Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1483 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1483 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6415/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME CELIA, COGNOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO MESSINA n. 334/2021 depositata il 02/08/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato:
che NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Messina che aveva confermato la pronunzia del Tribunale di Messina. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di NOME COGNOME e NOME COGNOME, tesa ad ottenere la risoluzione di un contratto preliminare stipulato inter partes ;
che la Corte d’appello aveva r ilevato come il COGNOME si fosse reso inadempiente all’obbligo di trasferire l’immobile ai promissari acquirenti, una volta divenuto proprietario;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo;
che il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1453 c.c. in relazione agli artt. 1478 e 1479 c.c. e agli artt. 1362 e segg. c.c. -erronea ricognizione della fattispecie concreta -vizio di motivazione -art. 360. nn. 3 e 5, c.p.c.;
che, in particolare, la sentenza impugnata avrebbe, al di là ed oltre il testo letterale e il significato proprio delle parole utilizzate, da un lato, eccessivamente valorizzato, se non addirittura enfatizzato, alcune circostanze, e, dall’altro, trascurato la rilevanza del fatto che il COGNOME, nel mese di gennaio del 2009 aveva riferito ai resistenti che, essendo deceduta la sua dante causa, sarebbe stato possibile stipulare il definitivo;
che NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati; che il ricorso è inammissibile;
che l’impugnazione è volta esclusivamente ad assumere che i promissari acquirenti erano consapevoli dell’altruità della cosa; che tuttavia la Corte d’appello ha dato per pacifica la suddetta circostanza, considerando invece che l’obbligaz ione del COGNOME di procurare l’acquisto alle controparti ‘al momento in cui il venditore acquista la proprietà dal titolare di essa’ (art. 1478 comma 2°
c.p.c.) era rimasta definitivamente inadempiuta, attraverso l’alienazione dell’immobile a terzi;
che nella vendita o nella promessa di vendita di cosa altrui, il diritto alla risoluzione del contratto ed all’eventuale risarcimento del danno spetta non soltanto al compratore (o al promittente compratore) che ignori l’altruità del bene, secondo la previsione dell’art. 1479 cod.civ., ma anche al compratore (o al promittente compratore) che sia consapevole di tale altruità, in applicazione dei principi generali fissati dagli artt. 1218, 1223 e 1453 cod.civ., qualora sia scaduto il termine fissato dal contratto o dal giudice, entro il quale il venditore deve procurarsi la titolarità del bene venduto, salvo che il venditore (o il promittente venditore) non provi che il suo inadempimento sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (Sez. 2, n. 12410 dell’11 ottobre 2001) ;
che il ricorrente non ha dunque colto la ratio decidendi della Corte d’appello, la quale ha chiaramente individuato nell’alienazione a terzi il motivo ed il momento dell’inadempimento del ricorrente ; che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, in mancanza di attività difensiva; che ricorrono i presupp osti processuali di cui all’art. 13 comma 1quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2