Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2255 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2255 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
R.G.N. 14484/2022
C.C. 24/10/2024
SANZIONI AMMINISTRATIVE
ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N.R.G. 14484/2022) proposto da:
NOMECOGNOME rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. NOME COGNOME, in Roma, al INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., e U.T.G. di PESCARA, in persona del Prefetto p.t.;
–
intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 1751/2021, pubblicata il 24 novembre 2021;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 24 ottobre 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME
letta la memoria della ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380 -bis.1. c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Teramo, decidendo – con sentenza n. 59/2021 -sull’opposizione formulata da NOME NOME avverso il verbale di accertamento della Polizia stradale di Pescara in data 24.09.2019 con cui
le era stata contestata la violazione dell’art. 141, commi 2 e 11, c.d.s., la respingeva.
Detta sentenza veniva confermata dalla Corte di appello di L’Aquila con sentenza n. 1751/2021, ritenendo che -nel caso di specie -si fossero venute a configurare tutte le condizioni per la configurazione del contestato illecito amministrativo.
La COGNOME impugnava per cassazione la citata sentenza di appello con ricorso affidato a due motivi.
Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva.
Il Consigliere delegato della Sezione, in persona del dr. NOME COGNOME ha proposto definirsi il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., sul presupposto della ravvisata inammissibilità di entrambe le censure.
La citata ricorrente, con istanza sottoscritta dal difensore munito di una nuova procura speciale, ha chiesto decidersi il ricorso in virtù del comma 2 dell’indicato art. 380 -bis c.p.c.
Il giudizio è stato, conseguentemente, fissato per l’adunanza camerale nelle forme dell’art. 380 -bis.1. c.p.c. (per la composizione del cui collegio è stato tenuto conto del principio enunciato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 9611/2024), in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente ha denunciato -in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. -la violazione dell’art. 141, comma 2 e 11, c.d.s., lamentando che, nella fattispecie (per come risultante anche dal verbale di accertamento), non era stata verificata l’effettiva velocità tenuta dalla ricorrente e che, in ogni caso, non avrebbe potuto avere rilievo la semplice perdita di controllo del veicolo, non essendo stata fornita la prova che la conducente viaggiasse a velocità non adeguata, aggiungendosi, altresì, la doglianza circa la carenza di prova anche dell’elemento soggettivo, posto che non era stato appunto provato che la perdita di controllo del mezzo fosse avvenuta quale conseguenza di una condotta cosciente e volontaria della stessa ricorrente.
Con il secondo motivo, la ricorrente ha dedotto -ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. -l’omesso esame di un fatto decisivo che non
avrebbe condotto all’esclusione del caso fortuito e che avrebbe dovuto indurre il giudice a pervenire ad una valutazione di imprevedibilità del malore occorso.
Rileva il collegio che -in conformità alla proposta di definizione anticipata predisposta ai sensi dell’art. 380 -bis c.p.c. – il primo motivo è da ritenersi inammissibile.
Invero, premesso che la ricorrente non ha censurato la mancata ammissione delle prove addotte a sostegno della propria versione dei fatti, la questione della omessa valorizzazione della effettiva velocità tenuta al momento del sinistro è da considerarsi priva di rilevanza, dal momento che il mancato rispetto di una velocità adeguata da parte della stessa ricorrente è stata desunta -in base ad un apprezzamento di merito adeguatamente motivato e che sfugge, quindi, al controllo di legittimità -dalle modalità del sinistro e dalle sue conseguenze, senza che le deduzioni riportate nella memoria difensiva siano idonee a smentire il convincimento raggiunto dalla Corte di merito.
Quest’ultima ha, infatti, ricostruito la dinamica della condotta ascritta alla ricorrente sulla scorta delle univoche risultanze del verbale di accertamento della Polstrada, tenuto conto -nell’esercizio dei suoi poteri valutativi di cui all’art. 116 c.p.c. – delle rilevate circostanze che la galleria percorsa era illuminata e le sue pareti erano visibili, che non vi era alcun segno denotante l’adozione di una manovra idonea (come una pronta frenata) ad evitare l’impatto con il marciapiedi rialzato, d ella collisione contro gli opposti margini della galleria, de ll’invasione del marciapiedi rialzato e dello scoppio di uno pneumatico, elementi tutti idonei a far sufficientemente desumere che la velocità osservata non fosse moderata e consona al tratto di strada percorso in quell’occasione, senza che le contrarie allegazioni della ricorrente possano considerarsi idonee a confutare detta ricostruzione.
Inoltre, quanto alla prova dell’elemento soggettivo (la cui questione pure risulta dedotta con il primo motivo) e della sua incidenza causale sulla determinazione dell’evento, occorre ritenere che incombeva sulla medesima Servedio il relativo onere al riguardo, mentre non poteva considerarsi la P.A. onerata della prova che la stessa si trovasse in una condizione di lucidità, rilevandosi in proposito che -in base ad un
congruo ragionamento logico-argomentativo -la Corte abruzzese non lo ha ritenuto assolto e la statuizione di non ammissione delle prove non è stata attinta dalla censura, ragion per cui quest’ultima si risolve, in effetti, in una inammissibile sollecitazione di rivalutazione probatoria delle risultanze istruttorie nella presente sede di legittimità, non potendosi conformare il giudizio di cassazione come un terzo grado di merito.
Dunque, nel suo complesso, il motivo si risolve nella contestazione delle valutazioni di merito compiute dalla Corte territoriale, invece adeguatamente motivate, e nella sollecitazione di un riapprezzamento delle stesse nella presente sede di legittimità, perciò risultando inammissibile.
Il secondo motivo è -sempre conformemente alla proposta di definizione anticipata -da qualificarsi inammissibile, operando la preclusione conseguente all’applicazione del principio della c.d. ‘doppia conforme’ stabilito dall’art. 348 -ter, ultimo comma, c.p.c., versandosi nella deduzione di una doglianza ricondotta al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e non avendo la ricorrente addotto una diversità di motivazione al riguardo della valutazione compiuta dal giudice di appello rispetto a quello di primo grado (peraltro non emergente dallo stesso percorso logicogiuridico adottato nella sentenza impugnata), valutazione, oltretutto, implicante un puro apprezzamento di merito sull’esclusione dell’insorgenza di un malore improvviso.
In definitiva, alla stregua delle ragioni complessivamente svolte, il ricorso va ritenuto inammissibile.
In difetto della costituzione delle Amministrazioni intimate, non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio, così come non può -pur in presenza della conformità della decisione alla proposta di cui all’art. 380-bis c.p.c. -disporsi la condanna prevista dall’art. 96, comma 3, c.p.c., mentre trova applicazione quella al pagamento della somma indicata al successivo comma dello stesso articolo 96, quantificata nella misura di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, in applicazione dell’art. 96, comma 4, c.p.c., della somma di euro 500,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della Seconda Sezione civile della