Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 4324 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 4324 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22762/2024 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di CASTROVILLARI n. 476/2024, pubblicata il 15/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il Giudice di pace di Corigliano Calabro le aveva ingiunto il pagamento in favore di NOME COGNOME della somma di euro 3.200,00. L’opponente ha dedotto di avere convenuto nell’ottobre del 2020 l’acquisto di prodotto agricolo su pianta, denominato clementina, stimato nella quantità di 140 quintali, nonché l’acquisto di prodotto denominato hernandina, con prezzo da stabilire e per quantità indeterminata; di avere raccolto clementine per 4.990 chilogrammi, corrispondenti al quantitativo di prodotto maturo, e di non avere potuto successivamente raccogliere il restante prodotto perché ancora verde e non commerciabile; che nel mese di dicembre 2020, dopo piogge incessanti, COGNOME non aveva consentito la raccolta del prodotto rimanente. L’opponente chiedeva la revoca del decreto e faceva valere domanda riconvenzionale in relazione al prodotto hernandina. Si è costituito COGNOME, che ha imputato il rischio della perdita della merce al compratore, trattandosi di vendita a forfait, ha dedotto che il frutto era già maturo nel mese di ottobre e ha contestato il danno relativo alla mancata raccolta del prodotto hernandina perché non compreso nel contratto di vendita.
Con sentenza n. 39/2023 il Giudice di pace ha ritenuto che l’opposto non avesse dato prova della propria pretesa e che invece l’opponente, attraverso prova testimoniale, avesse provato di non avere potuto finire la raccolta per volontà del venditore; ha quindi revocato il decreto ingiuntivo e ha poi respinto la domanda riconvenzionale dell’opponente.
La sentenza è stata impugnata da COGNOME.
Con la sentenza n. 476/2024 il Tribunale di Castrovillari ha accolto l’appello e ha condannato la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento di euro 3.200,00 in favore di COGNOME.
Avverso la sentenza ricorre per cassazione la società RAGIONE_SOCIALE
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che ha presentato istanza di rimessione in termini.
Il Consigliere delegato dal Presidente della sezione seconda ha ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato e ha formulato proposta di definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380 -bis , comma 1, c.p.c.
La ricorrente ha chiesto, ai sensi del comma 2 dell’art. 380 -bis c.p.c., la decisione del ricorso da parte del Collegio.
Memoria è stata depositata da COGNOME.
CONSIDERATO CHE
I. La Corte, preliminarmente, respinge l’istanza di rimessione in termini formulata dal controricorrente. Il controricorrente ha dedotto di avere effettuato in data 21 novembre 2024 il deposito telematico del controricorso, non andato a buon fine e di avere nuovamente effettuato il deposito il 22 novembre 2024, di nuovo non è andato a buon fine, il che è avvenuto anche in data 25 novembre 2024, data nella quale si è anche avuta una interruzione dei servizi informatici del settore civile; il difensore afferma di avere comunicato l’impedimento al deposito alla Cancelleria della Corte, che ha risposto che i depositi non erano andati a buon fine in quanto non inviati all’indirizzo EMAIL ; dichiara inoltre di essersi attivato immediatamente per la correzione dell’errore e che il deposito andava a buon fine il 26 novembre 2024; che il termine era scaduto il 25 novembre 2024, ma, a suo dire, il ritardo è da addebitarsi a causa non imputabile, in quanto il difensore è stato ‘tratto in inganno dal suo redattore e dalle notifiche delle eccezioni ai tentativi di deposito’, nonché dall’interruzione dei servizi telematici.
Le ragioni addotte dal controricorrente non sono riconducibili alla causa non imputabile di cui al secondo comma dell’art. 153 c.p.c., che la giurisprudenza di questa Corte individua nel fattore impeditivo avente carattere assoluto e non di mera difficoltà e contrassegnato da un rapporto di causalità diretta e incolpevole rispetto alla decadenza maturata
(cfr. in tal senso Cass. n. 14348/2025). Il controricorso va quindi dichiarato inammissibile per tardività.
II. Il ricorso è articolato in cinque motivi.
Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione degli artt. 100 e 101 c.p.c., per non avere il giudice di merito rilevato la carenza di interesse ad agire dell’appellante: il Tribunale, nel rigettare l’eccezione di incapacità a testimoniare, non ha verificato la regolarità del contraddittorio, non avendo considerato che il testimone NOME COGNOME è indicato quale legale rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE, mentre la domanda monitoria è stata proposta da NOME COGNOME.
Il motivo è infondato.
La ricorrente censura la parte della sentenza impugnata che ha dichiarato inammissibile l’eccezione di incapacità a testimoniare di NOME COGNOME in quanto formulata tardivamente. Tale declaratoria viene contestata non sostenendo l’erroneità della declaratoria di inammissibilità dell’eccezione, ma perché il giudice non avrebbe verificato la regolarità del contraddittorio, dato che il nome NOME COGNOME compare nel modulo prestampato utilizzato per il contratto di vendita (cfr. il documento nNUMERO_DOCUMENTO depositato in questo giudizio).
Il vizio denunciato non è ravvisabile: a fronte della sottoscrizione del contratto di vendita da parte di NOME COGNOME, della proposizione da parte sua della domanda monitoria, della proposizione dell’opposizione nei suoi confronti e della sua costituzione nel giudizio, nonché della instaurazione da parte sua dell’appello, non si vede quale verifica dovesse essere compiuta dal giudice d’appello e sia stata da questi omessa in ordine alla legittimazione ad agire di NOME COGNOME. Il Tribunale ha dunque accertato che il venditore era NOME COGNOME.
2) Il secondo motivo contesta, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. , violazione e/o falsa applicazione dell’art. 62, comma 3, del d.l. 1/2012,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27/2012: il contratto oggetto della controversia è soggetto alla disciplina di cui all’art. 62, comma 3, del d.l. 1/2012, secondo cui i termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura secondo le modalità di emissione della fattura regolamentate dalla vigente normativa fiscale; il punto 3 del contratto concluso tra le parti dispone che ‘il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data della fattura fine mese con le seguenti modalità’ senza indicare tali modalità; il giudice ha quindi errato nella qualificazione del contratto, che doveva essere dichiarato nullo per assoluta carenza dei requisiti di cui al punto 3 del contratto e di cui all’art. 62 del citato decreto legge; il contratto, infatti, non poteva essere considerato valido in assenza di fattura emessa secondo le disposizioni della citata legge.
Il motivo è inammissibile per la novità della questione in esso prospettata. La sentenza impugnata non fa alcun riferimento al mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 62, comma 3, del d.l. 1/2012, convertito dalla legge 27/2012, e alla eventuale invalidità del contratto concluso tra le parti in relazione alla clausola n. 3 del medesimo. Al riguardo va richiamato il seguente principio: qualora una questione giuridica -implicante un accertamento di fatto -non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione (così, da ultimo, Cass. n. 3473/2025). Nel motivo in esame manca la stessa deduzione che la questione prospettata sia stata sollevata davanti ai giudici di merito, così che la censura va ritenuta inammissibile.
Il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in merito alla regola di ripartizione dell’onere della prova: il giudice d’appello ha deciso considerando esclusivamente una comunicazione inviata dall’avvocato e non sottoscritta dalla parte, senza valutare i reali accadimenti per come raccontati dai testimoni escussi.
Il motivo è infondato. La Corte d’appello ha ritenuto che i testimoni abbiano reso dichiarazioni diametralmente opposte e ha quindi valorizzato la corrispondenza intercorsa tra le parti, in particolare una mail del 28 dicembre 2020 e una successiva del 22 gennaio 2021. Si tratta di tipica valutazione degli elementi di prova acquisiti al processo che spettava al giudice di merito compiere. Deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., la ricorrente contesta tale accertamento in fatto con considerazioni inammissibili rispetto al perimetro del sindacato di legittimità e che non consentono neppure la riqualificazione del motivo, nell’ipotesi di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., perché non individuano il fatto o i fatti decisivi dei quali sarebbe stato omesso l’esame, ma ripropongono una complessiva diversa ricostruzione probatoria. Va ricordato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova a una parte diversa da quella che ne era onerata e non invece nel caso in cui oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia dato delle prove offerte dalle parti (cfr. in tal senso, per tutte, Cass. n. 13395/2018).
Il quarto motivo denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 1472, comma 1 c.c.’: il Tribunale non ha tenuto conto della natura del contratto, dovendosi applicare alla fattispecie il comma 2 e non il comma 1 dell’art. 1472 c.c.; nel caso in esame, da nessuna clausola emerge che si tratti di vendita a corpo, cosicché la vendita era soggetta alla condicio iuris della venuta ad esistenza della cosa alienata.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha fondato la decisione sull’orientamento di questa Corte secondo cui la vendita di massa di frutti naturali frutta pendente prodotta da un fondo concreta una vendita di massa futura, con assunzione del rischio della quantità (eventualmente minore di quella prevista o prevedibile) della massa che poi verrà ad esistenza, rischio che non assurge ad elemento della causa del contratto, che non diviene pertanto aleatorio, ma resta commutativo (cfr. in tal senso Cass. n. 1329/1993). Pertanto, ha ancora sottolineato il Tribunale, nel caso di perdita della frutta in via di maturazione, per caso fortuito (evento atmosferico) verificatosi dopo che il compratore aveva iniziato la raccolta, tale evenienza resta a carico del compratore (v. ancora Cass. n. 1329/1993). D’altro canto, ai sensi del secondo comma dell’art. 1472 c.c. -la cui applicazione la ricorrente rivendica -il contratto è nullo solo ove la ‘la cosa non viene ad esistenza’, ma a tale ipotesi non può essere equiparata quella in cui la quantità venuta ad esistenza sia inferiore a quella prevedibile, così che il contratto è efficace qualora la massa venga ad esistenza, seppure in scarsa quantità (cfr. Cass. n. 4094/1988 e Cass. n. 966/1974).
Nel caso in esame è pacifico che la massa di frutti è venuta ad esistenza, cosicché correttamente il Tribunale ha interpretato e applicato l’art. 1472 c.c. Il precedente di questa Corte (Cass. n. 14461/2011) invocato dalla ricorrente in ricorso e nella richiesta di decisione si riferisce a una ipotesi nella quale, sulla base degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito, era invece risultato che tutta la merce oggetto della compravendita era risultata, per effetto di una gelata, incommerciabile.
5) Il quinto motivo, infine, contesta, in relazione all’art. 360, n. 5, c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (pretesa della prestazione alla scadenza del 30 ottobre 2020) oggetto di discussione tra le parti e per avere il giudice omesso qualsivoglia
valutazione in merito alla domanda incidentale, trascurando di esaminare il punto 2 del contratto di vendita oggetto della quaestio : nel ricorso per decreto ingiuntivo COGNOME ha considerato come data di inizio e fine della prestazione il mese di ottobre, ma ciò contrasta con i documenti prodotti in giudizio, in particolare con la lettera di costituzione in mora notificata il 22 dicembre 2020; il prodotto hernandina era specificamente previsto nel contratto ed è stato ignorato dal Tribunale e la ricorrente ha in primo grado espressamente richiesto la quantificazione del danno fatto valere in via riconvenzionale, ma tale richiesta non è stata esaminata né in primo grado né in appello.
Il motivo è inammissibile.
A quanto è dato di capire la ricorrente, nel lamentare il rigetto dell’appello incidentale, contesta alla Corte d’appello di non avere considerato che nel contratto di vendita era stabilita la raccolta del prodotto hernandina, la cui maturazione era prevista tra il mese di gennaio e marzo.
Tale censura non si rapporta con il passaggio motivazionale secondo cui la domanda risarcitoria era stata ‘articolata in termini del tutto generici e senza alcun riscontro probatorio’. Nello svolgimento del motivo non si contrappone a tale affermazione l’articolazione delle argomentazioni svolte a sostegno della domanda risarcitoria, ma ci si limita appunto a dedurre il mancato esame del fatto della maturazione dell’hernandina tra gennaio e marzo, fatto la cui isolata deduzione non consente a questa Corte di apprezzarne la decisività e che non è idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata anche perché la mera denunzia di vizi di motivazione non è più ammessa in sede di legittimità (cfr. tra le varie SSUU n. 8053/2014).
III. Il ricorso va pertanto rigettato.
Non vi è pronuncia sulle spese alla luce della inammissibilità del controricorso, inammissibilità che va estesa anche alla memoria depositata da COGNOME.
Ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., avendo il Collegio definito il giudizio in conformità alla proposta, trova applicazione solo il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. (v. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 28540/2023).
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 1.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma c.p.c.
Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, in data 26 novembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME