Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32659 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32659 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 15/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 21052-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
principale –
contro
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
ricorrente incidentale nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente al ricorso principale –
avverso la sentenza n. 120/2021 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 03/06/2021 R.G.N. 19/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/10/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
La Corte d’appello di Brescia, con la sentenza in atti, ha respinto l’appello proposto avverso la sentenza del tribunale
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/10/2025
CC
di Bergamo che, decidendo sul ricorso proposto da COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE e dell’utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE al fine di fare accertare l’illegittimità dei contratti di somministrazione e di lavoro in somministrazione in forza dei quali era stato inviato a svolgere attività lavorativa presso quest’ultima, dichiarava la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la RAGIONE_SOCIALE dal 31 maggio 2019 e condannava la stessa al pagamento in favore del lavoratore di un’indennità onnicomprensiva nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
Ha ribadito la Corte che, pur dovendosi dichiarare ammissibile la produzione del DVR in sede di appello da parte dell’appellante per l’indispensabilità della stessa prova, mancava un’idonea valutazione dei rischi ex art. 32 d.lgs. n. 81/2015 in relazione ai lavoratori in somministrazione come il ricorrente; ciò in quanto neppure nel giudizio d’appello RAGIONE_SOCIALE aveva fornito la prova di aver effettuato una valutazione dei rischi idonea e di aver predisposto un documento di valutazione dei rischi che contemplasse, in maniera specifica, i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati in relazione all’inserimento in un determinato reparto o all’assegnazione di una certa mansione.
Avverso la pronuncia ha proposto ricorso per cassazione COGNOME con tre motivi ai quali ha resistito con controricorso COGNOME contenente ricorso incidentale con tre motivi. RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso con il quale ha chiesto di essere estromessa dal giudizio e, in via subordinata, di accogliere le conclusioni rassegnate da RAGIONE_SOCIALE nei precedenti gradi con vittoria di spese da distrarsi a favore dei procuratori antistatari. Le parti hanno depositato memoria. Il Collegio ha autorizzato il deposito della motivazione nel termine di sessanta giorni dalla decisione.
Ragioni della decisione
Motivi di ricorso principale
1.- Con il primo motivo ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. si denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 414, nn. 3 e 4 c.p.c. per avere la Corte d’appello di Brescia ritenuto che il ricorrente/appellato avesse formulato una domanda attuale, pre cisa e specifica in relazione all’illegittimità del contratto di somministrazione per violazione dell’art. 32 lett. d) del d.lgs. 81/2015.
1.1. Il primo motivo di ricorso è infondato posto che, nel respingere il relativo motivo di gravame, la Corte di appello ha individuato all’interno del ricorso di primo grado (con ampia motivazione sui contenuti della domanda da pag. 9 a pag. 11 della sentenza), una ‘difesa attuale, precisa e specifica’ volta a denunciare ‘ la mancata effettuazione da parte di RAGIONE_SOCIALE di una idonea valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori’ invocando l’applicazione degli art. 38 e 39 del d.lgs. 81/2015 che a dette irregolarità si riferiscono, alla luce ‘delle violazioni riconducibili alle ipotesi previste dagli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33 comma 1, lettere a) , b), c) e d) e (quindi dell’art.38) del d.lgs. 81/2015’.
1.2. Il motivo di ricorso in oggetto, peraltro, non solo mira a contestare in maniera assertiva tale evidente individuazione della domanda, ma omette di considerare pure che secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice è tenuto a individuare la domanda non sulla scorta delle formule letterali adoperate negli atti ma sulla base degli interessi sostanziali che hanno indotto la parte ad agire in giudizio. Ed invero è ripetutamente affermato da questa Corte che il giudice del merito, nell’indagine diretta all’individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto a uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti e di alcune affermazioni contraddittorie, ma deve
avere riguardo al contenuto della pretesa fatta valere in giudizio e può considerare, come implicita, un’istanza non espressa ma semplicemente connessa al “petitum” e alla “causa petendi” (ordinanza n. 7322 del 14/03/2019).
1.3. Inoltre è pure ius receputm che la rilevazione e l’interpretazione del contenuto della domanda si sostanzi a in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto: a) ove ridondi in un vizio di nullità processuale, nel qual caso è la difformità dell’attività del giudice dal paradigma della norma processuale violata che deve essere dedotto come vizio di legittimità ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; b) qualora comporti un vizio del ragionamento logico decisorio, eventualità in cui, se la inesatta rilevazione del contenuto della domanda determina un vizio attinente alla individuazione del “petitum”, potrà aversi una violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, che dovrà essere prospettato come vizio di nullità processuale ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; c) quando si traduca in un errore che coinvolge la “qualificazione giuridica” dei fatti allegati nell’atto introduttivo, ovvero la omessa rilevazione di un “fatto allegato e non contestato da ritenere decisivo”, ipotesi nella quale la censura va proposta, rispettivamente, in relazione al vizio di “error in judicando”, in base all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., o al vizio di “error facti”, nei limiti consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (ordinanza n. 11103 del 10/06/2020).
L’interpretazione della domanda è perciò compito che il giudice del merito deve assolvere sulla base di tutti gli atti prodotti in un giudizio e di tutte le allegazioni, nel rispetto del petitum del ricorso ed in conformità agli atti che lo sostengono.
1.4. Nel caso di specie, pertanto, l’interpretazione logica e motivata della domanda proposta con il ricorso, per come
operata dalla Corte, in conformità alle regole processuali richiamate, si sottrae alle censure sollevate nel motivo di ricorso.
Con il secondo motivo ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., per non aver la Corte di appello ritenuto che la produzione documentale di COGNOME in primo ed in secondo grado fosse sufficiente ed idonea a dar conto del rispetto degli obblighi di cui all’art. 32, co. 1, lett. d) del D.lgs. 81/2015 in relazione a come la domanda era stata proposta dal ricorrente.
3.- Con il terzo motivo si sostiene ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., art. 2697 c.c., art. 32, co. 1, lett. d) del D.Lgs. 81/2015 per aver la Corte di appello di Brescia ritenuto che dal DVR prodotto in giudizio (in grado di appello) da RAGIONE_SOCIALE risulti la mancata valutazione dei rischi cui sono soggetti lavoratori c.d. ‘somministrati’.
3.1. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso, valutabili unitariamente per la connessione delle censure, presentano profili di inammissibilità e profili di infondatezza .
3.2. Sono inammissibili laddove mirano alla rivisitazione degli accertamenti di merito e dei fatti ad essi sottesi; in quanto sotto l’apparente deduzione di error in procedendo o in iudicando, denunciano vizi relativi all’accertamento dei fatti, alla valutazione delle prove ed alla individuazione delle circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione; valutazione che la Corte ha effettuato motivatamente, sottoponendo al proprio prudente e discrezionale vaglio critico le emergenze probatorie prodotte dalle parti.
Sotto questo profilo va rilevato come questa Corte di legittimità non potrebbe mai sostituirsi al giudice di appello e ritenere esistenti le circostanze di fatto dichiarate inesistenti dalla Corte di appello e necessarie per ritenere che il DVR prodotto fosse idoneo e rispettasse i requisiti di specificità
richiesti dalla legge quanto ai lavoratori somministrati; e quindi ripetere le valutazioni delle circostanze di fatto, o riesaminare il materiale probatorio o il contenuto degli atti già valutati in maniera motivata dalla Corte d’appello.
3.3. Come è noto, il potere di selezionare e valutare le prove idonee ai fini della dimostrazione del fatto appartiene al giudice di merito e non può essere sindacato in questa sede di legittimità se non nei limiti ristretti in cui è sindacabile oggi il v izio di motivazione ex art. 132, n. 4 c.p.c. o l’omessa valutazione di fatto decisivo ex art. 360 n.5 c.p.c.
3.4. I medesimi motivi sono del pari inammissibili laddove denunciano la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. Innanzitutto perché, come già detto, la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013).
Ed inoltre perché in base al principio del libero convincimento del giudice, la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
In tema di valutazione delle prove, il principio del libero convincimento, posto a fondamento degli artt. 115 e 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità, sicché la denuncia della violazione delle predette regole da parte del giudice del merito non configura un vizio di violazione o falsa applicazione di norme processuali, sussumibile nella fattispecie di cui all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., bensì un
errore di fatto, che deve essere censurato attraverso il corretto paradigma normativo del difetto di motivazione, e dunque nei limiti, già evidenziati, consentiti dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., come riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (in termini: Cass. 23940 del 2017; v. più in generale: Cass. n. 25192 del 2016; Cass. n. 14267 del 2006; Cass. n. 2707 del 2004).
Per di più, la denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. non è dedotta in conformità dell’insegnamento nomofilattico (v. Cass. n. 11892 del 2016) che, a proposito dell’articolo 115 c.p.c., indica che la violazione “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre’.
Non esiste perciò alcuna violazione artt. 115 e 116 c.p.c.; v. Cass. n. 1229 del 17/01/2019: ‘In tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione’.
3.6. Non è integrata neppure la violazione dell’art. 2697 c.c., deducibile per cassazione, ai sensi dell’art. 360, n. 3 c.p.c.,
soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne sia onerata, secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni (Cass. n. 26739 del 15/10/2024).
4.- Deve essere invece ritenuta infondata la censura in diritto con la quale si sostiene che non sia richiesta dalla legge alcuna specifica previsione del rischio in relazione ai lavoratori somministrati e che pertanto la Corte di appello abbia violato l’art. 32 del d.lgs. n. 81/2015 il quale, in attuazione della direttiva 91/383/CE, si limiterebbe a prescrivere soltanto che i ‘lavoratori somministrati beneficiano dello stesso livello di protezione di cui beneficiano gli altri lavoratori dell’impresa e/o stabilimento utilizzatori’, fatto salvo l’adempimento dell’obbligo di formazione e di informazione, adeguati e necessari per lavorare, che nel caso di specie sarebbero stati assolti.
4.1. Il Collegio condivide invece la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto che la valutazione dei rischi richiesta dall’art. 32 d.lgs. 81/2015 come condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato sia pur sempre finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, i quali, nel momento in cui iniziano a prestare attività lavorativa presso l’utilizzatore, diventano par te di una organizzazione di lavoro nuova a cui essi sono estranei e spesso per periodi brevi e frammentati.
Non può pertanto condividersi l’assunto difensivo secondo cui dette esigenze di tutela sarebbero soddisfatte attraverso la generale valutazione del rischio uguale per tutti i lavoratori; atteso che l’obbligo in discorso non può essere ridotto ad una mera formalità, ma deve tener conto delle specifiche esigenze di integrazione del lavoratore somministrato nel livello di tutele e sicurezza generale dell’impresa.
Sotto questo profilo va pure osservato che l’art. 32 del d.lgs. 81/2015 nel prescrivere che è vietato il ricorso al contratto di somministrazione ‘da parte di datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori’ si ispira, per un verso, all’esigenza di assicurare il diritto alla parità di trattamento ed alla non discriminazione dei lavoratori somministrati sotto il profilo della sicurezza rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104.
Tale previsione va poi riguardata, sotto il profilo dell’efficacia della protezione antinfortunistica, alla luce della specifica normativa – cui essa stessa rinvia – dettata in materia di ‘ oggetto della valutazione del rischio ‘ dall’art.28 del d.lgs.81/2008, con cui, dunque, necessariamente si completa la prescrizione prevista dall’art.32 del d.lgs. 81/2015.
L’art.28 richiede invero al comma 1 che la valutazione debba riguardare ‘ tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli…connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro ‘; il documento ‘ deve essere munito di data certa ‘ ( comma 2 ) e deve contenere, tra l’altro : ‘a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa . b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati ‘ c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ; d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare ‘ .
Occorre in altri temini, nella logica della prevenzione e dell’aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente
riduzione di familiarità con l’ambiente e con la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, che il DVR contenga previamente, cioè con «data certa», l’individuazione dei rischi specifici «connessi alla specifica tipologia contrattuale» e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse (così come impone testualmente la medesima norma in relazione ai rischi individuati) .
Motivi del ricorso incidentale
5.- Con il primo motivo si denuncia ex art. 360, co. 1, n. 4 c.p.c. la violazione dell’art. 112 c.p.c. perché la Corte di appello ha omesso di pronunciarsi sull’eccezione di inidoneità formale del DVR prodotto solo in appello dall’ utilizzatore (file digitale, privo di data e firma digitale) a fornire la prova dell’avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi in data antecedente all’invio in somministrazione del lavoratore.
6.- Con il secondo motivo si deduce ex art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c., qualora la prima doglianza fosse ritenuta infondata, che la Corte di appello avrebbe in ogni caso omesso di esaminare lo stesso fatto (assenza di data certa o attestata) decisivo per il giudizio (poiché, ove esaminato, avrebbe condotto la Corte a ritenere il DVR non idoneo a fornire la prova che la valutazione ivi contenuta fosse antecedente all’invio del lavoratore ).
7.- Con il terzo motivo si sostiene ex art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c. la violazione dell’art. 28 D.Lgs. 81/08 e/o art. 2704 c.c. laddove l’omessa pronuncia della Corte di appello fosse interpretata come rigetto implicito dell’eccezione, la Corte avrebbe dovuto prendere atto della non opponibilità della data apposta al DVR per mancanza dei requisiti previsti dalle norme censurate.
8.- Il ricorso incidentale può ritenersi assorbito alla luce del rigetto del ricorso principale.
Pertanto, sulla scorta delle precedenti considerazioni il ricorso principale deve essere complessivamente rigettato, con l’enunciazione del seguente principio di diritto: ‘ In materia di valutazione del rischio per la sicurezza per i lavoratori somministrati ex art. 32 del d.lgs. n.81/2015 il diritto alla parità di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato, in attuazione delle direttive europee n. 91/383 e n. 2008/104, si completa sotto il profilo dell’efficacia della protezione ai sensi dell’art.28 del d.lgs.81/2008, il quale, nella logica della prevenzione e dell’aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l’ambiente e la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, richiede che in relazione ai medesimi lavoratori il DVR contenga previamente, cioè con «data certa», l’individuazione dei rischi specifici «connessi alla specifica tipologia contrattuale» e identificando, sempre in via preventiva e formalmente, all’interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse’.
10.- Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p. e vanno liquidati in favore di NOME COGNOME, con distrazione nei confronti dell’AVV_NOTAIO, antistatario.
Devono essere invece compensate le spese processuali nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE la quale ha richiesto di essere estromessa dal giudizio pur essendo parte processuale necessaria alla luce dello sviluppo processuale seguito alla domanda svolta in giudizio dal ricorrente.
11.- Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.
La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore del controricorrente COGNOME in € 5.5.00,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfettarie oltre accessori dovuti per legge, con distrazione nei confronti dell’AVV_NOTAIO, antistatario. Compensa le spese processuali nei riguardi di RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 14.10.2025
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME