Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10073 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10073 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/04/2025
COMUNE DI LONIGO;
– intimato – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE DI VICENZA n. 238/2022, depositata l’ 08/02/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20729/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
FATTI DI CAUSA
1. Il Giudice di Pace di Vicenza rigettava il ricorso notificato da NOME COGNOME per sentire dichiarare la nullità e/o annullabilità e/o illegittimità e/o inefficacia del verbale di contestazione elevato nei suoi confronti in data 18.04.2019 con cui il RAGIONE_SOCIALE le ingiungeva il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € . 2.016,00 a fronte RAGIONE_SOCIALEa contestazione RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 213, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice RAGIONE_SOCIALEa Strada, ‘ CdS ‘) , in qualità di coobbligata in solido, ex art. 196 CdS, quale comproprietaria nel veicolo sottoposto a sequestro amministrativo sorpreso a circolare.
2. L’ingiunta proponeva appello innanzi al Tribunale di Vicenza che – ritenuta sanata, ex art. 156, comma 3, cod. proc. civ., la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione (attesa l’applicazione nei giudizi di appello del disposto di cui al R. D. n 1611 del 1933, in tema di rappresentanza in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato) in ragione RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione appellata con adeguata articolazione di difese, rigettava integralmente l’appello condannando parte appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite, secondo soccombenza.
A sostegno RAGIONE_SOCIALEa sua decisione, osservava il giudice del gravame che la legittimità del verbale con la pretesa sanzionatoria RAGIONE_SOCIALE‘amministrazione non riposa sul disposto di cui all’art. 213, comma 8, CdS, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, che prevede la contestazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione per violazione RAGIONE_SOCIALEa norma citata al nominato custode del mezzo, nel caso di specie NOME COGNOME, bensì sul disposto di cui all’art. 196 CdS, rispetto al quale la sanzione appare senz’altro legittima atteso che la Di NOME risulta comproprietaria del mezzo sequestrato insieme al COGNOME, né ella ha assolto l’onere di dare
prova che la circolazione del veicolo fosse avvenuta contro la sua volontà.
Avverso la pronuncia del Tribunale proponeva ricorso per cassazione Ila COGNOME, affidandolo a tre motivi.
Restava intimato il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 CdS, in relazione all’art. 213, comma 8, CdS (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). La tesi RAGIONE_SOCIALEa ricorrente è che la nuova formulazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 213 (come modificato dal D.L. n. 113/2018) ha inteso escludere RAGIONE_SOCIALE‘assoggettamento sanzionatorio qualsivoglia soggetto diverso dal custode del veicolo sequestrato, prevedendo che sia sanzionato il solo soggetto che abbia l’effettiva possibilità di stabilire una relazione materiale e giuridica con il bene, ovvero il custode nominato: ciò si desume dalla versione previgente RAGIONE_SOCIALEa medesima norma, che poneva in capo a qualunque conducente la responsabilità per violazione RAGIONE_SOCIALEa misura cautelare del sequestro amministrativo. Detta interpretazione è, altresì, confermata dalla Circolare emanata dal RAGIONE_SOCIALE‘Interno al riguardo e dalla scheda illustrativa legata al testo integrato RAGIONE_SOCIALE‘art. 196 CdS, che esclude l’applicazione nella norma da ultimo citata in caso di sequestro o fermo amministrativo che, peraltro, non consentono l’uso del veicolo.
Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 9, comma 1, legge n. 689 del 1981, in relazione all’art. 14 Preleggi (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Sostiene la ricorrente che l’art. 213 CdS sia norma di carattere speciale ed in base al principio di specialità essa è, dunque, destinata a prevalere sull’art. 196 CdS destinato ad avere un ambito di applicazione ristretto ai casi
in cui non trova applicazione norma più specifica, che si pone con essa in un rapporto di regola ed eccezione.
2.1. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto entrambi attengono all’interpretazione e al reciproco rapporto RAGIONE_SOCIALEe due norme applicabili, artt. 196 e 213 CdS, e sono infondati.
Le due disposizioni di cui si discute -artt. 213 e 196, vigenti ratione temporis -hanno presupposti e funzioni differenti; sì che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, le due norme non sono in rapporto di genus (art. 196) a species (art. 213).
L’art. 213 è misura con funzione prevalentemente preventiva e deterrente, poiché pone un sequestro sul veicolo con il quale il/i proprietari hanno commesso un’infrazione potenzialmente dannosa per la collettività (nel caso di specie, infatti, era stata applicata la sanzione del sequestro amministrativo RAGIONE_SOCIALE‘auto in quanto nei confronti del comproprietario era stata contestata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 186, comma 7, CdS per essersi il COGNOME rifiutato di sottoporsi all’accertamento RAGIONE_SOCIALEo stato di ebbrezza. Coerentemente alla funzione suddetta, la modifica RAGIONE_SOCIALEa norma a séguito RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del D.L. n. 113/2018 è stata voluta nel senso di individuare i possibili responsabili RAGIONE_SOCIALEa sanzione nel/i proprietari del veicolo ovvero nel conducente o altro soggetto obbligato in solido (art. 213, comma 2) salvo, tuttavia, identificare come unico responsabile RAGIONE_SOCIALE‘immobilità del veicolo un sol soggetto, ossia colui che tra i possibili destinatari RAGIONE_SOCIALEa sanzione è stato nominato custode (art. 213, comma 8), e tale risulta essere dal verbale di contestazione.
L’art. 196 CdS, che costituisce una specificazione del principio di «solidarietà» espresso nell’art. 6, comma 1, legge n. 689/1981, ha una funzione di «garanzia», poiché attribuisce a soggetti predeterminati,
quale il (com)proprietario del veicolo, la diversa responsabilità di collaborare con lo Stato nell’ottemperanza alla sanzione accessoria irrogata, attribuendogli la responsabilità economica RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria che -come nel caso di specie -può discendere dalla violazione RAGIONE_SOCIALEa stessa sanzione accessoria del sequestro da parte RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17398 del 25/06/2008, Rv. 604076 – 01). Coerentemente, detta funzione di garanzia si accompagna alla possibilità di sottrar si all’obbligo, dimostrando che «la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà», ossia di aver impiegato la diligenza necessaria affinché ciò non accadesse, e all’azione di regresso per l’intero nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘obbligato principale (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 14124 del 2022).
3. Con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ.). Il Tribunale ha erroneamente condannato la ricorrente a rimborsare le spese legali al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’appellato fosse stato dichiarato dallo stesso Tribunale «sostanzialmente contumace»: non avendo questi espletato alcuna attività processuale non può essere pronunziata in suo favore la condanna alle spese di lite.
3.1. Il motivo è fondato.
La condanna alle spese processuali, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., ha il suo fondamento nell’esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un’attività processuale per ottenere il riconoscimento e l’attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023, Rv. 667047 -01; Cass. Sez. 6 – 3,
Ordinanza n. 16174 del 19/06/2018, Rv. 649432 -01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 17432 del 19/08/2011, Rv. 619035 – 01).
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza impugnata può essere cassata nei termini appena riportati, con conseguente relativa decisione nel merito (ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, comma 2, cod. proc. civ.), consistente nell’ elidere la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale di Vicenza a carico di NOME COGNOME e in favore del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, parte contumace vittoriosa.
Non si procede alla determinazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il terzo motivo, dichiara infondato il primo e il secondo motivo del ricorso;
cassa la pronuncia impugnata nei limiti di cui in motivazione e, decidendo nel merito, elide la condanna alle spese pronunciata nella sentenza impugnata in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda