Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31212 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 31212 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 4894/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, p.i. 02027470224, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME e dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL e EMAIL
ricorrente
contro
COGNOME c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME con domicilio digitale EMAIL
contro
ricorrente avverso la sentenza n.105/2020 della Corte d’Appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, depositata il 23-7-2020,
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1311-2024 dal consigliere NOME COGNOME
OGGETTO:
compravendita di cosa mobile -vizi della cosa
RG. 4894/2021
C.C. 13-11-2024
FATTI DI CAUSA
1.La sentenza n. 1179/2018 depositata il 7-11-2018 del Tribunale di Bolzano ha rigettato l’opposizione che aveva proposto RAGIONE_SOCIALE al decreto ingiuntivo con il quale la società era stata condannata al pagamento di Euro 19.909,32 a favore di NOME COGNOME NOME a titolo di prezzo per la compravendita di una partita di mele a uso industriale; il Tribunale ha escluso che ricorressero le condizioni per la risoluzione del contratto per vizi ex art. 1490 cod. civ., o per mancanza di qualità o per consegna di aliud pro alio.
2.RAGIONE_SOCIALE ha proposto appello avverso la sentenza, che la Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano ha rigettato con sentenza n. 105/2020 pubblicata il 23-7-2020, condannando la società appellante alla rifusione delle spese del grado.
La sentenza ha dichiarato che nella fattispecie era stata conclusa vendita ‘franco partenza’ e che «quindi il venditore risponde dell’integrità della merce al momento della spedizione non dei danni verificatisi durante il trasporto (Cass. civ. 25423/2013)»; ha aggiunto che nello stesso senso era l’art. 7 della raccolta provinciale degli usi della provincia di Trento, secondo il quale se la merce al momento della consegna era accettata senza riserve il compratore non aveva diritto a fare valere i vizi, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili. Ha considerato che il vettore incaricato da RAGIONE_SOCIALE non aveva rilevato alcun difetto nella merce e le mele erano state rifiutate dal destinatario e poi esaminate dal perito di parte acquirente solo dopo essere state trasportate prima per due giorni e poi per ulteriori due giorni, sfuse in camion privi di refrigerazione in periodo estivo, e perciò in condizioni che avevano influito sulla natura della merce per sua natura deperibile. Quindi ha rilevato che era improbabile che, al momento della consegna al vettore, le mele si trovassero nello stato dichiarato nella perizia di parte, mentre non era possibile valutare lo
stato in cui si trovavano al momento della consegna al cliente finale, in quanto la contestazione del cliente finale si era limitata a dichiararne la mancanza di qualità senza altra specificazione dei difetti.
3.Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex art. 380bis.1 cod. proc. civ. e in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 1 3-11-2024 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la società ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione degli artt. 1476, 1490, 1492, 2697 e 1510 c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.’ e rileva che nella vendita da piazza a piazza con la consegna della merce al vettore il venditore si libera dell’obbligazione di consegna, ma rimane a suo carico la garanzia per i vizi non imputabili al trasporto. Aggiunge di avere dimostrato la presenza dei vizi della merce, per cui la circostanza che i vizi fossero ascrivibili alle modalità di trasporto costituiva fatto estintivo della garanzia, che era a carico del venditore provare, non potendo essere a carico del compratore la prova del fatto negativo che i vizi non fossero ricollegabili alle modalità di trasporto.
2.Con il secondo motivo la società ricorrente deduce ‘ violazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -omesso esame di un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.’; evidenzia che l’affermazione della necessità di utilizzare durante il trasporto sistemi di refrigerazione non rientrava nella comune esperienza ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ. e perciò non avrebbe potuto essere pronunciata. Aggiunge che la
sentenza impugnata non ha considerato la gravità dei vizi documentati dalla perizia di parte e chiaramente visibili nelle fotografie prodotte, del tutto incompatibili con un deterioramento dovuto al trasporto, in quanto l’ordine di acquisto aveva a oggetto ‘merce sana senza guasto’ e invece i frutti danneggiati erano circa il 40% della fornitura e ciò rendeva inverosimile che un tale deterioramento fosse avvenuto durante il trasporto. Quindi rileva che lo stato reale della merce descritto nella perizia e il fatto che il cliente finale COGNOME avesse rifiutato di prendere in consegna il carico per mancanza di qualità era la prova inconfutabile dei vizi lamentati, tanto più se si fosse considerato quanto riconosciuto anche dalla controparte, in ordine al fatto che il cliente tedesco COGNOME era stato destinatario di altre forniture eseguite senza celle frigo, mai contestate.
3.I motivi sono fondati nei termini di seguito esposti, con assorbimento di ogni ulteriore questione.
3.1.In primo luogo, sussiste la violazione degli artt. 1510 e 1490 cod. civ. dedotta nel primo motivo, perché la sentenza impugnata ha deciso sull’erroneo presupposto che, nella vendita da piazza a piazza, quando il vettore sia incaricato del trasporto da parte dell’acquirente, il venditore si liberi di tutte le sue obbligazioni con la consegna della merce al vettore medesimo, tanto che ha considerato dirimente il fatto che il vettore avesse accettato la consegna della merce senza contestare alcun difetto.
Al contrario, è acquisito il principio che nella vendita da piazza a piazza con clausola ‘franco partenza’, il vendi tore con la consegna della merce al vettore si libera nei confronti dell’acquirente solo dell’obbligazione di consegna della cosa venduta, permanendo a suo carico la garanzia per i vizi della stessa, non imputabili al trasporto, che gli vengano denunciati nei termini descritti (Cass. Sez. 2 12-111996 n. 9883 Rv. 500493-01, Cass. Sez. 2 19-12-2006 n. 27125 Rv.
594831-01; nello stesso senso Cass. Sez. 2 12-11-2013 n. 25423 Rv. 628915-01, richiamata dalla sentenza impugnata, secondo la quale il venditore risponde dell’integrità della merce al momento della consegna al vettore e non è tenuto a garantire che la merce giunga integra a destinazione).
Del resto la sentenza impugnata, adducendo a conferma della sua erronea interpretazione delle disposizioni del codice civile anche la previsione del l’art. 7 della raccolta provinciale degli usi della Provincia di Trento, non ha accertato l’esistenza di uso di segno diverso . Non risulta che l ‘uso richiamato nella sentenza -facendo riferimento all’accettazione senza riserve della merce al momento della consegna che esclude il diritto di fare valere i vizi, salvo quelli occulti o difficilmente riconoscibili- equipari la consegna al vettore alla consegna all’acqu irente ; l’equiparazione non è automatica, in quanto è l’acquirente che ha il diritto alla garanzia e che perciò può disporre di tale diritto, accettando senza riserve la merce alla consegna.
3.2.Sussiste anche la violazione lamentata dell’art. 2697 cod. civ. nel primo motivo di ricorso perché, laddove ha dichiarato di non potere escludere che i difetti fossero conseguenza del trasporto, la sentenza ha erroneamente invertito l’onere della prova .
Infatti la sentenza ha dichiarato (pag. 7) che mancavano elementi sulla natura dei vizi lamentati all’arrivo in Germania e che non si poteva escludere che i difetti fossero conseguenza del trasposto, mentre mancava la prova che i vizi fossero presenti al momento della partenza; in questo modo la sentenza in sostanza ha dato per acquisito che i difetti fossero esistenti sia nel momento in cui la merce è stata rifiutata dal cliente finale in Germania sia nel momento in cui sono stati denunciati dall’acquirente NOME RAGIONE_SOCIALE al venditore NOME COGNOME ma ha ritenuto di non poterne ritenere responsabile il venditore. P erò, l’onere di allegare e dimostrare che la causa dei difetti non era
imputabile al venditore incombeva sul venditore medesimo, al fine di escludere il suo obbligo di garanzia; ciò in quanto il compratore aveva assolto al suo onere di dimostrare l’esistenza dei vizi , per il fatto che la sentenza aveva ritenuto i vizi esistenti al momento in cui sono stati denunciati, e quindi il venditore aveva l’onere di dimostrare che quei vizi non erano a lui riferibili.
3.3.Sussiste infine la violazione dell’art. 115 cod. civ. lamentata con il secondo motivo, laddove la sentenza ha ritenuto di individuare le cause dei vizi nelle modalità di trasporto, avvenuto per quattro giorni in camion privi di refrigerazione in periodo estivo e perciò con modalità che hanno influito sullo stato della merce per sua natura deperibile.
In questo modo la sentenza ha fatto ricorso a una nozione di comune esperienza e, a fronte della denunciata violazione dell’art. 115 cod. civ., il controllo deve essere esercitato in questa sede ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva eseguito dal giudice di merito (Cass. Sez. 6-3 31-8-2020 n. 18101 Rv. 659034-01, Cass. Sez. 3 29-11-2011 n. 25218 Rv. 62052501, Cass. Sez. L 9-9-2008 n. 22880 Rv. 604694-01). Alla luce di tale criterio , non risulta corretta l’afferma zione del giudice di merito secondo la quale le condizioni di trasporto in camion privi di refrigerazione in periodo estivo hanno sicuramente influito sullo stato di conservazione delle mele, perché non rientra nella comune esperienza che le mele abbiano un grado di deperibilità tale da non sopportare di essere trasportate in periodo estivo per quattro giorni senza refrigerazione.
4. L’accoglimento del ricorso nei termini predetti impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano, che deciderà la causa facendo applicazione dei principi esposti e attenendosi a quanto sopra ritenuto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Trento sezione distaccata di Bolzano in diversa composizione anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione