Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 44 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 44 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/01/2026
SENTENZA
sul ricorso n. 9350/2020 r.g. proposto da:
NOME, in proprio e quale unica erede RAGIONE_SOCIALE madre NOME, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’AVV_NOTAIO, il quale dichiara di voler ricevere le notifiche e le comunicazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO;
-ricorrente-
CONTRO
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, giusta mandato agli atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento all’indirizzo di posta elettronica certificata indicato;
-controricorrente-
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Catania n. 1967/2019, depositata il 12/9/2019.
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 2/10/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE:
1. Con atto di citazione RAGIONE_SOCIALE‘1/12/1994 NOME COGNOME (figlia) e NOME (madre), proprietarie di fondi siti in Monforte Marina (Comune di Monforte San Giorgio), premesso che nel piano di fabbricazione per gli anni 1977/1978 i terreni di loro proprietà erano stati inseriti nella zona C2 di espansione, deducevano che con successivo decreto assessoriale n. 199 del 1979 l’RAGIONE_SOCIALE era stata stralciata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge Regione Sicilia n. 71 del 1978, trattandosi di coltivazioni specializzate, dotate di infrastrutture ed impianti per la coltivazione, con inserimento nella zona rurale E.
Precisato inoltre che solo nel PRG RAGIONE_SOCIALE‘anno 2006 le aree erano state inserite tra quelle edificabili, esponevano che con decreto assessoriale del novembre 1987, si era provveduto all’occupazione immediata di mq 546 di proprietà di NOME e di mq 828 di NOME mq 546, ai fini del completamento RAGIONE_SOCIALE‘arteria di penetrazione RAGIONE_SOCIALE‘agglomerato RAGIONE_SOCIALE con l’autostrada RAGIONE_SOCIALE-Palermo, con occupazione.
Il 7/4/1988 aveva avuto luogo l’immissione in possesso dei beni, mentre l’irreversibile trasformazione si era verificata l’11/7/1988.
Le attrici, reputando i propri terreni come edificabili, chiedevano al RAGIONE_SOCIALE il risarcimento dei danni, da determinarsi in base al valore del terreno – irreversibilmente trasformato – al momento RAGIONE_SOCIALE scadenza
RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima (7/4/1993), quindi cinque anni dall’immissione in possesso del 7/4/1988.
Chiedevano inoltre l’indennità per l’occupazione legittima dal 7/4/1988 al 7/4/1993, nonché il risarcimento danni per occupazione illegittima di mq 833,50, di cui mq 471 di proprietà RAGIONE_SOCIALE NOME e mq 362,5 di proprietà RAGIONE_SOCIALE NOME.
Esse deducevano anche di aver subito danni al fondo residuo, per mancata percezione dei frutti, danni per la polvere e da mancata recinzione.
Si costituiva il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, rilevando, da un lato, che il termine di cui all’occupazione non era scaduto, perché prorogato di un anno dalla legge n. 158 del 1991, sicché la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice era inammissibile, e dall’altro, la natura agricola dei terreni.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del 1/5/2004, dopo l’espletamento di una CTU affidata all’AVV_NOTAIO (con tre relazioni scritte RAGIONE_SOCIALEe 5/12/1997, del 9/9/1999 e del 20/2/2002) accertava la vocazione edificatoria dei terreni, condannando il RAGIONE_SOCIALE a pagare euro 295.779,04 in favore di NOME ed euro 164.333,92 in favore di NOME COGNOME, per un totale di euro 460.112,96.
Il Tribunale riconosceva, a titolo di occupazione legittima prima del completamento RAGIONE_SOCIALE‘opera, euro 8.700,00 a NOME ed euro 4.800,00 a NOME COGNOME.
Per quel che ancora qui rileva, il valore dei terreni veniva stimato alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima, ossia al 4/12/1996.
Veniva conteggiata anche la fascia di rispetto stradale di metri 30, nonché le aree residue rese inutilizzabili, per mq 8.629,73 con riferimento alla NOME e mq 4.796,77 per la COGNOME.
In particolare, il CTU proponeva tre diverse date per la determinazione del valore dei terreni: lire 70.000 mq alla data RAGIONE_SOCIALE irreversibile trasformazione, verificatasi l’11/7/1988; lire 90.000 mq in relazione alla originaria scadenza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione, del 4/12/1992; lire 120.000 mq alla data di eventuale proroga RAGIONE_SOCIALE occupazione di urgenza, e quindi al 4/12/1996.
Per il CTU, poi, le superfici effettivamente occupate erano di mq 2.360, di cui mq 1.650 appartenenti alla NOME e mq 1010 appartenenti alla COGNOME.
La fascia di rispetto stradale di m 30 era costituita da mq 9.650,17, di cui mq 5.965,86 appartenenti alla NOME e mq 3.684,31 di proprietà RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
I relitti inutilizzabili appartenevano per mq 1.013,87 alla NOME e mq 101,96 alla COGNOME.
Avverso tale sentenza proponeva appello principale il RAGIONE_SOCIALE deducendo: l’ultrapetizione del Tribunale, in relazione ai danni relativi ai terreni residui; la non spettanza del risarcimento del danno relativo ai vincoli gravanti sulle aree occupate (aree di rispetto stradale e aree residue inutilizzabili); l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile, non edificabile; l’irrilevanza RAGIONE_SOCIALE edificabilità di fatto; l’errata valutazione RAGIONE_SOCIALEe indennità per l’occupazione illegittima; la non spettanza RAGIONE_SOCIALE rivalutazione.
Proponeva appello incidentale NOME COGNOME, unica erede RAGIONE_SOCIALE propria madre NOME.
5.1. Con il primo motivo di impugnazione incidentale, per quel che ancora qui rileva, deduceva la sussistenza di una occupazione usurpativa, per totale assenza di potere ablativo (violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 20 RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1961, dovendo l’esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione di urgenza avvenire entro tre mesi), con richiesta di risarci-
mento dei danni in base al pieno valore di mercato al momento RAGIONE_SOCIALE‘illecito, quindi nel 1988.
Si trattava, dunque, di occupazione usurpativa e non di occupazione acquisitiva.
5.2. In via subordinata, l’appellante incidentale deduceva che l’occupazione era divenuta illegittima alla scadenza RAGIONE_SOCIALE proroga di legge, quindi al 4/12/1996.
5.3. Il valore del terreno doveva essere calcolato alla data del 4/12/1996.
Il giudizio veniva dichiarato estinto dalla Corte d’appello in data 23/6/2014.
In precedenza, La Corte d’appello aveva disposto nuova CTU, affidata all’AVV_NOTAIO, che aveva depositato la relazione il 25/5/2012, rilevando trattarsi di aree bianche, non normate.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 11173 del 2016, accoglieva il ricorso, ritenendo erroneamente dichiarata la interruzione del giudizio di secondo grado e la sua estinzione.
La Corte d’appello di Catania, con sentenza del 12/9/2019, dopo aver disposto nuova CTU del 15/2/2018, affidata all’AVV_NOTAIO, accoglieva in parte l’appello principale del RAGIONE_SOCIALE.
Rigettava il primo motivo di appello principale, non reputando sussistente il vizio di ultrapetizione. Era stato chiesto, infatti, il risarcimento anche per le altre parti del fondo rimaste nella disponibilità RAGIONE_SOCIALEe attrici.
8.1. Accoglieva, invece, il secondo motivo di impugnazione principale, reputando non spettante il risarcimento relativo alle fasce di rispetto stradale, trattandosi di potere conformativo RAGIONE_SOCIALE P.A. Il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale, infatti, si traduceva in un divieto assoluto di edificazione RAGIONE_SOCIALEe fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rendeva legalmente inedifi-
cabili. Ciò riguardava la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni.
Quanto agli ulteriori terreni attorei, non si trattava di terreni di piccole dimensioni, in quanto «o stesso giudice ne indica, peraltro, le estensioni rispettivamente di ‘metri quadrati 8629,73 per quanto riguarda l’attrice NOME e metri quadri 4796,27 per l’attrice COGNOME NOME‘».
Del resto, i terreni potevano essere sfruttati in base alla loro destinazione agricola, riscontrata al momento RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso, come attestato dai verbali degli stati di consistenza dei lavori del 2/3/1988.
Non si era verificata alcuna interclusione dei fondi.
Peraltro, l’estensione complessiva di terreni occupati era di mq 1.010 con riferimento alla proprietà NOME e di mq 1.650 con riferimento alla proprietà NOME.
La somma veniva determinata in euro 4,5 mq e moltiplicata per i mq 2.360, per un importo complessivo di euro 11.970,00.
8.2. Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte territoriale accertava la natura non edificabile dei terreni, come si desumeva dal certificato di destinazione RAGIONE_SOCIALE del 26/5/2000, che inseriva i terreni nella zona rurale E, come del resto emergeva dalla CTU svolta in sede di giudizio di rinvio.
Nella prima stesura del programma di fabbricazione, per gli anni 1977 e 1978, i terreni si trovavano nella zona C2 di espansione; successivamente, però, con decreto assessoriale n. 199 del 1979, si era provveduto ad uno stralcio, a seguito RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 71 del 1978, sicché i terreni non potevano essere destinati ad usi extra agricoli.
Solo con il PRG del 2006 i terreni erano divenuti edificabili ed inseriti in zona D (RAGIONE_SOCIALE).
Non si trattava di aree bianche, a fronte RAGIONE_SOCIALEo stralcio, sicché non si poteva valutare l’edificabilità di fatto, trattandosi di zona E, rurale.
L’indennità per occupazione legittima riguardava solo i terreni occupati.
8.3. In relazione al quinto motivo di appello principale, la Corte reputava spettare invece la rivalutazione, trattandosi di debito di valore.
La Corte d’appello riteneva, poi, inammissibile, per sopravvenuta carenza d’interesse, il primo motivo di appello incidentale, relativo alla qualificazione RAGIONE_SOCIALE‘occupazione come usurpativa anziché come acquisitiva, per la totale assenza di potere ablatorio.
Ed infatti, la determinazione del risarcimento del danno doveva riguardare il valore integrale del bene, essendo ormai intervenuta la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015, che aveva ritenuto che il risarcimento per equivalente dovesse essere sempre computato al reale valore venale del bene.
9.1. Era fondato, invece, il secondo motivo d’appello incidentale, in quanto l’indennità da occupazione legittima spettava non fino al marzo 1989, al momento del completamento RAGIONE_SOCIALE‘opera, ma fino al 4/12/1996, per effetto di proroghe legali.
L’irreversibile trasformazione del bene non produceva più l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE proprietà in favore RAGIONE_SOCIALE Pubblica RAGIONE_SOCIALE.
9.2. Gli interessi dovevano essere valutati, in ordine alle indennità di occupazione legittima, non dalla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE stessa, erroneamente indicata dal primo Giudice nel marzo 1989, ma dalla scadenza di ciascuna annualità.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’attrice, depositando anche memoria scritta.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
CONSIDERATO CHE:
1. Preliminarmente va rigettata l’eccezione preliminare sollevata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente per cui, poiché il difensore del RAGIONE_SOCIALE, nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, aveva indicato l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale eseguire le comunicazioni e le notificazioni relative al presente procedimento («EMAIL»), il ricorso per cassazione non poteva essere notificato, a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario addetto all’ufficio UNEP RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, al RAGIONE_SOCIALE presso lo studio del procuratore, AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO, in RAGIONE_SOCIALE.
Esistendo dunque un domicilio digitale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, non sarebbe stato possibile effettuare la notificazione presso il domicilio eletto del RAGIONE_SOCIALE.
In realtà, ai fini RAGIONE_SOCIALE decorrenza del termine breve per proporre il ricorso per cassazione, è possibile procedere alla notificazione RAGIONE_SOCIALE sentenza presso il domicilio fisico eletto dal destinatario anche dopo l’introduzione, da parte RAGIONE_SOCIALE‘art. 16sexies del d.l. n. 179 del 2012 (inserito dall’art. 52, comma 1, d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla l. n. 114 del 2014), RAGIONE_SOCIALE notificazione al cd. domicilio digitale, alla quale non può essere riconosciuto carattere esclusivo (Cass., sez. L, 11/2/2021, n. NUMERO_DOCUMENTO).
L’art. 16sexies del decreto-legge n. 179 del 2012 stabilisce infatti che «alvo quanto previsto dall’art. 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all’art.
6bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal RAGIONE_SOCIALE».
Il dato testuale attesta in modo chiaro ed inequivoco che la disposizione ha depotenziato la domiciliazione ex lege presso la cancelleria RAGIONE_SOCIALE‘ufficio giudiziario, imponendo alle parti la notificazione dei propri atti presso l’indirizzo pec.
È stata ridimensionata la sfera di applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 82 del regio decreto n. 37 del 1934, ormai limitato nella sua applicazione al caso in cui la notificazione a mezzo pec non sia possibile per causa imputabile al destinatario RAGIONE_SOCIALE stessa.
Tale prescrizione prescinde dalla stessa indicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo di posta elettronica propria del difensore.
La domiciliazione ex lege presso la cancelleria è oggi prevista solamente nelle ipotesi in cui le comunicazioni e le notificazioni RAGIONE_SOCIALE cancelleria o RAGIONE_SOCIALEe parti private non possano farsi presso il domicilio telematico per cause imputabili al destinatario (Cass., n. 14149 del 2019).
Tuttavia, deve escludersi che il regime normativo concernente l’identificazione del domicilio fiscale abbia soppresso la prerogativa processuale RAGIONE_SOCIALE parte di individuare, in via elettiva, uno specifico luogo fisico come valido riferimento, eventualmente in associazione al domicilio digitale, per la notificazione degli atti del processo alla stessa destinati (Cass., 11/2/2021, n. 3557; Cass., sez. 3, 20/12/ 2021, n. 40758).
Va rigettata anche l’ulteriore eccezione, sollevata dal RAGIONE_SOCIALE controricorrente, d’inesistenza RAGIONE_SOCIALE notifica del ricorso per cassazione, per violazione degli artt. 106 e 107 del d.P.R. n. 1229 del 1959, in ordine alla competenza territoriale RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario notificante.
Nella specie, la notifica sarebbe stata richiesta dalla ricorrente all’ufficiale giudiziario addetto all’ufficio UNEP presso la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE e da questi, come richiesto dalla notificante, notificato a mani proprie presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO di RAGIONE_SOCIALE, a mani di tale NOME.
Per il controricorrente, la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che appartiene sia all’ufficiale giudiziario di Roma sia a quello del luogo in cui risiede il giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata, nella specie quindi all’ufficiale giudiziario di Catania (la sentenza è stata emessa dalla Corte d’appello di Catania).
Non si tratterebbe di semplice irregolarità del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘ufficiale giudiziario.
2.1. In realtà, per questa Corte la competenza a notificare il ricorso per cassazione è promiscua, nel senso che appartiene, alternativamente, sia all’ufficiale giudiziario di Roma sia a quello del luogo in cui siede il giudice ” a quo ” (art. 107 d.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229). Ma non si tratta di una competenza esclusiva, poiché si affianca a quella che primariamente e principalmente, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 106 del citato d.P.R., appartiene all’ufficiale giudiziario, relativamente agli atti da compiere nell’ambito del circondario al quale è addetto (Cass., sez. 2, 27/3/2000, n. 3632).
Trattasi infatti di un profilo secondario e accessorio alla competenza degli ufficiali giudiziari, i quali sono abilitati ad eseguire fuori RAGIONE_SOCIALE loro circoscrizione territoriale, per mezzo del servizio postale, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza RAGIONE_SOCIALEe autorità giudiziarie RAGIONE_SOCIALE sede alla quale sono addetti.
Proprio con riguardo a tale precipua funzione è stata ritenuta promiscua la competenza a notificare il ricorso per cassazione, nel senso che appartiene, alternativamente, sia all’ufficiale giudiziario di
Roma sia a quello del luogo in cui siede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Tuttavia, come detto, si tratta di una competenza non esclusiva, perché si affianca a quella che primariamente e principalmente, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 106 del d.P.R. n. 1229 del 1959, appartiene all’ufficiale giudiziario, relativamente agli atti da compiere nell’ambito del circondario al quale è addetto («l’ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell’ambito del mandamento ove ha sede l’ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo seguente»).
Il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 107 del medesimo d.P.R. stabilisce, infatti, che «utti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza RAGIONE_SOCIALEe autorità giudiziarie RAGIONE_SOCIALE sede alla quale sono addetti, del verbale di cui all’art. 492bis del codice di procedura civile e degli atti stragiudiziali».
Peraltro, trattandosi, in ipotesi, non certo di inesistenza, ma solo di nullità relativa, la costituzione RAGIONE_SOCIALE parte ha sanato il vizio per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo (Cass., n. 3632 del 2000; Cass., sez. 1, 7/3/1996, n. 1813; Cass., sez. 2, 11/8/1982, n. 4544).
Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente deduce la «violazione e/o falsa applicazione di legge (RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 55 del d.P.R. n. 327/2001 così come modificato dall’art. 2, comma 89, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 37 del d.P.R. n. 327/ 2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 42bis RAGIONE_SOCIALEo stesso d.P.R. n. 327/2001, RAGIONE_SOCIALE‘art. 113 c.p.c.), con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
In particolare, l’attrice chiarisce che la doglianza «riguarda la non corretta applicazione dei criteri legali nel procedimento di qualificazione RAGIONE_SOCIALE natura del terreno, ritenuta non edificabile in conse-
guenza RAGIONE_SOCIALE‘erronea individuazione del momento al quale fare riferimento per la valutazione RAGIONE_SOCIALEe possibilità legali».
In sostanza, la natura edificabile o meno del terreno, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015, deve essere individuata, non più con riferimento alla data RAGIONE_SOCIALE fine RAGIONE_SOCIALE occupazione legittima, nella specie avvenuta il 4/12/1996, ma dal momento in cui il privato compie la scelta di dismettere il proprio immobile e di chiedere il ristoro in forma equivalente.
Tuttavia, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, tale scelta poteva essere consapevolmente compiuta esclusivamente dopo la pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 735 del 2015, dovendosi fa riferimento alla data RAGIONE_SOCIALE riassunzione del giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Cassazione che aveva dichiarato illegittimo il provvedimento di estinzione del giudizio, in data 21/9/2016.
Il motivo è infondato.
4.1. Effettivamente, con la sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 735 del 2015, si è superata definitivamente la figura RAGIONE_SOCIALE occupazione acquisitiva.
4.2. A partire dalla sentenza di questa Corte del 1983 (Cass., Sez. U, 26/2/1983, n. 1464; in precedenza Cass., 8/6/1979, n. 3243; successivamente Cass., Sez. U, 10/6/1988, n. 3940), infatti, si era ritenuto che, in caso assenza di provvedimento autorizzativo all’occupazione o di occupazione protrattasi oltre i termini previsti di occupazione legittima, e di mancato intervento nei termini del decreto di esproprio, ove si fosse verificata l’irreversibile trasformazione del bene, la proprietà sarebbe passata in capo alla Pubblica RAGIONE_SOCIALE, generandosi il fenomeno RAGIONE_SOCIALE occupazione appropriativa o acquisitiva.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la Pubblica RAGIONE_SOCIALE (o un suo concessionario) avesse occupato un fondo di proprietà privata
per la costruzione di un’opera pubblica e tale occupazione fosse illegittima, per totale mancanza di provvedimento autorizzativo o per decorso dei termini in relazione ai quali l’occupazione si configurava come legittima, la radicale trasformazione del fondo, con l’irreversibile sua destinazione al fine RAGIONE_SOCIALE costruzione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica, comportava l’estinzione del diritto di proprietà del privato e la contestuale acquisizione a titolo originario RAGIONE_SOCIALE proprietà in capo all’ente costruttore, ed inoltre costituiva un fatto illecito (istantaneo, sia pure con effetti permanenti) che abilitava il privato a chiedere, nel termine prescrizionale di cinque anni dal momento RAGIONE_SOCIALE trasformazione del fondo nei sensi indicati, la condanna RAGIONE_SOCIALE‘ente medesimo a risarcire il danno derivante dalla perdita del diritto di proprietà, mediante il pagamento di una somma pari al valore che il fondo aveva in quel momento, con la rivalutazione per l’eventuale diminuzione del potere di acquisto RAGIONE_SOCIALE moneta fino al giorno RAGIONE_SOCIALE liquidazione, con l’ulteriore conseguenza che un provvedimento di espropriazione del fondo per pubblica utilità, intervenuto successivamente a tale momento, avrebbe dovuto considerarsi del tutto privo di rilevanza, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE‘assetto proprietario, sia ai fini RAGIONE_SOCIALE responsabilità da illecito (Cass., Sez. U, n. 1464 del 1983).
Pertanto, la proprietà si trasferiva in capo alla PRAGIONE_SOCIALE. a seguito di una condotta illecita di quest’ultima.
Si trattava, peraltro, di un illecito istantaneo, sia pure con effetti permanenti, che si consumava nel momento in cui la trasformazione del bene univocamente rivelava la sua irreversibile destinazione ad opera pubblica.
Diveniva in tal modo irrilevante l’emanazione di un decreto di espropriazione per pubblica utilità verificatasi in epoca posteriore al momento RAGIONE_SOCIALE irreversibile trasformazione.
Con pronunce successive, questa Corte aveva distinto due tipologie diverse di occupazione illegittima: l’occupazione acquisitiva e l’occupazione usurpativa.
5.1. Si era in presenza di occupazione appropriativa (acquisitiva, accessione invertita o espropriazione indiretta) quando vi era trasformazione irreversibile del fondo, con destinazione a opera pubblica o ad uso pubblico, in assenza di decreto di esproprio, con carattere di illecito, che si consumava alla scadenza del periodo di occupazione legittima, se nel frattempo l’opera pubblica era stata realizzata, ovvero al momento RAGIONE_SOCIALE trasformazione, nel caso in cui l’ingerenza RAGIONE_SOCIALE proprietà privata avesse già carattere abusivo o se essa acquistato tale carattere perché la trasformazione medesima era intervenuta dopo la scadenza del periodo di occupazione legittima; e ciò sempre che vi fosse una dichiarazione di pubblica utilità che attestasse la destinazione pubblicistica RAGIONE_SOCIALE‘opera (Cass., Sez. U, 6/5/2003, n. 6853; Cass., sez. 1, 3/7/2024, n. 18222; Cass., sez. 1, 23/5/2018, n 12846).
In materia di occupazione acquisitiva sono intervenute numerose pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale (Corte cost., n. 148 del 1999; n. 369 del 1995; n. 188 del 1995; n. 486 del 1991), oltre a varie pronunce RAGIONE_SOCIALE CEDU (Corte EDU, 5/9/2024, causa COGNOME c. Italia; Corte EDU, 30/5/2000, Belvedere alberghiera c. Italia; Corte EDU; 9/2/2017, Messana c. Italia; Corte EDU, 28/6/2011, COGNOME e altri c. Italia), le quali hanno affermato che l’acquisizione del diritto di proprietà non può mai conseguire da un illecito (Cass., Sez. U, n., 735 del 2015 che richiama la giurisprudenza CEDU).
Pertanto, le caratteristiche principali RAGIONE_SOCIALE‘occupazione appropriativa erano: l’esistenza di una valida dichiarazione di pubblica utilità; l’avvenuta irreversibile trasformazione del fondo; l’assenza del decreto espropriativo; il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà in via automatica
al momento RAGIONE_SOCIALE irreversibile trasformazione del fondo; l’esclusione RAGIONE_SOCIALE possibilità per il privato di chiedere la restituzione del fondo una volta che quest’ultimo fosse stato irreversibilmente trasformato; inizialmente, l’inferiorità del valore del bene rispetto a quello di mercato; successivamente, l’equiparazione di tale valore a quello pieno di mercato; la natura istantanea RAGIONE_SOCIALE‘illecito, con effetti permanenti.
Tra l’altro, ove l’irreversibile trasformazione fosse avvenuta all’interno del periodo di occupazione legittima, il dies a quo per il computo RAGIONE_SOCIALE prescrizione decorreva dal termine RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima, mentre, se l’irreversibile trasformazione era intervenuta dopo il termine RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima, il termine di prescrizione decorreva dal momento RAGIONE_SOCIALE‘intervenuta trasformazione.
5.2. L’occupazione era invece usurpativa nell’ipotesi in cui la dichiarazione di pubblica utilità mancasse ovvero dovesse ritenersi giuridicamente inesistente, come nei casi in cui essa fosse stata annullata dal Giudice amministrativo (espropriazione spuria) o fosse carente dei suoi caratteri tipici, fra i quali la previsione dei termini richiesti dall’art. 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2359 del 1865, o ancora fosse divenuta inefficace, configurandosi in tal caso solo una mera occupazione-detenzione illegittima RAGIONE_SOCIALE‘immobile privato, inquadrabile nella responsabilità ex art. 2043 c.c., con le necessarie implicazioni in punto di esperibilità RAGIONE_SOCIALEe azioni reipersecutorie a tutela RAGIONE_SOCIALE non perduta proprietà del bene, con gli unici limiti insiti negli articoli 2058, 2º comma c.c. e 2933, 2º comma c.c. (Cass., Sez. U, 16/5/ 2003, n. 7643; 21/9/2004, n. 18916; Cass., sez. 1, 27/7/2017, n. 18651).
Si aveva peraltro occupazione usurpativa anche per i terreni nei quali nel corso RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica si fosse verificato uno sconfinamento da aree legittimamente occupate, con un comportamento di mero fatto da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE (Cass., 13/
1/2010, n. 397; Cass., Sez. U, 16/3/2025, n. 7008; Cass., Sez. U, 19/2/2007, n. 3723).
In questo caso: mancava o era invalida la dichiarazione di pubblica utilità; il privato aveva sempre diritto alla restituzione del bene; il valore del bene era quello venale e di mercato; l’illecito aveva carattere permanente, ai fini RAGIONE_SOCIALE prescrizione. Peraltro, in caso di occupazione usurpativa, la perdita RAGIONE_SOCIALE proprietà da parte del privato non era conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘accessione invertita; era, invece, l’opzione del proprietario per una tutela risarcitoria, in luogo RAGIONE_SOCIALE pur possibile tutela restitutoria, a comportare un’implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato, senza che da ciò conseguisse, quale effetto automatico, l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE proprietà del fondo da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente pubblico (Cass., sez. 1, 3/5/2005, n. 9173).
Questa ricostruzione, posta in discussione dalla giurisprudenza CEDU, è stata da ultimo superata con la sentenza di questa Corte, sempre a Sezioni Unite, n. 735 del 2015.
Tenendo conto RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza CEDU, è caduto infatti il presupposto RAGIONE_SOCIALE possibilità di affermare in via interpretativa che da un’attività illecita RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE potesse derivare la perdita del diritto di proprietà da parte del privato.
Venuto meno tale presupposto, è divenuto applicabile lo schema generale di cui agli artt. 2043 e 2058 c.c., il quale non solo non consente l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, ma attribuisce al proprietario, rimasto tale, la tutela reale e cautelare apprestata nei confronti di qualsiasi soggetto RAGIONE_SOCIALE‘ordinamento (restituzione, riduzione in pristino stato RAGIONE_SOCIALE‘immobile, provvedimenti di urgenza per impedirne la trasformazione), oltre al consueto risarcimento del danno, ancorato ai parametri di cui all’art. 2043 c.c., esattamente come ritenuto per l’occupazione usurpativa (Cass., Sez. U, n. 735 del 2015).
Peraltro, le norme speciali che, ad una prima interpretazione, potevano sembrare di conforto alla tesi RAGIONE_SOCIALE occupazione acquisitiva, con impossibilità di ritrasferimento al privato RAGIONE_SOCIALE‘immobile irreversibilmente trasformato dalla P.A., si prestavano anche a differenti letture: art. 3, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 458/1988, in relazione all’edilizia residenziale pubblica, ove si esclude la retrocessione del bene al privato; art. 11, commi 5 e 7, RAGIONE_SOCIALE legge n. 413/1991, in relazione alla base imponibile per il reddito con riferimento alle plusvalenze conseguenti alla percezione di somme dovute per effetto di acquisizione coattiva e del risarcimento del danno da occupazione acquisitiva; art. 5bis, comma 7bis , del d.l. n. 333/1992; art. 55, comma 1, del d.P.R. n. 327 del 2001.
Nessuna di tali norme era però sufficiente a giustificare l’istituto RAGIONE_SOCIALE‘occupazione acquisitiva, creato dalla giurisprudenza.
Pertanto, anche in caso di occupazione acquisitiva il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà dal privato alla PRAGIONE_SOCIALEA. ha luogo soltanto nel momento in cui il privato chieda il risarcimento del danno, in tal modo rinunciando al proprio diritto di proprietà.
Nell’ipotesi in cui il decreto di esproprio non sia stato emesso o sia stato annullato, l’occupazione e la manipolazione del bene immobile di un privato da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si configurano, «indipendentemente dalla sussistenza o meno di una dichiarazione di pubblica utilità», come un illecito di diritto comune, che determina non il trasferimento RAGIONE_SOCIALE proprietà in capo all’RAGIONE_SOCIALE, ma la responsabilità di questa per i danni (Cass., Sez. U, n. 735 del 2015).
In particolare, con riguardo alla occupazione acquisitiva, «viene meno la configurabilità RAGIONE_SOCIALE‘illecito come illecito istantaneo con effetti permanenti, conformemente a quanto sinora ritenuto per la c.d. occupazione usurpativa», e se ne deve affermare la natura di illecito permanente, che viene a cessare «solo per effetto RAGIONE_SOCIALE restituzione,
di un accordo transattivo, RAGIONE_SOCIALE compiuta usucapione da parte RAGIONE_SOCIALEo occupante che lo ha trasformato, ovvero RAGIONE_SOCIALE rinunzia del proprietario al suo diritto, implicita nella richiesta di risarcimento dei danni per equivalente».
Si deve dunque escludere che il proprietario perda il diritto di ottenere il controvalore RAGIONE_SOCIALE‘immobile rimasto nella sua titolarità; infatti, in alternativa alla restituzione, «al proprietario è sempre concessa l’opzione per una tutela risarcitoria, con una implicita rinuncia al diritto dominicale sul fondo irreversibilmente trasformato».
Tale rinuncia ha carattere abdicativo e non traslativo: da essa, perciò, non consegue, quale effetto automatico, l’acquisto RAGIONE_SOCIALE proprietà del fondo da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
6.1. Deve aggiungersi che, per questa Corte, a Sezioni Unite, la rinuncia alla proprietà immobiliare è atto unilaterale e non recettizio, la cui funzione tipica è soltanto quella di dismettere il diritto, in quanto modalità di esercizio e di attuazione RAGIONE_SOCIALE facoltà di disporre RAGIONE_SOCIALE cosa accordata dall’art. 832 c.p.c. realizzatrice RAGIONE_SOCIALE‘interesse patrimoniale del titolare protetto dalla relazione assoluta di attribuzione, producendosi ex lege l’effetto riflesso RAGIONE_SOCIALE‘acquisto RAGIONE_SOCIALEo Stato a titolo originario, in forza RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 c.c., quale conseguenza RAGIONE_SOCIALE situazione di fatto RAGIONE_SOCIALE vacanza del bene (Cass., Sez. U, 11/8/2025, n. 23093).
Premesso tale quadro normativo, deve reputarsi, come asserito nel controricorso, che sulla questione relativa alla data in cui deve essere valutato il valore venale del bene, si sia formato nella specie il giudicato interno.
Ed infatti, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, con la sentenza del 1/5/2004, pur reputando il terreno come edificabile, ha individuato il valore del terreno alla data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima, ossia al 4/12/1996.
Il RAGIONE_SOCIALE, nell’appello principale, ha dedotto, tra l’altro, la natura agricola del terreno, senza contestazione alcuna sulla data in cui operare il computo del valore dei terreni, concordando dunque con quanto stabilito dal Tribunale, ed ha individuato tale data nel 4/12/1996, data di scadenza RAGIONE_SOCIALE‘occupazione legittima.
Con l’appello incidentale l’attrice, unica erede, dopo aver dedotto l’esistenza di una occupazione usurpativa, per totale assenza del potere ablativo, con richiesta dunque di risarcimento danni pari al valore di mercato, e quindi pieno, RAGIONE_SOCIALE‘immobile, ha chiesto, in subordine, dichiararsi che l’occupazione era divenuta illegittima alla scadenza RAGIONE_SOCIALE proroga di legge, del 4/12/1996 e che il valore del terreno fosse computato alla data del 4/12/1996.
Pertanto, tale data, ossia quella del 4/12/1996, costituisce ormai, quale giudicato interno, il termine al quale va parametrato il valore dei terreni, ai fini risarcimento del danno.
Perde consistenza, quindi, l’ulteriore giurisprudenza di legittimità, citata nel ricorso per cassazione, in base alla quale spetta d’ufficio al giudice verificare, in tema di procedure espropriative, i criteri per il computo del valore degli immobili oggetto di espropriazione (Cass., sez. 6-1, 9/4/2018, n. 8645; Cass., sez. 1, 13/7/2004, n. 12966; Cass., sez. 1, 25/6/2020, n. 12619; Cass., sez. 1, 1/8/2013, n. 18435).
Inoltre, vale, ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione del momento di rinuncia alla proprietà attraverso la richiesta di risarcimento del danno, la data di proposizione RAGIONE_SOCIALE‘atto originario di citazione, e non certo la data di riassunzione, costituendo la riassunzione una mera prosecuzione RAGIONE_SOCIALE‘originario giudizio.
La pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 735 del 2015 non può essere considerata fonte del diritto, sicché solo a decorrere da tale
pronuncia era possibile rinunciare al proprio diritto di proprietà attraverso la domanda di risarcimento dei danni.
7. Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE «violazione e/o falsa applicazione di legge (RAGIONE_SOCIALE‘art. 2043 c.c., degli artt. 37 e 55 del d.P.R. n. 327/2001, come modificati dall’art. 2, commi 89 e 90, RAGIONE_SOCIALE legge n. 244/2007; degli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 6/3/1978, n. 218, in relazione con l’art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge n. 1150 del 17/8/1942 e con l’art. 27 RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1971; degli artt. 18, 19 e 21 RAGIONE_SOCIALE legge Regione Sicilia 4/1/1984, n. 1, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
In via subordinata, anche ove la Corte d’appello avesse dovuto fare riferimento alla data del 4/12/1996 per la valutazione RAGIONE_SOCIALEe possibilità legali di edificazione, comunque avrebbe dovuto riconoscere carattere edificabile al terreno, restando del tutto irrilevante la erronea risultanza come agricola del certificato di destinazione RAGIONE_SOCIALE rilasciato nel 2000.
La Corte territoriale non avrebbe considerato che l’opera realizzata dal RAGIONE_SOCIALE si inserisce in un piano di zona, quale è il piano di RAGIONE_SOCIALElizzazione del Tirreno, idoneo ad imprimere carattere edificabile all’RAGIONE_SOCIALE (si cita Cass. n. 21434 del 2007).
In sostanza, la inedificabilità RAGIONE_SOCIALE‘opera si ricava dall’approvazione del piano ASI e dalla sua adozione a livello RAGIONE_SOCIALE, come sarebbe dimostrato dal decreto assessoriale del 4/11/1987, con il quale il RAGIONE_SOCIALE si era immesso in via temporanea e d’urgenza nel possesso del terreno.
L’approvazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del progetto RAGIONE_SOCIALEe opere che venivano finanziate comportava la dichiarazione di pubblica utilità RAGIONE_SOCIALE‘opera, costituendo anche variante allo strumento urbanistico.
La diversa previsione come agricolo del terreno, in base allo stralcio non normato, non potrebbe impedire la connotazione del terreno come edificabile, sia pure per usi RAGIONE_SOCIALEli.
Tale destinazione, infatti, ha avuto luogo con l’approvazione del PRG del 2006.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’inclusione di un’RAGIONE_SOCIALE in un piano regolatore RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ne implicherebbe l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE proprietà creativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per edilizia economica e popolare, anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo.
Troverebbero applicazione gli artt. 18, 19 e 21 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Sicilia n. 1 del 1984, concernente i piani regolatori dei consorzi, la loro approvazione e le procedure di espropriazione.
Si tratterebbe di norme che richiamano le procedure di formazione previste dagli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. n. 218 del 1978, contenenti la espressa previsione di attuazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il decreto assessoriale che ha autorizzato l’occupazione avrebbe costituito la conferma formale RAGIONE_SOCIALE‘inserimento del terreno nel piano RAGIONE_SOCIALE.
Sarebbe stata riconosciuta l’edificabilità legale RAGIONE_SOCIALEe aree.
Nessuna incidenza negativa si potrebbe riconoscere alla «particolare destinazione che in quel piano era stata attribuita ai terreni in questione (strade)», in quanto la diversa distribuzione, «nell’ambito di un medesimo piano (RAGIONE_SOCIALE o di edilizia economica e popolare) RAGIONE_SOCIALEe opere in esso ricadenti» non potrebbe avere valenza discriminante in sede di valutazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE del piano medesimo.
La strada di completamento del raccordo RAGIONE_SOCIALE‘arteria di penetrazione RAGIONE_SOCIALE‘agglomerato RAGIONE_SOCIALE di Milazzo sarebbe stata costruita
dal RAGIONE_SOCIALE in esecuzione del piano per la RAGIONE_SOCIALElizzazione del terreno.
L’opera realizzata dal RAGIONE_SOCIALE avrebbe una valenza attuativa del piano ASI.
Il motivo è inammissibile.
In realtà, la ricorrente chiede di tener conto RAGIONE_SOCIALE circostanza che il terreno si trova «in un piano di zona, quale è il piano di RAGIONE_SOCIALElizzazione del terreno»; richiama poi la complessa procedura di approvazione del piano ASI, indicando le norme sia regionali che nazionali.
Tuttavia, non trascrive in alcun modo il contenuto di tali atti, in modo da far comprendere al Collegio l’effettiva portata degli stessi.
8.1. Va rimarcato che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 51 del d.P.R. n. 218 del 1978 (Piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), « piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono redatti a cura dei consorzi, seguendo, in quanto applicabili, criteri e direttive, di cui al secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 RAGIONE_SOCIALE legge 17 agosto 1942, n. 1150».
Si prevede anche che i piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sono approvati con provvedimento dei competenti organi regionali e che i piani approvati producono gli stessi effetti giuridici del piano territoriale di coordinamento di cui alla legge n. 1153 del 1942.
L’art. 1, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge Regione Sicilia n. 1 del 1984 (Disciplina dei consorzi per le aree di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per i nuclei di RAGIONE_SOCIALElizzazione RAGIONE_SOCIALE Sicilia) stabilisce, al comma 2, che «u proposta RAGIONE_SOCIALE‘Assessore RAGIONE_SOCIALE per l’RAGIONE_SOCIALE, di concerto con gli Assessori regionali per il RAGIONE_SOCIALE e per l’ambiente e, per i lavori pubblici, sentita la competente commissione legislativa RAGIONE_SOCIALE‘Assemblea RAGIONE_SOCIALE siciliana, con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Regione,
possono essere istituiti nuovi agglomerati RAGIONE_SOCIALEli che saranno regolati dalle disposizioni RAGIONE_SOCIALE presente legge».
In particolare, l’art. 19 RAGIONE_SOCIALE Regione Sicilia n. 1 del 1984 (Approvazione dei piani regolatori e misure di salvaguardia) sancisce che «erma restando la procedura di formazione prevista dall’art. 51 del testo unico approvato con d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 i piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ivi compresi quelli già previsti dall’art. 21 RAGIONE_SOCIALE legge 29 luglio 1957, n. 334, e dall’art. 12 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE 27 febbraio 1965, n. 4, sono approvati con decreto RAGIONE_SOCIALE‘Assessore RAGIONE_SOCIALE per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ambiente, sentito il parere del RAGIONE_SOCIALE, entro 6 mesi dalla loro presentazione».
Nella specie, però, non risulta trascritto il decreto assessoriale intervenuto nel 1987 con cui è stata autorizzata l’occupazione immediata di mq 546 del terreno.
Per questa Corte (Cass. n. 20391 del 2017), peraltro, la procedura di approvazione dei piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE redatti dei consorzi costituiti da comuni, province, RAGIONE_SOCIALE ed altri enti interessati, si snoda in varie fasi, individuate dal d.P.R. n. 218 del 1978: a) redazione del piano a cura del consorzio; b) adozione e pubblicazione del piano nei comuni interessati, con termine per proporre osservazioni; c) approvazione da parte RAGIONE_SOCIALE regione; d) pubblicazione per estratto nella GA e nel BU RAGIONE_SOCIALE.
Tali piani hanno effetti indiretti nei riguardi dei piani regolatori generali, che sotto tale profilo ne costituiscono l’attuazione e che ad essi si devono conformare, ed effetti diretti, potendo contenere previsioni direttamente efficaci verso la proprietà privata, tra l’altro, individuando e delimitando le zone destinate allo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e imponendo vincoli conformativi che, tuttavia, non discendono di-
rettamente dal piano del consorzio, anche se approvato dal Comune, ma solo dalle consequenziali modifiche al PRG (Cass., n. 20391 del 2017).
Si è dunque richiamato il principio di diritto per cui, in tema di espropriazione per pubblica utilità, i piani regolatori RAGIONE_SOCIALEe aree e dei nuclei di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che sono redatti seguendo (in quanto applicabili) i criteri e le direttive indicati dall’art. 5, secondo comma, RAGIONE_SOCIALE legge 17 agosto 1942, n. 1150 per i piani territoriali di coordinamento, contengono l’individuazione e la delimitazione RAGIONE_SOCIALEe zone da destinare a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed implicano vincoli di carattere conformativo che non discendono direttamente dal piano del RAGIONE_SOCIALE, quantunque approvato dal Comune, ma dalla concreta attuazione data al piano dallo stesso Comune, mediante adozione RAGIONE_SOCIALEe consequenziali modifiche del piano regolatore generale, le quali soltanto sono idonee a fornire la qualificazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE zona, costituente il parametro RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di espropriazione (nella specie, la RAGIONE_SOCIALE.C., nell’enunciare il suddetto principio di diritto, ha precisato che ad escludere l’edificabilità legale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, ai fini RAGIONE_SOCIALE determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio, non è sufficiente la sola previsione RAGIONE_SOCIALE‘iniziativa pubblica per l’attuazione del piano di zona mediante costruzione di edifici RAGIONE_SOCIALEli) (Cass., sez. 1, n. 7616 del 2009; Cass. n. 9915 del 2017).
Del resto, si è aggiunto che l’inclusione di un’RAGIONE_SOCIALE in un piano per insediamenti RAGIONE_SOCIALEli (p.i.p.) ne implica l’acquisizione RAGIONE_SOCIALE prerogativa di edificabilità, non diversamente dall’inserimento in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare (p.e.e.p.), anche ove l’originaria zonizzazione del piano regolatore generale ne comportasse la qualificazione come suolo agricolo: l’acquisto del carattere di edificabilità avviene in virtù RAGIONE_SOCIALE variante introdotta dal piano attuativo, che in tale parte va considerato strumento programmatorio e con-
formativo (Cass., sez. 1, 6/9/2006, n. 19128; Cass., sez. 1, 9/2/ 2017, n. 3459).
Nella controversia in esame, però, non è stato allegato né dimostrato in alcun modo che il Comune abbia adottato le consequenziali modifiche del PRG, a seguito RAGIONE_SOCIALE‘approvazione del piano consortile.
Il terzo motivo è inammissibile.
La ricorrente chiede, in realtà, una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte d’appello, non consentita in questa sede.
La Corte di merito, infatti, ha con chiarezza affermato che, pur nell’ambito di una destinazione RAGIONE_SOCIALE dei fondi inerente al RAGIONE_SOCIALE, tuttavia era presente uno stralcio dal quale emergeva che i terreni RAGIONE_SOCIALE‘attrice si trovavano in zona destinata esclusivamente all’agricoltura.
Solo, infatti, con le modifiche al PRG del 2006 i terreni erano stati considerati edificabili, come zona RAGIONE_SOCIALE D.
La Corte territoriale è partita dal certificato di destinazione RAGIONE_SOCIALE, allegato alla relazione del CTU, datato 26/5/2000, «ove è specificato che essi ricadono in zona E rurale».
La Corte d’appello ha anche indicato il decreto assessoriale n. 199 del 1979, ove era ricompreso proprio lo stralcio RAGIONE_SOCIALEe aree di proprietà RAGIONE_SOCIALE‘attrice, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n. 71 del 1978.
Ed infatti, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE siciliana n. 71 del 1978 «ella formazione degli strumenti urbanistici generali non possono essere destinati ad usi extra agricoli i suoli utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto RAGIONE_SOCIALE‘attività agricola, se non in via eccezionale, quando manchino ragionevoli possibilità di localizzazioni alternative».
La Corte d’appello ha anche confutato la tesi di parte attrice, per cui, a fronte RAGIONE_SOCIALEo stralcio disposto con decreto assessoriale, i terreni dovevano qualificarsi come aree bianche, con conseguente possibilità di rilevanza RAGIONE_SOCIALE‘edificabilità di fatto RAGIONE_SOCIALEe stesse.
In realtà, però, la Corte di merito ha chiarito che «il Programma di Fabbricazione del Comune di Monteforte San Giorgio, come approvato dal Decreto Assessoriale suindicato, di cui il CTU ha allegato uno stralcio, colloca nella Zona Rurale E testualmente ‘tutti i terreni a carattere agricolo non compresi nelle zone specificate per altra destinazione’, specificando a pagina 59 come ‘la zona agricola va riguardata come un sottofondo continuo da cui emergono tutte le altre zone a diversa destinazione’».
10. Con il quarto motivo di impugnazione si lamenta la «violazione e/o falsa applicazione di legge in riferimento all’art. 41septies legge 17/8/1942 n. 1150 (come modificato dall’art. 19 legge 6/8/ 1967 n. 765 e dal D.M. 1 aprile 1968, nonché dall’art. 9 legge 24/7/ 1961, n. 729), all’art. 2043 c.c., all’art. 42-bis e 55 d.P.R. n. 327/ 2001 e successive modificazioni di cui all’art. 1 d.lgs. n. 302/2002, comma 89 RAGIONE_SOCIALE‘art. 2, legge n. 244/2007, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Sarebbe erronea la decisione d’appello che ha escluso il risarcimento del danno per la costituzione RAGIONE_SOCIALEe fasce di rispetto stradale.
La Corte territoriale ha, infatti, escluso il risarcimento del danno sia per la mera costituzione RAGIONE_SOCIALEe fasce di rispetto, sia per le aree residue.
Con riguardo alle fasce di rispetto ha richiamato una pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione (sentenza n. 27114 del 2013) nella quale si affermava che il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale si traduce in un divieto assoluto di edifica-
zione RAGIONE_SOCIALEe fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili.
Tuttavia, ad avviso RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sarebbe stato richiamato un caso del tutto diverso da quello in oggetto.
In quella sede, infatti, i vincoli di inedificabilità, relativi alle fasce di rispetto stradale, erano preesistenti, mentre nella specie costituiscono solo la diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE‘opera stradale realizzata nel terreno RAGIONE_SOCIALEe attrici.
Inoltre, la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte di cassazione n. 27114 del 2013, citata dalla Corte d’appello, si riferisce al diverso caso regolato dallo art. 46 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2359 del 1865, oggi riprodotto nell’art. 44 del d.P.R. n. 327 del 2001.
L’attrice chiede dunque il risarcimento anche per la diminuzione di valore subita dal terreno nella parte in cui è ricaduta la fascia di rispetto, con i conseguenti vincoli che ne derivano. Tale fascia di rispetto non era preesistente, ma costituiva diretta conseguenza RAGIONE_SOCIALE realizzazione RAGIONE_SOCIALE‘opera pubblica.
Tra l’altro, in caso di allargamento di strade, se per le aree già soggette al vincolo non è possibile riconoscere la edificabilità RAGIONE_SOCIALEe stesse, il vincolo medesimo va a spostarsi dall’RAGIONE_SOCIALE su cui grava originariamente a quella contigua.
11. Il motivo è infondato.
11.1. Va ribadito il principio giurisprudenziale per cui il vincolo imposto sulle aree site in fasce di rispetto stradale o autostradale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 41septies RAGIONE_SOCIALE legge 17 agosto 1942, n. 1150, come modificato dall’art. 19 RAGIONE_SOCIALE legge 6 agosto 1967, n. 765, dal d.m. 1 aprile 1968, nonché dall’art. 9 RAGIONE_SOCIALE legge 24 luglio 1961, n. 729, si traduce in un divieto assoluto di edificazione RAGIONE_SOCIALEe fasce comprese nelle zone asservite dalla legge, che le rende legalmente inedificabili. Tali limitazioni, costituzionalmente legittime, in quanto concernenti
la generalità dei cittadini proprietari di determinati beni individuati “a priori” per categoria e localizzazione, non sono indennizzabili, in quanto espressione del potere “conformativo” RAGIONE_SOCIALE P.A. (ex art. 42 Cost.) e, dunque, “a fortiori” il diritto all’indennizzo non compete per gli edifici costruiti in assenza di concessione edilizia, in quanto, agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 RAGIONE_SOCIALE legge 26 giugno 1865, n. 2359, la legittimità RAGIONE_SOCIALE del manufatto rappresenta il presupposto del pregiudizio indennizzabile, tanto più che, in tale ipotesi, trova applicazione la previsione di cui all’art. 33 RAGIONE_SOCIALE legge 28 febbraio 1985, n. 47, che esclude la possibilità di sanatoria RAGIONE_SOCIALEe opere realizzate in contrasto con ogni vincolo di inedificabilità imposto in epoca anteriore alla esecuzione (Cass., sez. 1, 4/12/2013, n. 27114; Cass., sez. 1, 6/6/ 2018, n. 14632; Cass., sez. 1, 25/1/2022, n. 2127).
Invero, si trattava, in quella fattispecie (Cass. n. 27114 del 2013), di espropriazione larvata, ex art. 46 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2359 del 1865, riferendosi i danni lamentati dall’attore a quelli arrecatigli dalla costruzione di un viadotto stradale, in ordine alla sua attività commerciale, ma le considerazioni giuridiche fatte palesi in tale decisione sono riversabili in questa sede.
Il fabbricato, in quel caso, era stato costruito a soli 17 m dal viadotto stradale, e quindi all’interno RAGIONE_SOCIALE fascia di rispetto.
Tuttavia, questa Corte ha riconosciuto l’incidenza negativa di vincoli determinanti l’inedificabilità imposti dalle leggi al regime di godimento di intere categorie di immobili per la loro vicinanza a beni demaniali o a particolari opere pubbliche; tra essi ha incluso proprio le distanze da osservarsi dalle strade ed autostrade poste fin dall’art. 41septies RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE, che rendono assolutamente inedificabili le fasce comprese nella zona asservita dalla legge.
La preclusione, dunque, RAGIONE_SOCIALEo sfruttamento edificabile RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE non può comportare al proprietario alcun deprezzamento del quale
debba tenersi conto in sede di determinazione del valore RAGIONE_SOCIALE‘immobile.
Si è anche chiarito che si tratta di una disciplina assolutamente inderogabile, sicché non può neppure ipotizzarsi una bipartizione di tali aree rientranti nelle fasce di rispetto a seconda che si trovino all’interno di zone classificate come edificatorie dallo strumento urbanistico, ovvero nell’ambito di zone inedificabili; ciò in quanto è proprio il presupposto su cui si fonda la costruzione ad essere errato, dato che la disposizione legislativa precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione RAGIONE_SOCIALE del suolo, precludendole qualsiasi valutazione difforme.
Tali limitazioni o menomazioni alla edificabilità di fatto RAGIONE_SOCIALE superficie inserita in una fascia di rispetto risultano del tutto irrilevanti ai fini indennitari, ed allo stesso modo agli effetti RAGIONE_SOCIALE espropriazione larvata ex art. 46 RAGIONE_SOCIALE legge n. 2359 del 1865.
La questione avrebbe potuto essere affrontata solo nell’ipotesi in cui l’attrice si fosse lamentata RAGIONE_SOCIALE diminuzione di valore per i terreni residui, determinata dalla fascia di rispetto (Cass., 17/12/2012, n. 23210), mentre la domanda RAGIONE_SOCIALE‘attrice si è rivolta esclusivamente alla porzione occupata dall’espropriazione.
Infatti, nell’ipotesi di opera pubblica realizzata senza la previa emanazione di un regolare provvedimento espropriativo il danno risarcibile deve essere commisurato all’intera perdita patrimoniale subita dal proprietario del fondo occupato e pertanto, nei casi in cui l’opera pubblica realizzata sia un’opera stradale, deve comprendere anche la diminuzione di valore RAGIONE_SOCIALE residua proprietà derivante dal vincolo di inedificabilità (Cass., sez. 1, 20/7/1999, n. 7771).
Allo stesso modo, nell’ipotesi di espropriazione parziale di un fondo per l’ampliamento di una strada pubblica, il preesistente vincolo di inedificabilità (relativo all’obbligo di osservanza RAGIONE_SOCIALEe distanze
previste per le costruzioni rispetto al ciglio stradale), gravante sull’RAGIONE_SOCIALE espropriata o su parte di essa, si sposta dall’RAGIONE_SOCIALE su cui gravava originariamente a quella contigua, che diviene perciò, nella stessa misura, inedificabile, con la conseguenza che, in questo caso, l’esproprio colpisce un’RAGIONE_SOCIALE edificatoria, resa inedificabile nella parte in cui va a sostituire quella precedentemente destinata a zona di rispetto stradale (Cass., sez. 1, 24/6/2011, n. 13970; anche Cass., 17/12/2012, n. 23210).
11.2. Va poi aggiunto che poiché il sistema indennitario creato dall’art. 5bis legge 8 agosto 1992 n. 359 distingue rigorosamente aree edificabili ed aree agricole, alle quali sono rispettivamente applicabili i criteri di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE stessa disposizione, e al titolo II RAGIONE_SOCIALE legge n. 865 del 1971, l’eventuale (limitata) edificabilità dei suoli agricoli è del tutto irrilevante ai fini indennitari, posto che i criteri di liquidazione sono impostati esclusivamente sul parametro del valore agricolo in rapporto alle colture praticate. Tale principio, cui va riconosciuto carattere generale, è applicabile in qualsiasi ambito indennitario connesso all’espropriazione, anche agli effetti RAGIONE_SOCIALE‘art. 46 legge 2359 del 1865, ove si lamenti il deprezzamento di fondi agricoli a causa RAGIONE_SOCIALE realizzazione di un’autostrada, in quanto la fascia di rispetto non preclude la coltivazione del suolo interessato, e quindi l’utilizzazione conforme alla sua natura (Cass., sez. 1, 14/5/1998, n. 4848).
Nella specie, si tratta proprio di aree agricole che, come tali, sono state coltivate nel corso degli anni.
La Corte territoriale, infatti, ha accertato che «tali terreni potevano ancora essere sfruttati come già in passato secondo la loro destinazione agricola, destinazione agricola di fatto riscontrata al momento RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso».
Inoltre, negli stati di consistenza, allegati ai verbali di immissione in possesso del 2/3/1988, venivano descritti tali terreni come agricoli.
Con riferimento ai terreni RAGIONE_SOCIALE COGNOME, nel verbale di immissione in possesso «si specificava che l’intero appezzamento era coltivato con piante di pesco in ottimo stato di vegetazione e fioritura», tanto che sul luogo veniva rinvenuto tale COGNOME NOME, che dichiarava di essere il colono.
In relazione ai terreni RAGIONE_SOCIALE madre NOME, di maggiore estensione, la particella era coltivata ad orto «con coltivazioni di piselli e fave e qualche albero sparso di pesco, mentre un’altra particella era coltivata interamente a frutteto con alberi di pesco. Anche qui venne trovato un colono, tale NOME».
Con il quinto motivo di impugnazione si deduce «omesso esame di un fatto decisivo (consistente nella effettiva superficie dei relitti residui inutilizzabili) ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».
La Corte d’appello avrebbe erroneamente escluso il risarcimento del danno per i terreni relitti inutilizzabili.
Tuttavia, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l’estensione dei terreni residui fosse di mq 8.629,73, in relazione all’attrice NOME, e di mq 4.796,27 per l’altra attrice NOME COGNOME.
Per la Corte d’appello non si trattava di terreni di modeste dimensioni, che potessero rimanere utilizzati.
Per la ricorrente, però, sarebbe erronea la premessa del ragionamento. In realtà, i relitti erano di dimensioni molto minori, e segnatamente di mq 1.013,86, per quanto riguardava NOME, e mq 101,96 per quanto riguardava NOME COGNOME.
Il Tribunale aveva indicato le aree residue rimase inutilizzabili in mq 8.629,73 e mq 4.796,27.
Tuttavia, le suddette estensioni non si riferivano solo ai relitti, ma costituivano la sommatoria RAGIONE_SOCIALEe tre categorie di terreno: terreno occupato dal tracciato stradale; fascia di rispetto; relitti.
Le superfici occupate dalla strada erano di mq 1.650 per la ditta NOME e mq 1.010 per la ditta COGNOME; le superfici costituenti la fascia di rispetto erano di m 30; di qui mq 5.755,86 per la ditta NOME e mq 36.84,31 per la ditta NOME; le superfici costituenti relitti inutilizzabili erano invece di mq 1.013,87 per la ditta COGNOME NOME e di mq 101,96 per la ditta COGNOME NOME.
13. Il quinto motivo è inammissibile.
In sostanza, anche in questo caso, la ricorrente chiede una nuova valutazione degli elementi istruttori, già compiutamente effettuata dalla Corte di merito, non consentita in questa sede.
La Corte territoriale si è limitata ad esprimere un giudizio di puro merito, reputando che la consistenza RAGIONE_SOCIALEe superfici di terreno residue non fosse di minima estensione, sicché ben potevano essere utilizzate.
Si è sottolineato che «non si tratta» di terreni «di piccole estensioni».
Per la Corte d’appello, infatti, «lo stesso giudice ne indica, peraltro, le estensioni rispettivamente di mq 8.629,73 per quanto riguarda l’attrice NOME e mq 4.796,27 per l’attrice COGNOME NOME».
Per tale ragione, tali superfici non potevano costituire relitti inutilizzabili.
Tra l’altro, ha aggiunto la Corte territoriale che era del tutto condivisibile l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘appellante principale (RAGIONE_SOCIALE, per il quale «tali terreni potevano ancora essere sfruttati come già in passato secondo la loro destinazione agricola, destinazione agricola di fatto riscontrata al momento RAGIONE_SOCIALE‘immissione in possesso».
Pertanto, risulta superata la tesi RAGIONE_SOCIALE inutilizzabilità.
Con il sesto motivo di impugnazione si deduce la «violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50, 33 e 37 del d.P.R. n. 327/2001, con riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».
Una volta affermata l’erroneità RAGIONE_SOCIALE determinazione del valore di mercato dei terreni, ne risulta conseguentemente errata anche la determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per occupazione legittima.
Il motivo è infondato.
Proprio in ragione del rigetto dei motivi riguardanti la determinazione del valore di mercato degli immobili, ne deriva l’infondatezza anche del motivo relativo alla quantificazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo da occupazione legittima.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principio RAGIONE_SOCIALE soccombenza, a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente a rimborsare in favore del controricorrente le spese del giudizio di legittimità che si liquidano in complessivi euro 6.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario RAGIONE_SOCIALEe spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1-q uater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 1, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella RAGIONE_SOCIALE di consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente
NOME COGNOME