Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28422 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28422 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23564/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di RAGIONE_SOCIALE n. 648/2021, depositata il 9/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
La RAGIONE_SOCIALE Municipale di Catania, con verbale del 7 aprile 2016, ha sanzionato NOME COGNOME in quanto ‘esercitava la vendita di gelati sul proprio autoveicolo in assenza di autorizzazione sanitaria in corso di validità’, in violazione dell’art. 64, commi 6 e 9 del d.lgs. 59/2010 e degli artt. 3 e 10 della legge 287/1991. COGNOME ha proposto opposizione, che è stata rigettata dal Giudice di pace.
Con la sentenza n. 648/2021, il Tribunale di Catania ha respinto l’appello fatto valere dalla medesima COGNOME.
Avverso la sentenza del Tribunale COGNOME ricorre per cassazione.
Resiste con controricorso il Comune di Catania, preliminarmente eccependo la tardività del ricorso. L’eccezione non può essere accolta. La sentenza d’appello è stata depositata il 9 febbraio 2021, così che il ricorso per cassazione andava notificato entro il 9 settembre 2021. In quella data alle ore 22.46 è pervenuto al difensore del Comune un messaggio di posta elettronica certificata che riportava come oggetto ‘ricorso per cassazione’, che tuttavia non era possibile aprire, circostanza che veniva comunicata al difensore della ricorrente che rispediva l’atto in formato leggibile il 10 settembre. Il ricorso non è inammissibile come sostiene il controricorrente, avendo parte ricorrente – a fronte del vizio, ad essa non imputabile, dell’invio tempestivamente effettuato -immediatamente provveduto a rispedire validamente l’atto (v. al riguardo Cass., sez. un., n. 14594/2016, secondo cui ‘in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con
tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c.’).
Memoria è stata depositata dal controricorrente.
CONSIDERATO CHE
Il ricorso è articolato in due motivi strettamente connessi:
il primo motivo contesta ‘violazione e falsa applicazione degli artt. 1, legge 287/1991, comma 4, lett. D) legge regionale Sicilia 18/1995, 64 d.lgs. 59/2010’ per non avere la sentenza correttamente inquadrato la fattispecie e per non avere correttamente applicato le regole sulla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
il secondo motivo lamenta omesso esame circa un fatto decisivo in quanto il Tribunale di Catania non ha considerato un fatto determinante, ossia che la ricorrente al momento della contestazione esercitava la sua attività di vendita di gelati in forma itinerante, avvalendosi soltanto di un automezzo refrigerato privo di alcun supporto o impianto idoneo al consumo in loco del gelato venduto al consumatore, che quindi poteva acquistare il prodotto e poi doveva necessariamente recarsi altrove per consumarlo.
I motivi sono fondati. Ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. 59/2010, comma 6, ‘l’avvio e l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto al rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienicosanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro’. L’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è definita dal legislatore (art. 1 della legge n. 287/1991) quale ‘vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico all’uopo attrezzati’ (comma 1); tale disposizione si applica ‘nelle regioni a statuto speciale in quanto compatibili con le norme dei rispettivi statuti’ (comma 4). La legge della regione Sicilia del 1995 specificamente prevede all’art. 1,
comma 4, lettera d) che per somministrazione di alimenti e bevande si intende ‘la vendita di tali prodotti effettuata unitariamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati’. Questa corte ha poi precisato, in relazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande con distributori automatici, che va distinta la disciplina che concerne la vendita di prodotti alimentari da quella di somministrazione dei medesimi prodotti, in quanto il secondo tipo di vendita viene effettuato in locali dediti alla somministrazione di alimenti e bevande, che sono quelli che consentono il consumo in loco dei medesimi (cfr. Cass. n. 11845/2006 e Cass. n. 2217/1997).
Il Tribunale ha invece affermato che l’attività esercitata dalla ricorrente è qualificabile come di somministrazione di alimenti, trattandosi di vendita di gelati, vendita in relazione alla quale è necessaria una particolare cautela a tutela della salute del consumatore. Il Tribunale ha escluso la rilevanza della presenza o meno di un impianto o attrezzattura per la consumazione in loco degli alimenti, in quanto ciò non inciderebbe sulla attività di somministrazione da intendere come attività di distribuzione del prodotto a fini chiaramente alimentari, a prescindere dalla possibilità di consumarlo sul posto.
Il Tribunale, nel ritenere irrilevante che la vendita sia effettuata senza che vi sia possibilità per gli acquirenti di consumare sul posto i gelati, si pone in contrasto con il dettato normativo sopra richiamato e con l’interpretazione giurisprudenziale cui si è fatto cenno.
II. Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata al Tribunale di Catania; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.
P.Q.M .
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Catania, in persona di diverso magistrato.
Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione