Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 968 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 968 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28518/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Suprema Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME giusta procura in atti ;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 1344/2022 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 15/09/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
La vicenda venuta all’esame di legittimità può riassumersi nei termini di cui appresso.
RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE
Espose di avere stipulato con la convenuta un contratto per la fornitura di infissi esterni e controtelai per il complessivo corrispettivo di € 103.000,00, oltre IVA (aveva ricevuto dalla convenuta, su propria sollecitazione, la proposta il 17/10/2007, che aveva accettato, confermando l’ordine, il 29/10/2007).
La convenuta aveva consegnato presso il cantiere dell’attrice un campione incompleto di persiane e finestre, altresì difforme rispetto a quanto pattuito, sia per la qualità del legno (okumè, invece che pino di prima scelta), che per la non corrispondenza al disegno della committente.
Nonostante le reiterate richieste e l’acconto di € 27.600,00 incamerato, la convenuta non aveva provveduto all’adempimento.
Avvalendosi anche del risultato dell’accertamento tecnico preventivo, l’attrice chiese condannarsi la convenuta alla restituzione della somma di € 21.170,00 (decurtat a dall’importo versato l’ammontare di € 6.430,00, che RAGIONE_SOCIALE riconosceva dovuto quale corrispettivo di lavori da quest’ultima svolti), oltre accessori, nonché al risarcimento del danno derivato dal ritardo.
Per quel che ancora qui rileva, va ricordato che la convenuta, eccepita la decadenza di cui all’art. 1495 cod. civ., contestò nel merito la domanda, sostenendo che le modifiche apportate al prototipo erano state richieste da NOME COGNOME, socio della RAGIONE_SOCIALE, che aveva visionato e trovato di proprio gradimento il campione di porte e finestre.
Sulla base di detto accordo si era proceduto a installare il prototipo, anch’esso approvato dal Matera, con l’intesa <>; ma, nonostante i solleciti, il campione non era stato restituito.
1.1. L’adito Tribunale, sempre per quel che qui importa, risolto il contratto per inadempimento di Erre Legno, condannò la convenuta a pagare la somma di € 21.170,00, oltre accessori
La Corte d’appello di Bari rigettò l’impugnazione di NOME COGNOME
2.1. È utile riprendere, sia pure in sintesi, i passaggi argomentativi che qui assumono rilievo.
-Il campione messo a disposizione dall’appellante non era stato accettato dalla controparte, che, per stessa ammissione di NOME COGNOME, si era riservata il vaglio dopo l’esame dell’architetto.
Il teste NOME COGNOME aveva dichiarato che il prototipo avrebbe dovuto essere visionato dall’architetto.
Da ciò doveva concludersi che si era in presenza di vendita su campione (art. 1522 cod. civ.), risultato difforme da quello richiesto dalla committente (richiama l’accertamento tecnico preventivo).
-L’eccezione di decadenza ex art. 1495 cod. civ. (i vizi erano stati contestati con lettera raccomandata ricevuta il 14/6/2008, nel mentre il campione era stato consegnato presso il cantiere il 21/5/2008), sollevata in primo grado dalla NOME COGNOME, non coglieva nel segno, versandosi in ipotesi di ‘aliud pro alio’, con conseguente non applicabilità del termine decadenziale alla relativa azione.
RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base d’unitaria censura.
L’intimata resiste con controricorso.
La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1522, 1495 e 1497 cod. civ.
Qualificato il contratto quale vendita a campione, la Corte d’appello aveva deciso, in violazione dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., non avendo tratto la inevitabile conseguenza che l’acquirente era decaduta dall’azione per tardività della denuncia, non essendo controverso che essa era stata comunicata dopo gli otto giorni previsti dall’art. 1495 cod. civ.
Sotto altro profilo, la ricorrente nega che, alla luce della giurisprudenza di legittimità, l’opera potesse considerarsi non utilizzabile in assoluto per l’uso a cui era destinata, sussistendo, semmai, vizio redibitorio o mancanza di qualità essenziali e, quindi, non potevasi affermare che il bene venduto appartenesse a un ‘genus’ diverso, così da potersi qualificare ‘aliud pro alio’.
5. La doglianza è fondata.
Va doverosamente premesso che in questa sede la qualificazione giuridica del contratto non è controvertibile, essendosi su di essa formato il giudicato interno per mancata impugnazione sul punto della sentenza d’appello, la quale ha riportato il negozio al ‘contratto su campione o su tipo di campione’, nonostante che qui emergessero i caratteri dell’appalto, o, comunque, della vendita con riserva di gradimento, art. 1520 cod. civ.
Di conseguenza, trova applicazione, per espresso richiamo dell’ultimo comma dell’art. 1522 cod. civ., il termine decadenziale di cui all’art. 1495 cod. civ.
Ciò premesso, è pacifico il superamento del predetto termine.
Sotto altro profilo deve escludere versarsi in presenza di ‘aliud pro alio’.
Di recente questa Corte, ribadendo orientamento consolidato, ha precisato che sussiste consegna di ‘aliud pro alio’, che dà luogo all’azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell’art. 1453 cod. civ. e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo ad un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l’utilità presagita (Sez. 2, n. 13214, 4/05/2024, Rv. 671131 -01).
Non par dubbio che nel caso in esame il bene consegnato apparteneva al genus ‘infissi in legno’ e alla destinazione tipica degli infissi era destinato. L’eventuale inidoneità ad assolvere in tutto o in parte allo scopo previsto costituiva, quindi, vizio della cosa, la cui denuncia è soggetta al termine decadenziale di legge.
6. Accolto, pertanto, il ricorso, il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda alla luce del principio di diritto sopra richiamato e regolerà, inoltre, le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bari, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 13 novembre 2024.