Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 4213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 4213 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 15/02/2024
sul ricorso N. 8554/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale Impresa designata per la gestione del RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2044/2020 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il 24.09.2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11.12.2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME citò in giudizio una la RAGIONE_SOCIALE, quale impresa designata dal RAGIONE_SOCIALE, per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti in seguito ad un sinistro RAGIONE_SOCIALEle causato da uno scooter rimasto non identificato, mentre egli percorreva, a bordo di una bicicletta, la INDIRIZZO, in Lecce, in data 19.10.2015. Il Giudice di pace di Lecce accolse la domanda attorea, condannato la RAGIONE_SOCIALE a risarcire i danni sofferti, nella misura di € 12.144,88 . La RAGIONE_SOCIALE soccombente propose appello e il Tribunale di Lecce, nel contraddittorio con il COGNOME, accolse il gravame e, in riforma prima decisione, rigettò ogni domanda, condannando l’appellato al pagamento delle spese di lite. Ciò in applicazione dell’art 283 d.lgs. 209/2005, comma 1, lett. a), del Codice delle Assicurazioni, in quanto il conducente dello scooter era stato identificato ben prima di proporre l’azione contro la RAGIONE_SOCIALE assicuratrice, odierna controricorrente.
Avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME con ricorso affidato a due motivi, cui resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE Entrambe le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art 283 , comma 1, lett. a), del d.lgs. 209/2005, nonché omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione a ll’art. 360 , comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; sotto il primo profilo, la censura del ricorrente investe l’affermazione del giudice d’appello secondo cui il danneggiante risulterebbe identificato, laddove invece l’identità del veicolo investitore è rimasta ignota; sotto il secondo profilo, si censura l ‘omissione motivazionale circa l’esame di fatti decisivi, quali l ‘ ordinanza del Giudice di pace del 18.6.2018, i documenti prodotti dalla RAGIONE_SOCIALE all’udienza del 12.9.2018 e la deposizione testimoniale del teste NOME COGNOME, tutti relativi al momento dell’avvenuta identificazione del conducente dello scooter.
1.2 Con il secondo motivo si denuncia la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione alla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. , ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c . Si censura la decisione del Tribunale nella parte in cui si afferma di poter escludere trattarsi di veicolo sconosciuto unicamente ‘ dall’esame RAGIONE_SOCIALE documentazione offerta dalle parti e già presente nel fascicolo di primo grado dell’attore ‘, omettendo di valutare altre circostanze ed altri fatti decisivi ai fini di una diversa soluzione RAGIONE_SOCIALE controversia.
2.1 -I motivi possono esaminarsi congiuntamente , stante l’intrinseca connessione delle questioni sottese. Essi non possono trovare accoglimento, benché la motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata debba essere corretta, ex art. 384, ult. comma, c.p.c.
In buona sostanza, il Tribunale leccese ha fondato la declaratoria di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda attorea sulla circostanza per cui, prima dell’inizio RAGIONE_SOCIALE causa, il COGNOME era venuto a conoscenza dell’identità del danneggiante, tale NOME COGNOME. Così facendo, tuttavia, il giudice d’appello ha errato, giacché la circostanza accertata non è dirimente, ai fini del vaglio di ammissibilità in parola.
Infatti, è noto che ‘ In tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, il danneggiato il quale promuova richiesta di risarcimento nei confronti del RAGIONE_SOCIALE, sul presupposto che il sinistro sia stato cagionato da veicolo o natante non identificato (art. 19, primo comma lett. A, legge 24 dicembre 1969 n. 990), ha l’onere di provare sia che il sinistro si è verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo o natante, sia che questo è rimasto sconosciuto; a quest’ultimo fine è sufficiente dimostrare che, dopo la denuncia dell’incidente alle competenti autorità di polizia, le indagini compiute o quelle disposte dall’autorità giudiziaria, per l’identificazione del veicolo o natante investitore, abbiano avuto esito negativo, senza che possa addebitarsi al
danneggiato l’onere di ulteriori indagini articolate o complesse, purché egli abbia tenuto una condotta diligente mediante formale denuncia dei fatti ed esaustiva esposizione degli stessi ‘ (Cass. n. 15367/2011). Nello stesso senso, e con specifico riguardo alla disciplina dettata dal Codice delle Assicurazioni, è stato più di recente anche affermato da questa Corte di legittimità che ‘ In tema di intervento del RAGIONE_SOCIALE (ex art. 283, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 209 del 2005) al fine di garantire il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli soggetti ad obbligo assicurativo nei casi di sinistro cagionato da veicolo non identificato, spetta comunque al danneggiato, per regola generale, l’onere di provare il fatto generatore del danno (che il sinistro è stato cagionato dal veicolo inidentificato) e, cioè, dimostrare le modalità del sinistro stesso e la sua attribuibilità alla condotta dolosa o colposa, esclusiva o concorrente, del conducente dell’altro mezzo e, inoltre, che tale veicolo è rimasto sconosciuto. ‘ (Cass. n. 10540/2023).
2.2 Il Tribunale, pertanto, ha errato nell’assumere il difetto di legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE convenuta facendo riferimento alla circostanza per cui l’attore era a conoscenza dell’identità de l conducente del veicolo antagonista già prima di iniziare il giudizio, mentre avrebbe dovuto rilevare che non si era attivato per identificare, per tempo, il veicolo stesso, nei termini di cui ai ricordati principi di diritto, onde poter radicare la legitimatio ad processum RAGIONE_SOCIALE
convenuta. L’art. 283, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 209/2005, infatti, lega detta legittimazione alla mancanza di identificazione del veicolo, che ricorre in senso affermativo solo quando il danneggiato dimostri di essersi attivato ut supra , non già in riferimento al mero suo conducente.
Pertanto, non risultando dagli atti che il COGNOME abbia effettuato tentativi di identificazione del veicolo, prima di procedere in giudizio, è sufficiente la correzione RAGIONE_SOCIALE decisione qui impugnata, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c., posto che la declaratoria di inammissibilità dell’azione è comunque conforme a diritto.
3.1 -In definitiva, il ricorso è rigettato, con correzione RAGIONE_SOCIALE motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza del ricorrente.
In relazione alla data di proposizione del ricorso (successiva al 30 gennaio 2013), può darsi atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 -quater , del D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228).
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso, con correzione RAGIONE_SOCIALE motivazione, e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 1.600,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione,