Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2025
ORNOMENZA
sul ricorso 13378/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME , COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOMENOME NOME NOME BIEN -AIME’ – RAGIONE_SOCIALE REGISTRE, in qualità di eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME;
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME qualità di erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME quali eredi di COGNOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME
NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME in qualità di eredi della sig.ra COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di erede della sig.ra COGNOME NOME tutti in qualità di eredi della sig.ra COGNOME NOME già a sua volta erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME quale erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME, quale unico erede di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME e COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME; COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, quali eredi di COGNOME NOME, domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la cancelleria della SUPRME CORTE di CASSAZIONE rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO giusta procura in atti;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
-intimato – avverso il decreto n. 2846/2022 della Corte d’Appello di Venezia del 30 novembre 2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
Osserva
Questa Corte con sentenza n. 13348/2022 cassò il decreto della Corte d’appello di Venezia reso il 28/11/2018, con il quale era stata ritenuta improponibile la domanda di equa riparazione del 20/2/2018 per irragionevole durata di un procedimento fallimentare, per intervenuta decadenza, ai sensi dell’art. 4 l n. 89/2001, essendo stato fatto decorrere il relativo termine semestrale dal riparto parziale, dichiarato esecutivo il 24/10/2006 e che aveva consentito l’integrale soddisfacimento delle ragioni creditorie degli istanti.
Accolto il primo motivo e dichiarato assorbito il secondo, la Corte di legittimità spiega che <>.
La Corte d’appello di Venezia, in sede di rinvio, con decreto del 30/11/2022, rigettò la domanda nel merito, sulla base dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, introdotto dalla l. n. 208/2015 (legge di stabilità 2016), il quale recita: <>. <>, scrive il Giudice del rinvio, <>.
NOME COGNOME e altri ricorrono avverso l’anzidetto decreto emesso in sede di rinvio sulla base di quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 6, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché agli artt. 111 e 117 Cost.
Assumono i ricorrenti che la Corte di Venezia era incorsa in errore nel reputare che il soddisfacimento del credito da lavoro, intervenuto a distanza di quindici anni dalla dichiarazione del
fallimento, possa costituire il ‘vantaggio patrimoniale’ predicato dalla disposizione normativa, la quale deve intendersi faccia riferimento non già alla soddisfazione del credito vantato, bensì a un beneficio aliunde conseguito, nelle more del procedimento; beneficio, quindi, ulteriore e diverso rispetto al soddisfacimento del diritto in controversia.
4.1. Il motivo è fondato.
Questa Corte ha di recente messo a fuoco il significato e la portata della novella.
Poiché il Collegio condivide e intende dare continuità a quanto già affermato conviene riportare il passaggio argomentativo saliente della decisione richiamata: <> (Cass. n. 21402/2024).
Inoltre, con specifico riguardo alle procedure concorsuali questa Corte ha avuto modo di evidenziare, in maniera del tutto condivisibile, quanto appresso: <> (così, Cass. n. 35319/2022).
Quel che la Corte di Venezia asserisce costituire vantaggio patrimoniale conseguito per effetto dell’irragionevole durata della procedura fallimentare, per lo meno eguale alla misura dell’indennizzo altrimenti dovuto, finisce con l’identificarsi con la riscossione del credito vantato nei confronti del fallito, a distanza di parecchi anni dall’inizio della procedura e con conseguente patema d’animo derivante dal protrarsi della stessa.
L’affermazione, per vero meramente assertiva, secondo la quale il protrarsi della procedura avrebbe consentito la realizzazione di un attivo utilizzato per saldare i crediti vantati dagli
istanti, non s’avvede che lo scopo della procedura è proprio quello di permettere ai creditori (e, in primo luogo, di quelli privilegiati) di conseguire la soddisfazione dei rispettivi diritti, nel rispetto della par condicio e delle priorità stabilite dalla legge.
Il conseguimento di un tal scopo non può reputarsi, di norma, vantaggio patrimoniale ulteriore e diverso, effetto della non ragionevole durata di essa. Una tale soddisfazione, infatti, deve giungere nel rispetto della durata ragionevole della procedura e il protrarsi di essa oltre una tale soglia, salvo prova contraria, procura patema d’animo indennizzabile.
Anche nel caso in cui resti effettivamente accertato (cosa che qui non risulta) che l’allungamento, oltre il tempo ragionevole, della procedura abbia procurato l’implemento dell’attivo, così divenuto capiente al fine di soddisfare i creditori che si dolgono dell’irragionevole durata, deve escludersi l’ipotesi del ‘vantaggio patrimoniale’ contemplato dalla legge in via d’eccezione.
Per vero, non si è in presenza di un vantaggio diverso e ulteriore, figlio della durata del processo, ma estraneo alla finalità propria del processo, bensì della soddisfazione del credito, ottenuta tardivamente, oltre il limite della durata ragionevole, che non ha sottratto il richiedente al patema d’animo.
Con il secondo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, co. 2 septies, l. n. 89/2001, in relazione all’art. 16, § 1 Carta EDU, all’art. 1 del 1° protocollo addizionale, nonché in relazione agli artt. 111 e 117 Cost.
Si addebita alla decisione di avere erroneamente assegnato efficacia retroattiva alla modifica dell’art. 2 introdotta con disposizione normativa entrata in vigore il primo gennaio 2016, allorquando il diritto all’indennizzo era ormai maturato (la
dichiarazione di fallimento risaliva al 20/2/1992 e il 24/10/2006 era stato reso esecutivo il quarto riparto parziale).
Una tale modifica, soggiungono i ricorrenti, aveva natura sostanziale e <>.
5.1. Il motivo è fondato.
Non par dubbio che la norma introdotta abbia rimodellato il diritto all’equa riparazione, aggiungendo una ipotesi d’esclusione. Di conseguenza giammai la novella avrebbe potuto incidere sulla situazione favorevole oramai consolidata.
Nel medesimo senso questa Corte si è pronunciata a riguardo di altri interventi normativi introdotti al fine di limitare o escludere il diritto all’indennizzo (cfr., Cass, nn. 4067/2018, 4335/2018, 21322/2017).
Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano che la Corte di Venezia ha ritenuto di escludere l’indennizzo applicando d’ufficio la presunzione introdotta con la novella e il quarto motivo, con il quale si denuncia la violazione dell’art. 101, co. 2, cod. proc. civ., per non essere stata previamente sottoposta alle parti la questione (applicazione del comma 2 septies dell’art. 2 della n. 89/2001), posta d’ufficio a base della decisione, restano assorbiti in senso proprio dall’accoglimento dei primi due motivi.
Accolti i primi due motivi del ricorso e cassato con rinvio, in relazione ad essi, il decreto impugnato, il Giudice del rinvio riesaminerà la causa facendo applicazione dei principi di diritto
sopra enunciati. Provvederà, inoltre, a liquidare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa il decreto impugnato in relazione agli accolti motivi e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione, anche per il capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il giorno 22 gennaio 2025.