Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 5902 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 5902 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2024
Oggetto: circolazione stradale
-valutazione delle prove -insindacabilità in cassazione.
-) RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata – avverso la sentenza del Tribunale di Salerno 7 giugno 2021 n. 1850; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIO;
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, asserendo di essere rimasto vittima d’un sinistro stradale causato da un veicolo che non si poté identificare, convenne dinanzi al Giudice di pace di Eboli la società RAGIONE_SOCIALE (che in seguito muterà ragione sociale in RAGIONE_SOCIALE), quale impresa designata ex art. 283 cod. ass., chiedendone la condanna al risarcimento del danno.
La domanda fu accolta dal Giudice di pace e la sentenza fu appellata da ambo le parti.
Con sentenza 7.6.2021 n. 1850 il Tribunale di Salerno accolse l’appello incidentale proposto dalla RAGIONE_SOCIALE (nuova ragione sociale della
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 22213/21 proposto da:
-) COGNOME NOME , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE) e rigettò la domanda, ritenendo non provata la circostanza che il sinistro fu causato da un veicolo non identificato.
La sentenza d’appello è stata impugnata per cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi ed illustrato da memoria. La RAGIONE_SOCIALE non si è difesa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo è lamentata la violazione degli artt. 75 e 83 c.p.c.. Il motivo contiene una censura così riassumibile:
a ) l’appello incidentale fu proposto dalla società RAGIONE_SOCIALE col ministero dell’AVV_NOTAIO; il mandato all’AVV_NOTAIO fu tuttavia conferito da due persone (NOME COGNOME e NOME COGNOME) non già nella veste di rappresentanti della società RAGIONE_SOCIALE, ma nella veste di rappresentanti di una diversa società, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘;
ergo , il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare ‘ inammissibile la costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE‘ perché nessun organo di questa ha mai conferito mandato alle liti all’AVV_NOTAIO ‘.
1.1. Il motivo è inammissibile.
La questione relativa al difetto di legittimazione processuale, pur essendo rilevabile d’ufficio, deve essere coordinata con il sistema di preclusioni introdotto dalla l. n. 353 del 1990, come modificata dalla l. n. 354 del 1995, in forza del quale l’assenza dei poteri rappresentativi, in primo grado, va contestata non oltre l’udienza di trattazione mentre, in appello, può essere inserita tra i motivi di impugnazione.
Ne consegue che, in mancanza di tempestiva censura nel corso dei due predetti momenti processuali e qualora il giudice di merito non abbia ritenuto di chiedere d’ufficio, a una delle parti, la giustificazione dei poteri rappresentativi in capo alla persona che ha rilasciato la procura ad litem , la doglianza non è proponibile per la prima volta con il ricorso per cassazione. (Sez. 3 – , Sentenza n. 33769 del 19/12/2019, Rv. 656333 – 03).
1.2. Ad abundantiam , ritiene il Collegio non superfluo aggiungere che il motivo sarebbe comunque anche infondato nel merito.
La società RAGIONE_SOCIALE, infatti, si è costituita in appello per il tramite dell’AVV_NOTAIO. Nell’epigra fe della comparsa di costituzione con appello incidentale si legge che l’atto è proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE (…) in persona dei legali rappresentanti AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO , rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO in virtù di procura alle liti (…) rilasciata dai predetti (…) rispettivamente nella qualità di amministratore delegato e legale rappresentante e nella qualità di direttore generale e legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE . La procura dunque fu conferita (almeno) da un persona che ha dichiarato di essere amministratore delegato (e quindi organo rappresentativo ope legis ) della società appellata; la circostanza che il conferente la procura abbia aggiunto (inutilmente) di agire anche quale direttore generale di una differente società è del tutto irrilevante ai fini della validità della costituzione in giudizio.
Col secondo motivo il ricorrente prospetta due censure, frammiste tra loro:
-) da un lato deduce che l’appello della RAGIONE_SOCIALE si sarebbe dovuto dichiarare inammissibile ex art. 342 c.p.c.;
-) dall’altro denuncia che il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita .
2.1. Anche questo motivo è manifestamente infondato, dal momento che l’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE – per come trascritto nel ricorso – esprimeva chiaramente il ‘ momento volitivo’ : e cioè rigettare la domanda attorea per difetto di prova.
Col terzo motivo è lamentata la violazione delle norme sulla confessione (artt. 2730, 2733, 2735 c.c.), per avere il Tribunale posto a fondamento della propria sentenza alcune dichiarazioni rese dall’attore alla Polizia Stradale, qualificate ‘confessorie’, senza che esse potessero essere ritenute tali.
3.1. Il motivo è infondato.
Il Giudice ha tratto argomenti di prova dalle dichiarazioni della vittima acquisite agli atti, come gli era consentito dall’art. 2735 c.c.. Lo stabilire poi se e come dovessero essere interpretate è questione insindacabile in questa sede.
Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva
P.q.m.
(-) rigetta il ricorso;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della