Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27274 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2   Num. 27274  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 14519/2020 R.G. proposto da :
COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME  NOME,  COGNOME NOME,  COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliati  in  ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato RAGIONE_SOCIALE , rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
-ricorrenti- contro
NOME,  rappresentato  e  difeso  dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE);
-controricorrente-
 nonché contro RAGIONE_SOCIALE;
-intimata-
avverso  la  SENTENZA  della  CORTE  D’APPELLO  di  NAPOLI  n. 887/2020, depositata il 25/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2025
dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 553/2013, ha condannato il convenuto NOME COGNOME a pagare in favore dell’attore NOME COGNOME euro 18.075,99, a titolo di risarcimento dei danni subiti in relazione all’acquisto di un autocaravan sottoposto a sequestro penale per contraffazione del numero di identificazione del telaio; ha rigettato la domanda di manleva proposta da COGNOME nei confronti della terza chiamata RAGIONE_SOCIALE, dalla quale il convenuto (che negava di essere mai stato proprietario del veicolo) assumeva di avere ricevuto l’incarico di reperire persone interessate all’acquisto.
La sentenza è stata appellata in via principale da NOME COGNOME, che ha contestato la liquidazione del danno, e in via incidentale da COGNOME, che ha chiesto la riforma integrale della pronuncia. Con la sentenza n. 887/2020, la Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame incidentale, con implicito rigetto di quello principale; in totale riforma della sentenza di primo grado ha quindi rigettato le domande proposte da COGNOME, ha dichiarato assorbita la domanda di manleva di COGNOME, ha condannato gli eredi di COGNOME a restituire a COGNOME quanto percepito dal de cuius .
Avverso la sentenza ricorrono per cassazione NOME COGNOME, nonché  NOME,  NOME,  NOME  e  NOME  COGNOME,  quali  eredi  di NOME COGNOME, già costituiti nel corso del giudizio d’appello.
Resiste con controricorso NOME COGNOME.
L’intimata RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha proposto difese.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO CHE
 Il  ricorso  è  articolato  in  due  motivi  tra  loro  strettamente connessi.
Il primo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione della disciplina relativa alla risoluzione del contratto e ai suoi effetti ex artt. 1453 e 1458 c.c., ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c.: la Corte appello non ha considerato che COGNOME è stato privato irrimediabilmente del bene per fatto a lui non imputabile, che l’inadempimento di COGNOME è costituito dall’avere venduto un autocaravan inidoneo a svolgere la propria destinazione economicosociale e quindi rientrante nell’ipotesi di vendita di aliud pro alio ; COGNOME è stato costretto alla ricerca e all’immatricolazione di un altro caravan ed è stata rigettata la sua istanza di dissequestro.
Il secondo motivo denuncia omessa, apparente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art.  360,  comma  1,  n.  5  c.p.c.:  la  Corte  d’appello  non  ha valutato una serie di circostanze, ossia l’assoluzione per prescrizione di COGNOME, le risultanze delle istanze di dissequestro penale, il definitivo spossessamento del bene acquistato da COGNOME, equivalente a una evizione, la diminuzione del valore del bene a suo tempo compravenduto.
I motivi non possono essere accolti. Essi contestano, richiamando i diversi parametri del n. 3 e del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., la pronuncia della Corte d’appello che ha rigettato la domanda fatta valere dal loro dante causa, in quanto tale domanda di risarcimento dei danni aveva quale fatto costitutivo la vendita di un autocaravan del quale era stato contraffatto il numero di identificazione del telaio e che, per tale motivo, era stato sottoposto a sequestro penale. Di tale fatto costitutivo, ad avviso della Corte d’appello, non è stata data la prova nel processo, cosicché la domanda di risarcimento del danno non poteva che essere respinta. Rispetto a
tale dictum della Corte d’appello i motivi denunciano la mancata considerazione di circostanze che non rilevano nel presente processo, ossia che NOME COGNOME sia stato privato dell’utilizzo del caravan a causa di un sequestro penale, oppure smentite dall’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, che ha appunto escluso che sia stato dimostrato che il contratto di compravendita riguardasse un veicolo con numero di telaio contraffatto. Il giudice di merito ha quindi escluso l’inadempimento di COGNOME, cosicché appaiono infondate le deduzioni dei ricorrenti che parlano al riguardo di vendita di aliud pro alio . Infine, non è vero che la Corte d’appello non abbia valutato la circostanza che COGNOME sia stato assolto per prescrizione del reato, essendo tale circostanza stata considerata dalla Corte (cfr. pagg. 11 e 12 della sentenza impugnata).
II. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le  spese  seguono  la  soccombenza  e  sono  liquidate  in  favore  del procuratore del controricorrente, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  i  ricorrenti  in  solido  al pagamento delle spese del presente giudizio in favore del procuratore del controricorrente AVV_NOTAIO, antistatario, che liquida in euro 2.600, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art.  13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto  per  il  ricorso  a  norma  del  comma  1bis dello  stesso  art. 13, se dovuto.
Così  deciso  in  Roma,  nella  adunanza  camerale  della  sezione seconda civile, in data 13 maggio 2025.
Il Presidente NOME COGNOME