Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1654 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1654 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 25/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18384/2022 R.G., proposto da
COGNOME NOME e COGNOME NOME , quali eredi di NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO e dall’AVV_NOTAIO , domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato al ricorso,
-ricorrenti –
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEE
FINANZE , la prima in persona del legale rappresentante p.t. e il secondo in persona del AVV_NOTAIO p.t., rappresentati e difesi dall’ Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, domiciliati ex lege come da indirizzo pec indicato,
-controricorrenti –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del legale rappresentante p.t. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, domiciliata ex lege come da indirizzo pec indicato, per procura in calce al controricorso,
Buoni postali fruttiferi -Variazione in pejus del tasso -Integrazione del contratto
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 102/2022 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d’APPELLO di Torino pubblicata il 31.1.2022;
udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 28.11.2025 dal AVV_NOTAIO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE , unitamente a RAGIONE_SOCIALE, proponevano distinte opposizioni avverso il decreto ingiuntivo n. 1538/2015, con il quale il Tribunale di Novara aveva loro ingiunto il pagamento, in via solidale e senza dilazione, in favore di NOME COGNOME di euro 23.129,71 pari alla differenza tra quanto liquidato da RAGIONE_SOCIALE alla scadenza di sei buoni postali fruttiferi, sottoscritti dal ricorrente tra il 1983 e il 1984, e quanto da lui ritenuto come dovuto applicando gli interessi previsti a tergo dei buoni medesimi.
Riuniti i giudizi, nei quali si costituiva l’NOME, l e opposizioni erano accolte dal Tribunale con sentenza pubblicata il 17.7.2019, revocando il decreto ingiuntivo emesso del 16.12.2015.
La Corte d’Appello di Torino con sentenza pubblicata il 31.1.2022 rigettava l’appello proposto dall’COGNOME , gravandolo RAGIONE_SOCIALEe spese del grado in favore degli appellati.
La Corte d’appello, sulla scorta di Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, rigettava la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, derivando questa direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, sì che non doveva essere oggetto di pattuizione individuale. La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava applicazione per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ.
Aggiungeva la corte che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (‘a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici
postali’) non era modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa variazione, la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi all’esito RAGIONE_SOCIALEe variazioni, anche ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa riscossione. Da tanto la Corte d’appello derivava che l’ eventuale mancata messa a disposizione sarebbe potuta rilevare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorge nza di un pregiudizio al momento RAGIONE_SOCIALEa riscossione. Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma si basava solo sull’asserita violazione RAGIONE_SOCIALEa buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agli obblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore. In ogni caso, l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEe tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti.
Quanto alla dedotta violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, la Corte d’appello affermava che la natura di RAGIONE_SOCIALE e dei buoni fruttiferi postali escludeva la possibilità di far ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe clausole vessatorie e degli obblighi informativi personalizzati, fermo restando che all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario.
Per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte ricorrono NOME e COGNOME NOME, quali eredi di NOME, sulla base di sette motivi. Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE .
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.380bis .1. cod. proc. civ.
Il Pubblico RAGIONE_SOCIALE presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Con il primo motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l . n. 588/1974) e 1339 cod. civ., nonché del D.M. 13 giugno 1986.
I ricorrenti lamentano che la Corte d’appello erroneamente ha ritenuto l’art. 173 d.P.R. 156/1973 come norma diretta ad applicare il meccanismo di eterointegrazione contrattuale ex art. 1339 cod. civ., ovvero come comunque intesa a stabilire la sufficienza RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione del D.M. 13 giugno 1986 nella Gazzetta Ufficiale, per operare la variazione in pejus dei tassi nell’ambito del rapporto contrattuale di cui ai buoni.
I decreti ministeriali adottati ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 , norma di carattere non imperativo, sono atti di natura amministrativa non suscettibili di diretta applicazione ai rapporti contrattuali con i risparmiatori, poiché in relazione ai buoni già emessi la pubblicazione nella G.U. è collegata alla messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle presso gli uffici postali . L’art. 173 , pertanto, non può incidere direttamente sul rapporto contrattuale, ma è norma tesa a regolare l’attività degli enti preposti alla raccolta del risparmio e il vincolo per essi, dato dalla decretazione ministeriale, attiene alla fase di formazione RAGIONE_SOCIALEa volontà del soggetto emittente, che si manifesta mediante la chartula impiegata per il collocamento.
Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1, secondo periodo, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1321 e 1372 cod. civ., nonché 47, comma 1, Cost.
I ricorrenti affermano che la Corte di Appello di Torino erroneamente ha ritenuto non necessaria, al fine RAGIONE_SOCIALE‘applicazione ai buoni fruttiferi di serie precedente alla serie Q dei tassi di rendimento sostitutivi di quelli originari e predisposti da un apposito decreto ministeriale di «estensione», la preventiva previsione, nel testo del contratto di investimento, di un’apposita clausola manifestativa di un potere di ius variandi RAGIONE_SOCIALE’emittente , poiché la
variazione del tasso discende direttamente dalla legge e non deriva dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa libertà contrattuale RAGIONE_SOCIALEe parti.
L’art. 173 prevede che le variazioni dei tassi «possono» essere estese a una o più RAGIONE_SOCIALEe precedenti serie, ma questo presuppone che il mutamento non discende direttamente dalla legge per essere necessariamente mediato da un atto RAGIONE_SOCIALE’emittente di autonomia contrattuale . La Corte d’appello ha trascurato che quello con i singoli risparmiatori è un rapporto di diritto privato, sì che la possibilità che una parte possa operare RAGIONE_SOCIALEe variazioni unilaterali è eccezionale. Nel caso dei buoni postali l’informazione al risparmiatore è resa nel corpo del documento ed è determinante per la formazione del contratto, tan t’ è che in occasione di altre emissioni era stata apposta una dicitura indicante la possibilità di variazione del tasso. Nel caso di specie, la mancata indicazione sul corpo del buono RAGIONE_SOCIALEo ius variandi è indice sintomatico RAGIONE_SOCIALEa assenza di volontà di applicazione dei tassi sopravvenuti.
Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3 cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 l . n. 588/1974), 1321, 1372, 1339 cod. civ., nonché 47 co. 1 Cost.
Per i ricorrenti l a Corte d’appello erroneamente ha escluso che la prescrizione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 d.P.R. 156/1973, in base alla quale gli uffici postali mettono a disposizione del RAGIONE_SOCIALE degli investitori in buoni postali le tabelle predisRAGIONE_SOCIALE in base al decreto ministeriale di «estensione», integri una condizione necessaria per l’applicazione dei nuovi rendimenti agli investimenti in buoni già in corso di esecuzione. L’art. 173 , comma terzo, d.P.R. 156/1973 prevede che la tabella riportata a tergo dei buoni ‘è integrata da quelle messe a disposizione’ , sì che solo quest’ultima determina la variazione del contratto. Con il che condizione necessaria per l’applicazione di nuovi tassi non è la pubblicazione nella G.U., ma la messa a disposizione del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe nuove tabelle.
Con il quarto motivo sono denunciate violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973 (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1325, 1326, 1333, nonché 47, comma 1, cost.
I ricorrenti si dolgono per aver sostenuto la Corte d’appello c he, quanto previsto dal comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 d.P.R. 156/1973, sia irrilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa formazione del consenso alla prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘investimento in corso alle nuove condizioni di rendimento. Segnatamente, la corte ha affermato che il silenzio mantenuto dal risparmiatore dopo la variazione del tasso costituisca consenso alla prosecuzione del contratto alle nuove condizioni espresso nella forma del mancato recesso. Tale affermazione non trova riscontro in alcuna norma specifica di settore ed è contraria al generale diritto dei contratti, dove il silenzio rileva se ed in quanto circostanziato. L’esercizio RAGIONE_SOCIALEo ius variandi espresso dall’emittente non può mai prescindere da una manifestazione del consenso del destinatario in ordine alla proposta di variazione del contratto.
Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 3, d.P.R. 156/1973 (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1375, 1337, 1175 cod. civ., nonché 47, comma 1, cost.
I ricorrenti censurano la decisione per avere la Corte di Appello di Torino erroneamente ritenuto, anche in contrasto con quanto ritenuto da Cass., Sez. Un., n. 3963/2019, che la prescrizione del comma 3 RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, che impone agli uffici postali di mettere a disposizione del RAGIONE_SOCIALE degli investitori in buoni postali le tabelle predisRAGIONE_SOCIALE in base al decreto ministeriale di «estensione», faccia riferimento al solo momento di scadenza e riscossione dei buoni, anziché già dal tempo RAGIONE_SOCIALE‘effettivo esercizio del lo ius variandi da parte RAGIONE_SOCIALE’emittente .
La decisione RAGIONE_SOCIALEa corte impedisce al risparmiatore la verifica RAGIONE_SOCIALE‘ammontare del credito per interessi al momento RAGIONE_SOCIALEa variazione del tasso disposta dal decreto ministeriale, la cui conoscenza non potrebbe essere spostata nel tempo se non a costo di precludergli l’esercizio consapevole del recesso o di decidere per la prosecuzione del rapporto. In
questa cornice, la tempestiva messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle costituiva atto conforme alla correttezza comportamentale, la cui violazione è alla base del chiesto risarcimento del danno.
Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 173, comma 1 e 3 d.P.R. 156/1973 (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974) e 1339 cod. civ.
La Corte d’appello nel sostenere l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale di variazione del tasso e, conseguentemente, relegata nell’irrilevanza la messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle, non considera che il decreto ministeriale n on soddisfa il dovere informativo sull’ammontare del credito per interessi a ll’ esito RAGIONE_SOCIALEa variazione. Informazione, quest’ultima, distinta da quella sui tassi ma egualmente necessaria ai fini RAGIONE_SOCIALEa gestione del contratto per il periodo successivo alla variazione.
Con il settimo motivo sono denunciate: a) violazione degli artt. 173, comma 3, cod. postale (nella versione di cui all’art. 1 legge n. 588/1974), 1223, 1375, 1337, 1175, 2697 cod. civ. 47, comma 1, cost.; b) violazione degli artt. 2697 cod. civ. 115 e 132 co 1 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 e 4).
La Corte d’appello erroneamente ha ritenuto che la mancata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle dei nuovi rendimenti non integri la violazione di un obbligo informativo imposto dalla legge e, per conseguenza, non determini una responsabilità risarcitoria anche per minusvalenze. La decisione impugnata, inoltre, non ha considerato la non contestata esistenza di un danno patrimoniale da lucro cessante come provato e quantificato in atti e, per l’effetto, irragionevolmente ed immotivatamente disatteso il risultato probatorio raggiunto sul punto.
Pacifica per affermazione RAGIONE_SOCIALEa stessa Corte d’appello la mancata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle, ne è stata circoscritta la rilevanza solo al momento RAGIONE_SOCIALE‘ incasso alla scadenza e sul piano risarcitorio limitata la rilevanza al solo danno emergente, trascurando il lucro cessante derivante
dall’inadempimento e dalla impedita possibilità di chiedere il rimborso tempestivo.
Diversamente da quanto scritto dalla Corte d’appello a proposito RAGIONE_SOCIALEa mancata allegazione del danno reclamato, l’attore aveva indicato il danno patito sulla base RAGIONE_SOCIALEa differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso. Tale deduzione non è stata contestata dalle controparti anche in relazione al quantum RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria.
Quanto al profilo del nesso di causa tra condotta omissiva e danno, sostengono i ricorrenti, è sufficiente rilevare come a partire dal D.M. del 1986 i buoni postali avevano perso la caratteristica di rendimenti certi e garantiti nel tempo. Non essendovi più alcuna certezza sui rendimenti, qualsiasi individuo, se tempestivamente informato RAGIONE_SOCIALEa variazione, non avrebbe potuto che incassare i buoni e cercato investimenti alternativi in grado di ‘garantire potenzialmente i medesimi rendimenti previsti sui buoni’ 8. Il ricorso, che presenta diverse criticità legate alla carente esposizione del fatto e al difetto di aderenza di alcune RAGIONE_SOCIALEe numerose censure svolte alla complessiva motivazione contenuta nella sentenza impugnata, è comunque inammissibile ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ., poiché la sentenza impugnata ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte e l’esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento RAGIONE_SOCIALEa stessa.
La vicenda in esame attiene alla legittimità RAGIONE_SOCIALEa variazione in pejus dei tassi di interesse dei buoni postali fruttiferi a seguito RAGIONE_SOCIALE‘adozione del D.M. 13.6.1986, secondo quanto previsto dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 , come sostituito dall’art. 1 D.L. 460/1974 (convertito dalla l. 588/1974) .
L’art. 173 dispone che
:
‘ Le variazioni del saggio d’interesse dei buoni postali fruttiferi sono disRAGIONE_SOCIALE con decreto del AVV_NOTAIO per RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il RAGIONE_SOCIALE, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del
decreto stesso, e possono essere estese ad una o più RAGIONE_SOCIALEe precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni RAGIONE_SOCIALEe precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli RAGIONE_SOCIALEa nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento RAGIONE_SOCIALE‘anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base RAGIONE_SOCIALEa tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali ‘ .
L’art . 7, terzo comma, D.Lgs. 30.7.1999, n. 284, ha così disposto ‘ Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione RAGIONE_SOCIALEe nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori ‘.
Riassuntivamente, ‘ fino al settembre 1974 le modificazioni dei tassi di interesse man mano disRAGIONE_SOCIALE con decreto ministeriale hanno operato solo per i buoni di nuova emissione; successivamente al settembre 1974, e fino all’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 173 del codice postale, hanno potuto operare anche per individuate serie di buoni di precedenti emissioni, ai sensi del primo comma, ultimo periodo, RAGIONE_SOCIALEa disposizione novellata, così da attribuire al AVV_NOTAIO competente uno ius variandi suscettibile di operare, non
retroattivamente, anche in peius sui rapporti in corso ‘ (v. Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748).
È stato reiteratamente affermato da questa Corte, a proposito del meccanismo di ingresso RAGIONE_SOCIALEa variazione del saggio degli interessi nel rapporto contrattuale con il risparmiatore, che la configurazione RAGIONE_SOCIALEe RAGIONE_SOCIALE sino alla fine degli anni 90 come RAGIONE_SOCIALE (sino al 1994) e poi come RAGIONE_SOCIALE (sino al 1999) comportava una effettiva eterogeneità RAGIONE_SOCIALEa natura degli strumenti finanziari offerti dal sistema bancario rispetto ai titoli negoziati dalle RAGIONE_SOCIALE. È costante nella giurisprudenza di legittimità la qualificazione dei buoni fruttiferi postali come titoli di legittimazione sia pure con diversità di conseguenze quanto agli effetti RAGIONE_SOCIALEa qualificazione (v., Cass., sez. I, 16 dicembre 2005, n. 27809; Cass., Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979; Cass., sez. I, 31 luglio 2017, n. 19002). Non avendo i buoni postali natura di titoli di credito, essi sono privi dei requisiti di letteralità, autonomia e astrattezza.
Detta qualificazione, secondo quanto enunciato da Cass., Sez. Un., 11 febbraio 2019, n. 3963, ‘ha giustificato la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare il tasso degli interessi originariamente previsto, e ha portato a ritenere che la modificazione trovasse ingresso all’interno del contratto mediante una integrazione del suo contenuto ab externo secondo la previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 c.c. Una simile ricostruzione, cui con la presente decisione si intende dare continuità, è chiaramente incompatibile con l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina di tutela dei consumatori che si estrinseca nel meccanismo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione separata RAGIONE_SOCIALEe clausole vessatorie o nella imposizione di obblighi informativi personalizzati cui riconnettere facoltà e diritti intesi a garantire la libera autodeterminazione, nella specie, dei risparmiatori anche nel corso del rapporto ‘ .
Le Sezioni Unite, inoltre, hanno precisato che ‘ a fronte di una tale normativa intesa a incidere autoritativamente sul contratto e che si
giustifica con la soggettività statuale del soggetto emittente e con le garanzie derivanti da tale profilo soggettivo, sta comunque il meccanismo, già descritto, consistente nella coincidenza temporale fra applicazione del nuovo tasso di interesse e facoltà per il risparmiatore di riscuotere il titolo percependo gli interessi corrispondenti alla originaria fissazione portata dal titolo. Per altro verso il risparmiatore che non intendesse disinvestire, nonostante la sopravvenuta variazione del tasso di interesse, avrebbe ricevuto comunque, al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del suo diritto a riscuotere il proprio credito, l’importo degli interessi corrispondenti al tasso indicato nel titolo, sino alla data RAGIONE_SOCIALEa variazione ‘ .
In questa cornice, connotata da un’integrazione del rapporto per effetto RAGIONE_SOCIALEa variazione del saggio d’interesse mediante un atto sì amministrativo, ma in attuazione di una fonte primaria di carattere normativo (l’art. 173 d.P.R. 156/1973), le Sezioni Unite hanno rimarcato che: ‘ la variazione del tasso di interesse, disposta unilateralmente dalla pubblica amministrazione, secondo la disciplina applicabile ratione temporís, attribuiva sostanzialmente al risparmiatore il diritto al recesso e tutelava il suo affidamento sull’effettività del suo diritto a percepire gli interessi indicati dal titolo’.
È stato, altresì, affermato dalla Corte costituzionale che ‘La qualificazione – per costante giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di legittimità – di detti buoni come «titoli di legittimazione» ha dato ragione RAGIONE_SOCIALEa soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso degli interessi originariamente stabilito. E ciò ha portato a ritenere che, in ragione appunto RAGIONE_SOCIALEa «soggettività statuale del soggetto emittente e garanzie derivanti da tale profilo soggettivo», la modificazione – demandata dalla norma censurata al decreto ministeriale (accompagnata dalla prescrizione di messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa nuova tabella ai titolari dei buoni presso gli uffici postali) – trovasse ingresso all’interno del contratto di sottoscrizione del buono, mediante una integrazione ab externo del suo
contenuto, riconducibile alla previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1339 del codice civile (Corte di cassazione, sentenza n. 3963 del 2019). ‘ (Corte Cost. 2 febbraio 2020, n. 26, punto 4.2.).
L’art. 173, comma terzo, d.P.R. 156/1973 , come già detto, stabilisce che ‘Gli interessi vengono corrisposti sulla base RAGIONE_SOCIALEa tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buon i stessi presso gli uffici postali’ .
Al riguardo, con riferimento all’attuazione del l’integrazione del contratto per effetto RAGIONE_SOCIALEa variazione del saggio degli interessi, Cass., Sez. Un., 3963/2019 ha statuito che ‘ il riferimento alla tabella concernente la revisione dei tassi di interessi (nella specie quella operata con il decreto ministeriale del 13 giugno 1986) non costituisca affatto una parte RAGIONE_SOCIALEa modalità di comunicazione all’interessato RAGIONE_SOCIALEa intervenuta nuova prescrizione ministeriale. La conoscenza di tale circostanza è affidata dal legislatore alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La prescrizione RAGIONE_SOCIALEa messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEa tabella integrativa ha la diversa finalità di consentire al risparmiatore di verificare presso l’ufficio postale l’ammontare del proprio credito per interessi all’esito RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta variazione, anche ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa riscossione e RAGIONE_SOCIALEa sua conformità alla normativa vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa riscossione. È quindi erroneo ritenere, come fa invece il ricorrente, che tale prescrizione costituisca un obbligo informativo dalla cui osservanza dipenda la vincolatività RAGIONE_SOCIALEa variazione per il risparmiatore’ ( punto 19).
Questo orientamento è stato più di recente ribadito da questa Corte, per essere stato statuito che’n tema di buoni postali fruttiferi, la disciplina contenuta nell’abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall’art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, conv. in l. n. 588 del 1974 – che consentiva variazioni, anche “in pejus”, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente (assicurando il contemperamento tra l’interesse generale di
programmazione economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali RAGIONE_SOCIALEe parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apRAGIONE_SOCIALE sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l’emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie – istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986 – di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buoni.’ (v. Cass., sez. I, 14 febbraio 2022, n. 4748 ; Cass., sez. I, 10 febbraio 2022, n. 4384; Cass., sez. III, 30 dicembre 2023, n. 36851).
Del pari è consolidato il principio di diritto secondo cui ‘ n tema di buoni postali fruttiferi, poiché l’interpretazione del testo contrattuale deve raccordare il senso letterale RAGIONE_SOCIALEe parole alla dichiarazione negoziale nel suo complesso, non potendola limitare a una parte soltanto di essa, l’indicazione, per i buoni postali RAGIONE_SOCIALEa serie ‘TARGA_VEICOLOP’, di rendimenti relativi alla serie ‘P’ per l’ultimo periodo di fruttuosità del titolo non è in sé decisivo sul piano interpretativo, in presenza RAGIONE_SOCIALEa stampigliatura, sul buono, di una tabella sostitutiva di quella RAGIONE_SOCIALEa serie ‘P’, in cui erano inseriti i detti rendimenti, tanto più ove si consideri che la tabella in questione adotta una modalità di rappresentazione degli interessi promessi che risulta eccentrica rispetto a quella di cui alla precedente tabella, così da rendere evidente l’assenza di continuità tra le diverse previsioni, di talché, in presenza di una incompleta o ambigua espressione RAGIONE_SOCIALEa volontà RAGIONE_SOCIALEe parti quanto ai rendimenti del buono postale di nuova emissione rientrante nella previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 d.P.R. n. 156 del 1973, opera una integrazione suppletiva che consente di associare al titolo i tassi contemplati, per la serie che interessa, dal decreto ministeriale richiamato dal primo comma del detto articolo ‘ . (v. Cass., sez. I, 26 luglio 2023, n. 22619; Cass., 4384/2022 e Cass. 36851/2023, citate).
La Corte d’appello ha pienamente informato la sua decisione agli indicati principi di diritto.
Infatti, proprio sulla base di quanto enunciato da Cass., Sez. Un., 3963/2019 a proposito del meccanismo di integrazione del contratto è stata rigettata la pretesa risarcitoria basata sulla variazione del tasso di interesse dei buoni, perché tale facoltà derivava direttamente da un atto di fonte primaria da attuarsi mediante decreto ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale, sì che non doveva essere oggetto di pattuizione individuale. La variazione del tasso d’interesse, disposta con D.M. del 13.6.1986, trovava ingresso nel contratto per effetto del meccanismo di integrazione ex art. 1339 cod. civ.
La corte torinese ha poi aggiunto che la tabella prevista dall’art. 173 d.P.R. 156/1973 (‘a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali’) non è modalità di comunicazione RAGIONE_SOCIALEa variazione, la cui conoscenza era affidata alla pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale, ma serviva a permettere al risparmiatore di verificare presso gli uffici postali l’ammontare del credito per interessi, all’esito RAGIONE_SOCIALEe variazioni, anche ai fini del controllo RAGIONE_SOCIALEa regolarità RAGIONE_SOCIALEa riscossione.
Da tanto la Corte d’appello , evocando implicitamente la distinzione tra regole di validità e regole di comportamento (v., Cass., Sez. Un., 19 dicembre 2007, n. 26724), ha tratto che la mancata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle la si sarebbe potuta considerare in chiave risarcitoria, là dove provata l’insorgenza di un pregiudizio al momento RAGIONE_SOCIALEa riscossione. Tuttavia, la domanda risarcitoria proposta dall’COGNOME non aveva alcuna attinenza con tale profilo, ma poggiava solo sull’asserita violazione RAGIONE_SOCIALEa buona fede in fase precontrattuale e contrattuale in relazione agli obblighi informativi previsti dal T.U.B. e/o dal T.U.F. e/o dalla normativa a tutela del consumatore. Profili, questi ultimi, del tutto estranei al campo dei buoni postali, come già detto, secondo quanto indicato da Cass., Sez. Un., 3963/2019.
Evidenziato che l’odierno ricorso sul piano RAGIONE_SOCIALE‘esposizione del fatto non sunteggia il contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese articolate in primo grado, al fine di poter comprendere i termini effettivi RAGIONE_SOCIALEa pretesa risarcitoria svolta (nella sentenza impugnata si legge che ‘la domanda di riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa medesima somma azionata in via monitoria a titolo di risarcimento danni veniva basata ora sulla mancata pubblicazione RAGIONE_SOCIALEe tabelle al momento RAGIONE_SOCIALEa loro entrata in vigore, ora sulla mancata avvertenza, impressa sul titolo, RAGIONE_SOCIALEa facoltà di rimborsare i buoni in base a tassi peggiorativi, ora infine sull’illegittimo esercizio RAGIONE_SOCIALEo jus variandi ‘, pagina 25, secondo capoverso), la Corte d’appello ha aggiunto che ‘ a mancata messa a disposizione RAGIONE_SOCIALEe tabelle al momento RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa normativa, alla luce RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, non costituisce violazione di alcuna norma o regola di comportamento mentre la mancata pattuizione RAGIONE_SOCIALEo jus variandi è irrilevante ‘ (pagina 25, terzo capoverso) .
In ogni caso, ha proseguito la corte torinese, l’attore non aveva neanche dedotto che, se tempestivamente informato RAGIONE_SOCIALE‘esistenza RAGIONE_SOCIALEe tabelle di variazione, avrebbe investito diversamente in forme tali da garantire i medesimi rendimenti previsti.
Conclusivamente, una volta verificatasi la variazione del saggio di interesse per effetto del meccanismo ex art. 1339 cod. civ., ma in forza di una norma cogente quale l’art. 173 d.P.R. 156/1973, l’attore non avrebbe potuto reclamare a titolo di risarcimento del danno l’importo corrispondente al minore rendimento dei buoni postali, poiché nessun inadempimento era riscontrabile in capo a RAGIONE_SOCIALE, la quale si era attenuta a quanto previsto nel contratto.
La Corte d’appello , sempre in linea con Cass., Sez. Un., 3963/2019, da ultimo con riferimento alla pretesa violazione degli obblighi informativi a tutela del risparmiatore/consumatore, ha ribadito che la natura di RAGIONE_SOCIALE e i caratteri dei buoni fruttiferi postali escludevano la possibilità di far ricorso al meccanismo RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALEe clausole vessatorie e degli obblighi informativi personalizzati, fermo restando che
all’investitore era assicurata la facoltà di recesso con la percezione degli interessi al tasso originario.
A quanto sopra riportato deve essere aggiunto con riferimento al settimo motivo di ricorso, all’apparenza legato alla specificità RAGIONE_SOCIALEa vicenda portata all’esame RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, che esso, comunque, è inammissibile.
I ricorrenti si dolgono per non aver la Corte d’appello preso in esame la domanda di risarcimento del danno sotto il profilo del lucro cessante, asseritamente reclamato sulla base RAGIONE_SOCIALEa differenza fra il controvalore dei titoli secondo i rendimenti cartolari e quanto percepito all’incasso . Tale danno non sarebbe stato oggetto di contestazione, sia nell’ an , sia nel quantum , dalle parti opponenti e, come tale, non esigeva di essere provato.
La censura è fondata su fatti processuali dei quali si omette specifica indicazione, sia contenutistica sia quanto alla localizzazione nel fascicolo di causa degli atti dai quali essi dovrebbero risultare, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. (v. Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n. 34469 e ribadito più di recente da Cass., sez. III, 1° luglio 2021, n. 18695).
Quando il motivo di impugnazione è fondato sul rilievo che la controparte ha mantenuto una condotta processuale di non contestazione, al fine di consentire a questa Corte di legittimità di prendere cognizione RAGIONE_SOCIALEe doglianze mosse il ricorrente ha l’onere di indicare non solo con quale atto e in quale sede abbia operato la deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (v., Cass., sez. I, 18 luglio 2007, n. 15961; sez. III; 28 giugno 2006, n. 10583; sez. 6-I, 12 ottobre 2017, n. 24062; sez. 6-III, 13 ottobre 2017, n. 20637; sez. II, 4 luglio 2018, n. 17474; sez. III, 5 marzo 2019, n. 6303; sez. 6-III, 4 aprile 2022, n. 10761).
Nella specie, i ricorrenti in violazione del principio di specificità non solo hanno omesso di riportare il contenuto RAGIONE_SOCIALEe domande svolte
dall’opposto al momento RAGIONE_SOCIALEa costituzione in giudizio, ma anche di riprodurre il contenuto RAGIONE_SOCIALEe difese svolte dalle parti opponenti.
I ricorrenti hanno prospettato due rilievi di natura costituzionale.
Il primo riguarda l’art. 1 D.M. Tesoro 20.5.1987 ‘(anche con riguardo al contenuto RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 DPR 156/73 nella parte in cui si limita a disporre la pubblicazione dei nuovi tassi sulla Gazzetta Ufficiale). La disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 è illegittima per vi olazione degli artt. 3 e 47 RAGIONE_SOCIALEa Costituzione perché, disponendo l’espresso inserimento, nel testo dei buoni di nuova emissione, RAGIONE_SOCIALEa clausola per cui i tassi sono suscettibili di variazioni successive a norma di legge, non prevede, contestualmente, nessuna modalità di adeguamento del testo dei buoni postali collocati prima del DM 1987 e a quell’epoca ancora in esecuzione’.
Il secondo riguarda l’art. 173 d.P.R. 156/1973 ‘nella parte in cui non esclude l’applicabilità di tassi peggiorativi sopravvenuti ai buoni appartenenti a serie precedenti collocanti ante 1986, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 7 comma 3 D. Lgs. 284/99 nella parte in cui esclud e l’effetto abrogativo RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 predetto con riguardo ai rapporti ancora pendenti, per violazione degli artt. 41 e 47 Cost.’
Il primo dei rilievi formulati è manifestamente infondato. Anche a voler prescindere dal fatto che esso investe il D.M. 20.5.1987 (‘Modificazioni alle caratteristiche tecniche dei buoni postali fruttiferi’), il quale non rileva nell’ambito del presente giudizio, poiché la variazione del saggio d’interesse dei buoni postali è stata disposta con il D.M. 13.6.1 986, occorre rilevare come nessuna disparità di trattamento tra i sottoscrittori possa ipotizzarsi a seconda che si tratti di titoli emessi dopo e prima del 1987, dovendo riportarsi solo per quelli successivi l’avvertenza che ‘i tassi sono suscettibili di modificazioni successive ai sensi di legge’.
Infatti, tutti i sottoscrittori di buoni postali fruttiferi sono assoggettati alla stessa disciplina e, a partire dal 1974, sono soggetti alla possibile variazione dei tassi mediante decreti ministeriali sopravvenuti anche con
riferimento a quelli già emessi e non solo a quelli di nuova emissione, come previsto nella versione originaria RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 d.P.R. 156/1973.
Tutti i risparmiatori che hanno investito in buoni postali fruttiferi al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione dovevano essere a conoscenza, per effetto RAGIONE_SOCIALEa disciplina relativa, che il tasso d’interesse originario avrebbe potuto subire una modificazione in virtù di decreti ministeriali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sì che l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa indicata avvertenza non modificava il quadro normativo e non esonerava i sottoscrittori dall’onere di prendere conoscenza RAGIONE_SOCIALEa possibile variazione dei rendimenti dei buoni.
Con il secondo rilievo i ricorrenti assumono che l’art. 173 d.P.R. 156/1973 unitamente all’art. 7 D.Lgs. 2 84/99, che dispone l’ultrattività del primo per i rapporti pendenti, compresi i buoni postali oggetti di causa, incida direttamente sul singolo rapporto di investimento e, con riguardo ai contratti già in corso al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio del lo ius variandi , produca la modifica dei rendimenti in origine negoziati nonostante la mancata menzione sul titolo RAGIONE_SOCIALEa facoltà RAGIONE_SOCIALEo ius variandi e la mancata disponibilità RAGIONE_SOCIALEe tabelle modificative presso gli uffici postali.
Tali disposizioni nel loro complesso non presentano i caratteri di proporzionalità agli obiettivi di risparmio, prevedibilità da parte del risparmiatore, tutela RAGIONE_SOCIALE‘affidamento maturato rispetto alla situazione originaria. Caratteri, questi ultimi, individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ritener conformi alla Carta le norme retroattive improprie, che impongono per il futuro una modificazione peggiorativa del rapporto di durata. In assenza di tali caratteri le indicate disposizioni si pongono in contrasto con gli artt. 41 e 47 Cost.
In particolare, quanto al requisito RAGIONE_SOCIALEa proporzionalità, ad avviso dei ricorrenti ‘l’obiettivo del contenimento RAGIONE_SOCIALE‘impegno RAGIONE_SOCIALE ben avrebbe potuto essere realizzato con l’applicazione dei tassi peggiorativi fissati dal DM 1986 ai soli buoni emessi successivamente all’entrata in vigore del D.M. stesso, senza coinvolgere i contratti già perfezionati’.
Sul piano RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità ‘in conformità all’intento di sollecitazione del risparmio postale perseguita con il DL 460/1974 di modifica RAGIONE_SOCIALE‘art. 173, il cittadino poteva ragionevolmente attendersi, al più, una modifica migliorativa dei rendimenti con applicazione ai buoni già collocati, come avvenuto senza soluzione di continuità dal settembre 1974 al luglio 1984, mentre non poteva assolutamente prevedere quanto avvenuto, ovvero una modifica peggiorativa con applicazione anche ai contratti pendenti’.
Quanto all’affidamento, esso è legato al consolidamento degli effetti RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica originariamente riconosciuta e poi travolta dalla normativa sopravvenuta. Tanto maggiore è il tempo trascorso dall’insorgere RAGIONE_SOCIALEa situazione, quanto più si giustifica la pretesa del titolare del diritto a non subire pregiudizi da norme retroattive.
Il rilievo deve essere disatteso non presentando una consistenza tale da giustificare nuovamente la rimessione RAGIONE_SOCIALEa questione alla Corte costituzionale.
Sul tema del preteso carattere retroattivo RAGIONE_SOCIALEe disposizioni indicate e RAGIONE_SOCIALEa asserita violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 47 Cost. , la Corte costituzionale se ne è già occupata nella sentenza 26/2020 citata, là dove si legge ‘Secondo il rimettente, il denunciato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973 – consentendo (fino al momento RAGIONE_SOCIALEa poi intervenuta sua abrogazione ex art. 7 del d.lgs. n. 284 del 1999) di «estendere con efficacia retroattiva le modificazioni dei tassi di interesse disRAGIONE_SOCIALE per le serie di nuova emissione» (nella specie, le modificazioni in peius introdotte dal decreto ministeriale del 1986) – avrebbe in primo luogo irragionevolmente leso l’«affidamento», riposto dai risparmiatori, sul tasso di interesse esistente al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE‘investimento. Per tal profilo, la questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva RAGIONE_SOCIALE‘asserito suo carattere retroattivo. Testualmente essa, infatti, al suo secondo comma, dispone che i buoni RAGIONE_SOCIALEe precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli RAGIONE_SOCIALEa nuova serie e il relativo computo degli interessi è
effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto che la disponga. Il che, appunto, esclude la retroattività in senso proprio (sentenza n. 173 del 2019), erroneamente attribuita alla norma denunciata ‘ (punto 4.1. RAGIONE_SOCIALEa motivazione).
Quanto affermato dalla Corte costituzionale per escludere il carattere retroattivo RAGIONE_SOCIALE‘art. 173 d.P.R. 156/1973 RAGIONE_SOCIALEe modifiche al saggio RAGIONE_SOCIALE‘interesse applicato ai buoni postali si estende anche agli ulteriori caratteri RAGIONE_SOCIALEa prevedibilità e RAGIONE_SOCIALE‘affid amento, là dove a chiusura RAGIONE_SOCIALEo stesso punto di motivazione è stato espresso ‘ il fatto stesso di consentire espressamente – e rendere, quindi, prevedibili – successive modifiche, anche riduttive, del saggio di interessi, escludeva con ciò che potesse consolidarsi, e prospettarsi di conseguenza leso, un “affidamento” del risparmiatore sulla invariabilità del saggio vigente al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del titolo’ .
Conclusivamente, non senza rimarcare che i buoni postali alla base del giudizio sono stati sottoscritti tra il 1983 e il 1984, l’onere RAGIONE_SOCIALEa conoscenza RAGIONE_SOCIALEa normativa regolante il settore, che si ripete consentiva sin dal 1974 di procedere a una variazione in pejus anche rispetto a quelli già emessi, implicava la prevedibilità di una modifica peggiorativa, così escludendo qualsiasi affidamento meritevole di tutela.
D’altro canto, i ricorrenti invoca no la razionalità RAGIONE_SOCIALE‘ homo economicus (v. pagina 55 del ricorso, paragrafo 67), senza considerare i limiti di tale approccio secondo quanto evidenziato dall’economia comportamentale stante la insopprimibile presenza di bias cognitivi, ma non è affatto ipotizzabile che i tassi di rendimento dei titoli possano solo crescere e non il contrario quando le condizioni macroeconomiche rendano ragionevole una
discesa dei tassi di interesse al calare RAGIONE_SOCIALE‘aspettativa inflazionistica, la quale, tristemente, aveva innescato una corsa al rialzo poi «fortunatamente » interrotta a partire dalla metà degli anni ’80 del secolo passato.
È stato più di recente affermato da questa Corte che ‘ non ha bisogno di essere rammentato che il tempo in cui la norma sullo ius variandi fu introdotta nell’ordinamento coincise con un sensibile ridimensionamento del grave fenomeno inflattivo, che negli anni precedenti aveva toccato punte, oggi inimmaginabili, aggirantisi sul 18%, con conseguente aumento degli interessi da corrispondere ai sottoscrittori, ridimensionamento che determinò la scelta costituita dalla novella del citato articolo 173, scelta che rispondeva così al perseguimento di un interesse generale di programmazione economica, senz’altro rilevante sul piano costituzionale, anche per le finalità (finanziamento di servizi e opere pubbliche, finanziamento degli enti locali, ecc.) cui l’impi ego del debito RAGIONE_SOCIALE è rivolto lo ius variandi – che, occorre dire, era all’epoca prassi corrente finanche per i depositi bancari – era in linea di principio esercitabile sia in melius che in peius : nel primo caso allo scopo di evitare che rendimenti troppo bassi determinassero la fuga dei sottoscrittori verso investimenti più remunerativi, tenuto conto che i buoni postali fruttiferi possono essere riscossi in qualunque momento; nel secondo caso al fine di evitare un eccessivo aggravio RAGIONE_SOCIALEa finanza pubblica ‘ (v., Cass. 4748/2022).
Non è ipotizzabile il prospettato contrasto con l’art. 41 Cost. RAGIONE_SOCIALEe norme indicate, che, a dire dei ricorrenti, nel consentire la sostituzione automatica dei tassi previsti dal D.M. 13.6.1986 a quelli indicati nella tabella a tergo dei buoni di precedente emissione, incidono sul diritto alla libertà di iniziativa economica, ‘consentendo ad un atto meramente amministrativo … di inc idere sul rapporto negoziale a cui le parti si sono liberamente vincolate’.
Infatti, il decreto ministeriale è stato reso in attuazione di una previsione normativa di fonte primaria di carattere cogente e la relativa
conoscenza deriva dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Questo sulla base RAGIONE_SOCIALEa specifica disciplina di settore di titoli RAGIONE_SOCIALEa cui qualificazione si è detto sopra, sì che la libertà di iniziativa economica si sarebbe dovuta bilanciare, nei limiti di legge, con le esigenze insopprimibili di contenimento del debito RAGIONE_SOCIALE, che sono strettamente legate a quelle esigenze solidaristiche considerate proprio dall’art. 41 Cost.
Quanto al prospettato conflitto con l’art. 47 Cost. in materia di tutela del risparmio, da riguardare nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa garanzia e non RAGIONE_SOCIALEa redditività, la Corte costituzionale ha affermato che l’art. 173, comma secondo ‘ dispone che i buoni RAGIONE_SOCIALEe precedenti serie, ai quali sia estesa la successiva variazione del saggio, «si considerano come rimborsati e convertiti in titoli RAGIONE_SOCIALEa nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato» e, cioè, sul capitale e sui correlativi interessi come sino a quel momento calcolati in base al saggio previgente. Vale a dire che la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del titolo, ma opera solo “per il futuro”, a decorrere RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore del decreto che la disponga’ ( v., sempre, Corte Cost., 26/2020, cit.).
Ad ogni modo, la variazione in pejus prevista dalle disposizioni indicate non arreca alcun pregiudizio RAGIONE_SOCIALE al risparmiatore, posto che quest’ultimo può riscuotere il titolo e in tal caso ottenere la restituzione del capitale investito e il rendimento fino a quel momento maturato sulla base del tasso di interesse originariamente previsto, mentre il tasso di interesse nuovo, che modifica quello precedente, non può che essere quello di mercato, corrente in quel momento. Pertanto, il risparmiatore che disinvesta dai buoni postali può solamente reinvestire il capitale rimborsato in altra forma, che può presentare altre caratteristiche, ma certamente il tasso di interesse che gli sarebbe riconosciuto sarebbe pur sempre quello di mercato.
In ultimo, non è secondario evidenziare, a conforto RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEo ius variandi in peius , come la sottoscrizione dei buoni postali assicuri cospicui benefici ai loro sottoscrittori: ‘garanzia RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE per capitale ed interessi; trattamento fiscale vantaggioso; interessi composti; durata fino a trent’anni, … con facoltà di immediato rimbo rso, dopo un certo numero di anni, a vista e presso l’intera rete degli uffici postali nazionali; esenzione da ogni commissione e onere; utilizzabilità per costituire cauzioni a favore RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE e degli enti pubblici; per non parlare RAGIONE_SOCIALEa non sequestrabilità né pignorabilità, tranne che per ordine RAGIONE_SOCIALE‘autorità giudiziaria in sede penale, nonché dei vantaggi che i buoni assicurano sotto vari profili in sede di passaggio generazionale RAGIONE_SOCIALEa ricchezza. ‘ (v, ancora, Cass. 4748/2022).
Conclusivamente, ‘ da un lato non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda anche a interessi generali, tali da giustificare l’adozione di regole cogenti in tema di ius variandi che nel settore bancario – oggi, peraltro, e non certo alla metà degli anni ’80 del secolo scorso – sarebbero anacronistici; dall’altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela RAGIONE_SOCIALE‘interesse del risparmio da p arte del sottoscrittore, così bilanciando gli interessi in gioco .’ (v., sempre, Cass. 4748/2022).
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico RAGIONE_SOCIALEa parte ricorrente, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13 (Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di legittimità, in favore dei controricorrenti, che liquida, in favore di RAGIONE_SOCIALE, in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, Iva e cpa se dovuti per legge ; in favore di RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, in euro 2.400,00 per compensi, oltre le spese prenotate e prenotande a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 RAGIONE_SOCIALEa l. n. 228 del 2012, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza sezione civile RAGIONE_SOCIALEa Corte Suprema di RAGIONE_SOCIALEzione in data 28 novembre 2025
Il Presidente Dott.ssa NOME COGNOME