale; qualificò il contratto come vendita su campione, ex art. 1522 c.c., ritenendo che si fosse formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica del contratto, non essendo stata censurata in sede di impugnazione.
1.3. NOME COGNOME propose ricorso per cassazione, e con sentenza del 14.04.2016, la Corte di Cassazione accolse il ricorso e cassò la sentenza impugnata, ritendendo che non si fosse formato il giudicato interno sulla qualificazione giuridica del contratto come vendita su campione, in quanto l’appellante aveva censurato, sul punto, la decisione del primo giudice.
1.4. Nel giudizio di rinvio, la Corte di appello di Bari, con sentenza pubblicata il 23.06.2020, rigettò l’appello di NOME COGNOME confermando la sentenza del Tribunale di Lucera.
La Corte di merito escluse l’applicabilità della disciplina della vendita su campione prevista dall’art. 1522 c.c., qualificando il contratto come una comune vendita di mobili costituenti arredi di uno studio, individuati per articoli e dimensioni in base a catalogo fotografico presso la ditta COGNOME. L’inadempimento era escluso dalla buona fede e correttezza del venditore, che si era prontamente adoperato per ordinare dalla ditta fornitrice la scrivania conforme alle indicazioni dell’acquirente e, di conseguenza, dichiarò illegittimo l’aprioristico rifiuto a ricevere l’adempimento tardivo, non essendo venuto meno l’interesse della parte all’esecuzione del contratto. Infine, la Corte d’appello ritenne tardiva la denuncia dei vizi della libreria perché
palesi sin dal momento della consegna, con conseguente rigetto della relativa domanda di risoluzione contrattuale.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
2.1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, in qualità di eredi di NOME COGNOME hanno resistito con controricorso.
2.2. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis.1 cod. proc. civ.
2.3. In prossimità della camera di consiglio, le parti hanno depositato memorie illustrative.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dai controricorrenti, che hanno dedotto la nullità della notifica perché effettuata al procuratore della parte deceduta, anziché ai suoi eredi. A fondamento dell’eccezione, hanno dedotto che COGNOME NOME era deceduto in data 05.03.2020, prima della pubblicazione della sentenza della Corte di Appello di Bari del 23.06.2020, sicché il ricorso avrebbe dovuto essere notificato agli eredi COGNOME NOME e COGNOME NOME COGNOME
1.1. L’eccezione deve essere rigettata, applicandosi il principio dell’ultrattività del mandato alla lite, in virtù del quale, se la morte non è dichiarata o notificata nei modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell’impugnazione. Tale regime permane salvo che, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta oppure se il procuratore
di tale parte, originariamente munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza o notifichi alle altri parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come previsto dalla novella di cui alla L. n. 69 del 2009, art. 46), o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 300 c.p.c., comma 4. Ne deriva che anche la notificazione della sentenza fatta al procuratore della parte deceduta, a norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della predetta; detto procuratore, qualora gli sia originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; è ammissibile, quindi, la notifica al procuratore della parte deceduta, ai sensi dell’art. 330 c.p.c., comma 1, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento (SSUU 15295/2014).
2. Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1522 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. Il ricorrente deduce che alla fattispecie in esame sia applicabile la disciplina del contratto di vendita su campione prevista dall’art. 1522 c.c. e che il venditore sia responsabile di ogni difformità dal campione, ragione per la quale la Corte d’appello avrebbe dovuto risolvere il contratto. Secondo il ricorrente non vi sono sostanziali differenze tra le ipotesi in cui il campione è in esposizione ed in cui è mostrato nel catalogo fotografico, sicché, in entrambi i casi, una
qualsiasi difformità, anche minima, determina la risoluzione del contratto.
Il ricorrente richiama, altresì, l’art.130 del D.Lgs n.206 del 2005, che, al comma 2, prevede il diritto del consumatore al ripristino o alla sostituzione del bene acquistato in caso di difformità di difetto di conformità del bene. Sempre il Codice del Consumo ha introdotto l’art.21, comma 1, lett. B) in tema di pratiche commerciali scorrette, che sarebbe applicabile alla fattispecie in esame.
Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 113 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale applicato la disciplina della vendita su campione, pur non essendo stata invocata dall’acquirente, sulla base del principio iura novit curia
3.1.I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati.
3.2. Premesso che spetta al giudice di merito qualificare e interpretare il contratto sulla base dei fatti e degli elementi di giudizio dedotti dalle parti ed alla luce dei criteri ermeneutici previsti dalla legge, senza vincoli di nomen iuris dati dai contraenti al contratto stesso e una loro dichiarazione che escluda espressamente l’inquadramento del contratto in una determinata fattispecie tipica (Cass. 24 giugno 2013 n. 15792), la Corte territoriale ha correttamente qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di vendita su tipo campione, ritenendo che il campione dovesse servire unicamente ad indicare in modo approssimativo la qualità, essendo consentita la risoluzione soltanto in caso di difformità notevole dal campione.
3.3.L’articolo 1522 c.c. distingue la ‘vendita su campione’ art. 1522, comma 1, c.c. -dalla ‘vendita su tipo di campione’ art. 1522, comma 2, c.c.-.
Solo nel primo caso qualsiasi difformità, anche se minima, è causa di risoluzione del contratto, mentre nel secondo caso rileva se di notevole intensità.
La ratio della norma risiede nel fatto che nella ‘vendita su campione’ l’esemplare appartenente al genere oggetto della vendita, il campione, costituisce il paragone esclusivo per la qualità della merce scambiata, per assicurarne la perfetta conformità delle cose che si consegnano, mentre nella ‘vendita su tipo di campione’ vale come parametro approssimativo della qualità, per fornire un’indicazione generica delle caratteristiche che devono avere le cose da consegnarsi, bastando le qualità essenziali (Cass. civ., Sez. II, 27/03/2003, n. 4540 e Cass. 24 giugno 2013 n. 15792).
La giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell’affermare che per identificare un contratto di ‘vendita a campione’ è necessario che la volontà delle parti di assumere il campione come esclusivo paragone per la qualità della merce risulti espressa e/o, comunque, ricostruibile oltre ogni ragionevole dubbio, perché, in caso contrario, bisogna ritenere che le parti, abbiano assunto il campione, così come avviene normalmente, per indicare in modo approssimativo la qualità del bene oggetto della vendita (Cass. 15792/2013).
La dottrina evidenzia che nella vendita su campione le qualità del bene vengono stabilite dalle parti in relazione ad un modello concreto, che assume la funzione di punto di riferimento in relazione al bene dovuto.
La vendita su campione, difatti, ricorre quando le parti determinano le qualità promesse mediante riferimento ad una cosa concreta assunta
quale termine diretto di paragone del bene dovuto. Il campione assume, quindi, la duplice funzione di determinare l’oggetto della vendita e di accertare l’esattezza dell’adempimento.
3.4. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha accertato che i mobili costituenti arredi di uno studio erano descritti come appartenenti alla ‘linea caccia alla volpe, in ciliegio’ ed erano individuati per articoli e dimensioni in base a un catalogo fotografico presso la ditta Cimino.
Correttamente è stata, pertanto, esclusa la disciplina prevista per il contratto di ‘vendita su campione’ ex art. 1522 c.c., in quanto non vi era un bene concreto che fungeva da campione ma una riproduzione figurativa del bene laddove, di norma, si richiede che il campione sia prelevato, sigillato, consegnato e sottoposto a particolari cautele proprio per assicurarne la conservazione o l’identificazione.
Il contratto concluso tra le parti era, pertanto, inquadrabile nella nozione di ‘vendita su tipo di campione’, valendo il catalogo fotografico come parametro delle qualità essenziali degli arredi venduti.
La Corte territoriale ha accertato che solo la scrivania presentava difformità per dimensioni e caratteristiche rispetto al modello ordinato, ma, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, ha escluso che tale difformità dal campione fosse notevole, superando il margine di tollerabilità dell’approssimazione.
3.5. Non colgono nel segno i riferimenti all’art.130 del D. Lgs n.206 del 2005 (che, al comma 2, prevede il diritto del consumatore al ripristino o alla sostituzione del bene acquistato in caso di difetto di conformità del bene) ed all’art.art.21, comma 1, lett. b) in tema di pratiche commerciali scorrette perché il contratto di vendita è stato concluso nel 1997, prima dell’entrata in vigore del Codice del Consumo.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1490 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.,
Il ricorrente sostiene che i vizi della libreria emersi con la consegna erano stati immediatamente contestati, richiamando l’ordinanza istruttoria dell’11.05.2001 del Tribunale di Lucera che avrebbe ammesso come pacifici i fatti oggetto dei capitoli di prova formulati dall’opponente. Quanto ai vizi emersi in sede di sopralluogo da parte del CTP, in data 2.6.98, trattandosi di vizi occulti, essi sarebbero stati tempestivamente contestati con la notifica dell’atto di citazione.
4.1. Il motivo è infondato.
Il giudizio sulla riconoscibilità o meno dei vizi costituisce un apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità (Cass. 8637/2020; Cass. 3272/2020; Cass. 24726/17).
La Corte territoriale ha accertato che i vizi della libreria (cappello superiore con dimensione ridotta rispetto al catalogo) erano palesi e non erano stati denunciati con la missiva del 26.11.1997, ma solo con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo, oltre il termine di otto giorni dalla consegna.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida in € 2000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del D.P.R. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione