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Varianti in appalto: no pagamenti senza approvazione

Una società appaltatrice ha richiesto il pagamento di maggiori oneri sostenuti durante l’esecuzione di un contratto pubblico a causa di eventi imprevisti. Un lodo arbitrale favorevole all’impresa è stato annullato dalla Corte d’Appello poiché le necessarie variazioni progettuali non erano state formalmente approvate. La Corte di Cassazione ha confermato questa decisione, chiarendo che per le varianti in appalto pubblico, l’approvazione formale è un requisito indispensabile per il pagamento, anche se i costi aggiuntivi derivano da forza maggiore.

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Pubblicato il 5 ottobre 2025 in Diritto Civile, Giurisprudenza Civile, Procedura Civile

Varianti in Appalto Pubblico: Approvazione Formale è Necessaria per il Pagamento

Nell’ambito degli appalti pubblici, la gestione delle sopravvenienze e dei maggiori costi è un tema cruciale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: senza l’approvazione formale delle varianti in appalto, l’impresa non ha diritto al pagamento dei lavori extra, anche se questi sono causati da forza maggiore. Questa decisione chiarisce l’interpretazione della normativa e definisce i limiti della tutela per il contraente generale.

I Fatti del Caso

Una società, in qualità di contraente generale, era stata incaricata da un ente pubblico della realizzazione di importanti lavori di ammodernamento su una strada statale. Durante l’esecuzione del contratto, l’impresa ha affrontato costi imprevisti dovuti a cause di forza maggiore, sorprese geologiche e nuove prescrizioni di legge. Tali maggiori oneri venivano iscritti nelle cosiddette “riserve”.

Inizialmente, un collegio arbitrale aveva riconosciuto le ragioni dell’impresa, condannando l’ente pubblico al pagamento di ingenti somme. Tuttavia, la Corte d’Appello, adita dall’ente, ha ribaltato la decisione, dichiarando nullo il lodo arbitrale. La motivazione della Corte territoriale era netta: il collegio arbitrale aveva liquidato i danni senza che fossero state formalmente approvate le varianti progettuali corrispondenti ai maggiori oneri. Secondo i giudici d’appello, non si poteva riconoscere un compenso extra in assenza di un inadempimento contrattuale dell’ente e, soprattutto, senza il rispetto delle procedure formali previste dalla legge.

La Questione Giuridica: Interpretazione delle Varianti in Appalto

Il cuore della controversia, giunta dinanzi alla Corte di Cassazione, riguardava l’interpretazione del termine “varianti” contenuto nella disciplina dei contratti pubblici (in particolare l’art. 9 del d.lgs. n. 190 del 2002, poi trasfuso nell’art. 176 del d.lgs. n. 163 del 2006).

La società ricorrente sosteneva un’interpretazione ampia, quasi atecnica: “variante” sarebbe sinonimo di “semplice variazione” di fatto. Di conseguenza, l’ente appaltante sarebbe stato obbligato a compensare i maggiori costi per non alterare la natura commutativa del contratto, a prescindere dall’approvazione di una variante formale.

Le Motivazioni della Corte di Cassazione

La Suprema Corte ha respinto integralmente il ricorso dell’impresa, confermando la sentenza della Corte d’Appello e fornendo una chiara lezione sull’importanza del formalismo negli appalti pubblici.

I giudici hanno sottolineato che, in una disciplina specialistica come quella delle opere pubbliche, il termine “varianti” non può che avere un significato tecnico-giuridico preciso. La legge regola esplicitamente le “varianti del progetto”, e sarebbe illogico pensare che il legislatore abbia usato la stessa parola con significati diversi all’interno dello stesso articolo. L’approvazione formale non è un mero orpello burocratico, ma un elemento costitutivo del diritto dell’appaltatore a ricevere un compenso per lavori extra.

La Corte ha chiarito un punto fondamentale: la legge pone a carico del soggetto aggiudicatore i costi derivanti da varianti indotte da forza maggiore, ma gli impone anche il dovere di provvedere alla loro “approvazione”. Ciò significa che, in presenza dei presupposti, l’impresa ha il diritto di pretendere l’approvazione della variante necessaria e, in caso di rifiuto ingiustificato, può agire per l’inadempimento di tale obbligo contrattuale. Tuttavia, non può pretendere il pagamento diretto di opere aggiuntive eseguite senza che la variante sia stata approvata. Si tratta di due tutele ben distinte.

Le Conclusioni

L’ordinanza in esame consolida un principio cardine nella gestione degli appalti pubblici: la forma è sostanza. L’approvazione delle varianti in appalto è un passaggio procedurale ineludibile per la modifica del progetto e, di conseguenza, per il riconoscimento di maggiori compensi. Le imprese che operano nel settore devono essere consapevoli che la semplice iscrizione di riserve per maggiori oneri, anche se giustificati da eventi imprevisti, non è sufficiente. È necessario attivare e ottenere la formale approvazione delle varianti progettuali da parte della stazione appaltante. In caso contrario, il rischio è di eseguire lavori extra senza avere il diritto legale di essere pagati.

Un’impresa può richiedere il pagamento di maggiori costi in un appalto pubblico senza l’approvazione di una variante formale?
No. La Corte di Cassazione ha stabilito che l’approvazione formale delle varianti progettuali è un presupposto indispensabile per ottenere il pagamento di lavori e oneri aggiuntivi, anche se questi derivano da cause di forza maggiore o altre circostanze non imputabili all’impresa.

Cosa si intende per “varianti” nel Codice dei Contratti Pubblici?
Il termine “varianti” deve essere interpretato in senso tecnico-giuridico, come modifiche formali al progetto che necessitano di una specifica approvazione da parte del soggetto aggiudicatore. Non può essere inteso come una generica “variazione” di fatto.

Quali tutele ha l’appaltatore se l’ente pubblico non approva una variante necessaria?
Se sussistono i presupposti per una variante (es. per forza maggiore), l’appaltatore ha il diritto di pretendere che l’ente pubblico la approvi. Se l’ente non provvede, l’appaltatore può agire in giudizio per inadempimento contrattuale, ma non può eseguire i lavori aggiuntivi e poi richiederne il pagamento diretto senza che la variante sia stata approvata.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

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