Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8099 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8099 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
NOME , nato a Khushab (Pakistan), il DATA_NASCITA , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, INDIRIZZO
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , in persona del Prefetto pro tempore, con sede in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZOCL), INDIRIZZO, C.F.: CODICE_FISCALE, pec:
-intimata- avverso l’ordinanza del Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, nella causa R.G. n° 647/2023, pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 3.5.2023 e da questa notificata al difensore in pari data.
Oggetto: opposizione a decreto di espulsione
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21.12.2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
ha presentato ricorso per cassazione con tre motivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il ricorrente deduce:
Con il primo motivo: l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 bis d.lgs. n. 286/1998 e 8 CEDU in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per omessa o insufficiente motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio in quanto il Giudice di merito ha omesso di pronunciarsi circa la lamentata violazione delle norme citate, in quanto la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non ha tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato .
Con il secondo motivo: l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 13, comma 2 bis, d.lgs. n.286/1998 e 8 CEDU in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione di norme di diritto in quanto la motivazione dell’ordinanza impugnata è viziata nella parte in cui non ritiene violate le norme citate, in ordine alla mancata valutazione
della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato da parte della RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE nel decreto di espulsione, siccome già in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari.
5.1 Il primo e il secondo motivo muovono il medesimo rilievo, censurandolo sotto aspetti diversi e, pertanto, possono essere trattati unitariamente. Le censure sono fondate.
Sicuramente rispetto ai fatti evidenziati è da escl udere l’omesso esame perché il giudice di pace ha precisato che: «Nella fattispecie, pacifica la circostanza relativa alla sussistenza, al momento di adozione dell’ avversato provvedimento, della decisione di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, è precluso a questo decidente ogni valutazione in merito alla diversa situazione familiare rappresentata dal ricorrente che, oltretutto, se per un verso si appalesa sfornita di prova in ordine all’effettività del dedotto legame, dall’altro, parrebbe sconfessata dalla documentazione versata in atti dalla questura che comproverebbe, al contrario, l’esistenza, da parte del ricorrente, di forti legami con il Paese di origine». E tuttavia, le censure sono fondate sotto il profilo della violazione di legge.
I criteri posti dall’art. 13, comma 2 bis, del d.lgs. n. 286 del 1998 (introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2007), relativi alla necessità di tenere conto della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza dei legami con il suo Paese di origine, pur dettati per lo straniero che abbia chiesto il ricongiungimento familiare in Italia, si applicano, invero, con valutazione caso per caso, anche in sede di opposizione al decreto di espulsione (Cass., n.14167/2023; Cass., n.35653/2022; Cass., n. 1665/2019). A tal fine, l’avvenuta revoca del permesso di soggiorno è del tutto irrilevante, atteso che il giudicante, ai fini della verifica sulla legittimità del decreto di espulsione, deve tenere conto – oltre agli altri elementi di cui all’art. 13, co mma 2 bis d.lgs. 286/1998 – della «natura e dell’effettività dei
vincoli familiari», se non sono stati considerati dal Prefetto «nell’adottare il provvedimento di espulsione ai sensi del comma 2, lett. a) e b)» del d.lgs. cit. (Cass., n. 14167/2023).
Nel caso di specie, il GDP, si è limitato ad evidenziare che il ricorrente ha mantenuto rapporti con il suo paese, dove torna spesso, ma – in relazione ai legami familiari – si è limitato ad asserire che «è precluso a questo decidente ogni valutazione in merito alla diversa situazione familiare rappresentata dal ricorrente». Il giudicante non ha, pertanto accertato «natura ed effettività dei vincoli familiari» del richiedente in Italia, come avrebbe dovuto, ai fini di delibare la validità del provvedimento espulsivo.
Con il terzo motivo: l’ordinanza è censurata per violazione e falsa applicazione dell’art. 13 , comma 7, d.lgs. n.286/1998 in relazione al motivo di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. per errata interpretazione di norme di diritto riguardo la mancata traduzione del decreto di espulsione nella lingua ufficiale dell’interessato nonché per l’insufficienza delle ragioni addotte dall’autorità emanante a sostegno di tale omissione.
6.1 La censura è assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi.
Per quanto esposto, i primi due motivi del ricorso vanno accolti, assorbito il terzo. L’ordinanza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio al giudice indicato in dispositivo, in persona di diverso giudicante, il quale si atterrà ai principi suesposti e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso, assorbito il terzo. Cassa l ‘ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia al Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso giudicante, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione civile il 21 dicembre 2023.
NOME COGNOME