Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 1847 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 1847 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26113-2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
GUADAGNI DOMENICA;
– intimata – avverso la sentenza n. 4284/2021 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/10/2021 R.G.N. 2879/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Fatti di causa
Oggetto
R.G.N. 26113/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 19/12/2023
CC
La Corte d’appello di Napoli provvedendo sul gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE rigettava l’appello e confermava l’impugnata sentenza che aveva accolto parzialmente il ricorso di COGNOME NOME dichiarando intercorso un rapporto di lavoro subordinato soltanto dal 7/2/2005 al 2/4/2008 e dichiarando dovuta a titolo di straordinario la somma di € 20.450,94 ed a titolo di TFR la somma di € 3038,00 oltre accessori; accoglieva inoltre la domanda riconvenzionale della resistente e condannava la ricorr ente al pagamento dell’importo di € 413,86 a titolo di indennità per mancato preavviso.
Alla base della motivazione la Corte ha confermato la valutazione del primo giudice in ordine alle ore eccedenti l’orario di lavoro ordinario svolte dalla lavoratrice per come dimostrato dalla deposizione precisa e circostanziata resa dal teste COGNOME COGNOME, il quale aveva mostrato di avere conoscenza diretta dei fatti di causa lavorando presso la stessa piscina ove prestava la sua attività di pulizie la COGNOME.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la RAGIONE_SOCIALE con due motivi, illustrati da memoria. COGNOME NOME è rimasta intimata. Il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c.
Ragioni della decisione
1.- Col primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 c.c., 116, 253 e 257 c.p.c. avendo la Corte d’appello accordato erroneamente valenza probatoria alla testimonianza
del teste COGNOME COGNOME ritenuta precisa e circostanziata, dichiarando invece generiche e contraddittorie le deposizioni rese dai testi di parte resistente.
2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’articolo 132 comma 2 n.4 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 4 c.p.c. in quanto non si comprendeva l’iter motivazionale sotteso alla decisione raggiunta dalla Corte territoriale ai fini della condanna della RAGIONE_SOCIALE al pagamento degli straordinari, essendosi la Corte limitata ad affermare l’attendibilità del teste COGNOME e ad escludere invece quella dei testimoni di parte resistente; in particolare non si comprendeva perché le testimonianze rese da questi ultimi fossero generiche e tra loro contraddittorie.
3.- I due motivi di ricorso possono essere esaminati unitariamente per connessione e sono inammissibili.
Ed invero, nonostante la denuncia di violazioni di legge, il ricorso si limita a censurare la valutazione delle prove effettuate dai giudici di merito ed afferisce quindi all’accertamento di fatto in ordine all’esistenza del rapporto di lavoro subordinato e del lavoro straordinario svolto dalla lavoratrice; valutazione che è di pertinenza del giudice di merito ed il cui sindacato è inibito a questa Corte di legittimità, fatto salvo lo specifico vizio denunciabile in cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che,
se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); sindacato che, peraltro, nel caso in esame è pure inibito dall’art. 348 -ter, comma 5, c.p.c. per l’esistenza di una ipotesi di ‘doppia conforme’.
4.- Pertanto nonostante la denuncia formale di errores in procedendo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata, in relazione al n. 4 dell’art. 360 c.p.c. nella sostanza, come è reso palese dal costante richiamo delle testimonianze rese in giudizio, i vizi dedotti propongono una valutazione del materiale probatorio diversa da quella operata dai giudici del merito, postulando un sindacato chiaramente inibito in sede di legittimità (Cass 2019 n. 30577).
5.- Gli stessi riferimenti agli artt. 116, 253 e 257 c.p.c. risultano inappropriati; posto che la scelta dei mezzi istruttori utilizzabili per il doveroso accertamento dei fatti rilevanti per la decisione è rimessa all’apprezzamento discrezionale, ancorché motivato, del giudice di merito, ed è censurabile, quindi, in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione e non della violazione di legge (Cass. n.21603 del 2013). Ed inoltre perché in base al principio del libero convincimento del giu dice, la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è apprezzabile, in sede di ricorso per cassazione, nei limiti del vizio di motivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., e deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità.
6.- Infine va osservato che la Corte d’appello, non ha affatto violato l’art. 2697 c.c. avendo deciso la causa
sulla base della valutazione delle prove acquisite in giudizio. Mentre va pure escluso qualsiasi vizio di motivazione, atteso che il sindacato di legittimita’ sulla motivazione deve essere circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimo costituzionale ex articolo 111 Cost., comma 6, che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, illogica o incomprensibile, purche’ il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; cosa che è del tutto insussistente nel caso in esame per come risulta altresì dalla circostanziata valutazione probatoria effettuata dalla Corte di merito. 7.- In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Nulla deve essere disposto sulle spese processuali non avendo l’intimata compiuta attività difensiva. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 dicembre 2023.
La Presidente AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME